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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37407/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37407/2021 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TEVERE, 153 Parte_1 P.IVA_1 93012 GELA presso lo studio dell'Avv. FARGETTA FABIO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. AMBROSOLI MATTEO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
I I. In via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, autorizzare la chiamata in causa del terzo con sede in Limena (PD) CAP 35010, nella via Controparte_2 L. Pierobon, 46 e per l'effetto disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti per consentirne la chiamata in causa;
II II. In accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sollevate nel corpo del presente atto, ovvero per le altre comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società in persona del suo legale rappresenta pro tempore Parte_1 nei confronti della società in ordine alla Controparte_3 pretesa creditoria siccome vantata;
III III. Conseguentemente e per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido, e quindi privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo, in ragione dei motivi spiegati nel corpo del presente atto, adottando per l'effetto ogni consequenziale statuizione di legge;
IV IV. Nel merito, per mero scrupolo difensivo e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere legittima l'avversata pagina 1 di 7 pretesa creditoria, contenere la domanda entro il limite del dovuto e del provato in corso di causa, con manleva della e condanna del terzo chiamato in causa. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte convenuta: rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12217/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 giugno 2021 o, comunque, condannare la Società
[...] al pagamento dell'importo di Euro 21.795,00, oltre interessi Parte_1 legali dal 17 settembre 2020 (data del pagamento) sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 12217/2021 con cui le è stato Parte_1 ingiunto di corrispondere ad Controparte_1
l'importo di euro 21.795,00, oltre interessi e spese, a titolo di regresso per il soddisfacimento
[...] di una garanzia automa n. 1126114 del 09.10.2017 (doc. 1 fascicolo monitorio) escussa dal beneficiario per dedotti inadempimenti del contratto Controparte_2
23671/2017 ed in particolare per il “mancato intervento in garanzia in ordine alla rottura di un anello antincendio”.
In fatto, la opponente deduce che la dedotta rottura dell'anello antincendio Controparte_4
sia avvenuta dopo la sua realizzazione e consegna da parte di per fatto della
[...] Parte_1 committente, così come documentato da un ordine aggiuntivo fatto dalla alla stessa CP_2 Pt_1 in data 24/04/2018 all'Art. 10 “Realizzazione di rimontaggio colonnina lato mare ripristino tubazione causa rottura da parte escavatore, materiale di consumo compreso. Per tutto quanto sopra,
a corpo. EUR/corpo 869,80”.
b) Successivamente, in data 05/07/2018 veniva contestato a una presunta perdita dell'anello Pt_1 antincendio, nello specifico nella nota veniva riportato quanto segue: “Pressione anello CP_2 antincendio non costante. Si presume una o più perdite sull'anello antincendio. Attendiamo Vostro riscontro e soluzioni in merito. Ricordo che come da norma voi citata nelle Vostre DI.CO. dovrebbe essere stata eseguita un a prova in pressione per 1,5 volte la pressione nominale per un determinato tempo, naturalmente con esito positivo.”
c) Alla suddetta contestazione rispondeva con mail del 06/07/2018 in cui veniva ribadito che Pt_1
“In merito all'anello antincendio ci risulta dal cantiere che dopo la consegna dei lavori da parte della quattro idranti soprasuolo sono stati incidentati da Vostri mezzi pesanti, alcuni Pt_1 addirittura sradicati completamente, altri piegati con conseguente torsione della tubazione interrata, mentre altri due idranti soprasuolo sono stati spostati per esigenze progettuali, tutti gli interventi di ripristino e di modifica dell'anello antincendio sono stati da Voi commissionati ad
pagina 2 di 7 altra ditta, ragion per cui oggi appare pretestuoso da parte Vostra additare eventuali colpe esclusivamente alla scrivente società”.
