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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6187/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6187/2022
Da remoto tra
[...]
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 9,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE. Parte_1 Parte_1 Per l'avv. Valentino Scida' in sostituzione dell'avv. CONCIO FRANCESCO. Controparte_1
L'avv. Bergamaschi si riporta alla conclusionale depositata insistendo per le contestazioni di cui alla citazione.
L'avv. Scidà si oppone a tutto quanto ex adverso eccepito, si riporta agli atti e alle note difensive depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6187/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MA TE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERGAMASCHI G. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._3 GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MA TE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERGAMASCHI G. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERSINO SILVIA ( ) Viale Giuseppe Mazzini 19, 50132 Firenze;
C.F._4
( ) Corso Magenta 42, 20123 Milano;
elettiv. domiciliato in CP_2 C.F._5
VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO presso il difensore avv. CONCIO Francesco
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare, per i motivi di cui a premessa - In via preliminare la carenza di legittimazione ad agire della e per essa quale procuratrice Controparte_1 CP_3
- Nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con CP_4
conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o da mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo;
pagina 2 di 12 - In ogni caso la carenza di legittimazione ad agire della e per essa quale Controparte_1
procuratrice in relazione alle fideiussioni rilasciate a favore della Cassa di Risparmio di CP_3
San Miniato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.”
PARTE OPPOSTA: “In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1645/2022 (RG
n. 3370/2022) del Tribunale di Firenze e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri e al pagamento, in favore della Pt_1 Pt_1 convenuta opposta, dell'importo di € 11.727,85 oltre interessi come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: Ci si oppone a tutte le avverse istanze per le ragioni già spiegate. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022.”
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano opposizione al Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1645/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.4.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di della somma di € 11.727,85, oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo chirografario e quale saldo del contratto di apertura conto corrente, in virtù delle fideiussioni indicate in atti. Chiedevano, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sostenevano, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di
[...]
in quanto il rapporto contrattuale oggetto di causa era effettivamente intercorso con Cassa di CP_1
Risparmio di San Miniato;
evidenziavano, quanto al contratto di finanziamento ed all'apertura di conto corrente, l'errato calcolo degli interessi per illegittima applicazione di anatocismo, usura, indeterminatezza degli interessi, commissione di massimo scoperto ed interessi occulti. Mentre, con riferimento al rilascio delle fideiussioni, contestavano la presenza di clausola cd. “a prima chiamata” ovvero clausola capace di caratterizzare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia e, pertanto, non cedibile a terzi.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta quale mandataria di CP_3 Controparte_1
contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente ed insistendo sulla propria legittimazione ad agire in virtù dell'acquisto dei crediti de quo per l'avvenuta cessione del credito da parte di Cassa di Risparmio di San Miniato, come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Nel merito, contestava la genericità delle eccezioni avanzate da parte opponente quanto ai tassi contrattuali applicati nel rapporto oggetto di giudizio e, relativamente alle fideiussioni, sosteneva invero trattarsi di fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti fino alla concorrenza di € 78.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla verso Cassa di Risparmio di Controparte_5
San Miniato, considerato che la mera sussistenza di clausola di pagamento “a semplice richiesta e senza eccezioni” non poteva ricondursi l'automatica connotazione di contratto autonomo di garanzia.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.11.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva tentativo di mediazione che, esperito dalle parti, dava però esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I. rigettava l'istanza di CTU avanzata dall'opponente in quanto esplorativa. Ritenuta infine la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza 6.2.2025, fissava pagina 4 di 12 l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 7 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente quanto al difetto di legittimazione attiva in capo all'istituto di credito , cessionaria del credito a seguito Controparte_1
dell'operazione di cessione di credito in blocco, pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e dell'art. 58 TUB, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte seconda n. 148 del 16.12.2017.
In materia di cessione in blocco dei crediti da parte di un Istituto bancario, quale è il caso di specie, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha affermato che, ai sensi dell'art. 58
TUB “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. Civ.
31188/2017).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, va riconosciuto che ha Controparte_1
documentalmente provato, tramite l'allegazione del contratto di cessione concluso in data 6.12.2017, stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della l. 130/1999, di avere acquistato pro soluto dalla Cassa di
Risparmio di San Miniato S.p.a. tutti i crediti della cedente derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme e concesse nel periodo intercorrente tra il 2.1.1980 ed il 31.3.2017.
