Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 937 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore legale rapp.te, avv. (C. F.: Controparte_1 CP_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._1 CP_3 C.F._2 Parte_2
), difesi dagli avv.ti Biagio Grasso, Oreste Marone e Patrizia Prota, C.F._3
giusta procura in atti
Attori in riassunzione
E
(C.F: ) e (C.F.: CP_4 CodiceFiscale_4 CP_5 C.F._5
), difesi dall'avv. Roberto Buonanno, giusta procura in atti
[...]
Convenuti in riassunzione
FATTI DI CAUSA
1.Il condominio di via Calascione, 16 a conveniva in giudizio Pt_1 CP_4
e . CP_5
che avevano modificato l'altezza del colmo del tetto ed avevano leso il decoro architettonico dell'edificio e pregiudicato la statica di questo.
Chiedevano la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.
2. Si costituivano e . CP_6 CP_5
Contestavano la fondatezza delle domande;
in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del al pagamento di quanto speso per la ristrutturazione del tetto, di ripristino Parte_1 degli intonaci del fronte del tetto e del prospetto del terzo piano lato est dell'edificio, tutti lavori di competenza del , per una somma di lire 80.000.000. Parte_1
3. Con sentenza n. 2569 pubblicata il 10.3.2008, il tribunale di Napoli condannava e alla ricostruzione delle falde del tetto, anche in corrispondenza dei tre CP_4 CP_5
terrazzi realizzati.
Rigettava le domande formulate dal in ordine all'illegittimo aumento dell'altezza Parte_1 del colmo del tetto e al pregiudizio alla statica dell'edificio.
Riconosciuta la violazione del decoro architettonico dell'edifico, condannava i convenuti a sostituire le tegole marsigliesi, da questi apposte sul tetto condominiale, con tegole di tipo
“piani e contropiani” in conformità con quelle già presenti nel fabbricato e come indicato anche dalla Soprintendenza dai beni ambientali di Provincia. Pt_1
Rigettava la domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti, di condanna del condominio alla ripetizione della somma di lire 80.000.000, in quanto essi non avevano dato prova della urgenza dei lavori di rifacimento del tetto.
Compensava nella misura della metà le spese e poneva il resto a carico dei convenuti.
4. e promuovevano appello. CP_4 CP_5
Deducevano di non avere trasformato il tetto in tre terrazzi, ma di avere CP_7 ricostruito, a proprie pese, una parte del tetto, visto che l'intero tetto – al momento del loro acquisto - era inesistente, in quanto crollato;
pertanto, non potevano essere condannati alla ricostruzione dell'intero tetto, solo perché ne avevano ricostruito una parte. Quanto alle tegole, deducevano che non poteva esserci stata alcuna lesione del decoro architettonico, dato che prima dei lavori da essi posti in essere non esisteva il tetto;
inoltre il giudice avrebbe dovuto valutare anche il danno economico.
Chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare tutte le domande avanzate dal . Parte_1
5. Si costituiva il condominio di via Calascione n. 16.
Deduceva l'infondatezza dell'appello proposto da e . CP_4 CP_5
Proponeva appello incidentale e contestava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto la modifica dell'altezza del colmo del tetto e il pericolo per la statica dell'edificio.
Chiedeva la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ritenuto non provato il danno di cui il aveva chiesto il risarcimento. Parte_1
6. Con sentenza n. 4967, pubblicata il 16.10.2015, la Corte d'Appello di Napoli rigettava sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
7. e proponevano ricorso per cassazione. CP_4 CP_5
Con il primo motivo lamentavano la violazione dell'art. 1102 c.c.
Deducevano, sul presupposto pacifico che il tetto fosse inesistente prima dei lavori, che essi non avevano realizzato alcuna innovazione ex art. 1102 c.c., atteso che il tetto non esisteva e non potevano essere costretti a edificare l'intero tetto.
Con il secondo motivo lamentavano la violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 1102 c.c.
