Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 2
Nel rito del lavoro, avuto riguardo al disposto dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. (che, imponendo al convenuto di prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore per contrastare, o comunque ridimensionare, la pretesa di controparte, fa della mancata contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio), la contestazione di fatti originariamente non contestati non può essere consentita in appello nonché attraverso produzione di prove precostituite (nella specie, documentali).
Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto; ciò, tuttavia, non comporta - vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive - il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che può essere determinato anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma comunque secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni e, quindi, considerando che dalla natura sinallagmatica del rapporto deriva che l'adempimento dell'obbligazione retributiva di regola presuppone la messa a disposizione delle "operae" e, cioè, l'offerta, non accolta, della prestazione lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18194 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL AR AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MUTARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE NU, AT IA, ER LA, ER ET, BA NN, ON AR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONAIUTI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 185/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/06/00 R.G.N. 432/00;
udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato LUCISANO per delega MUTARELLI;
udito l'Avvocato BONAIUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.2.1999, il ET di Napoli, in accoglimento delle domande proposte da ZI ON, IA BA, RM LL, IA AT, AR GI e CO LL, dichiarava l'inefficacia dei licenziamenti loro intimati il 3.3.1992 da MA SA AZ, titolare dell'omonima ditta, condannando la datrice di lavoro convenuta al pagamento delle retribuzioni da ciascuna maturate sino alla sentenza.
Il ET riconosceva altresì il diritto delle lavoratrici, ancorché non formalmente inquadrate, a differenze retributive, oltre ad accessori, mentre respingeva la domanda riconvenzionale proposta dalla AZ.
Su appello di quest'ultima, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15.6.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l'appellante al pagamento di importi vari per ciascuna delle lavoratrici appellate, più interessi e rivalutazione monetaria, dichiarava l'inefficacia dei licenziamenti impugnati (esclusa l'appellata CO LL la quale non aveva lamentato alcun licenziamento), condannando la datrice di lavoro al pagamento, in favore delle altre lavoratrici, delle retribuzioni rispettivamente maturate dal licenziamento alla data della sentenza di primo grado. Per quanto rileva in questa sede, il Giudice del gravame osservava:
a) quanto alla decadenza in ordine alla intimazione dei testimoni (ex art. 104 disp. att. c.p.c.), che l'avvenuta intimazione degli stessi testi per la stessa udienza riguardava altra controversia, diversa da quella oggetto dell'appello, sicché doveva respingersi sia la domanda di esame dei testi non escussi in primo grado, sia ogni richiesta di escussione dei testi non ritualmente indicati, ne' citati in primo grado su circostanze nemmeno tempestivamente dedotte;
b) quanto ai licenziamenti intimati oralmente, che l'inidoneità dei medesimi ad incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro non comportava il diritto delle lavoratrici alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il risarcimento dei danni da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (Cass. ss.uu., 27.7.1999, n. 508),il che non impediva tuttavia di commisurare il danno alle retribuzioni perdute, a meno che il datore di lavoro non avesse provato che l'inadempimento era stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (come ad es., nel caso di rifiuto del lavoratore di riprendere il lavoro). Nel caso di specie, invece, in difetto di tale prova, essendosi le appellate presentate tutte in azienda il giorno successivo al licenziamento, ne' risultando l'esistenza del c.d. aliunde perceptum ovvero di una colpevole inerzia delle lavoratrici a far valere i propri diritti, quel danno ben poteva commisurarsi alle retribuzioni perse in dipendenza del licenziamento inefficace.
Nè - precisava la Corte di appello - il datore di lavoro avrebbe potuto eccepire in secondo grado la cessazione dell'attività aziendale avvenuta prima del giudizio di primo grado, in quanto circostanza preesistente e non più deducibile per la prima volta in appello.
Avverso detta sentenza la AZ ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resistono le intimate lavoratrici con controricorso. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato ex art. 378 c.p.c. memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 250 c.p.c., degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c., nonché insufficiente motivazione ed omesso esame di punti decisivi - la ricorrente lamenta l'erroneo rifiuto di ammissione dei testi solo perché intimati con riferimento a causa diversa, e nonostante l'indicazione - nella intimazione scritta - del capolista della prima di più cause simili, tutte fissate per la stessa udienza. Sostiene la ricorrente che stante la prassi di assumere contestualmente la prova per tutti i processi, non è necessario notificare distinte intimazioni a testi anche nelle ipotesi (come quella presente) di litisconsorzio facoltativo improprio (trattandosi di più cause suscettibili di riunione, ma ciononostante tenute distinte dal giudice).
