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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 113/2025
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott.ssa Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott.ssa Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Grazia DE LUCA Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto
Ha pronunciato ex art.127 ter c.p.c. il seguente
DECRETO nel procedimento n. 113/2025 V.G. fissato per l'udienza del giorno 3.06.2025 sostituita e celebrata ex art. 127 ter c.p.c. vertente tra
cittadino albanese nato a [...] il giorno 1.06.1979, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci del foro di Macerata, con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in Porto Recanati (MC) Via
Caravaggio n. 18, il tutto in forza di procura in calce al ricorso.
RECLAMANTE
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello degli
Abruzzi.
OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento di rigetto reso dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila in data 6.03.2025, comunicato il giorno 11.03.2025 –
Autorizzazione ex art. 31 D.L.vo 286/1998.
Conclusioni delle parti:
Per il reclamante:
“Voglia codesta Corte,
Nel merito revocare l'impugnato Decreto di rigetto dell'istanza del sig. Parte_1 provvedendo urgentemente nell'interesse dei figli e ed adottare i Per_1 Per_2 provvedimenti che riterrà più opportuni ai sensi dell'art. 31 comma 3, T.U. 286/98, quindi autorizzare il sig. a permanere nel Territorio Nazionale”. Parte_1 Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato (Tribunale per i minorenni di L'Aquila in data 6/3/25 nel proc. n. 982/24 Min) che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Part 1. Con decreto reso in data 6.03.2025, all'esito del procedimento n. 982/24 , il
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 31 D.Lgs
286/98 dall'odierno reclamante, genitore di ata in Italia il 12.04.2007 e Persona_3
nato in [...] il [...]. Persona_4
1.1. Il Tribunale ha dato preliminarmente atto che, a sostegno della richiesta di autorizzazione, l'istante ha addotto la necessità della sua permanenza in Italia per garantire il superiore interesse dei figli, in particolare rappresentando: - di essere in
Italia sin dal 2000; - che dal 2005 è giunta sul territorio anche la moglie e che Per_5
in Italia sono nati entrambi i figli che frequentano la scuola italiana;
- che lui e la moglie hanno sempre lavorato regolarmente, l'uno nel settore edile, l'altra in un ristorante;
- che purtroppo è stato coinvolto in un procedimento penale e condannato.
1.2. Ha rilevato che le indagini demandate ai Carabinieri hanno evidenziato che il
è noto alle forze dell'ordine per essere persona di pessima condotta morale, Pt_1
annoverando numerosissimi precedenti penali e di polizia e per essere stato numerose volte sottoposto a misure cautelari.
Ha dato atto che, con nota pervenuta in data 14.11.2024, l Controparte_1
di Stato ha evidenziato che il ha presentato, in data 28.07.2023, istanza
[...] Pt_3
di rinnovo del permesso di soggiorno per assistenza ai minori e contestuale conversione, ma che l , alla luce dei pregiudizi penali, ostativi alla Controparte_1 regolare permanenza, ha rigettato l'istanza in data 13.11.2024.
1.3. In punto di diritto ha richiamato i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite nella pronuncia n. 21799/2010, in ordine all'essere la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore svincolata dall'eccezionalità come condizione di operatività (nel senso che la stessa non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla salute del minore, ma qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute collegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto) sia la giurisprudenza successiva che, recependo e sviluppando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, ha interpretato in senso ampio i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.
Ha al riguardo dato atto che si è affermato (Cass. 1824/2016 e Cass. 5084/2018) che la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese, in relazione anche alla durata del soggiorno, e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi.
Ha spiegato che, ai fini del giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita del minore con incidenza sul suo sviluppo psicofisico, sono stati positivamente valutati: - il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass. 25419/2015); - il disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o entrambi i genitori (Cass. 25508/2014;
Cass. 24476/2015; Cass. 19433/2017); - la tenera età del minore (Cass. 15191/2015).
