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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 568/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
C.F. );
[...] P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuta la indeterminatezza della domanda giudiziale nella parte in cui chiede la condanna al pagamento degli interessi di mora contrattuali, mancando allegazioni minime da cui desumere il tasso applicabile al caso di specie (non sanabile mediante la consultazione di documentazione contrattuale); ritenuto che i profili dedotti da parte ricorrente non giustifichino la concessione della clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., in quanto l'atto pubblico sottoscritto dalle parti è costituito da contratto di conto corrente, il quale attesta la messa a disposizione da parte dell'istituto bancario di una determinata somma, mentre la concreta consistenza debitoria dipende dall'effettiva utilizzazione delle somme da parte del debitore, qui provata solo mediante documentazione unilaterale;
INGIUNGE A
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 174.092,06;
2. gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co 1 c.c.;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.640,00 per compensi e in
Euro 406,50 per esborsi (incluse spese generali), oltre I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il ricorrente avrà diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deciso nella data di marcatura temporale apposta con il deposito telematico.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
C.F. );
[...] P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuta la indeterminatezza della domanda giudiziale nella parte in cui chiede la condanna al pagamento degli interessi di mora contrattuali, mancando allegazioni minime da cui desumere il tasso applicabile al caso di specie (non sanabile mediante la consultazione di documentazione contrattuale); ritenuto che i profili dedotti da parte ricorrente non giustifichino la concessione della clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., in quanto l'atto pubblico sottoscritto dalle parti è costituito da contratto di conto corrente, il quale attesta la messa a disposizione da parte dell'istituto bancario di una determinata somma, mentre la concreta consistenza debitoria dipende dall'effettiva utilizzazione delle somme da parte del debitore, qui provata solo mediante documentazione unilaterale;
INGIUNGE A
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 174.092,06;
2. gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co 1 c.c.;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.640,00 per compensi e in
Euro 406,50 per esborsi (incluse spese generali), oltre I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il ricorrente avrà diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deciso nella data di marcatura temporale apposta con il deposito telematico.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti