Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/2005, n. 14135
CASS
Sentenza 4 luglio 2005

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Massime1

Il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. (Principio affermato con riferimento a domanda di restituzione di bene immobile asseritamente oggetto di arbitraria occupazione, dal giudice del merito riqualificata come revindica, ma rigettata per la ritenuta inidoneità del titolo dedotto a fondare la prova della proprietà dell'attore. Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).

Commentario1

  • 1L’azione di restituzione e l’azione di rivendicazione: differenzeAccesso limitato
    Costanza Mariconda · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/2005, n. 14135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14135
Data del deposito : 4 luglio 2005

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