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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 673 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Maria Lavinia Benigno per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1 resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 21 ottobre
2024, parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il coniuge CP_1
esponendo di aver contratto matrimonio con il medesimo in
[...]
1 Collesano in data 12 settembre 1995 e che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
10.9.2001).
La vita coniugale, caratterizzata inizialmente da serenità, già da diversi anni si era incrinata a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi e del disinteresse, morale e materiale, manifestato dal marito nei confronti della ricorrente, che aveva provocato la separazione di fatto dei coniugi già da molti anni.
Precisando che i due figli erano già da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che i coniugi erano economicamente indipendenti, la ricorrente chiedeva che venisse pronunziata la separazione dal marito. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva.
Il Presidente, verificata l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche per assenza del resistente, con provvedimento dell'11 marzo 2024 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti stabilendo la cessazione della convivenza.
Indi, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore all'udienza dell'1.7.2024, poi rinviata all'udienza del 21.10.2024, per la trattazione del merito.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei riguardi del resistente, alla predetta udienza, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa.
La causa veniva, dunque, posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
non costituito in giudizio sebbene gli sia stata regolarmente
[...] notificata copia sia del ricorso col pedissequo decreto presidenziale, sia del decreto presidenziale con indicazione della data fissata per la comparizione dinanzi al giudice istruttore.
2 Entrando nel merito delle domande proposte dalla parte ricorrente, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla stessa, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni della stessa ricorrente, che dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta dal Tribunale, essendo i figli delle parti, (nato a [...] l'[...]) e (nata a Per_1 Per_2
Cefalù il 10.9.2001), maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere dichiarate irripetibili.
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 21.11.1969; dichiara le spese di lite sostenute dalla ricorrente irripetibili.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 18 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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