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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 566/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa AM FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 566/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/04/1985, con il patrocinio dell'avv. NOTARFRANCESCO RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MENEGHELLI DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
e a Vimodrone (MI) il 09/10/2016 trascritto nei Registri dello stato
[...] CP_1 civile del Comune di Vimodrone al n. 14 p. 2 s. A anno 2016;
• ordinare al Comune di Vimodrone (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
§ Sull'assegnazione della casa familiare 1) La casa familiare in Vimodrone (MI) via Cesare Battisti n. 19 di proprietà della signora viene assegnata con le relative pertinenze e con tutto quanto l'arreda e correda CP_1 alla medesima;
§ Sull'affidamento, collocamento e sul regime di visita della figlia minore AM
2) La figlia minore AM viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
3) Fino al compimento dei sei anni di AM:
- il collocamento prevalente della bambina sarà presso la madre, prevedendo il diritto di visita del padre come segue:
● la prima settimana che termina con il fine settimana di competenza paterno - che va da venerdì all'orario di uscita di scuola (9:30 nel caso di vacanza scolastica) al rientro a scuola del lunedì
(9:30 presso la casa materna nei periodi di vacanza scolastica) - il padre va a prendere AM a scuola (9:30 in caso di vacanza presso la casa materna) il mercoledì e la riaccompagna a scuola il giovedì mattina (9:30 presso la casa materna nei periodi di vacanza);
● la settimana successiva che termina con il fine settimana di competenza della madre, il padre va a prendere la bambina a scuola il mercoledì (9:30 in caso di vacanza presso la casa materna)
e l'accompagna a scuola (9:30 in caso di vacanza presso la casa materna) il venerdì mattina;
4) Al compimento dei sei anni di AM (28/09/2025):
- il collocamento della bambina diverrà tra la madre e il padre inserendo, nella Per_1 settimana che termina con il fine settimana di competenza paterno, il pernottamento del giovedì presso il papà, vale a dire il padre andrà a prendere AM a scuola (9:30 presso la casa materna in caso di vacanza scolastica) il mercoledì e riportandola a scuola al termine del fine settimana di propria competenza il lunedì (9:30 presso la casa materna in caso di vacanza scolastica).
Si precisa che, come già avvenuto durante l'estate 2024, anche nell'estate 2025 (ovvero dal 01 luglio 2025 fino all'inizio della scuola) il padre andrà a prendere la bambina nella settimana che termina con il fine settimana di propria competenza come quanto previsto per il collocamento paritetico - di cui al paragrafo precedente – aggiungendo quindi il giovedì con il pernottamento presso di sé.
5) Contatti telefonici con la minore: durante il fine settimana, il genitore che non ha la bambina chiama sabato e domenica alle 19.30 (fermo restando la comunicazione e i cambiamenti di orario concordati tra i genitori), l'altro genitore se non riesce a rispondere, richiama;
in settimana, la madre potrà chiamare o videochiamare AM tutti i giovedì ed il padre tutti i martedì alle 19.30 (fermo restando eventuali comunicazioni e cambiamenti di orario concordato tra i genitori). Durante le vacanze il genitore che non ha la bambina chiama AM a giorni alterni alle 19:30. Se la bambina non è predisposta, i genitori concordano di inviare un vocale di saluto a cui la bambina potrà rispondere con la collaborazione del genitore.
6) Malattia di AM: nel caso la bambina sia malata, la medesima si sposterà nella casa dell'altro genitore secondo il diritto di visita ordinario, salvo situazione di particolare gravità. Nei casi di assenza da scuola per malattia, l'orario di rientro a casa del genitore di pertinenza è fissato durante i giorni lavorativi alle ore 8,45.
7) Vacanze estive: i genitori trascorreranno tre settimane di vacanza con la bambina di cui due consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Se i genitori non dovessero raggiungere un accordo, le due settimane consecutive pattuite vengono sin da ora stabilite nel periodo dall'01 agosto al 16 agosto e dal 16 agosto al 31 agosto ad anni alterni tra i genitori. Per l'estate 2025, se le Parti non dovessero raggiungere l'accordo, AM starà con la madre la seconda metà di agosto. E' facoltà dei genitori trascorrere la terza settimana, qualora non sia stata goduta nel periodo estivo, durante tutto il restante arco dell'anno, fissando il periodo comprensivo del proprio fine settimana di competenza (es. da venerdì a venerdì con rientro dall'altro genitore a cui spetta il fine settimana). La terza settimana non deve essere consecutiva ad altri periodi di vacanza/ponti e dovrà essere concordata un mese prima.
Ogni genitore cercherà di fissare prioritariamente il proprio periodo di vacanza estiva con partenza coincidente con il proprio fine settimana. In caso questo non fosse possibile, il genitore che trascorre la vacanza con AM e al rientro, da calendario, che avrebbe diritto al fine settimana, lo cede all'altro genitore senza modificare l'articolazione dei successivi fine settimana. L'orario del giorno di partenza e di rientro dalle vacanze è sempre stabilito alle 09:30.
Durante le vacanze il genitore che non ha la bambina chiama AM a giorni alterni alle 19:30 con le modalità concordate per le telefonate al punto 5 precedente.
8) Vacanze Pasquali: AM trascorrerà le vacanze pasquali secondo il principio di alternanza tra i genitori con le seguenti modalità: dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali alla sera di Pasqua alle 19.00 con l'uno e dalla sera di Pasqua dalle ore 19.00 al rientro a scuola dopo le vacanze pasquali con l'altro. Pasqua 2025 sarà trascorsa da AM con il padre.
9) Vacanze Natalizie:
AM trascorrerà le vacanze natalizie secondo il principio di alternanza tra i genitori con le seguenti modalità: dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie al 31.12 ore 10.00 con l'uno e dal 31.12 ore 10.00 al rientro a scuola al termine delle vacanze natalizie con l'altro; il genitore che terrà con sé la minore durante il secondo periodo potrà tenerla altresì con sé dalle 10 alle 16.00 del giorno di Santo Stefano. Natale 2024 sarà trascorso da AM con la mamma.
10) Festa della mamma (MAGGIO) e Festa del papà (MARZO): il festeggiato prende la bambina dalle 9:30 e la riporta il giorno dopo alle ore 9:30 dall'altro genitore anche se cade in settimana o nel fine settimana che non gli compete.
11) Compleanno di AM:
i genitori festeggeranno il compleanno di AM insieme, indipendentemente che il giorno sia di competenza di uno o dell'altro genitore, sostenendo le spese come per le spese straordinarie, dunque da concordare. Al fine di evitare situazioni di disagio – conflitto, il giorno del compleanno i genitori organizzeranno, per quanto possibile, la festa degli amici con gli amici/compagni di AM e in assenza delle figure delle famiglie di origine ed in presenza di entrambi i genitori. La bambina la sera del giorno del compleanno e al termine della festa tornerà a casa con il genitore a cui spettava il giorno di diritto di visita.
12) Cerimonie: alla cerimonia religiosa in chiesa parteciperanno entrambi i genitori con le rispettive famiglie di origine e con la presenza di eventuali futuri compagni e compagne dei genitori. I genitori festeggeranno con tutti fuori dalla chiesa in oratorio e riserveranno un pranzo o una cena solo tra genitori e AM (in assenza della famiglia di origine e di eventuali compagni/e). Al termine della cerimonia, AM andrà a casa del genitore cui spetta in quella giornata.
13) : Controparte_2
i genitori potranno partecipare entrambi indipendentemente dal giorno di competenza di uno e dell'altro (non agli allenamenti).
14) Feste di compleanno dei compagni di scuola /amici di AM: AM potrà andare alle feste in relazione al giorno di competenza del genitore e alla sua disponibilità, fatta eccezione per alcuni casi particolari di amicizia stretta tra i genitori del festeggiato. Al termine della festa, AM andrà a casa del genitore cui spetta in quella giornata.
15) Ponti, vacanze natalizie, estive e pasquali non modificano il calendario dei fine settimana spettanti durante l'anno.
Nei casi di assenza da scuola per festività o ponti infrasettimanali, l'orario di rientro a casa del genitore di pertinenza è fissato alle ore 9.30.
16) E' fatto salvo ogni ulteriore e diverso accordo tra i genitori sempre e nell'interesse preminente della figlia.
§ Sul contributo al mantenimento di AM 17) A fronte di quanto sopra, a titolo di contributo al mantenimento di AM, il Signor Parte_1
si obbliga a corrispondere alla IG entro il giorno 10 di ogni mese,
[...] CP_1 per 12 mensilità l'anno, mediante bonifico bancario alle coordinate già note, l'importo mensile di € 505,00 (cinquecentocinque euro), rivalutato annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati;
il suddetto importo sarà corrisposto a partire dal data di emissione della Sentenza conclusiva del presente procedimento. Tale data sarà considerata anche come termine iniziale per la rivalutazione annuale Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola.
