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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2343/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 27.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte opponente ha precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Santoro. attore-opponente
contro
CF: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sebastiano Piscopo. convenuta-opposta
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2 convenuta contumace
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta dal sig. avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. n. Parte_1
602/1973 notificato in data 29.9.2023, intrapreso dalla Controparte_3
presso il terzo e fondato sull'ingiunzione fiscale
[...] Controparte_4 ex R.D. n. 639/1910 n. 2021/6395 del 18.11.2021 relativa a sanzioni amministrative per violazione di norme del c.d. Codice della Strada notificata per conto del
Controparte_5
L'opponente eccepiva: -l'inesistenza dei debiti e/o la prescrizione degli stessi;
- l'omessa e/o illegittima notificazione degli atti prodromici e dell'atto di pignoramento.
1.1. Con ordinanza del 13.10.2023 il G.E., pronunciandosi sull'istanza cautelare, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
2. Il sig. ha introdotto il presente giudizio di merito ribadendo le Parte_1 argomentazioni già formulate durante la fase sommaria e rappresentando di avere impugnato dinanzi al Giudice di Pace i verbali di accertamento sottesi all'ingiunzione posta a base del pignoramento. Ha eccepito altresì: -l'assenza di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo al pignorato in quanto il debitore risulta essere la società Santorolii S.n.c.; -l'assenza del titolo esecutivo.
2.1. Si è costituita nella presente fase di merito la quale ha Controparte_1 eccepito l'incompetenza per materia e valore del Tribunale adito. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
2.2. La terza pignorata pur correttamente evocata in Controparte_4 giudizio, non si è costituita. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza. Nell'atto di opposizione vengono mosse contestazioni in parte riconducibili all'an dell'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in parte relative alla regolarità formale della procedura ex art. 617 comma 2 c.p.c.
Ne consegue la competenza del Tribunale adito sulla scorta del principio per cui in base a quanto disposto dagli artt. 10 e 104 c.p.c., “allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/01/2017, n. 1722).
4. È documentato che il Giudice di Pace di Trebisacce con sentenza n. 138/2025 del pubblicata l'11.6.2025 ha annullato i verbali di accertamento n. 15478M/2018 del 31.7.2018 e n. 779P/2018 del 20.12.2018 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di sottesi alla ingiunzione fiscale prodromica al pignoramento CP_5 per cui è causa (n. 2021/6395 del 18.11.2021). Si tratta di un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso in opposizione perciò lo stesso non può determinare l'accoglimento dell'opposizione, bensì dovrà
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essere dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che la richiamata pronuncia ha comportato la caducazione dei titoli sottesi all'intrapreso pignoramento. A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 - 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01)” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 04-01-2023, n. 153).
4.1. Come noto, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, fermo restando che è salva per il giudicante la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939; Cass. n. 3148 del 2016). Si rammenta che la c.d. soccombenza virtuale va individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n.24234). Nel caso di specie non si ravvisano motivi che inducano a discostarsi dalle considerazioni già svolte dal G.E. nell'ordinanza cautelare del 13.10.2023, laddove si è statuito in primo luogo che la ha prodotto documentazione Controparte_1 idonea a comprovare l'avvenuta notificazione del pignoramento perfezionatasi per compiuta giacenza il 14.11.2022, sicché il motivo relativo all'omessa notifica degli atti presupposti va considerato tardivo in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni sancito dall'art. 617 comma 2 c.p.c. In secondo luogo anche l'eccezione di prescrizione non appare fondata, atteso che il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto dalla notifica dell'ingiunzione fiscale avvenuta il 16.3.2022. A ciò si aggiunga che gli ulteriori motivi di opposizione avanzati solo nell'ambito del presente giudizio di merito sono palesemente inammissibili alla stregua dell'orientamento di legittimità sopra richiamato. L'opposizione sarebbe quindi stata infondata.
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Dunque, nell'ottica della soccombenza virtuale, il sig. va Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore della nella Controparte_1 misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
ON
al pagamento delle spese processuali in favore della SO.GE.R.T. Parte_1
S.p.A., che si liquidano in € 600,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 27/11/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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