1.4. Ha osservato che in base alla situazione di vita della famiglia, per come descritta dallo stesso ricorrente e confermata dal Servizio Sociale, non è ravvisabile alcun pericolo di pregiudizio in capo ai figli, che sono regolarmente soggiornanti in Italia e che rimarrebbero sul territorio in forza della regolare posizione della madre, che appare in grado di mantenere i figli, vista la costante attività lavorativa svolta e mantenuta nel tempo.
1.5. Ha rilevato che uno dei figli alla data della decisione ha quasi raggiunto la maggiore età, mentre l'altro, quasi sedicenne, appare in grado di sostenere senza particolare pregiudizio emotivo l'allontanamento dal padre, peraltro di qualità e caratteristiche tali da non configurare una valida figura di riferimento.
1.6. Ha conclusivamente ritenuto che nel bilanciamento di interessi fra la protezione dell'unità familiare e quella dell'ordine pubblico, nella situazione in oggetto il primo bene doveva soccombere rispetto al secondo, stante anche la tendenza del a Pt_1
reiterare le condotte delinquenziali, così da meritare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno di cui altrimenti sarebbe stato in possesso. 2. Avverso tale decreto ha proposto reclamo l'originario ricorrente e ne ha invocato la riforma con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. Il reclamante -ripercorsi sinteticamente i tratti della vicenda personale riguardante il nucleo familiare, ribadendo che lavora con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso la ditta BN Costruzioni di Sallaku Bujar con sede in Teramo, mentre la moglie lavora presso la ditta “La perla del mare” con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che i minori frequentano con profitto la scuola ed hanno creato la loro rete amicale- torna a sostenere che i minori hanno diritto di vivere e di ricevere assistenza sia dal padre che dalla madre ed ha articolato un unico motivo di reclamo denunciando: “Eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria inadeguata e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 31, comma 3, D.Lgs 286/98 –
Irrazionalità e contraddittorietà della motivazione”.
2.2. In particolare si duole del fatto che il Tribunale ha sostanzialmente sostenuto che i minori possono fare a meno del padre, ponendo l'accento sulla situazione penale del reclamante, senza tuttavia considerare che egli non commette nuovi reati al 2021
(anno in cui ha ottenuto l'autorizzazione ex art. 31 dal Tribunale per i minorenni) come risultante dal certificato di carichi pendenti in atti.
Spiega che i minori hanno sempre vissuto con il padre, sicché erroneamente il
Tribunale ha ritenuto che il distacco dal padre sarebbe indolore.
Rileva che la mancata conversione del permesso per assistenza minori in permesso di lavoro non può essere motivo per rigettare l'istanza di proroga dell'autorizzazione ex art. 31 T.U. 286/1998.
Evidenzia che la relazione dei servizi sociali è del tutto positiva.
Richiama infine i principi enunciati dalla Suprema Corte, a partire dalla pronuncia a
Sezioni Unite n 22216/2006, ponendo l'accento sui principi enunciati dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15.750/2019.
3. Con nota in data 7.05.2025 il P.M. ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. L'udienza del giorno 3.06.2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note depositate nei termini prescritti il reclamante ha insistito nella richiesta di accoglimento del reclamo, che può pertanto essere deciso.
5. Ritiene il Collegio che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.
5.1. Va subito chiarito che (nata in [...] il [...]) è divenuta Persona_3 maggiorenne in data 12.04.2025, sicché l'istanza di autorizzazione a permanere in Italia del sig. deve essere esaminata, in questa sede di reclamo, Parte_1
unicamente in relazione al figlio ancora minorenne (nato in [...] il Persona_4
12.05.2009) il quale ha compiuto 16 anni in data 12.05.2025.
5.2. Ciò detto si rileva che il diniego dell'autorizzazione a rimanere in Italia adottata dal nei confronti del reclamante deve, in questa sede, essere confermato, tenuto Pt_4
conto delle gravi, plurime e reiterate condotte delittuose dallo stesso poste in essere, incompatibili con la sua permanenza in Italia.
5.3. Secondo quanto emerge dalla relazione dei Carabinieri, il predetto “ha una pessima condotta penale e civile”, che “non gode di buone frequentazioni nel territorio, che il suo stile di vita non è congruo al lavoro che svolge presso la
Ditta BN COSTRUZIONI di San Nicolò a Tordino dove svolge la sua mansione come muratore”.