d) prendeva atto delle osservazioni e desisteva da ulteriori contestazioni. CP_2 Pt_1
e) In seguito, tramite mail del 18/07/2018, chiedeva a di partecipare al collaudo CP_2 Pt_1 dell'anello antincendio in contraddittorio con la Direzione Lavori, che veniva effettuato nella giornata successiva, ovvero in data 19/07/2018, alla presenza della Direzione Lavori con esito
POSITIVO, in quella circostanza non fu rilasciato copia del verbale di collaudo alla società . Pt_1
f) A seguito del buon esito dei collaudi effettuati in data 19/07/2018 dalla Direzione Lavori sull'anello antincendio ed in generale sugli impianti antincendio realizzati da la società Pt_1
comunicava a che “[….] Il giorno 18 Settembre 2018 dalle ore 8,00 saranno CP_2 Pt_1 presenti i funzionari dei VVFF per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendio pertanto siamo a richiedere tassativamente la Presenza di VS. personale aventi specifiche competenze, al fine di supervisionare e assistere gli stessi agli impianti da Voi eseguiti.”
g) Il sopralluogo dei funzionari dei Vigili del Fuoco ha avuto esito positivo, anche in questo caso.
In diritto, deduce che la performance bond escussa non coprirebbe tali vicende;
invece le obbligazioni assunte nel contratto sono state tutte adempiute come risulta dal verbale del
30.01.2019.
Quanto all'exceptio doli che avrebbe dovuto sollevare la garante verso la garantita, la pec del
Comando Vigili del Fuoco Venezia - Uffici Prevenzioni Incendi, che attesta il rilascio del CPI, da parte di detto ufficio, dimostrerebbe la regolare esecuzione delle opere per cui è stata attivata la garanzia. Questa sarebbe la prova liquida richiesta dalla giurisprudenza.
Si costituisce la Controparte_1 premettendo il carattere autonomo della garanzia prestata, giusta la “rinuncia alla facoltà di sollevare eccezioni” prevista dalle condizioni generali di assicurazione (doc. 1 fascicolo monitorio, art. 4) e dal contratto di appalto (doc. 1, prodotto dalla opposta con memoria 183 n. 1, art. 14 lett. D e lett.
E); in ragione di ciò, la garante avrebbe potuto resistere alla richiesta di escussione della beneficiaria solo a fronte della prova liquida dell'abusività dell'iniziativa del beneficiario, prova che non sarebbe mai stata fornita, non potendosi contestare l'iniziativa della beneficiaria con argomenti riferiti allo svolgimento del rapporto principale. Parte opponente ha difatti prodotto il certificato di ultimazione dei lavori, che non vale a confermare l'assenza di vizi, ed ha invocato inoltre un collaudo di cui ha dichiarato essa stessa di non avere prova documentale;
sicché tale ultimo documento, non essendo stato messo a disposizione della garante prima del pagamento, non può neppure essere ritenuto rilevante ai fini della valutazione dell'eventuale abusività dell'escussione.
Quanto alla tesi dell'opponente secondo cui la committente avrebbe dovuto avvalersi, di fronte ai danni da inesatto adempimento, delle ritenute a garanzia (sostituite da fideiussioni prestate da soggetto terzo), anziché della garanzia prestata dalla Società la società Controparte_1
pagina 3 di 7 garante evidenzia che la tesi è solamente enunciata ma è rimasta del tutto indimostrata in quanto non si regge su alcun elemento letterale mentre la garanzia escussa riguarda appunto l'esatto adempimento dell'intero contratto di appalto.
Nel merito, deducendo che la beneficiaria con una e-mail del 28 aprile 2020 alla garante (doc. 2):
“l'opera ad oggi NON E' COLLAUDATA;
con riferimento a quanto eseguito da sono state Pt_1 fatte delle prove di funzionamento, delle prove di tenuta in pressione e la dovuta verifica da parte dei Vigili del Fuoco, ma il collaudo non è ancora intervenuto” e parte opponente non ha, seppur interpellata prima del pagamento, prodotto il collaudo e ancora in giudizio dichiara di non averne la prova documentale.
