Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/1976, n. 166
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Sentenza 20 gennaio 1976

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Le copie fotostatiche o fotografiche di un documento hanno lo stesso valore probatorio degli originali, quando non siano formalmente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. ( Conf 1812/73, mass n 364789).*

Ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del fallito, necessaria per l'accoglimento dell'Azione revocatoria di cui all'art 67, secondo comma, della legge fallimentare, la esistenza di numerosi protesti a carico del fallito medesimo esime la curatela dal dimostrare che detti protesti fossero noti alla controparte, incombendo invece a quest'ultima l'Onere di provare il contrario. ( V 740/75, mass n 374089).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/1976, n. 166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 166
    Data del deposito : 20 gennaio 1976

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