Deducevano che il aveva richiesto la condanna dei convenuti al ripristino del Parte_1
preesistente stato dei luoghi, mentre i giudici di appello, al pari del giudice di primo grado, lungi dall'avere ordinato il chiesto ripristino, ossia la demolizione delle opere realizzate, erano incorsi nel vizio di ultrapetizione, poiché hanno condannato i ricorrenti, non al ripristino, bensì al "rifacimento del tetto anche in corrispondenza dei tre terrazzini" e, cioè, alla "ricostruzione per intero delle falde del tetto".
Con il terzo motivo lamentavano il contrasto tra dispositivo e motivazione.
Esponevano che una volta riconosciuto (seppure del tutto infondatamente) che l'opera di ricostruzione parziale del tetto aveva integrato gli estremi di un'innovazione vietata, non si giustificava la condanna a completare le opere di ricostruzione per intero del tetto, neppure ragioni di opportunità. Con il quarto motivo lamentavano la nullità della sentenza per motivazione apodittica.
Deducevano che se poteva condividersi l'affermazione secondo cui, al fine dei rimborsi dei costi di ricostruzione parziale del tetto, i ricorrenti avrebbero dovuto munirsi dell'autorizzazione dell'assemblea ex art. 1120 cod. civ., non poteva condividersi
I'affermazione secondo cui proprio la mancata autorizzazione dell'assemblea aveva costituito il fondamento dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, di " ricondurre la sagoma del tetto allo sua originaria conformazione" e, cioè, dell'obbligo di ricostruire per intero l'originario tetto, in precedenza crollato.
Con il quinto motivo denunciavano la nullità della sentenza per motivazione apodittica.
Deducevano che era errata I'affermazione dei giudici di appello, secondo cui l'opera di parziale ricostruzione del tetto aveva consentito ai ricorrenti di impossessarsi di beni condominiali. Non essendo condominiali le tre piccole aree rimaste scoperte (quelle definite
"terrazzini"), a livello dell'immobile (sottotetto) di proprietà esclusiva dei ricorrenti, questi non si erano affatto impossessati del tetto e, così, di alcun bene condominiale.
Chiedevano, pertanto, la cassazione della sentenza di appello.
8. Il , ed i condomini , Controparte_8 CP_2 CP_3
e si costituivano con controricorso e promuovevano ricorso incidentale. Parte_2
Lamentavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, 1122 e 2697 c.c., artt. 115, 116 e 101 cpc, in relazione alla legge 64 del 1975 e al d.m. LL.PP. 24 gennaio
1986, nonché l'omessa valutazione di un fatto decisivo, avendo la Corte di appello rigettato la domanda volta alla dichiarazione di illegittimità delle opere realizzate da e CP_4
sotto il profilo della normativa antisismica, del pregiudizio alla statica dell'intero CP_5 edificio e dell'incidenza sulle parti comuni, attenendosi alle considerazioni svolte alle pagine
23, 26, 27 della CTU.
9. Con sentenza n. 2126, del 29 gennaio 2021, la Corte di cassazione accoglieva i primi tre motivi, riteneva assorbito il quarto motivo e rigettava il quinto motivo del ricorso principale.