Inoltre, contesta la fondatezza della tesi avversa secondo cui dalla pec del 13 febbraio 2023 del
Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia si dovrebbe necessariamente ricavare, induttivamente, il completamento dei lavori da essa realizzati e il loro positivo collaudo, in quanto dalla semplice lettura del documento prodotto smentisce quanto sostenuto dalla in esso CP_5 Parte_2 si legge che: “non risulta, invece, agli atti, alcun verbale riferito alla data citata [del 18 settembre 2018]”. Nel documento, si fa menzione di un certificato prevenzione incendi ancora in corso di validità: ma non vi è alcun elemento che lo colleghi ai lavori effettuati e alla loro positiva verifica.
Un verbale di collaudo, invece, “non risulta agli atti”.
Pertanto, conclude evidenziando la mancanza di prova liquida dell'abusività della escussione e comunque la mancata consegna di questa prova al garante al momento dell'escussione per resistere ad essa e quindi la titolarità del diritto di regresso.
Non sono state ammesse le istanze istruttorie per le seguenti motivazioni: lette le note scritte e le memorie ex art. 183 c.p.c. e i visti i documenti, inclusivi della nota pervenuta dai Vigili del Fuoco;
dato atto che trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il rimborso e/o surroga di quanto versato dalla società assicurativa sulla base di un contratto autonomo di garanzia escusso per l'ottenimento dell'indennizzo per la rottura di un anello antincendio;
relativamente alle richieste di prova:
1) Risulta irrilevante il certificato di prevenzione antincendio di cui si chiede l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c. in relazione all'art. 213 c.p.c. presso il Comando Vigili del Fuoco di Venezia, in quanto la doglianza della società garantita non riguarda la avvenuta realizzazione dell'impianto antiincendio ma la sua successiva rottura, della cui addebitabilità e colpa non è possibile discutere in questo giudizio, stante la natura autonoma della garanzia;
2) Ugualmente irrilevante la acquisizione, ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione afferente alla commessa avente ad oggetto la “Realizzazione impianti centrale, realizzazioni impianti sottocentrali, realizzazione impianto antincendio lavori connessi alla realizzazione del Resort Hotel HAPIMAG ITALIA SRL sito nel comune di Cavallino Treporti – VE (atto autorizzativo p.c. 285/2013) affidata a Pt_1
pagina 4 di 7 IMPIANTI da conferme 23671 del Controparte_2
18/07/2017, n. 24133 del 18/07/2017 e n. 24354 del 26/09/2017 per cui è stata attivata la polizza, da eseguirsi presso la sede della
[...]
n 35010 Limena (PD), via l. Pierobon, n. 46” in quanto questo Controparte_2 giudice non può entrare nella valutazione della correttezza e diligenza ed esatta esecuzione dell'appalto (art. 1176 comma 2 c.c.) ma solo verificare -a fronte di una prova documentale inequivocabile- che l'escussione sia stata abusiva;
pertanto, la valutazione complessiva dell'esecuzione del contratto per tramite della documentazione di cui si chiede l'esibizione non rileva in questa sede a fronte di una escussione relativa (non direttamente alla consegna ma) ad eventi che si sono verificati successivamente alla consegna e che pure rientrano nella astratta sfera di responsabilità del fornitore nel termine di decadenza e prescrizione (art. 1667 e ss c.c.).
