Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1032/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1032/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in proprio e n.q. di procuratrice Parte_1 C.F._1
delle parti (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), con gli C.F._3 Parte_4 C.F._4
avv.ti MARIA CALOGERO (C.F. CodiceFiscale_5
e (C.F. Email_1 Parte_5
CodiceFiscale_6 Email_2
-parte appellante- nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
(C.F. ), con l'avv. DOMENICO MESITI (C.F. C.F._8
CodiceFiscale_9 Email_3
-parte appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1060/2019 del Tribunale di Palmi, depositata in data 25.11.2019, emessa a definizione del proc. n. 135/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
17.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 21.10.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato i germani (i.e. Pt_1 [...]
, , e ), tutti per il tramite della Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 [...]
(costituitasi, già in 1° grado, per sé e, quale procuratrice, anche per i suoi Pt_1
fratelli) hanno instaurato innanzi al Tribunale di Palmi il procedimento di prime cure (n.
135/2017 R.G.), ivi rappresentando che:
(1) era comproprietaria, unitamente ai suoi germani ( e , di un locale Pt_2 Pt_3 Pt_4
sito in VA (alla Via Case n° 2, oggi Via AL n° 2, in NCEU al fg. 73, p.lla 78, sub 10);
(2) nei primi giorni di gennaio 2017 aveva constatato che tale locale risultava occupato sine titulo dai convenuti e , ai quali i Controparte_1 Controparte_2
germani avevano anche in passato intimato il rilascio. Pt_1
A fronte di ciò l'attrice ha chiesto di voler: accertare la proprietà dei germani e Pt_1
l'altrui occupazione sine titulo e per l'effetto condannare i convenuti al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento dei danni patiti e alla riduzione in pristino della res.
I.1.2.- Con comparsa del 20.04.2017 si sono poi costituiti i convenuti CP_1
e , contestando le avverse prospettazioni e in
[...] Controparte_2
particolare chiedendo:
(1) il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
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(2) l'accertamento, in via riconvenzionale, del loro acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'escussione di testi ( e , entrambi esaminati Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 16.01.2019), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 1060/2019, depositata il
25.11.2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di causa da parte dei convenuti;
(b) regolato le spese di lite, ponendole a carico della parte attrice.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui è stata altresì chiesta l'inibitoria ex art. 283 c.p.c., è stato poi proposto appello dalla , la quale ha instaurato il presente giudizio Parte_1
di gravame (proc. n. 1032/2019 R.G.) sempre per sé e per i suoi germani ( e Pt_2 Pt_3
e ha in particolare contestato la pronuncia di prime cure per: Pt_4
(A) l'approfondimento istruttorio riservato alla sola domanda di usucapione delle controparti, non essendo state a suo avviso congruamente valutate le prove documentali esibite e la richiesta di prova testimoniale avanzata e tuttavia disattesa dal Tribunale di prime cure;
(B) l'erroneo accoglimento, in ogni caso, della predetta domanda ex art. 1158 c.c., risultando l'altrui possesso né pacifico, né ventennale e dunque inidoneo a dar luogo ad acquisto per usucapione.
I.2.2.- Con comparsa dell'8.05.2020 si sono poi costituiti gli appellati CP_1
e , contestando le prospettazioni della controparte
[...] Controparte_2
ed eccependo in particolare:
(1) l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.;
(2) l'inammissibilità ex art. 345, comma III, c.p.c., delle prove documentali nuove prodotte ex adverso;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, dell'avverso appello;
(4) l'insussistenza, infine, dei presupposti per la sospensione ex art. 283 c.p.c..
I.2.3.- Con provvedimento dell'8.-18.06.2020 è stata poi disposta la sospensione della pronuncia di prime cure.
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I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e mutamento del relatore, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento del 18.10.2024, comunicato alle parti in data 21.10.2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre svolgere le seguenti precisazioni in ordine alle preliminari eccezioni delle parti appellate ex art. 342 c.p.c. [v. infra, sub III.1.] ed ex art. 345, comma III, c.p.c. [v. infra, sub III.2.-III.2.2.], nonché al thema decidendum qui da delibarsi [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essa è pacificamente da disattendersi, considerando che nel gravame proposto risulta circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito.
III.2.- Da accogliersi è invece la doglianza degli appellati con riguardo all'inammissibilità, ex art. 345, comma III, c.p.c., dei documenti esibiti dalla parte appellante solo in questa sede, i.e. gli “atti relativi allo sfratto” prodotti sub all. 3 all'appello e non già previamente prodotti in 1° grado [non risultando pacificamente allegati né all'atto di citazione (il quale, come emergente dal relativo elenco a pag. 5 e dalla consultazione degli allegati prodotti in uno all'iscrizione a ruolo in 1° grado del 28.12.2019, reca in allegato solo i seguenti n. 6 documenti – procure generali, visura catastale, denuncia di successione, autocertificazione stato di famiglia, autocertificazione di morte, lettera di messa in mora del 16.01.2017), né alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 20.12.2017 (in uno alla quale, come pur in tal caso emergente sia dall'atto difensivo – “Si deposita copia della denuncia – querela del 21.01.17”
-, sia dall'esame del fascicolo – cfr. l'“allegato semplice” alla memoria depositato il
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20.12.2017 -, è stato prodotto solo n. 1 allegato – i.e. la predetta denuncia/querela del
21.01.2017)].