§ Sulle spese straordinarie per la minore 18) Le spese straordinarie, come sotto elencate e individuate dal Protocollo del Tribunale di
Monza Linee Guida 7 maggio 2018, di seguito riportate, sono a poste al 65% a carico del padre ed al 35% a carico della madre: Linee guida approvate dal Tribunale di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Presidente del Tribunale, dal Presidente della IV Sezione Civile, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza. A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso Strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso Strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio Whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
§ Sull'assegno unico e/o altro equipollente
19) Il Signor acconsente ed autorizza a che l'intero assegno unico universale pregresso, Pt_1 presente e futuro e/o altro equipollente per la figlia AM sia percepito interamente ed in via esclusiva dalla IG . CP_1
§ Sull'indipendenza economica dei coniugi 20) Le Parti danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla si devono a titolo di reciproco mantenimento. Le Parti rinunciano alle richieste di mantenimento per sé.
§ Sulle ulteriori condizioni patrimoniali
21) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti del presente accordo i coniugi definiscono transattivamente ogni e qualsiasi controversia, pendenza o pretesa pregressa, in corso o potenziale che tragga o possa trarre origine dal rapporto matrimoniale e prematrimoniale ed espressamente dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per ogni e qualsiasi ragione, titolo, causa o effetto, salvi i punti 17,18,19;
§ Sull' efficacia delle presenti condizioni 22) I ricorrenti pattuiscono che le condizioni di cui al presente ricorso avranno validità ed efficacia dall'emissione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Resta inteso che sino ad allora, troveranno applicazione le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 2916/2023 Tribunale di Monza.
§ Sui documenti validi per l'espatrio
23) I coniugi autorizzano sin da ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore AM.
§ Sulle spese di lite del presente procedimento 24) Spese di giudizio interamente compensate tra le Parti ed i difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 co 8 LPF.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Monza in data 06.12.2023 (sent. n. 2916/23 – pubbl. in data
14.12.2023). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia AM (28.09.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 29/01/2025, così
[...] CP_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(MB) in data 09/10/2016 (atto n. 14, Parte
[...] Controparte_3
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone (MB)), provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa AM FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 566/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/04/1985, con il patrocinio dell'avv. NOTARFRANCESCO RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MENEGHELLI DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
e a Vimodrone (MI) il 09/10/2016 trascritto nei Registri dello stato
[...] CP_1 civile del Comune di Vimodrone al n. 14 p. 2 s. A anno 2016;
• ordinare al Comune di Vimodrone (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
§ Sull'assegnazione della casa familiare 1) La casa familiare in Vimodrone (MI) via Cesare Battisti n. 19 di proprietà della signora viene assegnata con le relative pertinenze e con tutto quanto l'arreda e correda CP_1 alla medesima;
§ Sull'affidamento, collocamento e sul regime di visita della figlia minore AM
2) La figlia minore AM viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
3) Fino al compimento dei sei anni di AM:
- il collocamento prevalente della bambina sarà presso la madre, prevedendo il diritto di visita del padre come segue:
● la prima settimana che termina con il fine settimana di competenza paterno - che va da venerdì all'orario di uscita di scuola (9:30 nel caso di vacanza scolastica) al rientro a scuola del lunedì
(9:30 presso la casa materna nei periodi di vacanza scolastica) - il padre va a prendere AM a scuola (9:30 in caso di vacanza presso la casa materna) il mercoledì e la riaccompagna a scuola il giovedì mattina (9:30 presso la casa materna nei periodi di vacanza);
● la settimana successiva che termina con il fine settimana di competenza della madre, il padre va a prendere la bambina a scuola il mercoledì (9:30 in caso di vacanza presso la casa materna)
e l'accompagna a scuola (9:30 in caso di vacanza presso la casa materna) il venerdì mattina;
4) Al compimento dei sei anni di AM (28/09/2025):
- il collocamento della bambina diverrà tra la madre e il padre inserendo, nella Per_1 settimana che termina con il fine settimana di competenza paterno, il pernottamento del giovedì presso il papà, vale a dire il padre andrà a prendere AM a scuola (9:30 presso la casa materna in caso di vacanza scolastica) il mercoledì e riportandola a scuola al termine del fine settimana di propria competenza il lunedì (9:30 presso la casa materna in caso di vacanza scolastica).