La Corte di legittimità deduceva che, in caso di perimento di parte del , inferiore Parte_1
ai tre quarti (come nel caso in esame, ove era non contestato che fosse perito il tetto), ove non provveda il , i singoli condomini possono ricostruire le loro unità immobiliari Parte_1 in proprietà esclusiva e anche le parti comuni, necessarie a ripristinare l'esistenza ed il godimento di esse (come avvenuto nel caso in esame); che nella ricostruzione i condomini devono, però, rispettare le caratteristiche statico-tecniche preesistenti, in maniera da non impedire agli altri condomini di usare parimenti delle parti comuni, secondo il proprio diritto di condominio, e il divieto di attuare innovazioni;
che avendo i , nell'eseguire la CP_4
ristrutturazione dei sottotetti di loro proprietà individuale, ricostruito parte del tetto condominiale, , realizzando tre terrazzi in corrispondenza dei medesimi sottotetti, andava riconosciuto il diritto dei restanti condomini di opporsi a quelle opere edilizie che, ripristinando con difformità o varianti le precedenti strutture edilizie, avessero portato concreto pregiudizio ai loro diritti di proprietà esclusiva o condominiale, nonché il diritto degli stessi ulteriori condomini a conservare la proprietà sulle parti ricostruite dai CP_7 condomini autori dell'intervento edilizio in conformità alla situazione preesistente al parziale perimento dell'edificio; che l'intervento di parziale ricostruzione del tetto comune era riconducibile alla nozione di modificazione ex art. 1102 c.c.; che ai sensi di tale norma, la legittimità della trasformazione di parte del tetto in terrazzo postula che non CP_7
ne risulti arrecato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio; che la Corte di appello aveva ritenuto illegittimo il mutamento dello stato dei luoghi con riguardo alla “modifica dell'originaria conformazione del bene, essendo la copertura non più interamente a falde ma in parte a falde e in parte piana, in corrispondenza dei tre terrazzini a tasca”, il che aveva alterato la funzione di copertura dell'edificio; che la
Corte d'appello aveva anche ravvisato una lesione del decoro architettonico, avendo i utilizzato tegole “marsigliesi”, difformi da quelle del tipo “piani e contropiani” già CP_4
presente nel fabbricato e prescritte anche dalla Soprintendenza;
che la accertata inadeguatezza delle opere eseguite dai al fine di salvaguardare la funzione di CP_4
copertura e protezione dapprima svolta dal tetto, e il ravvisato pregiudizio arrecato al decoro architettonico dell'edificio condominiale convalidavano la fondatezza della pretesa di natura reale del , basata sull'art. 1102 c.c., avente, tuttavia, per fine il mero ripristino Parte_1
della cosa comune illegittimamente alterata dai ricorrenti principali;
che ne derivava che la conseguente condanna doveva consistere unicamente nella eliminazione della situazione provocata dall'illecito utilizzo del bene condominiale e nella riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata, ovvero anche nell'esecuzione di un quid novi, ma solo qualora il rifacimento puro e semplice fosse inidoneo a conseguire il ripristino dello status quo ante, avvenuto riguardo alla utilità recata dalla res prima della contestata modificazione;
che la
Corte d'appello aveva confermato l'ordine, già impartito in primo grado di , di “rifare CP_4
il tetto in corrispondenza dei tre terrazzini in modo da renderlo conforme alla sagoma originaria”, e di sostituire le “tegole marsigliesi” con tegole del tipo “piano e contropiani”, così eccedendo rispetto al ricordato limite della condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi abusivamente modificati.
Il quinto motivo del ricorso principale era infondato in quanto il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture, svolta dal tetto preesistente. Nella specie, la Corte d'appello aveva accertato che l'intervento di ricostruzione del tetto crollato, eseguito dai , aveva lasciato scoperte tre piccole CP_4 zone dello stesso per annetterne l'utilizzo a vantaggio della mansarda-sottotetto di propiretà individuale. Era rimesso alla valutazione del giudice di merito l'accertamento della significatività del taglio del tetto praticato per innestarvi terrazze di uso esclusivo dei e circa l'adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare la funzione di CP_4
copertura e protezione svolta dal tetto;
per cui la valutazione di merito era censurabile solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non per violazione dell'art. 1102 c.c.
La Corte di cassazione dichiarava inammissibile e comunque infondato il ricorso incidentale.
Il e i condomini non contestavano l'errata ricostruzione delle fattispecie astratte Parte_1
previste dagli artt. 115, 116 e 191 cpc, ma contestavano la erronea ricognizione della fattispecie concreta, provocata da errata valutazione del materiale probatorio. Tale valutazione, rimessa la giudice di merito, non poteva essere oggetto di censura in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 cpc.