III.2.1.- A fronte di ciò, occorre qui rammentare che la predetta disposizione processuale, nella formulazione oggi vigente (come risultante, da ultimo, dalla novella di cui al D.L. n.
83/2012, conv. con mod. dalla L. n. 134/2012) e qui applicabile [risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 25.11.2019, e dunque essendo senz'altro successiva all'11.09.2012 (cfr.
Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n.
6590)], “pone un divieto … di produzione di documenti nuovi” di carattere “assoluto” (“non possono essere prodotti nuovi documenti”), “senza che assuma rilevanza” neanche l'eventuale “indispensabilità” degli stessi” e potendo gli stessi essere eccezionalmente prodotti, in definitiva, solo e soltanto se “la parti dimostri di non aver potuto … produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” [e dunque, essendo pacifico “che la norma in questione” appunto “replic[a]”, “in relazione al particolare incombente da essa regolato”, “l'istituto della rimessione in termini”, solo se la parte provi che la produzione non tempestiva sia stata “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” e “che presenti i caratteri dell'assolutezza”, rimanendo del tutto irrilevante la tardiva produzione non assolutamente e oggettivamente preclusa, ma meramente legata a una “scelta processuale” della parte, “ancorché” correlata al “comportamento della controparte”, alle argomentazioni della pronuncia impugnata o “alla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta”
(considerando che anche un'“eccezione in senso lato” - come “l'eccezione di interruzione della prescrizione”, sia essa estintiva o acquisitiva - “può essere rilevata d'ufficio dal giudice” solo “sulla base di prove ritualmente” e tempestivamente “acquisite agli atti”, “non” potendosi evidentemente “sovrapporre” “il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale”, essendo pacifico che anche il
“potere” del giudice “di attribuire al fatto effetti che, altrimenti, solo la parte interessata potrebbe provocare” in ogni caso “presuppone che il fatto/decisione sia già acquisito agli atti del processo” e che dunque “apparten[ga] legittimamente al processo”) - cfr. Cass. civ.,
24/10/2023, n. 29506; Cass. civ., 7/07/2023, n. 19384; Cass. civ., 1/07/2022, n. 21041; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018, n. 32725; Cass. civ., Sez. un.,
12/02/2019, n. 4135; Cass. civ., 6/07/2018, n. 17729; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21794; Cass.
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civ., 16/10/2015, n. 20992; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8216; Cass. civ., 28/09/2011, n. 19836;
Cass. civ., Sez. un., 27/07/2005, n. 15661; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392].
III.2.2.- Sulla scorta di ciò, non trattandosi nel caso di specie di documenti sopravvenuti
(risalendo, a fronte di giudizio instaurato nel 2017, addirittura al 1997) e non “avendo” la parte appellante né dimostrato, né invero “nemmeno … argomentato” “circa la impossibilità,
a ess[a] non imputabile, di produr[li] in precedenza” [cfr. Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289], essendosi limitata a sostenerne la già intervenuta produzione in prime cure [deduzione tuttavia pacificamente smentita dall'esame dell'effettiva produzione avvenuta in 1° grado (v. supra, sub III.2.)], è evidente che i documenti di cui all'all. 3 all'appello non siano in alcun modo utilizzabili ai fini del decidere, occorrendo invece ribadirne, come detto [v. supra, sub III.2.] e in ossequio al “divieto assoluto” di cui all'art. 345, comma III, c.p.c. [v. supra, sub III.2.1.], la pacifica e integrale inammissibilità.
III.3.- Venendo, infine, al perimetro dell'odierna delibazione, occorre rammentare che:
(A) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata, espressamente o implicitamente, in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(B) la predetta “consumazione” del diritto di impugnazione con l'atto di gravame implica che
“i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere prospettati e formulati solamente con l'atto di appello” e che pertanto “l'appellante non può nel corso dell'ulteriore attività processuale aggiungere alcunché, né formulare altre censure né precisare quelle originarie” (cfr. Cass. n. 7088/2001, cit.; nonché già Cass., 22/01/1989, n.
498 e Cass. civ., 16/10/1987, n. 7651), risultando quindi pacificamente tardive, e in alcun
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modo considerabili, le deduzioni dall'appellante rassegnate, come nel caso di specie, solo nella comparsa conclusionale d'appello [cfr. pagg.
5-8 della comparsa del 10.12.2024
(coincidente con quella del 5.03.2024), peraltro diffusamente richiamandosi a documenti qui in alcun modo valutabili, poiché del tutto tardivi e inammissibili (v. supra, sub III.2.-III.2.2.)],
e dunque in scritto difensivo in cui, già in prime cure e a fortiori in sede di gravame, “non possono essere esposte questioni nuove”, né “nuovi fatti” o “variazion[i] del fatto” già allegato, né, in generale, “apporta[t]e aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte, essendo noto che, “ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547;
Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545;
Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858].
