Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18194
CASS
Sentenza 20 dicembre 2002

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Nel rito del lavoro, avuto riguardo al disposto dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. (che, imponendo al convenuto di prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore per contrastare, o comunque ridimensionare, la pretesa di controparte, fa della mancata contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio), la contestazione di fatti originariamente non contestati non può essere consentita in appello nonché attraverso produzione di prove precostituite (nella specie, documentali).

Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto; ciò, tuttavia, non comporta - vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive - il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che può essere determinato anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma comunque secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni e, quindi, considerando che dalla natura sinallagmatica del rapporto deriva che l'adempimento dell'obbligazione retributiva di regola presuppone la messa a disposizione delle "operae" e, cioè, l'offerta, non accolta, della prestazione lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18194
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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