Il motivo non può essere accolto.
Va premesso che la sentenza impugnata si riferisce a più controversie instaurate nei confronti della medesima datrice di lavoro convenuta, MA SA AZ, e mantenute del tutto distinte, in primo grado, anche se - per ragioni pratiche - trattate in udienze tenute negli stessi giorni, davanti al medesimo giudice il quale non ha ritenuto di disporne la riunione. In una situazione del genere, in linea di principio, non viene meno la necessità di procedere ad altrettante intimazioni, secondo le modalità di rito (art. 250 c.p.c.) per ciascuno dei testimoni da escutere, nonostante l'eventualità che uno o più testimoni siano interrogati in relazione a più cause. La necessità di altrettante intimazioni ciascuna delle quali contenente specificamente il luogo, giorno e l'ora fissata per l'escussione, e soprattutto l'indicazione delle circostanze da indagare, nonché delle parti di ciascuna delle cause cui è destinata la deposizione, risponde, infatti, all'esigenza - per un evidente principio di libertà e di piena disponibilità - che il testimone sia messo in grado di conoscere i fatti su cui sarà interrogato nonché i destinatari delle sue dichiarazioni. Ciò non toglie che il giudice, in presenza del testimone, ancorché non intimato nei termini prescritti dalla legge, non sarebbe per ciò solo impedito nel procedere alla sua escussione - salvo fondate opposizioni delle parti, ovvero dello stesso testimone. Ciò detto, in via di principio, va tuttavia precisato che la ricorrente - la quale aveva provveduto per le udienze precedenti, ad intimazioni distinte di ciascun testimone per ciascuna delle cause - nulla, in particolare, aveva dedotto, ne' provato in ordine alla effettiva presenza del testimone desiderato all'udienza nella quale il giudice ne avrebbe potuto raccogliere la deposizione: e questo di per sè è sufficiente per non ritenere infondato il rifiuto del Giudice di appello di dare ingresso ai testi non escussi in primo grado.
Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 della legge 15.7.1966, n. 604, degli artt. 2094, 2118, 1218, 1219, 1227 e 1460 c.c., nonché insufficiente motivazione - la ricorrente sostiene che il Giudice di appello non avrebbe dovuto condannarla al risarcimento commisurato a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza di primo grado, dal momento che il danno va commisurato agli intervalli non lavorati solo se v'è stata offerta della prestazione da parte delle licenziate, cosa che nella specie non si è verificato.
Anche questo motivo non merita accoglimento.
In ordine al risarcimento del danno conseguente a licenziamento intimato oralmente e assoggettato al regime di tutela "obbligatoria" e non reale, la sentenza impugnata è del tutto coerente al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 27.7.1999, n. 508 e successivamente, anche Cass., 19.5.2001, n. 6879) secondo cui nei rapporti sottratti al regime di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 legge n. 108 del 1990, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 legge n. 108 del 1990,
non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l'atto e, in particolare, senza che possa ritenersi applicabile al vizio della mancata comunicazione dei motivi del recesso richiesti dal lavoratore la disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 8 legge n. 604/66 cit. per la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. La sentenza da ultimo citata ha aggiunto, tuttavia, che vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni. Il che ha consentito alla Corte di appello di Napoli di affermare, del tutto correttamente, che ove, come nella specie, le lavoratrici licenziate avessero offerto la propria disponibilità a riprendere servizio (senza riuscirvi perché impedito loro), quel danno ben può essere commisurato alle retribuzioni "perdute", salva l'esistenza del c.d. "aliunde perceptum" da parte delle licenziate durante il periodo di allontanamento dal loro posto di lavoro, ovvero di una comprovata "colpevole inerzia" delle medesime licenziate di fronte alla possibilità reale di acquisire una nuova occupazione. Con il terzo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c., oltre a motivazione insufficiente - lamenta la ricorrente che le controparti non hanno provato, ne' chiesto di provare di aver invano cercato altra occupazione, ne' di essersi iscritte nelle liste di collocamento, al fine di attenuare i danni e rendere meno gravosa la posizione debitoria della datrice di lavoro.
La doglianza non ha pregio.
L'art. 1227, c.