Dalla relazione emerge inoltre (e ciò è confermato dalle risultanze del certificato penale) che il sig. è stato reiteratamente condannato per reati inerenti al traffico Pt_1 di sostanze stupefacenti, in particolare: - è stato condannato alla pena di anni 1 ed €
1.000,00 di multa in relazione al delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti
(art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90) commesso a Teramo il 10.05.2007; - è stato condannato (con rito abbreviato) alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa in relazione al delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90) con recidiva infraquinquennale, commesso in Mosciano
Sant'Angelo il 16.10.2013; - ha patteggiato la pena di anni 5 di reclusione ed €
18.000,00 di multa in relazione ai seguenti delitti: 1) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma
1 DPR 309/90 commesso fino al 30.06.2015 in Teramo e provincia da marzo a giugno
2015, con la recidiva specifica;
2) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso fino al 31.01.2015 in Teramo e Provincia nell'anno 2014 e fino al gennaio
2015, con la recidiva specifica;
3) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso fino al 30.04.2015 in Teramo e Provincia nell'aprile 2015, con la recidiva specifica;
4) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso fino al 30.06.2015 in Teramo fatti commessi ed accertati in Provincia di Teramo da aprile a giugno 2015 ed epoche antecedenti e successive, con la recidiva specifica); - è stato tratto in arresto il 9.03.2016 per associazione finalizzata alla detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina;
- con ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di L'Aquila è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale;
- con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila è stata dichiarata estinta la pena e ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- in data 17.07.2022 è stato notificato decreto di revoca della patente di guida poiché in data 30.06.2022 veniva sorpreso alla guida di autovettura nonostante fosse attinto da provvedimento di sospensione della patente di guida per non aver effettuato l'esame di idoneità tecnica;
- in data 23.10.2023 con ordinanza del Tribunale di Teramo
è stata disposta la sospensione del processo per messa alla prova in relazione al delitto di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative art. 477, 482 C.P., commesso il 28.06.2021.
5.5. Le reiterate e gravi condotte illecite poste in essere da (una in Parte_1
pendenza del precedente procedimento azionato dal ricorrente nel 2021 per richiedere l'autorizzazione, poi concessa, a rimanere in Italia ex art. 31 T.U. immigrazione, ed una dopo aver ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione a rimanere in Italia) sono rivelatrici di una spiccata propensione a delinquere del reclamante e l'attualità del pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza nazionale (connesso alla sua permanenza in Italia) risulta confermato dalla relazione dei Carabinieri (dalla quale si evince che egli, gravato da numerosi gravi precedenti relativi a reati in materia di stupefacenti, continua ad avere cattive frequentazioni ed ha uno stile di vita non adeguato al tipo di attività lavorativa svolta).
5.6. Per quanto sopra detto, le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale risultano -all'esito del doveroso bilanciamento con gli interessi del minore, tutelati dallo stesso art. 31 comma 3 T.U. Immigrazione, ivi compreso quello all'unità familiare- prevalenti rispetto all'interesse del minore, il quale potrà rimanere a vivere in Italia con la madre, che già costituisce il suo stabile punto di riferimento;
mentre, tenuto anche conto che il minore è ultrasedicenne e che il padre
(il quale oltretutto ha subito negli anni periodi di detenzione in carcere) non può costituire per il figlio una valida figura di riferimento, neanche può ritenersi che il normale disagio connesso all'allontanamento della figura paterna possa concretare un rischio grave ed effettivo per il suo sviluppo psico-fisico.
Va invero ricordato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22.027/2023, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal citato art. 31, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute (potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto), le situazioni dedotte debbono tuttavia essere non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare, sicché la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2010, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui, per effetto dell'espulsione del genitore, si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico” atteso che ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cfr. Cass.
n. 9391 del 2018).
