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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2024 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 24/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
18.04.1971, residente a [...], elettivamente domiciliata in
Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio degli Avv.ti: Avv. Antonella
Scipioni, c.f. (numero di fax 0861.212721; PEC: C.F._2
e Avv. Vincenzo Garrubba, c.f. Email_1
, (numero di fax 0861212186 – pec: . C.F._3 Email_2 [...]
che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta Email_3 procura in atti
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_3 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._4
FAX. ) e (cf. Email_4 P.IVA_2 Parte_1 C.F._5
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_5
1 Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: 1)Dichiarare che all'esponente, a seguito degli esiti dei seguenti infortuni professionali rispettivamente del 30.05.2006 (rachide cervico - dorsale 01%), 25.10.2007 (disturbo post traumatico da stress in remissione 0% ritenuto dall' assorbito CP_2 nell'infortunio del 7.07.2022), 24.03.2011 (esiti di trauma mandibolare 02%), 03.05.2018 (esiti di intervento di meniscectomia 04%), tutti rimasti invariati, e dell'infortunio professionale del 07.07.2022 (esiti di trauma orbitario 44%), residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 50% (01% + 0% +2% +4% + 44%) o comunque in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, (rendita unica) per il danno biologico permanente nella misura del 50% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore - CP_2 sede di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 25/10/2024, ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 CP_2 chiedendo il riconoscimento delle maggiori indennità a titolo di danno biologico valutato nella misura complessiva del 50% e rivendicato per aggravamento dei postumi subiti a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 07/07/2022, a fronte del riconoscimento da parte dell' del minor grado di danno biologico nella misura del 18%. CP_2
1.2. Si è costituito l' Controparte_2 ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha sostenuto la correttezza della valutazione dei postumi nella misura complessiva del 18%, con conseguente conferma della valutazione del danno biologico nella predetta misura.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 24/06/2025 per discussione.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda sulla base degli esisti favorevoli della consulenza espletata mentre, l' ha CP_2 contestato l'elaborato peritale, chiedendo il rinnovo della perizia.
2. Nel merito la domanda appare fondata e, come tale, merita accoglimento.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento dei postumi permanenti subiti a causa dell'infortunio sul lavoro del 07/07/2022 in cui riportava “Trauma orbitario destro”
(diagnosi da primo certificato) e valutato nella misura complessiva del 50% (tenuto conto della preesistenza di altri quattro infortuni professionali occorsi rispettivamente in data
30/05/2006 (trauma contusivo rachide cervico- dorsale 01%), in data 25/10/2007 (disturbo post traumatico da stress in remissione, 0% assorbito nell'infortunio del 7/07/2022), in data
24/03/2011 (esiti di trauma mandibolare 02%) e in data 03/05/2018 (esiti di intervento di meniscectomia 04%), a fronte del riconoscimento pari al 18% da parte dell' CP_2
Più in particolare, dagli atti di causa risulta che la ricorrente, in data 07/07/2022 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, subiva un trauma accidentale all'occhio destro rimanendo così vittima di un infortunio sul lavoro, con riconoscimento da parte dell' di CP_2 una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12% (e nella complessiva misura del 18%) e con costituzione della rendita a decorrere dall'11/11/2023.
In data 27/7/2024 la ricorrente proponeva opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 avverso tale valutazione, con richiesta di accertamento dei postumi permanenti nella misura complessiva del 50%, rimasta senza riscontro da parte dell' CP_2
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott. il quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_2 considerazioni medico legali, sulla base degli esami disponibili e della documentazione medica in atti ha riscontrato che “(…) In esito al traumatismo del 7.7.2022 sono rilevabili in ambito neuropatologico e psicopatologico:
- Emispasmo facciale dx per effetto di connessioni (efaptiche) postraumatiche tra trigemino e facciale (reciproco influenzamento dei campi magnetici di due neuroni);
3 - Neuropatia del n. facciale, iperalgesie ed allodinie Ia e IIa brabca trigeminale dx;
- Disturbo ansioso depressivo reattivo cronicizzato di grado grave;
- Disturbo postraumatico da stress cronico moderato;
- OD: Blefarospasmo, ptosi, emispasmo tonico e dolore nei movimenti a dx e verso l'alto, sofferenza neurogena dei mm elevatore e frontale della palpebra dx;
- Disturbo ATM con sintomi otologici (sindrome di Costen)”
e, sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.07.2000, ha valutato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 20%, riconoscendo un aggravamento del danno biologico nella misura complessiva del 25%, con decorrenza dal 07/07/2022.
