TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. TERRANOVA RICCARDO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FICARRA ANTONINO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa con accoglimento delle condizioni di separazione divisate dalle parti nell'accordo raggiunto (e depositato in allegato alla comparsa di risposta del resistente)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 29.8.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n. 62 Parte II Serie A dell'anno 1998, unione dalla quale nascevano due figli, ER nato a [...] il [...], e , nato a [...] l'[...] – entrambi maggiorenni ed PE economicamente indipendenti – ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Allegava di non svolgere attività lavorativa e ciò a differenza del coniuge, il quale vivendo e lavorando in Germania può contare su redditi mensili pari ad € 2.000,00.
Deduceva che a causa del disinteresse del marito e dei continui tradimenti era venuta meno l'affectio coniugalis, pertanto, ha chiesto un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili e l'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 29.4.2025 si costituiva in giudizio parte resistente rappresentando di aver raggiunto un accordo di separazione con la ricorrente.
All'udienza del 30.4.2025, sentite le parti, i procuratori chiedevano la decisione della causa con accoglimento dell'accordo di separazione raggiunto alle seguenti condizioni stabilite:
1. “Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare, per l'effetto, la separazione personale dei medesimi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. Disporre lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
3. Accertare che nessuno dei coniugi pretende nulla dall'altro a titolo personale di mantenimento, dichiarandosi ognuno di loro autosufficiente.
4. Accertare che entrambi i figli, maggiorenni, sono autosufficienti, per cui nessuno dei coniugi ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento degli stessi.
5. Assegnare la casa coniugale sita in Mazzarino nella via Vincenzo Monti n. 24, che è di esclusiva proprietà del marito, nella piena disponibilità di quest'ultimo, dove continuerà ad abitarvi unitamente a tutti i figli, salvo facoltà per la moglie di accedervi in qualunque momento, compatibilmente con le comprovate esigenze, orari ed impegni del marito e/o dei figli, per andare a trovare questi ultimi e trascorrere del tempo con loro, senza possibilità di pernotto o abitazione in essa;
le parti concordano che l'accesso della moglie all'immobile, come sopra autorizzato, è espressamente consentito se non si accompagni con persone terze, giacchè quest'ultime, per potere accedere all'immobile dovranno essere ed inequivocabilmente autorizzate dal marito. 6. Autorizzare la moglie a prelevare la camera da letto, la credenza, il buffet, i divani e le poltrone, lo specchio e i quadri, e comunque ad eccezione dei beni personali del sig.
[...]
, da prelevare in contraddittorio con lo stesso o un suo delegato.”. Controparte_2
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.,
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili.
Considerato, infine, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle superiori conclusioni, le omologa.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
22.8.1973 e , nato a [...] il [...] alle Controparte_2 condizioni riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Mazzarino al n. 62, P. II Serie A, anno 1998).
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Riggio Roberto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. TERRANOVA RICCARDO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FICARRA ANTONINO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa con accoglimento delle condizioni di separazione divisate dalle parti nell'accordo raggiunto (e depositato in allegato alla comparsa di risposta del resistente)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 29.8.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n. 62 Parte II Serie A dell'anno 1998, unione dalla quale nascevano due figli, ER nato a [...] il [...], e , nato a [...] l'[...] – entrambi maggiorenni ed PE economicamente indipendenti – ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Allegava di non svolgere attività lavorativa e ciò a differenza del coniuge, il quale vivendo e lavorando in Germania può contare su redditi mensili pari ad € 2.000,00.
Deduceva che a causa del disinteresse del marito e dei continui tradimenti era venuta meno l'affectio coniugalis, pertanto, ha chiesto un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili e l'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 29.4.2025 si costituiva in giudizio parte resistente rappresentando di aver raggiunto un accordo di separazione con la ricorrente.
All'udienza del 30.4.2025, sentite le parti, i procuratori chiedevano la decisione della causa con accoglimento dell'accordo di separazione raggiunto alle seguenti condizioni stabilite:
1. “Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare, per l'effetto, la separazione personale dei medesimi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. Disporre lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
3. Accertare che nessuno dei coniugi pretende nulla dall'altro a titolo personale di mantenimento, dichiarandosi ognuno di loro autosufficiente.
4. Accertare che entrambi i figli, maggiorenni, sono autosufficienti, per cui nessuno dei coniugi ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento degli stessi.
5. Assegnare la casa coniugale sita in Mazzarino nella via Vincenzo Monti n. 24, che è di esclusiva proprietà del marito, nella piena disponibilità di quest'ultimo, dove continuerà ad abitarvi unitamente a tutti i figli, salvo facoltà per la moglie di accedervi in qualunque momento, compatibilmente con le comprovate esigenze, orari ed impegni del marito e/o dei figli, per andare a trovare questi ultimi e trascorrere del tempo con loro, senza possibilità di pernotto o abitazione in essa;
le parti concordano che l'accesso della moglie all'immobile, come sopra autorizzato, è espressamente consentito se non si accompagni con persone terze, giacchè quest'ultime, per potere accedere all'immobile dovranno essere ed inequivocabilmente autorizzate dal marito. 6. Autorizzare la moglie a prelevare la camera da letto, la credenza, il buffet, i divani e le poltrone, lo specchio e i quadri, e comunque ad eccezione dei beni personali del sig.
[...]
, da prelevare in contraddittorio con lo stesso o un suo delegato.”. Controparte_2
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.,
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili.
Considerato, infine, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle superiori conclusioni, le omologa.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
22.8.1973 e , nato a [...] il [...] alle Controparte_2 condizioni riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Mazzarino al n. 62, P. II Serie A, anno 1998).
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Riggio Roberto