Si precisa che, come già avvenuto durante l'estate 2024, anche nell'estate 2025 (ovvero dal 01 luglio 2025 fino all'inizio della scuola) il padre andrà a prendere la bambina nella settimana che termina con il fine settimana di propria competenza come quanto previsto per il collocamento paritetico - di cui al paragrafo precedente – aggiungendo quindi il giovedì con il pernottamento presso di sé.
5) Contatti telefonici con la minore: durante il fine settimana, il genitore che non ha la bambina chiama sabato e domenica alle 19.30 (fermo restando la comunicazione e i cambiamenti di orario concordati tra i genitori), l'altro genitore se non riesce a rispondere, richiama;
in settimana, la madre potrà chiamare o videochiamare AM tutti i giovedì ed il padre tutti i martedì alle 19.30 (fermo restando eventuali comunicazioni e cambiamenti di orario concordato tra i genitori). Durante le vacanze il genitore che non ha la bambina chiama AM a giorni alterni alle 19:30. Se la bambina non è predisposta, i genitori concordano di inviare un vocale di saluto a cui la bambina potrà rispondere con la collaborazione del genitore.
6) Malattia di AM: nel caso la bambina sia malata, la medesima si sposterà nella casa dell'altro genitore secondo il diritto di visita ordinario, salvo situazione di particolare gravità. Nei casi di assenza da scuola per malattia, l'orario di rientro a casa del genitore di pertinenza è fissato durante i giorni lavorativi alle ore 8,45.
7) Vacanze estive: i genitori trascorreranno tre settimane di vacanza con la bambina di cui due consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Se i genitori non dovessero raggiungere un accordo, le due settimane consecutive pattuite vengono sin da ora stabilite nel periodo dall'01 agosto al 16 agosto e dal 16 agosto al 31 agosto ad anni alterni tra i genitori. Per l'estate 2025, se le Parti non dovessero raggiungere l'accordo, AM starà con la madre la seconda metà di agosto. E' facoltà dei genitori trascorrere la terza settimana, qualora non sia stata goduta nel periodo estivo, durante tutto il restante arco dell'anno, fissando il periodo comprensivo del proprio fine settimana di competenza (es. da venerdì a venerdì con rientro dall'altro genitore a cui spetta il fine settimana). La terza settimana non deve essere consecutiva ad altri periodi di vacanza/ponti e dovrà essere concordata un mese prima.
Ogni genitore cercherà di fissare prioritariamente il proprio periodo di vacanza estiva con partenza coincidente con il proprio fine settimana. In caso questo non fosse possibile, il genitore che trascorre la vacanza con AM e al rientro, da calendario, che avrebbe diritto al fine settimana, lo cede all'altro genitore senza modificare l'articolazione dei successivi fine settimana. L'orario del giorno di partenza e di rientro dalle vacanze è sempre stabilito alle 09:30.
Durante le vacanze il genitore che non ha la bambina chiama AM a giorni alterni alle 19:30 con le modalità concordate per le telefonate al punto 5 precedente.
8) Vacanze Pasquali: AM trascorrerà le vacanze pasquali secondo il principio di alternanza tra i genitori con le seguenti modalità: dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali alla sera di Pasqua alle 19.00 con l'uno e dalla sera di Pasqua dalle ore 19.00 al rientro a scuola dopo le vacanze pasquali con l'altro. Pasqua 2025 sarà trascorsa da AM con il padre.
9) Vacanze Natalizie:
AM trascorrerà le vacanze natalizie secondo il principio di alternanza tra i genitori con le seguenti modalità: dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie al 31.12 ore 10.00 con l'uno e dal 31.12 ore 10.00 al rientro a scuola al termine delle vacanze natalizie con l'altro; il genitore che terrà con sé la minore durante il secondo periodo potrà tenerla altresì con sé dalle 10 alle 16.00 del giorno di Santo Stefano. Natale 2024 sarà trascorso da AM con la mamma.
10) Festa della mamma (MAGGIO) e Festa del papà (MARZO): il festeggiato prende la bambina dalle 9:30 e la riporta il giorno dopo alle ore 9:30 dall'altro genitore anche se cade in settimana o nel fine settimana che non gli compete.
11) Compleanno di AM:
i genitori festeggeranno il compleanno di AM insieme, indipendentemente che il giorno sia di competenza di uno o dell'altro genitore, sostenendo le spese come per le spese straordinarie, dunque da concordare. Al fine di evitare situazioni di disagio – conflitto, il giorno del compleanno i genitori organizzeranno, per quanto possibile, la festa degli amici con gli amici/compagni di AM e in assenza delle figure delle famiglie di origine ed in presenza di entrambi i genitori. La bambina la sera del giorno del compleanno e al termine della festa tornerà a casa con il genitore a cui spettava il giorno di diritto di visita.