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito il gravame proposto è da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- L'odierna vertenza, come pacifico, riguarda un immobile sito in VA (alla Via Case
n° 2, oggi Via AL n° 2, in NCEU al fg. 73, p.lla 78, sub 10), rispetto al quale:
(A) l'attrice in prime cure e odierna appellante, agendo per sé e per i propri germani (in virtù delle procure sub all. 1 alla citazione di 1° grado), ha chiesto accertarsi la proprietà
[“accertare che i IG.ri , , , Parte_1 Parte_2 CP_3 Parte_4 sono proprietari dell'immobile per cui è causa” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di 1° grado)]
e, sussistendo un altrui occupazione sine titulo, ordinarne il rilascio [“dichiarare ed accertare che i IG.ri e occupano senza titolo l'immobile per Controparte_1 Controparte_2 cui è causa di proprietà degli attori”, “condannare i IG.ri e Controparte_1 CP_2
al rilascio dell'immobile per cui è causa” (cfr. ancora pag. 3 dell'atto di citazione
[...]
di 1° grado)], facendo pertanto pacificamente valere un'azione ex art. 948 c.c. [atteso che, come noto, quando “la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo”, atteso “il mancato ricollegamento della pretesa ad un negozio giuridico”, “la domanda è tipicamente di rivendicazione”, “poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes” e precipuamente mirandosi, con la “finalità recuperatoria, tipica della domanda di revindica”, a ricomporre la frattura fra
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proprietà e possesso (cfr. Cass. civ., Sez. un., 28/03/2014, n. 7305, nonché Cass. civ.,
16/09/2024, n. 24736; Cass. civ., 14/01/2013, n. 705; Cass. civ., 4/07/2005, n. 14135; Cass. civ., 14/04/2005, n. 7777; Cass. civ., 24/02/2000, n. 2092)];
(B) le parti convenute e odierne appellanti, per converso, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio acquisto a titolo originario, proponendo domanda riconvenzionale ex art. 1158 c.c.
[“in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul bene immobile sito in Via AL n° 2 da parte dei IG.ri CP_1
e ” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione di 1° grado)].
[...] Controparte_2
V.1.- Alla luce di tali contrapposte prospettazioni, è evidente che il vaglio di quest'ultima domanda riconvenzionale avesse carattere sostanzialmente pregiudiziale e assorbente, in quanto, se nel caso di sua infondatezza l'onere attoreo si sarebbe attenuato (“nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva”, ove “successiv[a] al titolo del rivendicante”, l'“onere probatorio può ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo” antecedente all'altrui usucapione: cfr. Cass. civ., 10/09/2002, n. 13186, nonché
Cass. civ., 4/02/2000, n. 1250 e Cass. civ., 5/01/2000, n. 43), dalla sua fondatezza ne discendeva invece, come qui avvenuto, l'automatico rigetto della domanda di rei vindicatio.
V.2.- E infatti, come pacifico e altresì previsto ex lege (in specie dall'art. 948, comma III, c.c., che fa espressamente “salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”), è evidente che l'altrui usucapione assorbe la prova della titolarità formale della proprietà, trattandosi di fenomeno comportante la definitiva e sostanziale perdita del diritto dominicale [propriamente realizzandosi, in virtù dell'evenienza fattuale costituita dall'art. 1158 c.c. e mediante un acquisto a titolo originario e non già derivativo (ciò escludendo qualsivoglia connotazione traslativa o successoria di tale meccanismo), l'estinzione del diritto ex art. 832 c.c. nel patrimonio del titolare e la sua contestuale nascita nel patrimonio dell'usucapiente] e dunque il venir meno del “fondamento” dell'azione ex art. 948 c.c. qui sperimentata [v. supra, sub V., punto (A)], conseguentemente da disattenderi.
V.3.- A fronte di ciò, è evidente che risultino da integralmente rigettare le doglianze della parte appellante compendiate supra, sub I.2.1., punto (A), considerando:
(A) per un verso, che la domanda riconvenzionale di usucapione è stata oggetto di approfondimento istruttorio per il suo pacifico carattere dirimente ai fini del complessivo decidere (v. supra, sub V.-V.2.), risultando di per sé idonea, a prescindere dalla prova non
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ammessa, a fondare la ratio decidendi (cfr. Cass. civ., 6/05/2014, n. 9671, spec. par.