Del tutto privo di riscontro appare poi l'allegazione (formulata dalla difesa del reclamante solo in sede di note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno
3.06.2025) di attuale disoccupazione della madre.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo;
2) Si comunichi;
3) Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 12.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott.ssa Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott.ssa Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Grazia DE LUCA Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto
Ha pronunciato ex art.127 ter c.p.c. il seguente
DECRETO nel procedimento n. 113/2025 V.G. fissato per l'udienza del giorno 3.06.2025 sostituita e celebrata ex art. 127 ter c.p.c. vertente tra
cittadino albanese nato a [...] il giorno 1.06.1979, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci del foro di Macerata, con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in Porto Recanati (MC) Via
Caravaggio n. 18, il tutto in forza di procura in calce al ricorso.
RECLAMANTE
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello degli
Abruzzi.
OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento di rigetto reso dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila in data 6.03.2025, comunicato il giorno 11.03.2025 –
Autorizzazione ex art. 31 D.L.vo 286/1998.
Conclusioni delle parti:
Per il reclamante:
“Voglia codesta Corte,
Nel merito revocare l'impugnato Decreto di rigetto dell'istanza del sig. Parte_1 provvedendo urgentemente nell'interesse dei figli e ed adottare i Per_1 Per_2 provvedimenti che riterrà più opportuni ai sensi dell'art. 31 comma 3, T.U. 286/98, quindi autorizzare il sig. a permanere nel Territorio Nazionale”. Parte_1 Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato (Tribunale per i minorenni di L'Aquila in data 6/3/25 nel proc. n. 982/24 Min) che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Part 1. Con decreto reso in data 6.03.2025, all'esito del procedimento n. 982/24 , il
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 31 D.Lgs
286/98 dall'odierno reclamante, genitore di ata in Italia il 12.04.2007 e Persona_3
nato in [...] il [...]. Persona_4
1.1. Il Tribunale ha dato preliminarmente atto che, a sostegno della richiesta di autorizzazione, l'istante ha addotto la necessità della sua permanenza in Italia per garantire il superiore interesse dei figli, in particolare rappresentando: - di essere in
Italia sin dal 2000; - che dal 2005 è giunta sul territorio anche la moglie e che Per_5
in Italia sono nati entrambi i figli che frequentano la scuola italiana;
- che lui e la moglie hanno sempre lavorato regolarmente, l'uno nel settore edile, l'altra in un ristorante;
- che purtroppo è stato coinvolto in un procedimento penale e condannato.
1.2. Ha rilevato che le indagini demandate ai Carabinieri hanno evidenziato che il
è noto alle forze dell'ordine per essere persona di pessima condotta morale, Pt_1
annoverando numerosissimi precedenti penali e di polizia e per essere stato numerose volte sottoposto a misure cautelari.
Ha dato atto che, con nota pervenuta in data 14.11.2024, l Controparte_1
di Stato ha evidenziato che il ha presentato, in data 28.07.2023, istanza
[...] Pt_3
di rinnovo del permesso di soggiorno per assistenza ai minori e contestuale conversione, ma che l , alla luce dei pregiudizi penali, ostativi alla Controparte_1 regolare permanenza, ha rigettato l'istanza in data 13.11.2024.
1.3. In punto di diritto ha richiamato i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite nella pronuncia n. 21799/2010, in ordine all'essere la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore svincolata dall'eccezionalità come condizione di operatività (nel senso che la stessa non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla salute del minore, ma qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute collegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto) sia la giurisprudenza successiva che, recependo e sviluppando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, ha interpretato in senso ampio i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.
Ha al riguardo dato atto che si è affermato (Cass. 1824/2016 e Cass. 5084/2018) che la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese, in relazione anche alla durata del soggiorno, e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi.
Ha spiegato che, ai fini del giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita del minore con incidenza sul suo sviluppo psicofisico, sono stati positivamente valutati: - il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass. 25419/2015); - il disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o entrambi i genitori (Cass. 25508/2014;
Cass. 24476/2015; Cass. 19433/2017); - la tenera età del minore (Cass. 15191/2015).
