Articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 agosto 1990
Art. 9. Procedimenti a carico del personale di polizia). 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica continua ad applicarsi l' articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 . 2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 .
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 32 della legge n. 152/1975 e' il seguente:
"Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".
Entrata in vigore il 12 agosto 1990
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