2.1. dei
“Motivi della decisione” e anche richiamando Cass. civ., 17/05/2007, n. 11457);
(B) per alto verso, che alcuna incompleta o erronea valutazione è in ogni caso ravvisabile con riguardo agli elementi istruttori offerti ex latere actoris, avendo il Tribunale di prime cure, al contrario, puntualmente apprezzato:
(a) sia le richieste di prova testimoniale di tale parte - come proposte a pag. 4 dell'atto di citazione, richiamate nella 2° memoria istruttoria attorea e motivatamente e analiticamente respinte nel provvedimento del 9.07.2018 [ivi evidenziandosi, del tutto condivisibilmente,
l'inammissibilità sia del capitolo sub 1), poiché vertente su valutazioni strettamente giuridiche
(“vero che i IG.ri … detengono sine titulo l'immobile”), di per sé ovviamente non suscettibili di prova testimoniale (cfr., ex multis, Cass. civ., 24/10/2014, n. 22720 e Cass. civ.,
9/05/1996, n. 4370), sia del capitolo sub 2), attesa la sua pacifica incompletezza e conseguente non rispondenza ai canoni ex art. 244 c.p.c. – carenza evidentemente insuscettibile di ritenersi sanata sulla scorta dell'indicazione poi avvenuta (solo) in appello
(poiché chiaramente tardiva e inammissibile ex art. 345, comma III, e 183, comma VI, n. 2),
c.p.c.), rimanendo in ogni caso il capitolo indeterminato e a-specifico (utilizzando nozioni generiche e dunque implicanti valutazioni e apprezzamenti del teste - “modifiche”,
“autorizzazione” -, peraltro non contestualizzate sul piano spazio-temporale) e dunque inammissibile];
(b) sia i documenti da ella prodotti – evidenziandosi in sentenza, in particolare, come proprio da tali produzioni emergesse la “titolarità” formale “del diritto … di proprietà” in capo all'attrice e ai germani da ella rappresentati (“risulta per tabulas dai documenti in atti”: cfr. pag. 3 della sentenza appellata), non trattandosi pertanto di dato omesso o non considerato dal giudice di prime cure, ma, al contrario, da quest'ultimo valutato e tuttavia ritenuto, correttamente, assorbita dalla fondatezza dell'altrui domanda di usucapione (cfr. pagg.
4-5 della medesima pronuncia), in quanto di per sé comportante, come osservato, la sostanziale e irrimediabile perdita del diritto fondante la domanda attorea, ex art. 948 c.c., qui avanzata [v. supra, sub V.1.-V.2.].
VI.- Venendo, poi, proprio a tale domanda riconvenzionale di usucapione, la parte appellante ne ha qui contestato l'accoglimento [v. supra, sub I.2.1., punto (B)], assumendo l'inidoneità
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dell'altrui occupazione a dar luogo all'acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c., poiché fondata su un possesso asseritamente:
(1) non pacifico - attesa la procedura di sfratto del 1997, la denuncia-querela sporta nel 2017 e l'allaccio alla corrente elettrica mediante filo attaccato al civico n. 15 della stessa Via
Calsalnuovo [v. infra, sub VI.1.-VI.1.4.];
(2) non ventennale - risultando il bene posseduto dai convenuti solo da 10 anni e pertanto risultando di durata insufficiente, non potendo essi avvalersi del possesso in capo alla madre
( in difetto di prova di accettazione dell'eredità e di conseguente assunzione Parte_6
della qualità di eredi [v. infra, sub VI.2.-VI.2.4.].
Né l'una, né l'altra deduzione difensiva, come qui di seguito distintamente esaminate, risultano tuttavia meritevoli di accoglimento.
VI.1.- Muovendo, in particolare, dal profilo indicato supra, sub VI., punto (1), occorre preliminarmente osservare che non può tenersi conto, a tal riguardo, della circostanza costituita dall'invocata procedura di sfatto del 1997.
VI.1.1.- E infatti, è del tutto pacifico che si tratti di circostanza fattuale che in prime cure non
è stata né provata [essendo la produzione documentale intervenuta, come detto e del tutto inammissibilmente, solo in questa sede (v. supra, sub III.2.-III.2.2.)], né anche solo allegata
[risultando evidentemente insufficiente il generico passaggio contenuto a pag. 2, 2° cpv., dell'atto di citazione e poi testualmente riprodotto a pag. 2 delle note autorizzate del
2109.2019, invero privo di alcuna contestualizzazione e di alcun riferimento procedimentale e spazio-temporale (“i germani avevano già intimato negli anni scorsi di rilasciare Pt_1
l'immobile”), occorrendo rammentare che “l'attività di allegazione non si soddisfa nella affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico” e che dunque la prospettazione di un generico “fatto impeditivo della pretesa avversaria”, senza
“specificare quale è”, non dà luogo ad alcuna valida allegazione (cfr. Cass. n. 4392/2000, cit.)].
A fronte di ciò, trattandosi di “fatto” né provato, né “acquisito agli atti” tempestivamente e risultando tuttavia la rituale e tempestiva “acquisizione processuale” presupposto “necessario
e condizionante” di qualsiasi valutazione e rilievo, anche officioso, da parte del giudice, è evidente che la predetta evenienza –fatta valere solo in sede di gravame [peraltro avvalendosi di documenti anch'essi tardivi (v. ancora supra, sub III.2.-III.2.2.) e poi inammissibilmente
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arricchita, mediante questioni e prospettazioni inedite, solo in comparsa conclusionale (v. supra, sub III.3., punto (B)] – non sia qui in alcun modo scrutinabile, non potendosi far riferimento a qualsivoglia circostanza “al di fuori di quanto le parti hanno” tempestivamente
“versato nel processo” (con esclusione, pertanto, di tutti i “fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale” e tempestivo) ed essendo pertanto evidente che, “in mancanza di tempestiva deduzione” e prova, essa non sia “mai entrat[a] a far parte del thema decidendum”, risultando conseguentemente del tutto inutilizzabile ai fini del decidere e insuscettibile di qualsivoglia valutazione [cfr. Cass. civ., 9/10/2017, n. 24607; Cass. civ.,
21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n. 11353; Cass. civ., 8/04/2004, n. 694;
Cass. civ., 20/12/2002, n. 18194; Cass. n. 4392/2000, cit.; Cass. civ., Sez. un., 3/02/1998, n.