3) Ugualmente inammissibile la richiesta di esibizione della “documentazione afferente alla pratica di avvenuto adempimento del 09.11.2018 alla prescrizione di cui al verbale del 18.09.2018 dei Vigili del fuoco in ordine ai danni lamentati dall'Appaltatore”; tra l'altro la genericità della richiesta, il fatto che si parli dell'adempimento che non è compito del giudice del contratto autonomo indagare se non nei limiti predetti sono altresì sintomo che della irrilevanza in questa sede della suddetta documentazione che fonderebbe ancora le cd. eccezioni di merito relative al rapporto principale (“Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022, Rv. 665000 - 01);
4) risultano altrettanto inammissibili le richieste di prova testimoniale in quanto trattandosi di prova costituenda è per natura diversa e lontana dal concetto di prova liquida ed evidente richiesta per opporsi all'azione di regresso nei cui confronti si è accettata la rinuncia alle eccezioni ex art. 1952 c.c.; inoltre anche le circostanze capitolate con riferimento al Geom. riguardano l'ultimazione Controparte_6 dei lavori e non anche la rottura successivamente intercorsa;
mentre nelle successive si demanda (inammissibilmente) ad un teste la valutazione tecnico-giuridica sulla eziologia dei danni oggetto di garanzia;
5) per gli stessi motivi su descritti, non è ammissibile una consulenza tecnica di ufficio relativa alla individuazione della causazione e della responsabilità relativa alla rottura del sistema anticendio;
6) Irrilevante ai fini del decidere poi la circostanza capitolata per l'interrogatorio perché non definirebbe il giudizio, non avendo il rilievo carattere dirimente;
7) Considerato altresì che “In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "ipso facto", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ., occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento
pagina 5 di 7 delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004, Rv. 574454 - 01); 8) rilevato infine che nell'all. 3 alla opposizione si parla di “additare eventuali colpe esclusivamente alla scrivente società” e ciò conferma che la individuazione della
“misura” della responsabilità non è oggetto del presente giudizio;
Per questi motivi
, è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo sulla cui istanza il precedente giudice non aveva provveduto.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Si evidenzia che la misura di prevenzione dell'Amministrazione Giudiziaria, applicata alla parte attrice nella pendenza del rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha effetti sul processo in quanto con l'Amministrazione Giudiziaria l'attività di impresa prosegue (art. 24 co. 4 dlgs 159/2011).
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
La polizza fideiussoria per cauzione n. 1126114 risulta stipulata in data 09.10.2017 in favore di proprio per il caso in cui venisse dedotto l'inadempimento Controparte_2 del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di impianto antincendio presso un complesso edilizio in fase di costruzione sito in Cavallino-Treporti (VE).
Quindi la polizza copre la causa della escussione (“mancato intervento in garanzia in ordine alla rottura di un anello antincendio”).
Non è stata fornita la prova che altra garanzia copra detto evento.
La polizza in questione è pacificamente una garanzia autonoma in quanto il regresso è autonomo visto che l'art. 4 che prevede “il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta tutte le somme con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione” (Cass. SSUU 3947/2010).
La ricostruzione in fatto degli eventi dedotta dall'opponente non coincide neanche temporalmente con quella che emerge dagli atti riportati dalla garante -come descritti nel doc. 2 che non fa riferimento a fatti del 2018 ma del 2019- ma poiché involge l'accertamento di fatti relativi al rapporto di provvista rappresenta proprio quella indagine che le garanzie autonome mirano ad evitare per agevolare la conclusione dei contratti;
essa quindi esula dall'oggetto di questo giudizio, come altresì spiegato nella ordinanza istruttoria su-riportata.
Anche la presenza o meno di collaudo risulta, come chiarito in corso di causa, irrilevante perché la presenza del collaudo non escluderebbe di per sé le responsabilità della ditta appaltatrice e quindi il collaudo non è la prova liquida dell'abusività della escussione.
