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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1006/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GORETTA FIORELLA
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 09/08/2024 è stata proposta opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001798669, OI-001798668, OI-000516379, emesse dall' CP_1
e notificate in data 10.7.2024, con cui era stato intimato a parte ricorrente il pagamento, rispettivamente, della somma di € 1.403,97, 3.802,11 e 10.578,06 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
pagina 1 di 2 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali negli anni 2017, 2018, 2019;
- si è costituito in giudizio l' deducendo di aver provveduto ad annullare le CP_1 ordinanze in autotutela con riemissione di nuove ordinanze, rettificate, per gli anni 2018
e 2019;
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
ritenuto che:
- alla luce dell'emissione dei provvedimenti in autotutela emessi dall' , CP_2
sostanzialmente accettati da parte ricorrente, la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- stante l'accordo delle parti sul punto, le spese di lite vanno integralmente compensate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
dichiara cessata la materia del contendere;
spese integralmente compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1006/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GORETTA FIORELLA
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 09/08/2024 è stata proposta opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001798669, OI-001798668, OI-000516379, emesse dall' CP_1
e notificate in data 10.7.2024, con cui era stato intimato a parte ricorrente il pagamento, rispettivamente, della somma di € 1.403,97, 3.802,11 e 10.578,06 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
pagina 1 di 2 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali negli anni 2017, 2018, 2019;
- si è costituito in giudizio l' deducendo di aver provveduto ad annullare le CP_1 ordinanze in autotutela con riemissione di nuove ordinanze, rettificate, per gli anni 2018
e 2019;
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
ritenuto che:
- alla luce dell'emissione dei provvedimenti in autotutela emessi dall' , CP_2
sostanzialmente accettati da parte ricorrente, la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- stante l'accordo delle parti sul punto, le spese di lite vanno integralmente compensate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
dichiara cessata la materia del contendere;
spese integralmente compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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