Per quanto documentato in atti, la cessionaria dava notizia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017 - Parte Seconda n. 148, ove l'avviso riporta testualmente che venivano acquistati: “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione” (doc. 3 – fascicolo pagina 5 di 12 monitorio). Con la precisazione ulteriore che i dati indicativi dei crediti ceduti venivano messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet all'indirizzo https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx.
Parte opposta documentava altresì in atti che quale società incorporante la Controparte_6
cedente Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a., aveva confermato tramite comunicazione del
3.11.2022 la ricomprensione tra i crediti oggetto di cessione del credito derivante dal mutuo chirografario n. 0368226 e quello derivante dall'apertura di conto corrente n. 0200659 (doc. 10 – parte opposta).
Concludendo sul punto, deve riconoscersi la titolarità del credito in capo alla società CP_1
dunque ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
[...]
2. Sulla fideiussione
In merito alla fideiussione omnibus prestata dagli opponenti a favore della , Controparte_5
l'opponente eccepisce la non trasmissibilità della garanzia prestata, poiché a suo dire qualificabile quale 'contratto autonomo di garanzia', pertanto inidonea ad essere trasferita insieme alla cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, in virtù della natura non accessoria rispetto al contratto principale ed in mancanza di consenso del garante ceduto. Tale doglianza non può trovare accoglimento, in quanto a mente dell'art. 58 TUB: “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Orbene, l'espresso richiamo della norma alle “garanzie di qualsiasi tipo” porta necessariamente a concludere che la cessione in blocco può avere ad oggetto anche garanzie autonome. Perdipiù, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato con riferimento a queste ultime che:
“l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante” (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). pagina 6 di 12 Dunque il tenore letterale dell'art. 58 TUB, unitamente alla perdurante accessorietà del contratto autonomo di garanzia, deve necessariamente far ritenere che quest'ultimo rientri nel perimetro delle garanzie cedute nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Di talché parte opponente, a prescindere dalla qualificazione come fideiussore o garante autonomo, deve considerarsi garante dell'adempimento delle obbligazioni già assunte in favore di Cassa di Risparmio San Miniato S.p.a.
(doc. 9 – fascicolo monitorio).
3. Sul rapporto di finanziamento
L'opponente eccepisce l'applicazione in concreto di TAN e TAEG superiori rispetto a quanto previsto nel contratto di finanziamento, e, stante la previsione di un piano di ammortamento cd. 'alla francese',
l'applicazione di anatocismo indebito e di tassi usurari.
In merito alla pretesa mancata indicazione nel contratto del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, occorre evidenziare che non è prevista per legge un'indicazione obbligatoria di tale indice. Invero, il TAEG, assolve la funzione di indicare l'onere economico complessivo del credito erogato dagli istituti finanziari, comprendendo all'interno della percentuale di riferimento, oltre alla restituzione del capitale, anche gli altri obblighi ulteriori incombenti sul cliente. L'omessa indicazione di tale indice non comporta nullità del contratto, in quanto l'art. 117 TUB prevede espressamente che sia indicato il tasso di interesse ed ogni altro prezzo
e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
di talché, ritenuto che il
TAEG costituisce elemento accessorio di natura descrittiva, in quanto illustra al cliente gli oneri che è tenuto a corrispondere per effetto della conclusione del contratto, la sua mancata indicazione non comporta la nullità del contratto, non essendo esso volto a prevedere un costo ulteriore che il cliente deve sopportare (sul punto v. Corte d'Appello di Firenze n. 1846 del 2022).