12) Cerimonie: alla cerimonia religiosa in chiesa parteciperanno entrambi i genitori con le rispettive famiglie di origine e con la presenza di eventuali futuri compagni e compagne dei genitori. I genitori festeggeranno con tutti fuori dalla chiesa in oratorio e riserveranno un pranzo o una cena solo tra genitori e AM (in assenza della famiglia di origine e di eventuali compagni/e). Al termine della cerimonia, AM andrà a casa del genitore cui spetta in quella giornata.
13) : Controparte_2
i genitori potranno partecipare entrambi indipendentemente dal giorno di competenza di uno e dell'altro (non agli allenamenti).
14) Feste di compleanno dei compagni di scuola /amici di AM: AM potrà andare alle feste in relazione al giorno di competenza del genitore e alla sua disponibilità, fatta eccezione per alcuni casi particolari di amicizia stretta tra i genitori del festeggiato. Al termine della festa, AM andrà a casa del genitore cui spetta in quella giornata.
15) Ponti, vacanze natalizie, estive e pasquali non modificano il calendario dei fine settimana spettanti durante l'anno.
Nei casi di assenza da scuola per festività o ponti infrasettimanali, l'orario di rientro a casa del genitore di pertinenza è fissato alle ore 9.30.
16) E' fatto salvo ogni ulteriore e diverso accordo tra i genitori sempre e nell'interesse preminente della figlia.
§ Sul contributo al mantenimento di AM 17) A fronte di quanto sopra, a titolo di contributo al mantenimento di AM, il Signor Parte_1
si obbliga a corrispondere alla IG entro il giorno 10 di ogni mese,
[...] CP_1 per 12 mensilità l'anno, mediante bonifico bancario alle coordinate già note, l'importo mensile di € 505,00 (cinquecentocinque euro), rivalutato annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati;
il suddetto importo sarà corrisposto a partire dal data di emissione della Sentenza conclusiva del presente procedimento. Tale data sarà considerata anche come termine iniziale per la rivalutazione annuale Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola.
§ Sulle spese straordinarie per la minore 18) Le spese straordinarie, come sotto elencate e individuate dal Protocollo del Tribunale di
Monza Linee Guida 7 maggio 2018, di seguito riportate, sono a poste al 65% a carico del padre ed al 35% a carico della madre: Linee guida approvate dal Tribunale di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Presidente del Tribunale, dal Presidente della IV Sezione Civile, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza. A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso Strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso Strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio Whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
§ Sull'assegno unico e/o altro equipollente
19) Il Signor acconsente ed autorizza a che l'intero assegno unico universale pregresso, Pt_1 presente e futuro e/o altro equipollente per la figlia AM sia percepito interamente ed in via esclusiva dalla IG . CP_1
§ Sull'indipendenza economica dei coniugi 20) Le Parti danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla si devono a titolo di reciproco mantenimento. Le Parti rinunciano alle richieste di mantenimento per sé.
§ Sulle ulteriori condizioni patrimoniali
21) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti del presente accordo i coniugi definiscono transattivamente ogni e qualsiasi controversia, pendenza o pretesa pregressa, in corso o potenziale che tragga o possa trarre origine dal rapporto matrimoniale e prematrimoniale ed espressamente dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per ogni e qualsiasi ragione, titolo, causa o effetto, salvi i punti 17,18,19;
§ Sull' efficacia delle presenti condizioni 22) I ricorrenti pattuiscono che le condizioni di cui al presente ricorso avranno validità ed efficacia dall'emissione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Resta inteso che sino ad allora, troveranno applicazione le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 2916/2023 Tribunale di Monza.
§ Sui documenti validi per l'espatrio
23) I coniugi autorizzano sin da ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore AM.
§ Sulle spese di lite del presente procedimento 24) Spese di giudizio interamente compensate tra le Parti ed i difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 co 8 LPF.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Monza in data 06.12.2023 (sent. n. 2916/23 – pubbl. in data
14.12.2023). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia AM (28.09.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 29/01/2025, così
[...] CP_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(MB) in data 09/10/2016 (atto n. 14, Parte
[...] Controparte_3
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone (MB)), provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona