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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5792 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4405/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4405/2022 promossa da:
(C.F. e P.I. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Mauro Di Monaco e Maria Vittoria Mobilia
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Vincenzo Gatti
APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 30.10.2025, concesso con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite. pagina 1 di 2 Pertanto, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 31.10.2025, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale in presenza del giorno 13.11.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 309 cpc, equivalendo il mancato deposito di note a mancata comparizione all'udienza.
Nonostante la rituale comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale in presenza del 13.11.2025 nessuna parte compariva.
La causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione senza i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4405/2022 promossa da:
(C.F. e P.I. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Mauro Di Monaco e Maria Vittoria Mobilia
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Vincenzo Gatti
APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 30.10.2025, concesso con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite. pagina 1 di 2 Pertanto, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 31.10.2025, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale in presenza del giorno 13.11.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 309 cpc, equivalendo il mancato deposito di note a mancata comparizione all'udienza.
Nonostante la rituale comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale in presenza del 13.11.2025 nessuna parte compariva.
La causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione senza i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 2 di 2