Articolo 1 della Legge 1 marzo 1968, n. 191
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1976
Art. 1.
Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichita' e belle arti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027 , sono collocati con la qualifica di avventizi di IV categoria, nel contingente del personale non di ruolo della amministrazione delle antichita' e belle arti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976