1.4. Ha osservato che in base alla situazione di vita della famiglia, per come descritta dallo stesso ricorrente e confermata dal Servizio Sociale, non è ravvisabile alcun pericolo di pregiudizio in capo ai figli, che sono regolarmente soggiornanti in Italia e che rimarrebbero sul territorio in forza della regolare posizione della madre, che appare in grado di mantenere i figli, vista la costante attività lavorativa svolta e mantenuta nel tempo.
1.5. Ha rilevato che uno dei figli alla data della decisione ha quasi raggiunto la maggiore età, mentre l'altro, quasi sedicenne, appare in grado di sostenere senza particolare pregiudizio emotivo l'allontanamento dal padre, peraltro di qualità e caratteristiche tali da non configurare una valida figura di riferimento.
1.6. Ha conclusivamente ritenuto che nel bilanciamento di interessi fra la protezione dell'unità familiare e quella dell'ordine pubblico, nella situazione in oggetto il primo bene doveva soccombere rispetto al secondo, stante anche la tendenza del a Pt_1
reiterare le condotte delinquenziali, così da meritare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno di cui altrimenti sarebbe stato in possesso. 2. Avverso tale decreto ha proposto reclamo l'originario ricorrente e ne ha invocato la riforma con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. Il reclamante -ripercorsi sinteticamente i tratti della vicenda personale riguardante il nucleo familiare, ribadendo che lavora con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso la ditta BN Costruzioni di Sallaku Bujar con sede in Teramo, mentre la moglie lavora presso la ditta “La perla del mare” con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che i minori frequentano con profitto la scuola ed hanno creato la loro rete amicale- torna a sostenere che i minori hanno diritto di vivere e di ricevere assistenza sia dal padre che dalla madre ed ha articolato un unico motivo di reclamo denunciando: “Eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria inadeguata e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 31, comma 3, D.Lgs 286/98 –
Irrazionalità e contraddittorietà della motivazione”.
2.2. In particolare si duole del fatto che il Tribunale ha sostanzialmente sostenuto che i minori possono fare a meno del padre, ponendo l'accento sulla situazione penale del reclamante, senza tuttavia considerare che egli non commette nuovi reati al 2021
(anno in cui ha ottenuto l'autorizzazione ex art. 31 dal Tribunale per i minorenni) come risultante dal certificato di carichi pendenti in atti.
Spiega che i minori hanno sempre vissuto con il padre, sicché erroneamente il
Tribunale ha ritenuto che il distacco dal padre sarebbe indolore.
Rileva che la mancata conversione del permesso per assistenza minori in permesso di lavoro non può essere motivo per rigettare l'istanza di proroga dell'autorizzazione ex art. 31 T.U. 286/1998.
Evidenzia che la relazione dei servizi sociali è del tutto positiva.
Richiama infine i principi enunciati dalla Suprema Corte, a partire dalla pronuncia a
Sezioni Unite n 22216/2006, ponendo l'accento sui principi enunciati dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15.750/2019.
3. Con nota in data 7.05.2025 il P.M. ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. L'udienza del giorno 3.06.2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note depositate nei termini prescritti il reclamante ha insistito nella richiesta di accoglimento del reclamo, che può pertanto essere deciso.
5. Ritiene il Collegio che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.
5.1. Va subito chiarito che (nata in [...] il [...]) è divenuta Persona_3 maggiorenne in data 12.04.2025, sicché l'istanza di autorizzazione a permanere in Italia del sig. deve essere esaminata, in questa sede di reclamo, Parte_1
unicamente in relazione al figlio ancora minorenne (nato in [...] il Persona_4
12.05.2009) il quale ha compiuto 16 anni in data 12.05.2025.
5.2. Ciò detto si rileva che il diniego dell'autorizzazione a rimanere in Italia adottata dal nei confronti del reclamante deve, in questa sede, essere confermato, tenuto Pt_4
conto delle gravi, plurime e reiterate condotte delittuose dallo stesso poste in essere, incompatibili con la sua permanenza in Italia.
5.3. Secondo quanto emerge dalla relazione dei Carabinieri, il predetto “ha una pessima condotta penale e civile”, che “non gode di buone frequentazioni nel territorio, che il suo stile di vita non è congruo al lavoro che svolge presso la
Ditta BN COSTRUZIONI di San Nicolò a Tordino dove svolge la sua mansione come muratore”.
