Art. 23.
Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescera' d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 1500 a tutti gli attuali ricevitori, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10.
Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescera' d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 1500 a tutti gli attuali ricevitori, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10.