Se la rottura dell'anello antincendio è dovuta alla sua non corretta realizzazione o a fatto autonomo della committente è un accertamento di fatto che esula dall'oggetto del presente giudizio e quindi non è opponibile al garante escusso.
pagina 6 di 7
Per questi motivi
, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 12217/2021 va confermato e diviene definitivamente esecutivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12217/2021 emesso dal
Tribunale di Milano il 28.06.2021, che diviene definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 5.077,00 per compensi relativi alla fase di giudizio di
[...] opposizione, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37407/2021 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TEVERE, 153 Parte_1 P.IVA_1 93012 GELA presso lo studio dell'Avv. FARGETTA FABIO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. AMBROSOLI MATTEO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
I I. In via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, autorizzare la chiamata in causa del terzo con sede in Limena (PD) CAP 35010, nella via Controparte_2 L. Pierobon, 46 e per l'effetto disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti per consentirne la chiamata in causa;
II II. In accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sollevate nel corpo del presente atto, ovvero per le altre comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società in persona del suo legale rappresenta pro tempore Parte_1 nei confronti della società in ordine alla Controparte_3 pretesa creditoria siccome vantata;
III III. Conseguentemente e per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido, e quindi privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo, in ragione dei motivi spiegati nel corpo del presente atto, adottando per l'effetto ogni consequenziale statuizione di legge;
IV IV. Nel merito, per mero scrupolo difensivo e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere legittima l'avversata pagina 1 di 7 pretesa creditoria, contenere la domanda entro il limite del dovuto e del provato in corso di causa, con manleva della e condanna del terzo chiamato in causa. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte convenuta: rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12217/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 giugno 2021 o, comunque, condannare la Società
[...] al pagamento dell'importo di Euro 21.795,00, oltre interessi Parte_1 legali dal 17 settembre 2020 (data del pagamento) sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 12217/2021 con cui le è stato Parte_1 ingiunto di corrispondere ad Controparte_1
l'importo di euro 21.795,00, oltre interessi e spese, a titolo di regresso per il soddisfacimento
[...] di una garanzia automa n. 1126114 del 09.10.2017 (doc. 1 fascicolo monitorio) escussa dal beneficiario per dedotti inadempimenti del contratto Controparte_2
23671/2017 ed in particolare per il “mancato intervento in garanzia in ordine alla rottura di un anello antincendio”.
In fatto, la opponente deduce che la dedotta rottura dell'anello antincendio Controparte_4
sia avvenuta dopo la sua realizzazione e consegna da parte di per fatto della
[...] Parte_1 committente, così come documentato da un ordine aggiuntivo fatto dalla alla stessa CP_2 Pt_1 in data 24/04/2018 all'Art. 10 “Realizzazione di rimontaggio colonnina lato mare ripristino tubazione causa rottura da parte escavatore, materiale di consumo compreso. Per tutto quanto sopra,
a corpo. EUR/corpo 869,80”.
b) Successivamente, in data 05/07/2018 veniva contestato a una presunta perdita dell'anello Pt_1 antincendio, nello specifico nella nota veniva riportato quanto segue: “Pressione anello CP_2 antincendio non costante. Si presume una o più perdite sull'anello antincendio. Attendiamo Vostro riscontro e soluzioni in merito. Ricordo che come da norma voi citata nelle Vostre DI.CO. dovrebbe essere stata eseguita un a prova in pressione per 1,5 volte la pressione nominale per un determinato tempo, naturalmente con esito positivo.”
c) Alla suddetta contestazione rispondeva con mail del 06/07/2018 in cui veniva ribadito che Pt_1
“In merito all'anello antincendio ci risulta dal cantiere che dopo la consegna dei lavori da parte della quattro idranti soprasuolo sono stati incidentati da Vostri mezzi pesanti, alcuni Pt_1 addirittura sradicati completamente, altri piegati con conseguente torsione della tubazione interrata, mentre altri due idranti soprasuolo sono stati spostati per esigenze progettuali, tutti gli interventi di ripristino e di modifica dell'anello antincendio sono stati da Voi commissionati ad
pagina 2 di 7 altra ditta, ragion per cui oggi appare pretestuoso da parte Vostra additare eventuali colpe esclusivamente alla scrivente società”.
