TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10051/2023 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 04/03/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. PAOLETTI MICHELE e l'avv. Scafidi per parte attrice Parte_1
2. nessuno per parte convenuta CP_1
Parte attrice precisa le rispettive conclusioni come foglio di PC già depositato
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 10051/2023 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di parte convenuta, non costituitasi in giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che citava in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
▪ di aver concesso in locazione a l'imbarcazione Bavaria E40 CP_1 denominata “Panarea” SP6034D;
▪ che nel regolamento contrattuale venivano previsti un termine finale di locazione (15.07.23) e un diritto di opzione di acquisto del bene a favore del conduttore da esercitarsi entro detto termine (docc. 2-4); CP_1
▪ che sempre ai sensi del contratto in oggetto, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, sarebbe stata tenuta a restituire CP_1
l'imbarcazione nel luogo dove era avvenuto il ritiro a propria cura, responsabilità e spese (doc. 3, clausola 8);
▪ che la convenuta ometteva di corrispondere il canone relativo al mese di luglio 2023 e che non esercitava il diritto di opzione entro il termine contrattualmente stabilito;
▪ che nonostante i diversi solleciti da parte dell'attrice, non CP_1 riconsegnava l'imbarcazione al termine del contratto di locazione;
▪ che conseguentemente parte attrice chiedeva ed otteneva il sequestro giudiziario dell'imbarcazione (provv. Trib. Genova n. 7551\23 del 4.08.23) che quindi previa autorizzazione veniva poi trasportata da
– luogo in cui è stata rinvenuta – fino ad RA presso il Parte_2 bacino di Parte_1
▪ che venivano riscontrati danni materiali all'imbarcazione oggetto di locazione;
- che
per questi motivi
l'attrice chiedeva: A) di accertare e dichiarare la cessazione del contratto di locazione dell'imbarcazione per scadenza del termine finale;
B) di condannare la convenuta al pagamento:
• del canone di locazione non ancora corrisposto;
• del risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento di CP_1
e in particolare:
❖ delle spese relative al giudizio cautelare;
❖ delle spese di trasporto dell'imbarcazione da fino al Parte_2 porto di RA;
❖ del danno subito per mancato godimento del bene;
❖ dei danni materiali riferibili all'imbarcazione oggetto di locazione;
- che la convenuta non si costituiva e che pertanto veniva dichiarata CP_1 contumace;
- che la causa di merito era stata preceduta dall'ottenimento del sequestro dell'imbarcazione;
***
- che le domande vanno accolte per quanto di ragione;
- che in relazione alla domanda A) è pacifico che, in virtù del regolamento contrattuale prodotto, il mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine concordato (15 luglio 2023) determina la cessazione del contratto di locazione, con conseguente insorgenza in capo alla convenuta dell'obbligo di restituire l'imbarcazione locata (docc. 2-4);
- che non vi è prova che entro detto termine tale diritto di opzione sia stato esercitato;
- che pertanto il contratto di locazione è cessato in data 15 luglio 2023 (termine finale locazione (cfr. doc. 2);
- che in relazione alla domanda B) l'attrice allega che – a seguito della cessazione degli effetti del contratto di locazione – l'imbarcazione non le è stata riconsegnata;
- che tale condotta da parte della convenuta integra un inadempimento contrattuale (doc. 3, clausola 8);
- che è principio consolidato che, in materia responsabilità contrattuale, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, configurandosi in capo a quest'ultimo l'onere di provare o di aver correttamente adempiuto o di non averlo fatto per causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 13533\2001);
- che detta prova liberatoria non è stata fornita da parte convenuta attesa la contumacia della stessa;
- che quindi è tenuta al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento CP_1 allegato dall'attrice;
- che detto danno risulta composto: i. dal mancato pagamento da parte della convenuta dell'ultimo canone di locazione per 2.440 euro (cfr. conferma d'ordine, doc. 2) nonché del residuo non pagato di Euro 423,14 (doc. 20) per un totale di Euro 2.863,14 oltre interessi legali dalla scadenza (15.7.23) al saldo;
ii. dalle spese di trasporto dell'imbarcazione da fino al porto di Parte_2
