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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1353 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NULLI DANIELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/04/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/07/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 105 parte 1;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia;
CP_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, signori e , convengono di vivere Parte_1 Controparte_1
separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove riterranno opportuno la loro residenza, prestandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di qualunque altro documento equipollente. Eventuali cambi, spostamenti o traslochi dovranno, comunque, essere preventivamente comunicati. 2) L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del signor sarà assegnata in favore di quest'ultimo, con tutto quanto in essa CP_1
contenuto; 3) La figlia minore resta affidata condivisamente ad entrambi i genitori, CP_2
con residenza privilegiata presso la madre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire alla figlia, in armonia con le inclinazioni di quest'ultima, in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica della minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative alla figlia e che richiedano particolari decisioni. 4) Il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1
con sé la figlia ogni qualvolta quest'ultimo ne manifesti il desiderio, previo preavviso alla madre, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze della minore. 5) In caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tre volte a settimana, nelle giornate di lunedì-mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, riaccompagnandola successivamente presso l'abitazione materna. 6) A fine settimana alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica, riaccompagnandola successivamente presso l'abitazione materna. 7) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sè la figlia ad anni alterni la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. 8) Per le ricorrenze della festa della mamma e del papà e per i compleanni dei genitori, la figlia trascorrerà la giornata rispettivamente con la madre e/o con il padre. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia minore, i coniugi concordano di trascorrerlo congiuntamente ove possibile, altrimenti seguendo il criterio dell'alternanza annuale. 9) Durante il periodo estivo, fermo restando il diritto di visita di cui al punto 5 e 6, il padre terrà con se la figlia nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 20, e a fine settimana alterni dalle ore 10 alle ore 20 di sabato e dalle ore
10 alle ore 20 della domenica, riaccompagnandola successivamente dalla madre. 10) Il sig.
, con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a corrispondere in Controparte_1
favore della sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 200,00 (euro duecento/00), da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. 11) Concordano le parti che, dell'assegno unico previsto in favore della minore e corrisposto dall'INPS, sarà beneficiaria direttamente la sig. nella misura del 100%, rilasciando il sig. Parte_1 [...]
, con la sottoscrizione della presente, il relativo consenso. 12) Le parti concordano CP_1
che, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia minore, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, dettate dal CNF ed ormai condivise dai Giudici di merito, dovranno essere preventivamente concordate superata la soglia di € 50,00 e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. 13) Le parti, sigg.ri Parte_1
e , si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di
[...] Controparte_1
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 14) Le parti, sigg.ri e Parte_1 [...]
, con il presente atto dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di CP_1
non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere per nessuna causale o ragione. 15) La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina”. All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/07/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 105 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1353 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NULLI DANIELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/04/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/07/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 105 parte 1;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia;
CP_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, signori e , convengono di vivere Parte_1 Controparte_1
separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove riterranno opportuno la loro residenza, prestandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di qualunque altro documento equipollente. Eventuali cambi, spostamenti o traslochi dovranno, comunque, essere preventivamente comunicati. 2) L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del signor sarà assegnata in favore di quest'ultimo, con tutto quanto in essa CP_1
contenuto; 3) La figlia minore resta affidata condivisamente ad entrambi i genitori, CP_2
con residenza privilegiata presso la madre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire alla figlia, in armonia con le inclinazioni di quest'ultima, in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica della minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative alla figlia e che richiedano particolari decisioni. 4) Il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1
con sé la figlia ogni qualvolta quest'ultimo ne manifesti il desiderio, previo preavviso alla madre, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze della minore. 5) In caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tre volte a settimana, nelle giornate di lunedì-mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, riaccompagnandola successivamente presso l'abitazione materna. 6) A fine settimana alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica, riaccompagnandola successivamente presso l'abitazione materna. 7) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sè la figlia ad anni alterni la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. 8) Per le ricorrenze della festa della mamma e del papà e per i compleanni dei genitori, la figlia trascorrerà la giornata rispettivamente con la madre e/o con il padre. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia minore, i coniugi concordano di trascorrerlo congiuntamente ove possibile, altrimenti seguendo il criterio dell'alternanza annuale. 9) Durante il periodo estivo, fermo restando il diritto di visita di cui al punto 5 e 6, il padre terrà con se la figlia nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 20, e a fine settimana alterni dalle ore 10 alle ore 20 di sabato e dalle ore
10 alle ore 20 della domenica, riaccompagnandola successivamente dalla madre. 10) Il sig.
, con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a corrispondere in Controparte_1
favore della sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 200,00 (euro duecento/00), da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. 11) Concordano le parti che, dell'assegno unico previsto in favore della minore e corrisposto dall'INPS, sarà beneficiaria direttamente la sig. nella misura del 100%, rilasciando il sig. Parte_1 [...]
, con la sottoscrizione della presente, il relativo consenso. 12) Le parti concordano CP_1
che, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia minore, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, dettate dal CNF ed ormai condivise dai Giudici di merito, dovranno essere preventivamente concordate superata la soglia di € 50,00 e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. 13) Le parti, sigg.ri Parte_1
e , si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di
[...] Controparte_1
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 14) Le parti, sigg.ri e Parte_1 [...]
, con il presente atto dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di CP_1
non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere per nessuna causale o ragione. 15) La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina”. All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/07/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 105 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.