d) prendeva atto delle osservazioni e desisteva da ulteriori contestazioni. CP_2 Pt_1
e) In seguito, tramite mail del 18/07/2018, chiedeva a di partecipare al collaudo CP_2 Pt_1 dell'anello antincendio in contraddittorio con la Direzione Lavori, che veniva effettuato nella giornata successiva, ovvero in data 19/07/2018, alla presenza della Direzione Lavori con esito
POSITIVO, in quella circostanza non fu rilasciato copia del verbale di collaudo alla società . Pt_1
f) A seguito del buon esito dei collaudi effettuati in data 19/07/2018 dalla Direzione Lavori sull'anello antincendio ed in generale sugli impianti antincendio realizzati da la società Pt_1
comunicava a che “[….] Il giorno 18 Settembre 2018 dalle ore 8,00 saranno CP_2 Pt_1 presenti i funzionari dei VVFF per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendio pertanto siamo a richiedere tassativamente la Presenza di VS. personale aventi specifiche competenze, al fine di supervisionare e assistere gli stessi agli impianti da Voi eseguiti.”
g) Il sopralluogo dei funzionari dei Vigili del Fuoco ha avuto esito positivo, anche in questo caso.
In diritto, deduce che la performance bond escussa non coprirebbe tali vicende;
invece le obbligazioni assunte nel contratto sono state tutte adempiute come risulta dal verbale del
30.01.2019.
Quanto all'exceptio doli che avrebbe dovuto sollevare la garante verso la garantita, la pec del
Comando Vigili del Fuoco Venezia - Uffici Prevenzioni Incendi, che attesta il rilascio del CPI, da parte di detto ufficio, dimostrerebbe la regolare esecuzione delle opere per cui è stata attivata la garanzia. Questa sarebbe la prova liquida richiesta dalla giurisprudenza.
Si costituisce la Controparte_1 premettendo il carattere autonomo della garanzia prestata, giusta la “rinuncia alla facoltà di sollevare eccezioni” prevista dalle condizioni generali di assicurazione (doc. 1 fascicolo monitorio, art. 4) e dal contratto di appalto (doc. 1, prodotto dalla opposta con memoria 183 n. 1, art. 14 lett. D e lett.
E); in ragione di ciò, la garante avrebbe potuto resistere alla richiesta di escussione della beneficiaria solo a fronte della prova liquida dell'abusività dell'iniziativa del beneficiario, prova che non sarebbe mai stata fornita, non potendosi contestare l'iniziativa della beneficiaria con argomenti riferiti allo svolgimento del rapporto principale. Parte opponente ha difatti prodotto il certificato di ultimazione dei lavori, che non vale a confermare l'assenza di vizi, ed ha invocato inoltre un collaudo di cui ha dichiarato essa stessa di non avere prova documentale;
sicché tale ultimo documento, non essendo stato messo a disposizione della garante prima del pagamento, non può neppure essere ritenuto rilevante ai fini della valutazione dell'eventuale abusività dell'escussione.
Quanto alla tesi dell'opponente secondo cui la committente avrebbe dovuto avvalersi, di fronte ai danni da inesatto adempimento, delle ritenute a garanzia (sostituite da fideiussioni prestate da soggetto terzo), anziché della garanzia prestata dalla Società la società Controparte_1
pagina 3 di 7 garante evidenzia che la tesi è solamente enunciata ma è rimasta del tutto indimostrata in quanto non si regge su alcun elemento letterale mentre la garanzia escussa riguarda appunto l'esatto adempimento dell'intero contratto di appalto.
Nel merito, deducendo che la beneficiaria con una e-mail del 28 aprile 2020 alla garante (doc. 2):
“l'opera ad oggi NON E' COLLAUDATA;
con riferimento a quanto eseguito da sono state Pt_1 fatte delle prove di funzionamento, delle prove di tenuta in pressione e la dovuta verifica da parte dei Vigili del Fuoco, ma il collaudo non è ancora intervenuto” e parte opponente non ha, seppur interpellata prima del pagamento, prodotto il collaudo e ancora in giudizio dichiara di non averne la prova documentale.
