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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
IV SEZIONE CIVILE
ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO EX ART. 205 C.P.C. E
CONTESTUALE ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA
GIUDIZIALE EX ART. 2668 COMMA SECONDO C.C.
R.G. 10872 / 2017
Il giudice Alessandro Petrucci;
Visto l'art. 127-ter comma primo c.p.c. secondo cui:” L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite…”; visto il provvedimento di rinvio della causa ex artt. 181 e 309 c.p.c. reso all'udienza del 29 gennaio
2025 e la disposizione di uso svolgimento mediante trattazione scritta rilevata la regolarità della comunicazione del biglietto di Cancelleria alle parti costituite mediante
PEC;
lette le note scritte depositate da:
− in proprio e nella qualità di erede Controparte_1 Persona_1
Preso atto che non ha depositato note scritte nel termine assegnato;
Parte_1
rilevato che in uno con la c.d. istanza di estinzione del processo, formulata il 18 dicembre 2024
(quanto il processo era ancora interrotto), la difesa di ebbe a produrre la Controparte_1
“preventiva e contestuale” rinuncia agli atti del giudizio e contestuale accettazione sottoscritta digitalmente, anche dall'allora creditore ipotecario Avv. ; Parte_1
rilevato che con la nota scritta depositata il 29 gennaio 2025 la difesa di Controparte_1 abbia prodotto la notificazione via PEC del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del medesimo giorno eseguita ex art. 170 c.p.c. in confronto dell'unica parte (seppur sui generis) del processo Avv. ; Parte_1
ritenuto, quindi, che ora per allora può affermarsi l'estinzione del giudizio tanto per mancata riassunzione ex art. 305 c.p.c. nel termine di mesi tre dall'evento interruttivo dichiarato il 7 ottobre
2020 quanto per contestuale (alla richiesta di riassunzione) rinuncia agli atti ed accettazione sottoscritta digitalmente dalle parti superstiti;
ritenuto, quindi, che essendosi riattivato ritualmente il processo debba prevalere l'estinzione per la mancata riassunzione in termini del processo interrotto;
ritenuto, di poi, di dover esercitare il potere dovere di cui all'art. 2668 comma secondo c.c. rispetto alla trascrizione della domanda di divisione atteso che le vicende successorie occorse in morte di hanno determinato il venir meno della comunione ordinaria per cui Persona_1 era causa e assorbito ogni successiva divisione con ciò elidendo la ratio sottesa alla trascrizione della domanda richiesta dall'art. 2646 c.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 305 c.p.c. Dichiara l'estinzione de giudizio. Visto l'art. 2668 comma secondo c.c. Ordina al Conservatore dei RR.II. competente la cancellazione della seguente trascrizione
Si comunichi.
Milano, 13/02/2025
Il giudice
Alessandro Petrucci