TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/11/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 4169/2022 R.G
TRA
con l' Avv. Maria Peluso Parte_1
-attrice-
E
e con gli Avv.ti Massimiliano Mineo e Alessandro CP_1 Controparte_2
Bitonto
-convenuti-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 18/11/2025.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendone la solidale condanna Parte_1
al pagamento del valore della sua quota di partecipazione alla per effetto del suo Controparte_2
precedente recesso dalla predetta compagine sociale.Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo che: il socio accomandatario rispondeva dei debiti sociali solo in via sussidiaria;
la quota di partecipazione dell'attrice cadeva in comunione legale ed andava regolata in sede di scioglimento della comunione;
il recesso era illegittimo poiché frutto di atti emulativi perpetrati dall'attrice in danno del regolare compimento dell'attività sociale;
l'art. 11 dello Statuto sociale, in caso di recesso, prevedeva la facoltà degli atri soci di porre in liquidazione la società o liquidare la quota, ma con
1 pagamento dilazionato in due anni.In rito, va rilevato che le parti in lite, ex coniugi, hanno regolato transattivamente, con scrittura privata del 25/10/2025 da loro sottoscritta e riversata nel fascicolo di ufficio, tutte le questioni per cui era insorta controversia, a seguito della crisi coniugale, tra cui quella relativa alla comune partecipazione alla società .In virtù degli accordi transattivi consacrati nella CP_2
scrittura privata del 25/10/2025 tutte le parti in lite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.L'istanza delle parti va accolta poiché (in tal senso Cass. Civ. n. 23396/2024) la transazione accompagnata dalla concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere fa venir meno l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), come peraltro può desumersi dal contenuto dell'accordo prodotto in giudizio che ha regolato stragiudizialmente anche le questioni concernenti la partecipazione dell'attrice alla società convenuta.Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da tutte le parti in lite.Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite attesa la tacita rinuncia delle parti alla relativa rifusione desumibile dalla concorde richiesta di compensazione, avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese attesa la rinuncia di tutte le parti alla relativa rifusione.
Taranto, 29/11/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
2 3 ,
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 4169/2022 R.G
TRA
con l' Avv. Maria Peluso Parte_1
-attrice-
E
e con gli Avv.ti Massimiliano Mineo e Alessandro CP_1 Controparte_2
Bitonto
-convenuti-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 18/11/2025.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendone la solidale condanna Parte_1
al pagamento del valore della sua quota di partecipazione alla per effetto del suo Controparte_2
precedente recesso dalla predetta compagine sociale.Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo che: il socio accomandatario rispondeva dei debiti sociali solo in via sussidiaria;
la quota di partecipazione dell'attrice cadeva in comunione legale ed andava regolata in sede di scioglimento della comunione;
il recesso era illegittimo poiché frutto di atti emulativi perpetrati dall'attrice in danno del regolare compimento dell'attività sociale;
l'art. 11 dello Statuto sociale, in caso di recesso, prevedeva la facoltà degli atri soci di porre in liquidazione la società o liquidare la quota, ma con
1 pagamento dilazionato in due anni.In rito, va rilevato che le parti in lite, ex coniugi, hanno regolato transattivamente, con scrittura privata del 25/10/2025 da loro sottoscritta e riversata nel fascicolo di ufficio, tutte le questioni per cui era insorta controversia, a seguito della crisi coniugale, tra cui quella relativa alla comune partecipazione alla società .In virtù degli accordi transattivi consacrati nella CP_2
scrittura privata del 25/10/2025 tutte le parti in lite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.L'istanza delle parti va accolta poiché (in tal senso Cass. Civ. n. 23396/2024) la transazione accompagnata dalla concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere fa venir meno l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), come peraltro può desumersi dal contenuto dell'accordo prodotto in giudizio che ha regolato stragiudizialmente anche le questioni concernenti la partecipazione dell'attrice alla società convenuta.Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da tutte le parti in lite.Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite attesa la tacita rinuncia delle parti alla relativa rifusione desumibile dalla concorde richiesta di compensazione, avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese attesa la rinuncia di tutte le parti alla relativa rifusione.
Taranto, 29/11/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
2 3 ,
4