Coerentemente, la locuzione “tasso di interesse” prevista dall'art. 117 TUB, porta a ritenere che sia sufficiente prevedere solamente il tasso annuale nominale – TAN;
ossia, il tasso di interesse, quale valore espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche all'importo lordo del finanziamento erogato, al fine di calcolare gli interessi dovuti dal cliente. Difatti, come precisato dalla
Suprema Corte sul punto: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del pagina 7 di 12 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del
09/12/2021; Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
4. Sulla pretesa applicazione di indebito anatocismo
Con riferimento alla pretesa violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., in forza dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, occorre premettere che il piano di ammortamento consiste in uno strumento volto a garantire una informazione maggiormente dettagliata della composizione dei singoli canoni, in quanto esso provvede a scomporre le singole rate differenziando la parte di quota capitale da quella di interessi. Ciò detto, l'utilizzatore ha fin dall'inizio contezza delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso, se in esso è indicata la somma totale oggetto di restituzione, il numero predefinito di rate da rimborsare e l'esatto importo di ciascuna di essa
(cfr Corte d'Appello di Firenze n. 1641 del 2023). Più dettagliatamente, con riferimento al piano di ammortamento alla francese, occorre rilevare che esso si caratterizza per una struttura a rate costanti, la quale di per sé non comporta automaticamente una produzione di interessi da interessi e, quindi, un fenomeno di anatocismo. Invero, tale tipologia di ammortamento prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi calcolata sul capitale residuo non ancora restituito;
di talché, la quota capitale, inizialmente più bassa, sarà destinata a crescere progressivamente, mentre la quota di interessi, essendo calcolata solo sul capitale residuo, avrà portata decrescente. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente
a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 2014; si veda sul punto anche Corte d'Appello di Brescia n. 247/2024; Corte d'Appello di Firenze n. 52/2024).
Ciò detto, risulta errato l'assunto secondo cui in tali casi si determinerebbe in modo automatico un effetto anatocistico, consistente nel fatto che gli interessi delle singole rate verrebbero calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi precedenti, tale da determinare un interesse composto volto a celare un'ipotesi di produzione di interessi su interessi. Invero, in detto piano di ammortamento, il pagina 8 di 12 calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, ossia sulla somma ancora da restituire, via via decrescente, e non anche sugli interessi pregressi;
pertanto, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto, nell'ambito di tale tipologia di ammortamento la produzione di interessi da interessi rimane strutturalmente preclusa.
Nel caso de quo, il contratto di mutuo indica chiaramente la somma di capitale erogato pari ad €
11.000,00, il numero delle rate (precisamente, 48 rate mensili e una rata di preammortamento composta da soli interessi fino al 31.12.2016), il tasso di interesse annuo nominale del 4,30% fino alla scadenza della prima rata, poi sostituito con un tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 4,50 punti ed, infine, il piano di ammortamento allegato al contratto quale “Allegato A”
(doc. 4 – fascicolo monitorio). Con riferimento agli interessi di mora, viene poi espressamente previsto che: “Il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate farà sorgere in favore della il diritto di esigere dalla Parte Finanziata il CP_4
pagamento degli interessi di mora nella misura pari a 3,00 punti percentuali annui in più del tasso nominale annuo contrattualmente convenuto sulle singole rate. […] gli interessi di mora come sopra maturati non saranno assoggettati a capitalizzazione periodica.”
Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione, sollevata dall'opponente circa la pretesa indeterminatezza del contratto, posto che detto documento è chiaro nel prevedere il regime applicato al mutuo in oggetto, nonché il piano di ammortamento con le singole rate che dovranno essere corrisposte dal cliente.
5. Sul superamento del tasso soglia usura
Parte opponente, inoltre, eccepisce la previsione di un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore al tasso soglia usura nel caso di estinzione anticipata, analogamente a quanto previsto per l'interesse di mora, allegando perizia di parte tesa a dimostrare detta circostanza (all.1 – parte opponente). Sul punto, occorre precisare che ciò che rileva, al fine di verificare la natura usuraria delle condizioni concordate,
è il momento in cui gli interessi vengono pattuiti, essendo consolidato e pacifico il dettame che nel nostro ordinamento non è prevista la cd. 'usura sopravvenuta' (Sez. U -, Sentenza n. 24675 del
19/10/2017).
Orbene, è pacifico tra le parti che facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, ai fini dell'individuazione del tasso soglia a cui parametrare gli interessi con riferimento al IV trimestre del pagina 9 di 12 2016 per le operazioni qualificate quali finanziamenti a tasso variabile, non si rileva un superamento del tasso soglia usura.
Ciò detto, l'opponente deduce il superamento del tasso soglia usura nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo previsto nel contratto il pagamento, in tal caso, di una commissione di risoluzione anticipata. Sul punto, occorre evidenziare che la commissione di estinzione anticipata viene configurata alla stregua di una clausola penale di recesso, in quanto volta a compensare, nel caso in cui il mutuatario si liberi anticipatamente degli obblighi derivanti dal contratto, i vantaggi che il mutuante avrebbe ottenuto dal decorso ordinario del rapporto. In tal senso, si può richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “in tema di mutuo bancario, la penale per estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto, non costituendo una remunerazione connessa all'erogazione del credito, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale. Essa non può essere sommata agli interessi corrispettivi o moratori per il calcolo del
TEG. La clausola relativa al conto penale è meritevole di tutela e non soggetta a riduzione ex art. 1384 cc se non dimostrata l'eccessività in rapporto all'interesse del creditore” (così da ultimo Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7384; tra le tante Cass. 18497/2024; Cass. n. 7352/2022).