1099; Cass. civ., 12/05/1986, n. 3143].
VI.1.2.- Tanto precisato, il dedotto carattere “viziato” dell'altrui possesso è poi da esaminarsi tenendo conto che:
(a) l'art. 1146, comma I, c.c. delinea una mera “successione nel possesso”, i.e. un mutamento subiettivo nel medesimo “possesso”, che pertanto prosegue e “continua” nei successori a titolo universale – dandosi pertanto luogo, in conseguenza della piena sovrapponibilità, sul piano giuridico, fra de cuius ed eredi, a un mero “avvicendamento” subiettivo nell'esercizio dello stesso potere di fatto (trattandosi, sul versante ordinamentale e “per effetto di una fictio iuris”, dello stesso “soggetto”, con la conseguenza che gli eredi meramente “subentrano” nell'identico “possesso” del proprio de cuius: cfr., ex aliis, Cass. civ., 20/07/2011, n. 15967;
Cass. civ., 18/05/2001, n. 6852; Cass. civ., 24/01/2000, n. 742; Cass. civ., 26/05/1998, n.
5221) – identità del possesso che, conseguentemente e indipendentemente da qualsivoglia condotta dell'erede, conserva immutati i suoi caratteri originari (e dunque l'eventuale carattere geneticamente non viziato);
(b) l'art. 1163 c.c., poi, espressamente prevede che il possesso può ritenersi viziato e “non giova[re] per l'usucapione” solo se “acquistato” “in modo violento o clandestino” – con la conseguenza (la quale invero già “si evince dal chiaro disposto dell'art. 1163” c.c.) che “per escludere l'idoneità del possesso ad usucapionem la violenza [e la clandestinità] dev[ono] verificarsi al momento dell'acquisto del possesso medesimo” e che invece “non assume rilevanza” alcuna l'eventuale “sopravvenienza” di tali circostanze, la quale invero “non vale”
“ad impedire” né “l'inizio”, né “il compimento del termine dell'usucapione” [cfr., ex multis,
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Cass. civ., 17/07/1998, n. 6997; Cass. civ., 9/11/1988, n. 6030; Cass. civ., 23/02/1987, n.
1912; Cass. civ., 15/03/1982, n. 1682, nonché Trib. Lecce, 21/07/2016, n. 3602];
VI.1.3.- A fronte di ciò, è evidente che i vizi dell'altrui possesso qui invocati, in quanto non genetici, risultino già per tale ragione del tutto irrilevanti ai fini della fattispecie ex art. 1158
c.c..
E infatti, fermo che il possesso è stato acquistato ed esercitato dalla de cuius Parte_6
[venendo poi proseguito, inalterato, in capo ai suoi eredi (v. supra, sub VI.1.2., punto (a), nonché infra)] almeno “dal 1989” [come dedotto dai convenuti (cfr. pag. 1 della loro comparsa di costituzione di 1° grado) e confermato dai testi esaminati in data 16.01.2019
(“l'immobile … oggetto di causa, sito alla via AL del Comune di VA, … da circa 40 anni era usato da ” – cfr. test. ; “il bene sito alla via Parte_6 Testimone_1
AL di VA … da oltre 40 anni era utilizzato da ” – cfr. test. Parte_6
)], è del tutto pacifico che le uniche due evenienze prospettate e qui valutabili Testimone_2
[con esclusione, invece eper le complessive ragioni già indicate, dell'invocata procedura di sfratto (v. supra, sub VI.1.-VI.1.1.)] risultino entrambe sopravvenute al predetto tempus di acquisto, da ciò di per sé conseguendo, come detto e in termini del tutto assorbenti, che “non assumono rilevanza” e “non valgano” in alcun modo “ad impedire l'inizio e il compimento del termine dell'usucapione” [v. supra, sub VI.1.2., punto (a)].
Carattere “sopravvenuto” all'acquisto e conseguente irrilevanza viziante, in particolare, del tutto pacifiche ed evidente:
(i) sia per il lamentato allaccio alla corrente elettrica [il quale, al di là di ogni valutazione sulla sua effettiva idoneità a connotarsi in termini di “violenza” nell'accezione ex art. 1163 c.c., è in ogni caso pacificamente intervenuto, come tempestivamente dedotto dai convenuti e non specificamente contestato ex adverso (con conseguente operatività del meccanismo ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c.), solo in seguito all'acquisto del possesso (“vista l'assenza di corrente elettrica” – constatata, come evidente, solo successivamente al previo acquisto del possesso della res -, “la stessa IG.ra ha rimediato allacciandola alla propria Pt_6 abitazione situata nelle vicinanze”: cfr. pag. 2, 3° linea, della comparsa di costituzione di 1° grado);
(ii) sia, a fortiori, con riferimento alla denuncia-querela qui esibita, invero sporta dalla parte attrice e odierna appellante solo in data 21.01.2017 (cfr. l'allegato alla 2° memoria attorea ex
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art. 183, VI comma, c.p.c. del 20.12.2017), e dunque quasi 30 anni dopo l'altrui acquisto del possesso utile ad usucapionem (2017-1989).
VI.1.4.- Né tale ultima evenienza, i.e. la denuncia-querela del 21.01.2017, senz'altro inidonea a dar luogo a vizio rilevante ex art. 1163 c.c. [non riguardando il “momento dell'acquisto del possesso” – v. ancora supra, sub VI.1.2., punto (a)], può ritenersi qui aliunde invocabile, considerando:
(1) la sua assoluta irrilevanza ai fini del “requisito” della “pacificità del possesso”, invero implicante solo il carattere manifesto e inequivoco del possesso esercitato [qui senz'altro ravvisabile, essendo emerso (cfr. verbale del 16.01.2019) che proprio la e poi gli Parte_6 odierni appellati, da lungo tempo (“da circa 40 anni”), disponessero delle chiavi (“solo lei aveva le chiavi”, “oggi le chiavi … sono in possesso del figlio”, “le chiavi dell'immobile di cui ho detto erano in possesso della e dei figli della stessa”) e utilizzassero Pt_6 liberamente l'immobile (“per riporvi … materiale” o “utensili”, “per fare le conserve stagionali e per riporvi il vino”), da essi altresì ristrutturato e gestito con l'ausilio di terzi da essi direttamente incaricati (“si mise d'accordo con la per l'esecuzione dei lavori e Pt_6 così anche la stessa ristrutturò il locale che aveva in uso”, “sono stata chiamata sempre …. dalla … e poi dai figli … per dare una mano alla stessa”), nonché che avevano Pt_6 provveduto a “chiudere” (“fornendolo di porte … di cui solo lei aveva chiavi”) – ciò costituendo, come noto, “la più rilevante” ed evidente “manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di
“ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
11/01/2024, n. 1121)] e che di certo “non può essere escluso per la sola circostanza che il … titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui possesso”, atteso che, come noto,
“l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà”, con la conseguenza che “la consapevolezza di possedere senza titolo” “non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione”, essendo invero pacifico che il “possesso” ai fini “della prescrizione acquisitiva” ex art. 1158 c.c. ben “si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare” e che del resto proprio “il dissenso palesato dal titolare del diritto”, più che smentire, “concorre a qualificare in senso possessorio” la “condotta
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materiale” degli usucapienti, “escludendo la [mera] tolleranza” del dominus (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14/05/2021, n. 13153; Cass. civ., 18/10/2016, n. 21015; Cass. civ., 29/07/2016, n.
15927; Cass. civ., 6/05/2014, n. 9682; Cass. civ., 28/11/2013, n. 26641; Cass. civ.,
19/06/2003, n. 9845; Cass. civ., 11/07/2011, n. 15199; Cass. civ., 9/02/2006, n. 2857; Cass. civ., 9/10/2003, n. 15092; Cass. civ., 27/05/2003 n. 8422; Cass. civ., 15/07/2002, n. 10230;
Cass. civ., Sez. un., 14/03/1990, n. 2088); (2) il già intervenuto integrale compimento, all'epoca di tale denuncia-querela, del tempo utile per l'usucapione [essendo nel gennaio 2017 invero ormai ampiamente decorso il ventennio ex art. 1158 c.c. (a fronte di possesso ad usucapionem già in essere, come detto,
“sin dal 1989”) e dunque risultando il diritto dominicale in tale frangente temporale ormai già irrimediabilmente perduto, poiché definitivamente acquisito dalle controparti usucapienti - v. supra, sub V.2.)].
VI.2.- Parimenti da disattendere risulta poi l'argomento della parte appellante compendiato supra, sub VI., punto (2) e basato, come detto, sull'asserito difetto di un possesso protrattosi per lo spatium temporis sufficiente per l'usucapione ventennale ex art. 1158 c.c..
VI.2.1.- A fondamento di ciò, e nei limiti delle sole doglianze qui ammissibili e scrutinabili
[non potendo in alcun modo vagliarsi, per le dirimenti ragioni già esposte, le complessive prospettazioni basate sui fatti e documenti allegati solo in questa sede (con riguardo, in particolare, alla procedura di sfratto del 1997) e addirittura solo in sede di comparsa conclusionale d'appello (v. supra, sub III.2.-III.2.2., sub III.
3. e sub VI.1.1], occorre osservare che la parte impugnante ha in particolare dedotto che i convenuti in prime cure e odierni appellati, non avendo dimostrato l'accettazione dell'eredità materna (i.e. della , Parte_6
non avrebbero conseguentemente potuto avvalersi del suo periodo di possesso, prospettando, in definitiva, l'inoperatività nel caso di specie del già menzionato istituto della “successione nel possesso” ex art. 1146, comma I, c.c..
Tale prospettazione è tuttavia da disattendere.