Dalla relazione emerge inoltre (e ciò è confermato dalle risultanze del certificato penale) che il sig. è stato reiteratamente condannato per reati inerenti al traffico Pt_1 di sostanze stupefacenti, in particolare: - è stato condannato alla pena di anni 1 ed €
1.000,00 di multa in relazione al delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti
(art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90) commesso a Teramo il 10.05.2007; - è stato condannato (con rito abbreviato) alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa in relazione al delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90) con recidiva infraquinquennale, commesso in Mosciano
Sant'Angelo il 16.10.2013; - ha patteggiato la pena di anni 5 di reclusione ed €
18.000,00 di multa in relazione ai seguenti delitti: 1) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma
1 DPR 309/90 commesso fino al 30.06.2015 in Teramo e provincia da marzo a giugno
2015, con la recidiva specifica;
2) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso fino al 31.01.2015 in Teramo e Provincia nell'anno 2014 e fino al gennaio
2015, con la recidiva specifica;
3) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso fino al 30.04.2015 in Teramo e Provincia nell'aprile 2015, con la recidiva specifica;
4) delitto di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 C.P., art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso fino al 30.06.2015 in Teramo fatti commessi ed accertati in Provincia di Teramo da aprile a giugno 2015 ed epoche antecedenti e successive, con la recidiva specifica); - è stato tratto in arresto il 9.03.2016 per associazione finalizzata alla detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina;
- con ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di L'Aquila è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale;
- con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila è stata dichiarata estinta la pena e ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- in data 17.07.2022 è stato notificato decreto di revoca della patente di guida poiché in data 30.06.2022 veniva sorpreso alla guida di autovettura nonostante fosse attinto da provvedimento di sospensione della patente di guida per non aver effettuato l'esame di idoneità tecnica;
- in data 23.10.2023 con ordinanza del Tribunale di Teramo
è stata disposta la sospensione del processo per messa alla prova in relazione al delitto di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative art. 477, 482 C.P., commesso il 28.06.2021.
5.5. Le reiterate e gravi condotte illecite poste in essere da (una in Parte_1
pendenza del precedente procedimento azionato dal ricorrente nel 2021 per richiedere l'autorizzazione, poi concessa, a rimanere in Italia ex art. 31 T.U. immigrazione, ed una dopo aver ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione a rimanere in Italia) sono rivelatrici di una spiccata propensione a delinquere del reclamante e l'attualità del pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza nazionale (connesso alla sua permanenza in Italia) risulta confermato dalla relazione dei Carabinieri (dalla quale si evince che egli, gravato da numerosi gravi precedenti relativi a reati in materia di stupefacenti, continua ad avere cattive frequentazioni ed ha uno stile di vita non adeguato al tipo di attività lavorativa svolta).
5.6. Per quanto sopra detto, le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale risultano -all'esito del doveroso bilanciamento con gli interessi del minore, tutelati dallo stesso art. 31 comma 3 T.U. Immigrazione, ivi compreso quello all'unità familiare- prevalenti rispetto all'interesse del minore, il quale potrà rimanere a vivere in Italia con la madre, che già costituisce il suo stabile punto di riferimento;
mentre, tenuto anche conto che il minore è ultrasedicenne e che il padre
(il quale oltretutto ha subito negli anni periodi di detenzione in carcere) non può costituire per il figlio una valida figura di riferimento, neanche può ritenersi che il normale disagio connesso all'allontanamento della figura paterna possa concretare un rischio grave ed effettivo per il suo sviluppo psico-fisico.
Va invero ricordato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22.027/2023, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal citato art. 31, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute (potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto), le situazioni dedotte debbono tuttavia essere non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare, sicché la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2010, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui, per effetto dell'espulsione del genitore, si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico” atteso che ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cfr. Cass.
n. 9391 del 2018).
Del tutto privo di riscontro appare poi l'allegazione (formulata dalla difesa del reclamante solo in sede di note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno
3.06.2025) di attuale disoccupazione della madre.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo;
2) Si comunichi;
3) Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 12.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)