Non era sindacabile in sede di legittimità il mancato rinnovo della CTU, in quanto rientra nei poteri del giudice di valutare l'opportunità di disporre nuova CTU o chiamare il CTU a chiarimenti.
Costituiva apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 350, comma 1, n. 5 cpc,
l'accertamento che le modifiche delle parti comuni non avessero arrecato pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio.
La censura volta ad evidenziare le considerazioni del CTU sul “mancato miglioramento” del fabbricato sotto il profilo del rischio sismico non si avvedeva che la pretesa del condomino avente, quale fine, il ripristino dello status quo di una cosa comune illegittimamente alterata si fondava sul disposto di cui all'art. 1102 c.c. diversamente dalla pretesa, fondata sull'art. 1108 c.c. di attuare innovazioni intese al miglioramento della cosa comune. Il ricorso incidentale invocava erroneamente l'orientamento della Corte di cassazione circa la “presunzione di pericolosità” correlata alla inosservanza delle cautele tecniche prescritte dalle leggi antisismiche, orientamento che inerisce alla diversa fattispecie implicata dal divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c.
Era inammissibile invocare il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc, con riguardo alle conclusioni della CTU sul “mancato miglioramento” del fabbricato. Spetta al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli ei eventuale dissenso, in rodine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Tale valutazione era espressa nella sentenza della Corte d'Appello e non poteva essere sindacata in sede di legittimità.
10. Il condominio di viale Calascione n. 16 a , Pt_1 CP_2 CP_3
hanno riassunto il giudizio. Parte_2
Hanno chiesto di:
a) rigettare l'appello proposto da e e conseguentemente CP_4 CP_5
disporsi i provvedimenti in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte;
b) condannare e al pagamento delle spese di tutti di gradi di giudizio. CP_4 CP_5
11. Si sono costituiti e . CP_4 CP_5
Deducono: che per effetto del rigetto del ricorso incidentale per cassazione, proposto dal Parte_1
e così della conferma del rigetto dell'appello incidentale, dal medesimo ente avanzato, va escluso che possa ritenersi suscettibile di ingresso la domanda di "eliminazione", ossia di demolizione della parte di tetto ricostruita dai comparenti;
che in “ossequio” alle statuizioni di cui alla sentenza n. 2126/2021 della Suprema Corte e alla luce del decisum di primo e secondo grado, nonché della pronuncia di accoglimento del ricorso principale per cassazione e di rigetto di quello incidentale, avanzato dal Parte_1
(unitamente ai condomini, , e ), dovrà riconoscersi che, con la CP_2 CP_3 Pt_2
citazione in sede di rinvio, gli odierni attori hanno pertanto del tutto erroneamente invocato il rigetto dell'appello, in precedenza proposto dai comparenti, nonché l'accoglimento della domanda di demolizione delle opere realizzate dai comparenti;
che, in altri termini, non potrà essere ordinata la demolizione del tetto, parzialmente ricostruito dai comparenti: a) essendo stata la relativa domanda respinta dal giudice di primo grado, con la sentenza n. 2569/2008;
b) essendo stato rigettato, con la sentenza n. 4067/2015, l'appello incidentale avverso tale pronunzia, proposto dal;
Parte_1
c) essendo stato respinto il ricorso incidentale, proposto dal , con la sentenza Parte_1
n. 2126/2021 della Suprema Corte;
che una condanna alla "eliminazione" e, cioè, alla demolizione della parte di tetto ricostruita, non potrebbe mai essere pronunziata anche alla luce del c.d. “divieto”, per il giudice del rinvio, di “reformatio in peius”; divieto che risulterebbe, infatti, violato proprio laddove la condanna dei comparenti alla esecuzione delle opere di completamento del tetto
(comminata con la sentenza di primo grado) venisse sostituita con quella di demolizione della parte di tetto ricostruita.