VI.2.2.- E infatti, anche a non voler accedere alla tesi che ritiene configurabile il subentro stabilito in detta norma [delineante, come detto, un mero avvicendamento subiettivo nella medesima situazione fattuale – v. supra, sub VI.1.2., punto (a)] anche a prescindere dall'accettazione dell'eredità e in favore del mero chiamato [valorizzando a tal riguardo – più che il mero dato letterale dell'art. 1146 c.c. (“con effetto dall'apertura della successione”), qui
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invocato dalle parti appellate e tuttavia di per sé superabile alla luce del fisiologico effetto retroattivo, ex art. 459, comma II, c.c., dell'accettazione – l'eccezionale legittimazione alle azioni possessorie stabilita, ex art. 460, comma I, c.c. e “senza bisogno di materiale apprensione”, in favore del “chiamato all'eredità”, non potendosi predicare un'azione disgiunta dalla relativa posizione sostanziale (azioni possessorie senza possesso) e dunque essendo il chiamato da subito possessore proprio in virtù dell'art. 1146, comma I, c.
(immediatamente continuando in sé, senza passaggi intermedi e in base a un meccanismo di trasmissione automatica delle posizioni giuridiche avvicinabile alla saisine ereditaria – in cui
“la mort saisit le vif”, e dunque “il morto occupa il vivo” -, il possesso del proprio dante causa)], nel caso di specie è in ogni caso pacifico che la doglianza dell'appellante sia da disattendere in ragione del principio dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c..
VI.2.3.- Non v'è dubbio, infatti, che gli odierni appellati e già convenuti in prime cure, già chiamati alla successione mortis causa, apertasi in data 5.12.2007, di [come Parte_6
pacifico tra le parti e altresì comprovato per tabulas (giusto certificato storico di stato di famiglia e certificato di morte prodotti sub all.
1-2 alla comparsa di costituzione di 1° grado del 20.04.2017)], anche al di là della stessa duratura prosecuzione nel possesso materno [pur senz'altro significativa, “essendo” invero “del tutto legittimo ritenere”, nel complessivo
“contesto” delle “risultanze processuali”, “che il protrarsi del possesso del bene … per un periodo di lunghissima durata” (qui addirittura dal 2007 al 2017) “abbia comportato
l'acquisto dei diritti successori” (cfr. Cass. civ., 28/10/2019, n. 27518)], abbiano compiuto un atto senz'altro rilevante ex art. 476 c.c. proprio con l'attività processuale qui espletata.
E infatti, costituendosi nell'odierno giudizio – con fini peraltro non meramente conservativi, bensì agendo, in via riconvenzionale, per conseguire, ex art. 1158 c.c., la proprietà del bene già posseduto da ella de cuius – e ivi producendo il predetto certificato di stato di famiglia e chiaramente facendo valere la propria qualità di eredi [sottolineando espressamente, nonché a più riprese, la propria qualità di “successori a titolo universale” della predetta (e Parte_6 in particolare evidenziando di essere i di lei “figli” ed essendo la stessa la “loro dante causa”
– cfr. pagg. 1, 2, 3 e 5 della predetta comparsa di costituzione di 1° grado)], essi hanno evidentemente compiuto, prima del decorso del termine decennale ex art. 480 c.c. [spirante solo il 5.12.2017, e dunque ancora in essere alla predetta data del 20.04.2017], una pro herede gestio di per sé idonea a dar luogo ad accettazione ex art. 476 c.c. [atteso che, come noto,
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“l'accettazione … è implicita” proprio “nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie”, in via principale o riconvenzionale, “intese alla rivendica o alla difesa della proprietà” e che dunque “non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni”, essendo del resto pacifico che anche “quando … i chiamati” meramente “si costituiscano in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi”, “senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità” ma al contrario espressamente ribadendola, “essi compiono un'attività … che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, in quanto dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla”, e dunque un'attività “non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede”, dovendo poi considerarsi che anche “la produzione del certificato dello stato di famiglia, unitamente alla allegazione della qualità di erede” è un “atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 11/01/2021, n. 210;
Cass. civ., 26/06/2018, n. 16814; Cass. civ., 6/06/2018, n. 14499; Cass. civ., 18/01/2017, n.
1183; Cass. civ., 27/06/2005, n. 13738)].
VI.2.4.- A fronte di ciò, considerando che l'accettazione da parte degli appellati dell'eredità della de cuius , pur ove ritenuta necessaria, risulta in ogni caso qui pacificamente Parte_6
intervenuta ex art. 476 c.c. [v. supra, sub VI.2.2.-VI.2.3.], è dunque evidente che essi appellati, già convenuti in prime cure, chiaramente potessero avvalersi anche del periodo possessorio già esercitato dalla propria de cuius e “continuato” in capo a essi [con prosecuzione, come detto, nel medesimo possesso: v. supra, sub VI.1.2., punto (a)] senza necessità di dimostrare ulteriori requisiti e presupposti (invero necessari per la sola accessio possessionis di cui all'art. 1146, comma II, c.c., postulante tuttavia l'unione facoltativa –
“può” - di due distinti possessi, entrambi sussistenti, e non già un mero mutamento subiettivo nella stessa situazione fattuale), ma già e solo sulla scorta della loro qualità ereditaria [di per sé del tutto sufficiente a “far valere il cumulo”, “implicando [ex se] la successione a titolo universale il subentro ipso iure nel possesso dei beni ereditari, senza che ne occorra neanche la materiale apprensione”, trattandosi di “continuazione del possesso” fra soggetti versanti
“nella stessa posizione” e dunque “senza alcuna interruzione” (cfr., ex multis, Cass. n.