RA (il regolamento contrattuale prodotto prevede infatti l'obbligo del conduttore di “restituire l'imbarcazione nel luogo ove avvenuto il ritiro, a propria cura, responsabilità e spese” (doc. 3, clausola 8.1)) e dalle ulteriori spese allegate da parte attrice di cui all'elenco (doc. 20) di seguito riprodotto;
In relazione alle voci suindicate, le somme di cui ai nn. 1 e 2 sono già state più sopra riconosciute a titolo di canoni di locazione non pagati già conteggiati in precedenza (sub i). Le restanti somme di cui all'elenco vanno riconosciute, ad eccezione di quelle di cui:
- ai nn. 7 e 15 in quanto non risultano provate né la necessità dell'intervento né le ore di lavoro effettivamente impiegate;
- al n. 26 in quanto voce non determinabile (“Valore Servizio fatturabile”) e comunque privo di riscontro documentale;
- al n. 29 in quanto il trattamento antiacaro sarebbe stato verosimilmente effettuato anche a prescindere dall'inadempimento della convenuta;
- al n. 30 limitatamente all'importo dell'IVA (che non costituisce un costo per l'attrice, soggetto passivo dell'imposta), con riconoscimento quindi del solo imponibile (Euro 5.425,06);
- al n. 31, con riconoscimento del solo imponibile (Euro 555) sulle spese di riparazione “gelcoat e bottazzo” (di cui alle fotografie docc. 23 e 24, in assenza di prova sui restanti danni);
- ai nn. 32 e 33 in quanto generici e non documentati;
Conclusivamente i costi rimborsabili all'attrice cagionato dalla ritardata consegna e dai danni all'imbarcazione ammontano a Euro 18.406,34, come da seguente tavola sinottica, che riprende la numerazione dell'elenco sopra riprodotto, oltre rivalutazione e interessi;
importo richiesto importo liquidato
1 346,84 € 0
2 2.000,00 € 0
3 80,60 € 80,6
4 49,91 49,91
5 59,65 59,65
6 22,64 22,64
7 1.100,00 0
8 52 52
9 83,8 83,8
10 56,04 56,04
11 49,18 49,18
12 385,25 385,25
13 2.310,00 2310
14 5.390,00 5390
15 3.960,00 0
16 122,73 122,73
17 126,36 126,36
28,00 € 18
28
19 8,00 €
8
44,11 € 20
44,11
21 10,01 €
10,01
22 1.402,50 €
1402,5
23 650,00 €
650
154,70 € 24
154,7
12,40 € 25
12,4
26 400,00 €
0
27 172,35 172,35
28 1.156,05 1156,05
29 880,00 0
30 6.618,57 5425,06
31 4.806,80 555 tot. 32.538,49 € 18406,34
iii. dal mancato guadagno causato dall'impossibilità di concedere a terzi in locazione l'imbarcazione per cui è causa dal momento in cui il contratto di locazione è cessato e fino al momento in cui l'attrice ne ha riacquistato il possesso. A tal fine con particolare riferimento al lucro cessante nel contratto di locazione viene in rilievo l'art. 1591 c.c. in forza del quale il conduttore è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna del bene locato. Parte convenuta deve quindi corrispondere all'attrice una somma pari al canone mensile pattuito (2440 euro) moltiplicato per le mensilità trascorse dalla scadenza contrattuale fino alla restituzione dell'imbarcazione, ossia quando è intervenuta la revoca del sequestro giudiziario (15 luglio 2023 – 3 aprile 2024, cfr. ordinanza revoca sequestro) per un totale di 19.520 euro (= 2.440 x 8 mesi);
- che pertanto la convenuta deve essere condannata al pagamento: CP_1
▪ dei canoni non versati (Euro 2.863,14 (sub i) oltre interessi dal 15.7.23 al saldo;
▪ del danno come sopra quantificato, pari a Euro 18.406,34 (sub ii) e a Euro 19.520 (sub iii), per un totale (per dette ultime voci) di Euro 37.926,34 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito (15.7.23) al saldo;
- che le spese (anche della fase cautelare e di custodia durante il sequestro dell'imbarcazione) seguono la soccombenza, come da dispositivo;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1. dichiara la contumacia di CP_1
2. dichiara cessati gli effetti del contratto di locazione l'imbarcazione Bavaria E40 denominata “Panarea” SP6034D intervenuto inter partes per scadenza del termine finale;
3. condanna al pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1
Euro 2.863,14 oltre interessi legali dal 15.7.23 al saldo;
4. condanna al pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1
40.789,48 oltre interessi e rivalutazione dal 15.7.23 al saldo;
5. condanna alla rifusione, in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 giudizio (cautelare e di merito) liquidate in Euro 12.000 per spettanze professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
6. pone definitivamente a carico di le spese di custodia, già provvisoriamente CP_1 liquidate.
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 04/03/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)