Inoltre, contesta la fondatezza della tesi avversa secondo cui dalla pec del 13 febbraio 2023 del
Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia si dovrebbe necessariamente ricavare, induttivamente, il completamento dei lavori da essa realizzati e il loro positivo collaudo, in quanto dalla semplice lettura del documento prodotto smentisce quanto sostenuto dalla in esso CP_5 Parte_2 si legge che: “non risulta, invece, agli atti, alcun verbale riferito alla data citata [del 18 settembre 2018]”. Nel documento, si fa menzione di un certificato prevenzione incendi ancora in corso di validità: ma non vi è alcun elemento che lo colleghi ai lavori effettuati e alla loro positiva verifica.
Un verbale di collaudo, invece, “non risulta agli atti”.
Pertanto, conclude evidenziando la mancanza di prova liquida dell'abusività della escussione e comunque la mancata consegna di questa prova al garante al momento dell'escussione per resistere ad essa e quindi la titolarità del diritto di regresso.
Non sono state ammesse le istanze istruttorie per le seguenti motivazioni: lette le note scritte e le memorie ex art. 183 c.p.c. e i visti i documenti, inclusivi della nota pervenuta dai Vigili del Fuoco;
dato atto che trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il rimborso e/o surroga di quanto versato dalla società assicurativa sulla base di un contratto autonomo di garanzia escusso per l'ottenimento dell'indennizzo per la rottura di un anello antincendio;
relativamente alle richieste di prova:
1) Risulta irrilevante il certificato di prevenzione antincendio di cui si chiede l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c. in relazione all'art. 213 c.p.c. presso il Comando Vigili del Fuoco di Venezia, in quanto la doglianza della società garantita non riguarda la avvenuta realizzazione dell'impianto antiincendio ma la sua successiva rottura, della cui addebitabilità e colpa non è possibile discutere in questo giudizio, stante la natura autonoma della garanzia;
2) Ugualmente irrilevante la acquisizione, ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione afferente alla commessa avente ad oggetto la “Realizzazione impianti centrale, realizzazioni impianti sottocentrali, realizzazione impianto antincendio lavori connessi alla realizzazione del Resort Hotel HAPIMAG ITALIA SRL sito nel comune di Cavallino Treporti – VE (atto autorizzativo p.c. 285/2013) affidata a Pt_1
pagina 4 di 7 IMPIANTI da conferme 23671 del Controparte_2
18/07/2017, n. 24133 del 18/07/2017 e n. 24354 del 26/09/2017 per cui è stata attivata la polizza, da eseguirsi presso la sede della
[...]
n 35010 Limena (PD), via l. Pierobon, n. 46” in quanto questo Controparte_2 giudice non può entrare nella valutazione della correttezza e diligenza ed esatta esecuzione dell'appalto (art. 1176 comma 2 c.c.) ma solo verificare -a fronte di una prova documentale inequivocabile- che l'escussione sia stata abusiva;
pertanto, la valutazione complessiva dell'esecuzione del contratto per tramite della documentazione di cui si chiede l'esibizione non rileva in questa sede a fronte di una escussione relativa (non direttamente alla consegna ma) ad eventi che si sono verificati successivamente alla consegna e che pure rientrano nella astratta sfera di responsabilità del fornitore nel termine di decadenza e prescrizione (art. 1667 e ss c.c.).