742/2000, cit. e Cass. civ., 11/12/1981, n. 6552, nonché, sul tema, Cass. civ., 26/10/2011, n.
22348)].
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VI.3.- Alla luce di tutto quanto precede, risultando da respingersi anche le complessive contestazioni fatte valere dalla parte appellante con riguardo all'altrui domanda ex art. 1158
c.c. [v. supra, sub VI.-VI.2.4.] - condivisibilmente accolta dal Tribunale di prime cure, in ossequio al canone probatorio anche in questa sede applicabile [“vale[ndo] anche in materia di usucapione” il consueto standard processual-civilistico della probabilità c.d. prevalente o della “preponderanza della prova” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/02/2019, n. 3487)], sulla scorta della chiari e convergenti risultanze probatorie emerse [avendo i testi escussi il 16.01.2019 specificamente confermato il duraturo ed esclusivo possesso esercitato, uti domini, sull'immobile oggetto di causa - in difetto di presenza in loco dei formali proprietari
(risiedendo l'attrice, in particolare, a “Genova”) - della e poi dei di lei figli: “da Parte_6 circa 40 anni era usato da , oggi viene usato dai figli della stessa”, “la stessa Parte_6
ristrutturò il locale che aveva in uso, fornendolo di porte ed infissi, di cui solo lei aveva le chiavi”, “oggi le chiavi di ingresso dell'immobile sono in possesso del figlio della ”, Pt_6
“posso dire di non avere mai visto nell'immobile de quo altre persone al di fuori della
e dei suoi familiari” (cfr. test. ); “il bene sito alla via Casalinuovo Pt_6 Testimone_1 di VA … da oltre 40 anni era utilizzato da ”, “lo ha completamente Parte_6 ristrutturato in quanto prima era un rudere”, “dopo la morte della predetta, avvenuta circa
11 anni fa, l'immobile è detenuto dai figli della stessa”, “le chiavi dell'immobile di cui ho detto erano in possesso della e dei figli della stessa”, “non ho mai visto nessuno oltre Pt_6 alla ed i figli all'interno del bene di cui ho detto”, “erano gli stessi che provvedevano Pt_6 alla manutenzione”, “sono stata chiamata sempre, tutti gli anni, dalla … e poi”, Pt_6
“dopo la sua morte”, “dai figli”, “per dare una mano” “sia per le conserve che per il vino”
(cfr. test. )] -, è dunque evidente che anche le doglianze compendiate supra, Testimone_2
sub I.2.1., punto (B), siano da disattendere.
VII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica le complessive considerazioni sin qui svolte, risultando le doglianze avanzate insuscettibili di accoglimento – in quanto inammissibili o comunque da respingersi [v. supra, sub V.-VI.3.], occorre evidentemente ribadire, come detto
[v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza gravata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della
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sentenza appellata - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n.
23226], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo:
(i) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto), avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, in base all'effettivo valore della causa [come già considerato dal giudice di prime cure (il quale risulta aver appunto applicato i minimi di tale scaglione, da ciò conseguendo, in base al D.M. ratione temporis vigente, l'importo di € 2.738,00) e da individuarsi, al di là della dichiarazione del difensore ai fini del C.U. (di per sé del tutto “ininfluente” – cfr., da ultimo, Cass. civ., 11/05/2023, n.
12770 e Cass. civ., 15/06/2022, n. 19233), in base all'art. 15 c.p.c. e dunque valutando non solo il valore della rendita catastale del fabbricato oggetto di causa (unicamente considerato dall'appellante e pari a € 41,83, come da visura prodotte sub all. 2 alla citazione di 1° grado e sub all. 6 della comparsa di costituzione), ma altresì il coefficiente di moltiplicazione stabilito dal predetto art. 15 c.p.c. “per le cause relative alla proprietà” (x 200), per un totale di (€
41,83 x 200 =) € 8.366,00];
(ii) mediante liquidazione unica [risultando le parti appellate unitariamente difese e avendo identiche posizioni, richiedendo pertanto un'unica “opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass.,
10/06/1997, n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non essendo stata poi richiesta, né comunque ricorrendo i presupposti, per la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014 (da ritenersi tuttora non obbligatoria, considerando la limitata modifica apportata ad opera del D.M. 147/2022, la quale ha espunto l'espressione
“di regola”, ma ha conservato la forma verbale “può”, ciò inducendo a ritenere tuttora applicabili le indicazioni nomofilattiche di Cass. civ., 10/01/2017, n. 269 e Cass. civ.,
8/07/2010, n. 16153)] ed estesa a tutte le fasi, ivi comprese quella di trattazione [in quanto
“nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994;
Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(iii) apportando tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I,
D.M. 55/2014, in ragione dell'effettivo valore della causa (considerando altresì l'ampiezza dello scaglione di riferimento), del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo
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numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(iv) disponendone, infine, la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
VIII.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 1032/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1060/2019 del Tribunale di Palmi, depositata in data 26.11.2019, emessa a definizione del proc. n. 135/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, unitariamente difese e considerate, spese che si liquidano in complessivi € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 gennaio 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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