Deducono che deve essere adottata una decisione di ingresso dell'appello proposto dai comparenti con atto del 26.9.2008 (all. g) e che risulti in ogni caso conforme alle decisioni assunte e ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2126/2021 e che, in altri termini, non renda risultati confliggenti:
a-) con l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale in Cassazione, proposto dagli odierni comparenti;
b-) con il rigetto del ricorso incidentale avanzato dal , unitamente ai singoli Parte_1
condomini ( , e ). CP_2 CP_3 Pt_2
Hanno chiesto di:
a-) accogliere l'appello proposto dai comparenti con atto del 26.9.2008 e tutte le domande e conclusioni formulate con tale atto formulate dai comparenti;
b-) rigettare tutte le domande avanzate dal nel caso del Parte_1
giudizio fatte proprie dai condomini , e , perché improcedibili, CP_2 CP_3 Pt_2
inammissibili e infondate.
Vinte tutte le spese, comprese quelle del giudizio dinanzi alla Cassazione, con attribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Le eccezioni sollevate in questo giudizio da e sono CP_4 CP_5
manifestamente infondate.
1.1.La recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva
l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte,
a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (cfr. Cass. 12065/2024).
Nella specie, il , sin dal primo grado, ha avanzato domanda di eliminazione delle Parte_1
opere realizzate dai coniugi e di ripristino dello status quo ante. Tale domanda CP_4
veniva riproposta dal anche nel giudizio di appello. Parte_1
Sebbene le domande di eliminazione delle opere realizzate e di ripristino dello status quo siano state implicitamente rigettate, in quanto sia il tribunale, sia la Corte d'Appello hanno condannato i non alla eliminazione delle opere, ma al completamento delle stesse CP_4
(cioè al completamento del tetto) e alla sostituzione delle tegole del tipo “marsigliese” installate dai sul tetto con altre tegole, di tipo “piani e contropiani”, sulla domanda CP_4 di eliminazione delle opere e di ripristino – a differenza di quanto assunto dai – non CP_4
si è formato alcun giudicato interno.
Gli stessi hanno impugnato la condanna al completamento dei lavori e alla CP_4
sostituzione delle tegole, in quanto frutto di violazione della regole della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che – hanno evidenziato - il aveva solo chiesto la Parte_1
eliminazione delle opere e il ripristino della pregressa situazione, non il completamento dei lavori. Dalla impugnazione promossa dai deriva che sulla domanda avanzata dal CP_4
non si è formato alcun giudicato interno, tanto è vero che proprio sulla domanda Parte_1
del si è espressa la Corte di cassazione, la qual ha ritenuto sussistente il vizio Parte_1
di ultra petizione, in quanto ha riconosciuto che la domanda avanzata dal era di Parte_1
eliminazione delle opere e di ripristino dello stato precedente, ed ha annullato la condanna al completamento dei lavori ed a sostituire le tegole, rimettendo a questa Corte perché individui quali sono le attività che i devono compiete per riportare lo stato dei luoghi CP_4
a quello precedente ai lavori da questi realizzati.
1.2. Dato che sulla domanda di eliminazione delle opere e di ripristino dello status quo ante non si è formato alcun giudicato interno e che in sede di rinvio il giudice deve pronunciarsi sulle domande avanzate dalle parti nei gradi di giudizio precedenti – a meno che, come detto, su tali domande non si sia formato un giudicato -; dato che non vi è alcun indice da cui desumere che il abbia rinunciato alla domanda di eliminazione delle opere Parte_1
e di ripristino delle stato dei luoghi – visto che il si è pure espressamente Parte_1
riportato, nella citazione che ha introdotto il presente grado di giudizio, alla comparsa di costituzione del 31.12.2008 ed ha chiesto che questa Corte adotti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia della Corte di cassazione -; dato anche che la Corte di cassazione ha rimesso a questo giudice perchè provveda ad una condanna che “deve consistere unicamente nella eliminazione della situazione provocata dall'illecito utilizzo del bene condominiale e nella riproduzione della situazione dei luoghi modificata e o alterata, ovvero nell'esecuzione di un quid novi, ma solo qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a conseguire il ripristino dello status quo ante, avuto riguardo alla utilità recata dalla res prima della contestata modificazione”, questa Corte deve concludere che la domanda di eliminazione delle opere realizzate dai e di ripristino dello status quo ante sia CP_4
ancora in essere ed alla stessa si debba rispondere in forza ed alla luce del principio dettato dalla Corte di cassazione.
