Articolo 23 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 22Articolo 24
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1 gennaio 1907
Art. 23.

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescera' d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 1500 a tutti gli attuali ricevitori, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1907