Pertanto, tale pattuizione non attiene alla fase fisiologica del rapporto come gli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione della somma, ma concerne la fase patologica del rapporto, in quanto dovuta unicamente, ed eventualmente, in ipotesi di estinzione anticipata del contratto. Di talché, non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi, che per l'appunto attengono ad una diversa fase del rapporto.
In merito agli interessi moratori, occorre richiamare principio di uniformità degli interessi affermato con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 con cui si è sancita l'estensione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori. E' oggi principio consolidato che la verifica del rispetto della soglia antiusura debba applicarsi, non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche con riferimento agli interessi moratori. Difatti espressamente la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso;
la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori pagina 10 di 12 sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
Applicando detti principi al caso di specie, risulta dalle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto in data 2.12.2016, che gli interessi moratori sono determinati dall'aumento di 3 punti rispetto al tasso contrattuale, stabilito nella misura del 4,30% fino alla scadenza della prima rata, poi sostituito con un tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 4,50 punti.
Quanto poi ai mutui a tasso variabile, il decreto ministeriale applicabile al caso in oggetto, con riferimento al periodo ottobre - dicembre 2016, prevede un tasso medio del 2,50% e un tasso soglia del
7,13%. Specificando, all'art. 3, che: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a finisci conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerati, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento è mediamente parti a 2,1 punti percentuali”.
Pertanto, applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite al fine di individuare il tasso soglia degli interessi moratori [(TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 +
4], ossia nel caso de quo (2,50+2,1) x 1,25 + 4, tale tasso risulta pari al 9,75%. Il TEG pattuito è dunque risultato inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori, anche considerando l'indennità ulteriore prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento, pari all'1% del credito residuo.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, decreto che deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di pagina 11 di 12 riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1645/2022 emesso in data
26.4.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,00.
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6187/2022
Da remoto tra
[...]
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 9,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE. Parte_1 Parte_1 Per l'avv. Valentino Scida' in sostituzione dell'avv. CONCIO FRANCESCO. Controparte_1
L'avv. Bergamaschi si riporta alla conclusionale depositata insistendo per le contestazioni di cui alla citazione.
L'avv. Scidà si oppone a tutto quanto ex adverso eccepito, si riporta agli atti e alle note difensive depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6187/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MA TE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERGAMASCHI G. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._3 GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MA TE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERGAMASCHI G. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERSINO SILVIA ( ) Viale Giuseppe Mazzini 19, 50132 Firenze;
C.F._4
( ) Corso Magenta 42, 20123 Milano;
elettiv. domiciliato in CP_2 C.F._5
VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO presso il difensore avv. CONCIO Francesco
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare, per i motivi di cui a premessa - In via preliminare la carenza di legittimazione ad agire della e per essa quale procuratrice Controparte_1 CP_3
- Nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con CP_4
conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o da mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo;
pagina 2 di 12 - In ogni caso la carenza di legittimazione ad agire della e per essa quale Controparte_1
procuratrice in relazione alle fideiussioni rilasciate a favore della Cassa di Risparmio di CP_3
San Miniato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.”
PARTE OPPOSTA: “In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1645/2022 (RG
n. 3370/2022) del Tribunale di Firenze e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri e al pagamento, in favore della Pt_1 Pt_1 convenuta opposta, dell'importo di € 11.727,85 oltre interessi come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: Ci si oppone a tutte le avverse istanze per le ragioni già spiegate. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022.”