2. c.c., prevede che il risarcimento può essere ridotto in presenza del concorso del fatto colposo del creditore nel cagionare il danno, ovvero nel non evitarlo "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Tale principio, trasferito all'ipotesi delle conseguenze derivanti da un licenziamento invalido, viene comunemente interpretato nel senso che il lavoratore può vedere ridimensionato il risarcimento spettategli per legge ove, senza ragione, rifiuti una nuova occupazione nell'attesa dell'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento. La valutazione di un tale comportamento va fatta caso per caso, tenendo conto sia della effettività delle chances in concreto presentatesi al lavoratore, sia della qualità del lavoro offertogli, in relazione alla sua posizione di lavoro, alla sua professionalità (in tal senso, v. Cass., 6.9.2000, n. 11742, secondo cui può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore dal licenziamento non qualunque reddito percepito dal medesimo, ma solo quello conseguito attraverso lo svolgimento di altra attività lavorativa corrispondente alle sue capacità professionali). Sotto questo profilo non sarebbe, ad es., sufficiente a delineare un comportamento "colposo" del lavoratore - nei termini indicati dall'art. 1227 c.c. - il mero fatto costituito dalla mancata iscrizione nelle liste di collocamento, omissione, questa, che di per sè non sarebbe comunque ostativa per la ricerca di una nuova occupazione (conf. Cass., 10.3.1998, n. 2630). Ciò detto in via di principio, deve tuttavia affermarsi che spetta non al lavoratore (come ritenuto dalla ricorrente) ma al datore di lavoro che voglia attenuare l'entità del danno risarcibile, l'onere di dedurre e provare che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia assunto una condotta passiva nel cercare altra occupazione, ad es. rifiutando ingiustificatamente precise offerte di lavoro, ovvero di dedurre e provare l'aliunde perceptum. da parte del medesimo lavoratore, in relazione ad altre attività lavorative da esso medio tempore espletate (Cass., 16.3.1992, n. 3205; Cass., 14.11.1997, n. 11308). Con il quarto motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 416 e 437 c.p.c., degli artt. 1218, 1256, 1463 e 2094 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - si duole la ricorrente per la preclusione opposta dal Tribunale all'acquisizione del dato costituito dalla cessazione dell'azienda, circostanza - a suo dire - di per sè impeditiva della liquidazione dei danni per il periodo successivo a tale cessazione. La ricorrente ritiene che un fatto del genere può essere eccepito e provato per la prima volta in appello con documenti che, in quanto costituiscono "prove precostituite" possono essere prodotte anche in prosieguo.
Anche questo motivo non ha pregio.
La tesi della ricorrente - ulteriormente sviluppata in sede di note illustrative, fa leva su una sentenza di questa Corte (n. 10640 dell'11.8.2000) secondo cui "nel giudizio di reintegrazione nel posto di lavoro il datore di lavoro può eccepire per la prima volta in appello e provare con documenti di non essere imprenditore e di svolgere senza fini di lucro attività di istruzione, con le conseguenze di cui all'art. 4, c. 1 della legge 11.5.1990, n. 108". Da tale precedente, si trae la tesi secondo cui il convenuto nel processo del lavoro non solo può allegare anche successivamente alla sua costituzione in giudizio il fatto integrante eccezione in senso lato, ma potrà provarlo anche con i mezzi ancora utilizzabili, con l'ulteriore corollario che la prova potrà essere fornita documentalmente anche in grado di appello.
A queste conclusioni questo Collegio non ritiene di poter pervenire, pur senza ignorare alcune recenti pronunzie che alle medesime sembrano condurre (cfr. Cass., 15.1.2002, n. 374; Cass., 11.8.2000, n. 10640 cit.). Trattasi, peraltro, di pronunzie che solo in parte sono conferenti al caso di specie. Ed infatti, la sentenza n. 374/02, nel richiamare altra precedente giurisprudenza, ribadisce il principio che "in applicazione dell'art. 437 c.p.c., nelle controversie soggette al rito del lavoro nuovi documenti, in grado di appello possono essere prodotti anche se anteriori alla data in cui è stato presentato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (in tal senso, anche Cass., 24.11.2000, n. 15197; Cass., 5.8.2000, n. 10335 Cass., 10.6.2000, n. 7948 ecc.), ma si riferiscono alla produzione di documenti attestanti fatti che avevano formato oggetto già di deduzione o allegazione nei termini concessi alle parti, rispettivamente dagli artt. 414 e 416, c. 3 c.p.c. Venendo al caso di specie, premesso in fatto che nel corso di tutto il giudizio di primo grado (protrattosi per oltre sei anni) la ricorrente non ha mai dedotto una circostanza così rilevante come la cessazione dell'attività produttiva, e che, in particolare, nemmeno nelle udienze immediatamente successive all'acquisizione della relativa documentazione dell'Ufficio IVA, si è fatto cenno di un tale evento, non può non tenersi conto di quanto di recente sottolineato con estrema chiarezza dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 23.1.2002, n. 761) in ordine alla necessità di una precisa presa di posizione che ciascuna delle parti è tenuto ad assumere in ordine a fatti costitutivi del diritto vantato (se attore) ovvero in ordine a fatti idonei a contrastare o contenere la pretesa avversaria (se convenuto), per trame le conseguenze anche per il caso che ci occupa.