3) Ugualmente inammissibile la richiesta di esibizione della “documentazione afferente alla pratica di avvenuto adempimento del 09.11.2018 alla prescrizione di cui al verbale del 18.09.2018 dei Vigili del fuoco in ordine ai danni lamentati dall'Appaltatore”; tra l'altro la genericità della richiesta, il fatto che si parli dell'adempimento che non è compito del giudice del contratto autonomo indagare se non nei limiti predetti sono altresì sintomo che della irrilevanza in questa sede della suddetta documentazione che fonderebbe ancora le cd. eccezioni di merito relative al rapporto principale (“Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022, Rv. 665000 - 01);
4) risultano altrettanto inammissibili le richieste di prova testimoniale in quanto trattandosi di prova costituenda è per natura diversa e lontana dal concetto di prova liquida ed evidente richiesta per opporsi all'azione di regresso nei cui confronti si è accettata la rinuncia alle eccezioni ex art. 1952 c.c.; inoltre anche le circostanze capitolate con riferimento al Geom. riguardano l'ultimazione Controparte_6 dei lavori e non anche la rottura successivamente intercorsa;
mentre nelle successive si demanda (inammissibilmente) ad un teste la valutazione tecnico-giuridica sulla eziologia dei danni oggetto di garanzia;
5) per gli stessi motivi su descritti, non è ammissibile una consulenza tecnica di ufficio relativa alla individuazione della causazione e della responsabilità relativa alla rottura del sistema anticendio;
6) Irrilevante ai fini del decidere poi la circostanza capitolata per l'interrogatorio perché non definirebbe il giudizio, non avendo il rilievo carattere dirimente;
7) Considerato altresì che “In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "ipso facto", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ., occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento
pagina 5 di 7 delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004, Rv. 574454 - 01); 8) rilevato infine che nell'all. 3 alla opposizione si parla di “additare eventuali colpe esclusivamente alla scrivente società” e ciò conferma che la individuazione della
“misura” della responsabilità non è oggetto del presente giudizio;
Per questi motivi
, è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo sulla cui istanza il precedente giudice non aveva provveduto.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Si evidenzia che la misura di prevenzione dell'Amministrazione Giudiziaria, applicata alla parte attrice nella pendenza del rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha effetti sul processo in quanto con l'Amministrazione Giudiziaria l'attività di impresa prosegue (art. 24 co. 4 dlgs 159/2011).
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
La polizza fideiussoria per cauzione n. 1126114 risulta stipulata in data 09.10.2017 in favore di proprio per il caso in cui venisse dedotto l'inadempimento Controparte_2 del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di impianto antincendio presso un complesso edilizio in fase di costruzione sito in Cavallino-Treporti (VE).
Quindi la polizza copre la causa della escussione (“mancato intervento in garanzia in ordine alla rottura di un anello antincendio”).
Non è stata fornita la prova che altra garanzia copra detto evento.
La polizza in questione è pacificamente una garanzia autonoma in quanto il regresso è autonomo visto che l'art. 4 che prevede “il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta tutte le somme con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione” (Cass. SSUU 3947/2010).
La ricostruzione in fatto degli eventi dedotta dall'opponente non coincide neanche temporalmente con quella che emerge dagli atti riportati dalla garante -come descritti nel doc. 2 che non fa riferimento a fatti del 2018 ma del 2019- ma poiché involge l'accertamento di fatti relativi al rapporto di provvista rappresenta proprio quella indagine che le garanzie autonome mirano ad evitare per agevolare la conclusione dei contratti;
essa quindi esula dall'oggetto di questo giudizio, come altresì spiegato nella ordinanza istruttoria su-riportata.
Anche la presenza o meno di collaudo risulta, come chiarito in corso di causa, irrilevante perché la presenza del collaudo non escluderebbe di per sé le responsabilità della ditta appaltatrice e quindi il collaudo non è la prova liquida dell'abusività della escussione.
Se la rottura dell'anello antincendio è dovuta alla sua non corretta realizzazione o a fatto autonomo della committente è un accertamento di fatto che esula dall'oggetto del presente giudizio e quindi non è opponibile al garante escusso.
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Per questi motivi
, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 12217/2021 va confermato e diviene definitivamente esecutivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12217/2021 emesso dal
Tribunale di Milano il 28.06.2021, che diviene definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 5.077,00 per compensi relativi alla fase di giudizio di
[...] opposizione, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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