1.3. A differenza di quanto sostenuto dai , disporre la eliminazione delle opere da CP_4
loro realizzate non violerebbe alcun divieto di reformatio in pejus.
La condanna dei al completamento dei lavori è stata impugnata proprio dai CP_4
, i quali hanno evidenziato che la domanda originaria formulata dal era CP_4 Parte_1
solo di eliminazione delle opere e di ripristino dello status quo ante.
La Corte di cassazione ha accolto la censura sollevata dai ed ha imposto a questa CP_4
Corte di pronunciarsi sulla domanda originaria del , vale a di quella di Parte_1
eliminazione delle opere e di ripristino dello status quo ante.
Dunque, il pronunciarsi di questa Corte sulla domanda di riduzione in pristino è imposto dall'ossequio dovuto al principio dettato dalla Corte di cassazione.
Inoltre, va osservato che il divieto di reformatio in pejus presuppone che vi sia stata una acquiescenza di una parte ad una statuizione e che, dunque, tale parte, non possa trarre profitto dalla impugnazione avanzata da altra parte. La Corte di cassazione ha statuito, in merito, che i poteri del giudice di rinvio, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima (cfr. Cass.
1823/2005; 23035/2011).
Nella specie, il ha sempre insistito per la condanna al ripristino dello status quo Parte_1
ante, anche in sede di appello, proponendo appello incidentale - come anche riconosciuto dai . CP_4
2. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2126/2021,
è ormai accertato che la modifica del tetto, da parte dei , è stata illecita – in quanto CP_4 violativa, sotto vari profili, dei diritti degli altri condomini – e che l'installazione di tegole del tipo “marsigliese” è violativa del decoro architettonico dell'edificio.
Atteso il tenore della domanda originaria del , ed in esecuzione del principio Parte_1
dettato dalla Corte di cassazione, i coniugi devono essere condannati alla CP_4
eliminazione, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di questa sentenza, del tetto da essi realizzato e alla eliminazione delle tegole del tipo “marsigliese” utilizzate per la copertura.
Va chiarito che, nel corso del giudizio, è stato accertato – e non è più contestabile – che prima dei lavori eseguiti dai non esisteva il tetto, in quanto crollato, Dato che, come CP_4
disposto dalla Corte di legittimità, i devono essere condannati al ripristino dello CP_4
stato dei luoghi antecedenti ai lavori da questi realizzati, i devono essere CP_4
condannati solo alla eliminazione del tetto e delle tegole e non alla ricostruzione di nulla, atteso che non esistevano il tetto, né le tegole prima dei lavori.
3. Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese non solo del giudizio di legittimità – come disposto dalla Corte di cassazione – e del presente grado di giudizio, ma anche dei precedenti gradi.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. 29056/2024) ed anche che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
- e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. SSUU 32906/2022; 20289/2015).
3.2. L'art. 92 cpc prevede che le spese possano essere compensate, in tutto o in parte, in caso di reciproca soccombenza.
Una delle ipotesi di reciproca soccombenza è quella in cui vengono accolte solo alcune delle domande avanzate dall'attore (cfr. Cass. SSUU 32061/2022).
3.3. Nella specie, alcune delle domande avanzate dal sono state rigettate Parte_1
(quelle relative ai danni, alla violazione delle norme sismiche e alla elevazione della quota di solaio), mentre è stata accolta solo la domanda di riduzione in pristino del tetto e di eliminazione delle tegole. Le domande avanzate dai coniugi sono state rigettate. CP_4
Pertanto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna e alla eliminazione del tetto da essi realizzato CP_4 CP_5
e delle tegole del tipo “marsigliese” da essi utilizzate entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente sentenza;
b) compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini