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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3781/2023 promossa con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 cod. proc. civ., depositato il
19.12.2023
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Elisabetta Mizzau, come da procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Giuseppina Iazzetta, come da procura in atti;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NE;
-intervenuto-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio contratto in Afragola in data 23/09/2021 e disporre di pagina 1 di 4 conseguenza la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di
Afragola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile a NE (UD) in data 17 ottobre 2020 (Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte I, nr. 109, anno 2020), scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali, il regime della separazione ex art. 162, 2 comma cod. civ.. In seguito, il 23.9.2021, i predetti coniugi hanno altresì celebrato matrimonio religioso ad AFRAGOLA (NA).
Da quell'unione non sono nati figli.
Divenuta intollerabile la convivenza, Parte_1 presentava, innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per la separazione, con richiesta di addebito di quest'ultima alla moglie, insistendo, in estrema sintesi, per l'assegnazione a sé medesimo, quale unico proprietario, della casa familiare e dell'arredamento sito all'interno di essa, senza alcun obbligo di mantenimento in capo alle parti, oltre che per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorsi i termini di legge, con ordine al competente ufficiale giudiziario di procedere alle dovute annotazioni.
Costituitasi in giudizio, , pur aderendo alle Controparte_1 domande di separazione con autorizzazione dei coniugi a vivere separati e
-decorsi i termini di legge- di scioglimento del matrimonio, chiedeva l'addebito della separazione al ricorrente e la condanna di quest'ultimo a corrisponderle un contributo al mantenimento di € 300,00 mensili.
All'udienza del 28.3.2024, davanti al giudice delegato all'istruttoria, le parti hanno riferito di aver infine definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle varie questioni controverse, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione e, all'esito dei termini di legge, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con reciproca rinuncia alle rispettive domande di addebito ed ulteriore rinuncia della resistente all'assegno di mantenimento. Alla medesima udienza, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Con sentenza n. 635/2024 del 23.5.2024, pubblicata il 31.5.2024, il Tribunale di NE dichiarava la separazione personale tra i predetti coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere pagina 2 di 4 all'annotazione della sentenza stessa. Con ordinanza di pari data, attesa l'improcedibilità della domanda di divorzio prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B) della Legge n. 898/70 e successive modificazioni, le parti venivano rimesse innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 27.3.2025, con sostituzione della medesima udienza mediante il deposito di note scritte.
Con note scritte rispettivamente del 13.3.2025 e del 24.3.2025,
e insistevano entrambi per la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili (rectius, per lo scioglimento) del matrimonio.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo. Infatti, con sentenza n. 635/2024 del 23.5.2024, pubblicata il 31.5.2024, il Tribunale di NE dichiarava la separazione personale tra i predetti coniugi. Le parti comparivano dinanzi al giudice all'udienza del
28.3.2024, sicché devono ritenersi abbondantemente trascorsi oltre sei mesi dalla predetta udienza. La sentenza di separazione, inoltre, è passata in giudicato, come risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dimesso in atti. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Le spese di lite dell'intero procedimento trovano compensazione, atteso che le parti hanno rinvenuto un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e nel Comune di NE (UD) in data Parte_1 Controparte_1
17.10.2020;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del NE (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 109, parte I del Registro degli
Atti di Matrimonio, anno 2020;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3781/2023 promossa con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 cod. proc. civ., depositato il
19.12.2023
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Elisabetta Mizzau, come da procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Giuseppina Iazzetta, come da procura in atti;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NE;
-intervenuto-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio contratto in Afragola in data 23/09/2021 e disporre di pagina 1 di 4 conseguenza la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di
Afragola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile a NE (UD) in data 17 ottobre 2020 (Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte I, nr. 109, anno 2020), scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali, il regime della separazione ex art. 162, 2 comma cod. civ.. In seguito, il 23.9.2021, i predetti coniugi hanno altresì celebrato matrimonio religioso ad AFRAGOLA (NA).
Da quell'unione non sono nati figli.
Divenuta intollerabile la convivenza, Parte_1 presentava, innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per la separazione, con richiesta di addebito di quest'ultima alla moglie, insistendo, in estrema sintesi, per l'assegnazione a sé medesimo, quale unico proprietario, della casa familiare e dell'arredamento sito all'interno di essa, senza alcun obbligo di mantenimento in capo alle parti, oltre che per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorsi i termini di legge, con ordine al competente ufficiale giudiziario di procedere alle dovute annotazioni.
Costituitasi in giudizio, , pur aderendo alle Controparte_1 domande di separazione con autorizzazione dei coniugi a vivere separati e
-decorsi i termini di legge- di scioglimento del matrimonio, chiedeva l'addebito della separazione al ricorrente e la condanna di quest'ultimo a corrisponderle un contributo al mantenimento di € 300,00 mensili.
All'udienza del 28.3.2024, davanti al giudice delegato all'istruttoria, le parti hanno riferito di aver infine definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle varie questioni controverse, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione e, all'esito dei termini di legge, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con reciproca rinuncia alle rispettive domande di addebito ed ulteriore rinuncia della resistente all'assegno di mantenimento. Alla medesima udienza, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Con sentenza n. 635/2024 del 23.5.2024, pubblicata il 31.5.2024, il Tribunale di NE dichiarava la separazione personale tra i predetti coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere pagina 2 di 4 all'annotazione della sentenza stessa. Con ordinanza di pari data, attesa l'improcedibilità della domanda di divorzio prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B) della Legge n. 898/70 e successive modificazioni, le parti venivano rimesse innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 27.3.2025, con sostituzione della medesima udienza mediante il deposito di note scritte.
Con note scritte rispettivamente del 13.3.2025 e del 24.3.2025,
e insistevano entrambi per la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili (rectius, per lo scioglimento) del matrimonio.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo. Infatti, con sentenza n. 635/2024 del 23.5.2024, pubblicata il 31.5.2024, il Tribunale di NE dichiarava la separazione personale tra i predetti coniugi. Le parti comparivano dinanzi al giudice all'udienza del
28.3.2024, sicché devono ritenersi abbondantemente trascorsi oltre sei mesi dalla predetta udienza. La sentenza di separazione, inoltre, è passata in giudicato, come risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dimesso in atti. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Le spese di lite dell'intero procedimento trovano compensazione, atteso che le parti hanno rinvenuto un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e nel Comune di NE (UD) in data Parte_1 Controparte_1
17.10.2020;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del NE (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 109, parte I del Registro degli
Atti di Matrimonio, anno 2020;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4