Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si vendessero necessarie per la applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si vendessero necessarie per la applicazione della presente legge.