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano opposizione al Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1645/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.4.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di della somma di € 11.727,85, oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo chirografario e quale saldo del contratto di apertura conto corrente, in virtù delle fideiussioni indicate in atti. Chiedevano, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sostenevano, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di
[...]
in quanto il rapporto contrattuale oggetto di causa era effettivamente intercorso con Cassa di CP_1
Risparmio di San Miniato;
evidenziavano, quanto al contratto di finanziamento ed all'apertura di conto corrente, l'errato calcolo degli interessi per illegittima applicazione di anatocismo, usura, indeterminatezza degli interessi, commissione di massimo scoperto ed interessi occulti. Mentre, con riferimento al rilascio delle fideiussioni, contestavano la presenza di clausola cd. “a prima chiamata” ovvero clausola capace di caratterizzare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia e, pertanto, non cedibile a terzi.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta quale mandataria di CP_3 Controparte_1
contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente ed insistendo sulla propria legittimazione ad agire in virtù dell'acquisto dei crediti de quo per l'avvenuta cessione del credito da parte di Cassa di Risparmio di San Miniato, come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Nel merito, contestava la genericità delle eccezioni avanzate da parte opponente quanto ai tassi contrattuali applicati nel rapporto oggetto di giudizio e, relativamente alle fideiussioni, sosteneva invero trattarsi di fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti fino alla concorrenza di € 78.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla verso Cassa di Risparmio di Controparte_5
San Miniato, considerato che la mera sussistenza di clausola di pagamento “a semplice richiesta e senza eccezioni” non poteva ricondursi l'automatica connotazione di contratto autonomo di garanzia.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.11.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva tentativo di mediazione che, esperito dalle parti, dava però esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I. rigettava l'istanza di CTU avanzata dall'opponente in quanto esplorativa. Ritenuta infine la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza 6.2.2025, fissava pagina 4 di 12 l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 7 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente quanto al difetto di legittimazione attiva in capo all'istituto di credito , cessionaria del credito a seguito Controparte_1
dell'operazione di cessione di credito in blocco, pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e dell'art. 58 TUB, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte seconda n. 148 del 16.12.2017.
In materia di cessione in blocco dei crediti da parte di un Istituto bancario, quale è il caso di specie, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha affermato che, ai sensi dell'art. 58
TUB “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. Civ.
31188/2017).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, va riconosciuto che ha Controparte_1
documentalmente provato, tramite l'allegazione del contratto di cessione concluso in data 6.12.2017, stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della l. 130/1999, di avere acquistato pro soluto dalla Cassa di
Risparmio di San Miniato S.p.a. tutti i crediti della cedente derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme e concesse nel periodo intercorrente tra il 2.1.1980 ed il 31.3.2017.
Per quanto documentato in atti, la cessionaria dava notizia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017 - Parte Seconda n. 148, ove l'avviso riporta testualmente che venivano acquistati: “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione” (doc. 3 – fascicolo pagina 5 di 12 monitorio). Con la precisazione ulteriore che i dati indicativi dei crediti ceduti venivano messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet all'indirizzo https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx.
Parte opposta documentava altresì in atti che quale società incorporante la Controparte_6
cedente Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a., aveva confermato tramite comunicazione del
3.11.2022 la ricomprensione tra i crediti oggetto di cessione del credito derivante dal mutuo chirografario n. 0368226 e quello derivante dall'apertura di conto corrente n. 0200659 (doc. 10 – parte opposta).
Concludendo sul punto, deve riconoscersi la titolarità del credito in capo alla società CP_1
dunque ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
[...]
2. Sulla fideiussione
In merito alla fideiussione omnibus prestata dagli opponenti a favore della , Controparte_5
l'opponente eccepisce la non trasmissibilità della garanzia prestata, poiché a suo dire qualificabile quale 'contratto autonomo di garanzia', pertanto inidonea ad essere trasferita insieme alla cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, in virtù della natura non accessoria rispetto al contratto principale ed in mancanza di consenso del garante ceduto. Tale doglianza non può trovare accoglimento, in quanto a mente dell'art. 58 TUB: “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Orbene, l'espresso richiamo della norma alle “garanzie di qualsiasi tipo” porta necessariamente a concludere che la cessione in blocco può avere ad oggetto anche garanzie autonome. Perdipiù, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato con riferimento a queste ultime che:
“l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante” (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). pagina 6 di 12 Dunque il tenore letterale dell'art. 58 TUB, unitamente alla perdurante accessorietà del contratto autonomo di garanzia, deve necessariamente far ritenere che quest'ultimo rientri nel perimetro delle garanzie cedute nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Di talché parte opponente, a prescindere dalla qualificazione come fideiussore o garante autonomo, deve considerarsi garante dell'adempimento delle obbligazioni già assunte in favore di Cassa di Risparmio San Miniato S.p.a.
(doc. 9 – fascicolo monitorio).
3. Sul rapporto di finanziamento
L'opponente eccepisce l'applicazione in concreto di TAN e TAEG superiori rispetto a quanto previsto nel contratto di finanziamento, e, stante la previsione di un piano di ammortamento cd. 'alla francese',
l'applicazione di anatocismo indebito e di tassi usurari.
In merito alla pretesa mancata indicazione nel contratto del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, occorre evidenziare che non è prevista per legge un'indicazione obbligatoria di tale indice. Invero, il TAEG, assolve la funzione di indicare l'onere economico complessivo del credito erogato dagli istituti finanziari, comprendendo all'interno della percentuale di riferimento, oltre alla restituzione del capitale, anche gli altri obblighi ulteriori incombenti sul cliente. L'omessa indicazione di tale indice non comporta nullità del contratto, in quanto l'art. 117 TUB prevede espressamente che sia indicato il tasso di interesse ed ogni altro prezzo
e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
di talché, ritenuto che il
TAEG costituisce elemento accessorio di natura descrittiva, in quanto illustra al cliente gli oneri che è tenuto a corrispondere per effetto della conclusione del contratto, la sua mancata indicazione non comporta la nullità del contratto, non essendo esso volto a prevedere un costo ulteriore che il cliente deve sopportare (sul punto v. Corte d'Appello di Firenze n. 1846 del 2022).
Coerentemente, la locuzione “tasso di interesse” prevista dall'art. 117 TUB, porta a ritenere che sia sufficiente prevedere solamente il tasso annuale nominale – TAN;
ossia, il tasso di interesse, quale valore espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche all'importo lordo del finanziamento erogato, al fine di calcolare gli interessi dovuti dal cliente. Difatti, come precisato dalla
Suprema Corte sul punto: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del pagina 7 di 12 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del
09/12/2021; Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
4. Sulla pretesa applicazione di indebito anatocismo
Con riferimento alla pretesa violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., in forza dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, occorre premettere che il piano di ammortamento consiste in uno strumento volto a garantire una informazione maggiormente dettagliata della composizione dei singoli canoni, in quanto esso provvede a scomporre le singole rate differenziando la parte di quota capitale da quella di interessi. Ciò detto, l'utilizzatore ha fin dall'inizio contezza delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso, se in esso è indicata la somma totale oggetto di restituzione, il numero predefinito di rate da rimborsare e l'esatto importo di ciascuna di essa
(cfr Corte d'Appello di Firenze n. 1641 del 2023). Più dettagliatamente, con riferimento al piano di ammortamento alla francese, occorre rilevare che esso si caratterizza per una struttura a rate costanti, la quale di per sé non comporta automaticamente una produzione di interessi da interessi e, quindi, un fenomeno di anatocismo. Invero, tale tipologia di ammortamento prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi calcolata sul capitale residuo non ancora restituito;
di talché, la quota capitale, inizialmente più bassa, sarà destinata a crescere progressivamente, mentre la quota di interessi, essendo calcolata solo sul capitale residuo, avrà portata decrescente. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente
a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 2014; si veda sul punto anche Corte d'Appello di Brescia n. 247/2024; Corte d'Appello di Firenze n. 52/2024).
Ciò detto, risulta errato l'assunto secondo cui in tali casi si determinerebbe in modo automatico un effetto anatocistico, consistente nel fatto che gli interessi delle singole rate verrebbero calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi precedenti, tale da determinare un interesse composto volto a celare un'ipotesi di produzione di interessi su interessi. Invero, in detto piano di ammortamento, il pagina 8 di 12 calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, ossia sulla somma ancora da restituire, via via decrescente, e non anche sugli interessi pregressi;
pertanto, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto, nell'ambito di tale tipologia di ammortamento la produzione di interessi da interessi rimane strutturalmente preclusa.
Nel caso de quo, il contratto di mutuo indica chiaramente la somma di capitale erogato pari ad €
11.000,00, il numero delle rate (precisamente, 48 rate mensili e una rata di preammortamento composta da soli interessi fino al 31.12.2016), il tasso di interesse annuo nominale del 4,30% fino alla scadenza della prima rata, poi sostituito con un tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 4,50 punti ed, infine, il piano di ammortamento allegato al contratto quale “Allegato A”
(doc. 4 – fascicolo monitorio). Con riferimento agli interessi di mora, viene poi espressamente previsto che: “Il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate farà sorgere in favore della il diritto di esigere dalla Parte Finanziata il CP_4
pagamento degli interessi di mora nella misura pari a 3,00 punti percentuali annui in più del tasso nominale annuo contrattualmente convenuto sulle singole rate. […] gli interessi di mora come sopra maturati non saranno assoggettati a capitalizzazione periodica.”
Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione, sollevata dall'opponente circa la pretesa indeterminatezza del contratto, posto che detto documento è chiaro nel prevedere il regime applicato al mutuo in oggetto, nonché il piano di ammortamento con le singole rate che dovranno essere corrisposte dal cliente.
5. Sul superamento del tasso soglia usura
Parte opponente, inoltre, eccepisce la previsione di un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore al tasso soglia usura nel caso di estinzione anticipata, analogamente a quanto previsto per l'interesse di mora, allegando perizia di parte tesa a dimostrare detta circostanza (all.1 – parte opponente). Sul punto, occorre precisare che ciò che rileva, al fine di verificare la natura usuraria delle condizioni concordate,
è il momento in cui gli interessi vengono pattuiti, essendo consolidato e pacifico il dettame che nel nostro ordinamento non è prevista la cd. 'usura sopravvenuta' (Sez. U -, Sentenza n. 24675 del
19/10/2017).
Orbene, è pacifico tra le parti che facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, ai fini dell'individuazione del tasso soglia a cui parametrare gli interessi con riferimento al IV trimestre del pagina 9 di 12 2016 per le operazioni qualificate quali finanziamenti a tasso variabile, non si rileva un superamento del tasso soglia usura.
Ciò detto, l'opponente deduce il superamento del tasso soglia usura nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo previsto nel contratto il pagamento, in tal caso, di una commissione di risoluzione anticipata. Sul punto, occorre evidenziare che la commissione di estinzione anticipata viene configurata alla stregua di una clausola penale di recesso, in quanto volta a compensare, nel caso in cui il mutuatario si liberi anticipatamente degli obblighi derivanti dal contratto, i vantaggi che il mutuante avrebbe ottenuto dal decorso ordinario del rapporto. In tal senso, si può richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “in tema di mutuo bancario, la penale per estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto, non costituendo una remunerazione connessa all'erogazione del credito, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale. Essa non può essere sommata agli interessi corrispettivi o moratori per il calcolo del
TEG. La clausola relativa al conto penale è meritevole di tutela e non soggetta a riduzione ex art. 1384 cc se non dimostrata l'eccessività in rapporto all'interesse del creditore” (così da ultimo Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7384; tra le tante Cass. 18497/2024; Cass. n. 7352/2022).
Pertanto, tale pattuizione non attiene alla fase fisiologica del rapporto come gli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione della somma, ma concerne la fase patologica del rapporto, in quanto dovuta unicamente, ed eventualmente, in ipotesi di estinzione anticipata del contratto. Di talché, non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi, che per l'appunto attengono ad una diversa fase del rapporto.
In merito agli interessi moratori, occorre richiamare principio di uniformità degli interessi affermato con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 con cui si è sancita l'estensione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori. E' oggi principio consolidato che la verifica del rispetto della soglia antiusura debba applicarsi, non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche con riferimento agli interessi moratori. Difatti espressamente la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso;
la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori pagina 10 di 12 sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
Applicando detti principi al caso di specie, risulta dalle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto in data 2.12.2016, che gli interessi moratori sono determinati dall'aumento di 3 punti rispetto al tasso contrattuale, stabilito nella misura del 4,30% fino alla scadenza della prima rata, poi sostituito con un tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 4,50 punti.
Quanto poi ai mutui a tasso variabile, il decreto ministeriale applicabile al caso in oggetto, con riferimento al periodo ottobre - dicembre 2016, prevede un tasso medio del 2,50% e un tasso soglia del
7,13%. Specificando, all'art. 3, che: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a finisci conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerati, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento è mediamente parti a 2,1 punti percentuali”.
Pertanto, applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite al fine di individuare il tasso soglia degli interessi moratori [(TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 +
4], ossia nel caso de quo (2,50+2,1) x 1,25 + 4, tale tasso risulta pari al 9,75%. Il TEG pattuito è dunque risultato inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori, anche considerando l'indennità ulteriore prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento, pari all'1% del credito residuo.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, decreto che deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di pagina 11 di 12 riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1645/2022 emesso in data
26.4.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,00.
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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