L'ausiliario ha, pertanto, concluso come segue: “Dall'infortunio indicato nel ricorso sono derivati, alla parte ricorrente postumi permanenti. Detti postumi di origine lavorativa, non contestata, sussistendo causa violenta ed occasione di lavoro esprimono, con riferimento alla tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000 ed all'art.13 D.Lgs. 23.02.2000 n°38, un DB quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, quantificabile nel 20 %. Decorrenza dal
7.7.2022.
La valutazione in cumulo con le preesistenze già riconosciute esprime un D.B. omnicomprensivo del 25% (venticinque per cento)”.
In risposta ai chiarimenti richiesti dalla ricorrente in ordine alla percentuale di postumi attribuiti alla menomazione descritta con il codice 172 (“Paralisi periferica totale, monlaterale, del nervo facciale”) il Ctu ha, inoltre, meglio chiarito quanto segue: “Sul punto si precisa che la voce 172 propone a seconda dei casi una valutazione fino al 18% per la lesione completa del facciale. Nei casi inquadrabili nella voce tabellare 172 cioè il danno va valutato da un valore minimo dell'1% ad un massimo del 18%. Perfettamente legittima, quindi, la valutazione del 3%.
Il caso in esame, infatti, proponeva una serie di valutazioni per lesioni in buona parte embricate e quindi andava posta attenzione ad evitare duplicazioni di valutazioni. Mi riferisco alle voci 384 (Blefarospasmo fino a 5), 385 (Lagoftalmo Fino a 5), 376 (Diplopia nelle posizioni alte dello sguardo) a seconda dei meridiani interessati (fino a 10). Tutte queste voci, più o meno riferibili ad una partecipazione e ad un coinvolgimento trigeminale.
Poiché' per la voce 172 (Paralisi periferica totale, monlaterale, del nervo facciale) nel caso in esame non abbiamo una paralisi totale ma un modesto interessamento del trigemino
4 in parte coinvolto nelle voci 384 ,385 e 376 la valutazione assegnata del 3% è da ritenere a parere del CTU corretta”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi il maggior danno biologico nella misura del 20% per postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro occorso in data 07/07/2022, e nella complessiva misura del 25%, con decorrenza dalla data del 07/07/2022.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
25% dalla data del 07/07/2022, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_2
147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2024/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 07/07/2022 che ha comportato una inabilità del 25% dalla data del 07/07/2022;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate
5 all'accertato grado di inabilità complessivo del 25% dalla data del 07/07/2022 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_2
€ 2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_2 separato decreto.
Teramo, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 24/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
18.04.1971, residente a [...], elettivamente domiciliata in
Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio degli Avv.ti: Avv. Antonella
Scipioni, c.f. (numero di fax 0861.212721; PEC: C.F._2
e Avv. Vincenzo Garrubba, c.f. Email_1
, (numero di fax 0861212186 – pec: . C.F._3 Email_2 [...]
che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta Email_3 procura in atti
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_3 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._4
FAX. ) e (cf. Email_4 P.IVA_2 Parte_1 C.F._5
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_5
1 Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: 1)Dichiarare che all'esponente, a seguito degli esiti dei seguenti infortuni professionali rispettivamente del 30.05.2006 (rachide cervico - dorsale 01%), 25.10.2007 (disturbo post traumatico da stress in remissione 0% ritenuto dall' assorbito CP_2 nell'infortunio del 7.07.2022), 24.03.2011 (esiti di trauma mandibolare 02%), 03.05.2018 (esiti di intervento di meniscectomia 04%), tutti rimasti invariati, e dell'infortunio professionale del 07.07.2022 (esiti di trauma orbitario 44%), residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 50% (01% + 0% +2% +4% + 44%) o comunque in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, (rendita unica) per il danno biologico permanente nella misura del 50% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore - CP_2 sede di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 25/10/2024, ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 CP_2 chiedendo il riconoscimento delle maggiori indennità a titolo di danno biologico valutato nella misura complessiva del 50% e rivendicato per aggravamento dei postumi subiti a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 07/07/2022, a fronte del riconoscimento da parte dell' del minor grado di danno biologico nella misura del 18%. CP_2
1.2. Si è costituito l' Controparte_2 ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha sostenuto la correttezza della valutazione dei postumi nella misura complessiva del 18%, con conseguente conferma della valutazione del danno biologico nella predetta misura.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 24/06/2025 per discussione.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda sulla base degli esisti favorevoli della consulenza espletata mentre, l' ha CP_2 contestato l'elaborato peritale, chiedendo il rinnovo della perizia.
2. Nel merito la domanda appare fondata e, come tale, merita accoglimento.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento dei postumi permanenti subiti a causa dell'infortunio sul lavoro del 07/07/2022 in cui riportava “Trauma orbitario destro”
(diagnosi da primo certificato) e valutato nella misura complessiva del 50% (tenuto conto della preesistenza di altri quattro infortuni professionali occorsi rispettivamente in data
30/05/2006 (trauma contusivo rachide cervico- dorsale 01%), in data 25/10/2007 (disturbo post traumatico da stress in remissione, 0% assorbito nell'infortunio del 7/07/2022), in data
24/03/2011 (esiti di trauma mandibolare 02%) e in data 03/05/2018 (esiti di intervento di meniscectomia 04%), a fronte del riconoscimento pari al 18% da parte dell' CP_2
Più in particolare, dagli atti di causa risulta che la ricorrente, in data 07/07/2022 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, subiva un trauma accidentale all'occhio destro rimanendo così vittima di un infortunio sul lavoro, con riconoscimento da parte dell' di CP_2 una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12% (e nella complessiva misura del 18%) e con costituzione della rendita a decorrere dall'11/11/2023.
In data 27/7/2024 la ricorrente proponeva opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 avverso tale valutazione, con richiesta di accertamento dei postumi permanenti nella misura complessiva del 50%, rimasta senza riscontro da parte dell' CP_2
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott. il quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_2 considerazioni medico legali, sulla base degli esami disponibili e della documentazione medica in atti ha riscontrato che “(…) In esito al traumatismo del 7.7.2022 sono rilevabili in ambito neuropatologico e psicopatologico:
- Emispasmo facciale dx per effetto di connessioni (efaptiche) postraumatiche tra trigemino e facciale (reciproco influenzamento dei campi magnetici di due neuroni);
3 - Neuropatia del n. facciale, iperalgesie ed allodinie Ia e IIa brabca trigeminale dx;
- Disturbo ansioso depressivo reattivo cronicizzato di grado grave;
- Disturbo postraumatico da stress cronico moderato;
- OD: Blefarospasmo, ptosi, emispasmo tonico e dolore nei movimenti a dx e verso l'alto, sofferenza neurogena dei mm elevatore e frontale della palpebra dx;
- Disturbo ATM con sintomi otologici (sindrome di Costen)”
e, sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.07.2000, ha valutato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 20%, riconoscendo un aggravamento del danno biologico nella misura complessiva del 25%, con decorrenza dal 07/07/2022.
L'ausiliario ha, pertanto, concluso come segue: “Dall'infortunio indicato nel ricorso sono derivati, alla parte ricorrente postumi permanenti. Detti postumi di origine lavorativa, non contestata, sussistendo causa violenta ed occasione di lavoro esprimono, con riferimento alla tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000 ed all'art.13 D.Lgs. 23.02.2000 n°38, un DB quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, quantificabile nel 20 %. Decorrenza dal
7.7.2022.
La valutazione in cumulo con le preesistenze già riconosciute esprime un D.B. omnicomprensivo del 25% (venticinque per cento)”.
In risposta ai chiarimenti richiesti dalla ricorrente in ordine alla percentuale di postumi attribuiti alla menomazione descritta con il codice 172 (“Paralisi periferica totale, monlaterale, del nervo facciale”) il Ctu ha, inoltre, meglio chiarito quanto segue: “Sul punto si precisa che la voce 172 propone a seconda dei casi una valutazione fino al 18% per la lesione completa del facciale. Nei casi inquadrabili nella voce tabellare 172 cioè il danno va valutato da un valore minimo dell'1% ad un massimo del 18%. Perfettamente legittima, quindi, la valutazione del 3%.
Il caso in esame, infatti, proponeva una serie di valutazioni per lesioni in buona parte embricate e quindi andava posta attenzione ad evitare duplicazioni di valutazioni. Mi riferisco alle voci 384 (Blefarospasmo fino a 5), 385 (Lagoftalmo Fino a 5), 376 (Diplopia nelle posizioni alte dello sguardo) a seconda dei meridiani interessati (fino a 10). Tutte queste voci, più o meno riferibili ad una partecipazione e ad un coinvolgimento trigeminale.
Poiché' per la voce 172 (Paralisi periferica totale, monlaterale, del nervo facciale) nel caso in esame non abbiamo una paralisi totale ma un modesto interessamento del trigemino
4 in parte coinvolto nelle voci 384 ,385 e 376 la valutazione assegnata del 3% è da ritenere a parere del CTU corretta”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi il maggior danno biologico nella misura del 20% per postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro occorso in data 07/07/2022, e nella complessiva misura del 25%, con decorrenza dalla data del 07/07/2022.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
25% dalla data del 07/07/2022, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_2
147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2024/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 07/07/2022 che ha comportato una inabilità del 25% dalla data del 07/07/2022;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate
5 all'accertato grado di inabilità complessivo del 25% dalla data del 07/07/2022 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_2
€ 2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_2 separato decreto.
Teramo, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Matalucci
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