Articolo 47 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 46Articolo 48
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 47.

Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo piu' di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999