Con riferimento particolare alla parte convenuta (posizione assunta dalla AZ nei giudizi di merito) non va trascurato che, ai sensi dell'art. 416, c. 3 c.p.c. essa avrebbe dovuto: a) prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati dall'attore; b) proporre tutte le sue difese in fatto e diritto e;
c) indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi ed in particolare i documenti che avrebbe dovuto contestualmente depositare.
Dall'enunciato dell'art. 416, c. 3 c.p.c., la cui perentorietà - trascurata da una parte della giurisprudenza (anche di legittimità) - non merita di essere sottaciuta (anche perché costituisce una delle precondizioni essenziali della stessa funzionalità del processo del lavoro, caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e decadenze che sole ne garantiscono l'attuazione) discende necessariamente che, ove - come nella specie - il convenuto disponga di elementi di fatto (quale la cessazione dell'impresa) certamente cadente nella sua diretta sfera cognitiva (in quanto concidente con la sua stessa attività di imprenditore), dai quali egli voglia trarre vantaggio nella propria posizione processuale, quale motivo di esonero o di alleggerimento della propria responsabilità, di tali elementi non può ammettersi l'acquisizione se non entro i limiti rigorosamente delineati dal citato art. 416 c.p.c., ovvero, al più tardi, in limine all'udienza di discussione di primo grado, e sempreché ne "ricorrono gravi motivi" (quali, ad es. la ritardata percezione di quegli elementi di fatto, ovvero la difficoltà di venire in possesso della documentazione relativa) affidati comunque all'apprezzamento del giudice del lavoro (art. 420, c.
1. c.p.c.).
A questa conclusione conduce il principio dettato dalle SSUU sopra cit. ove sottolinea che "gli artt. 167 c.
1. e 416, c. 3 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione per contrastare, o comunque ridimensionare la pretesa di controparte, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per i giudice il quale dovrà, tra l'altro, astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non allegato ne' contestato.
Con l'ultimo motivo - censurandosi la violazione degli artt. 99, 112 e 414 c.p.c. - la ricorrente lamenta che il Giudice di appello, aveva sovvertito l'ordine delle domande formulate dalle resistenti, e in tal modo aveva violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
Anche questa censura non merita adesione.
Non v'è alcun principio che impone di seguire un ordine del genere, mentre rientra nel potere-dovere del giudice procedere all'interpretazione e qualificazione delle richieste formulate dalle parti, senza trascurare di seguire quella o quelle prospettazioni difensive - ritualmente formulate - che, se fondate, sono idonee a realizzare il risultato più favorevole tra quelli raggiungibili attraverso altre vie, pur prefigurate dalla parte.
Nel caso di specie le ricorrenti, dopo aver denunziato l'oralità dei licenziamenti loro intimati dalla AZ, avevano concluso chiedendo, da una parte, la riassunzione in servizio, ovvero il risarcimento dei danni nella misura massima di legge, invocando, dall'altra, la continuità giuridica del loro rapporto di lavoro, con condanna della convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni maturate, con gli accessori di legge.
La Corte di appello di Napoli, dopo aver puntualmente preso in esame e valutato tutte le domande, come sopra articolate, non ha potuto ignorare la giurisprudenza nel frattempo espressa dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 27.7.1999, n. 508 cit.) intervenuta nel corso del giudizio.
Non si ravvisa pertanto alcun vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata, sicché, anche sotto quest'ultimo profilo, il ricorso non può essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio pari ad euro 13,00 oltre ad euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per orari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002