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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1559/2023
T R A
, nato a [...] il [...] e residente a [...] Marino,24 , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Viggiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Caserta alla Via San Nicola, 49;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli presso cui è domiciliata alla via Diaz 11, Napoli;
Appellato
NONCHE'
, , , , n.q. di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Per_1
, residente in [...], deceduto in data 8.2.2020;
[...]
Appellati contumaci
FATTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , premesso di essere dipendente dell' con Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nella Terza Area F/4 in servizio presso l'
[...]
, aveva dedotto di aver partecipato alla procedura di cui al Bando Controparte_6 del Direttore dell' del 16/10/2015 prot. n. 132108 per ottenere la progressione Controparte_1 economica dalla fascia F/4 alla fascia F/5 e di essere stato illegittimamente escluso dalla graduatoria finale con atto del prot. 41089 del 15 luglio 2016, sebbene in Controparte_7 possesso dei requisiti previsti dal bando, poiché “collocato a riposo il 4 maggio 2016, quindi in data antecedente a quella di approvazione della graduatoria relativa alla procedura in oggetto”. Il ricorrente aveva contestato il comportamento dell' , osservando che né il Controparte_1 bando del 16.10.2015 né l'accordo sindacale del 17.9.2015 prevedevano l'esclusione dalla procedura selettiva dei dipendenti collocati in quiescenza prima dell'adozione della graduatoria. Aveva quindi chiesto di accertare il suo diritto a partecipare alla procedura selettiva in esame e ad essere inserito nella graduatoria definitiva con punti 37,00 e, conseguentemente, dichiarare il suo diritto quale vincitore della selezione, atteso che dalla graduatoria si desume che sono stati dichiarati vincitori candidati in possesso di 32 punti, ad essere inquadrato nella fascia retributiva F5 - Area 3^- a far data dal l° gennaio 2015 e a ottenere dalla predetta data le differenze economiche fra il trattamento stipendiale previsto per la posizione economica F5 e quello per la F4 in godimento, oltre accessoori, condanna alle spese, con attribuzione.
L si era costituita e, nel resistere alla domanda, ne aveva dedotto l'infondatezza Controparte_1 e chiesto il rigetto. Aveva tra l'altro rilevato che all'atto della approvazione delle graduatorie finali, nel mese di luglio 2016, sono stati esclusi i dipendenti cessati dal servizio in quanto la procedura di sviluppo economico ha la precipua finalità di valorizzare la professionalità dei dipendenti e incentivarne l'impegno e la produttività nell'espletamento dell'attività lavorativa. Pertanto presupposto necessario (e implicito) per il conseguimento della promozione è l'appartenenza alla amministrazione sino al termine della procedura. Il ricorrente è stato quindi escluso in quanto già collocato a riposo all'atto della approvazione della graduatoria.
Non si è costituito , controinteressato. Persona_1
Con la sentenza n. 16/2023 pubblicata il 9.1.2023 il Tribunale adito ha rigettato la domanda e compensato per intero le spese di lite. Il giudice di prime cure ha aderito alla tesi proposta dalla resistente circa il carattere incentivante, prima ancora che premiale, delle procedure di sviluppo economico (e professionale) del personale delle p.a.. Ha quindi ritenuto che la permanenza in servizio del dipendente al momento della formazione della graduatoria fosse requisito implicito per la progressione economica, con conseguente legittimità della esclusione del , collocato fuori Pt_1 ruolo a maggio 2016 prima della approvazione della graduatoria finale (nel mese di luglio 2016).
Il giudice ha inoltre evidenziato il difetto di allegazione e prova del nesso di causalità tra la dedotta violazione datoriale e la pretesa perdita di chance, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in ordine ad una qualificata probabilità di poter rientrare negli aventi diritto alla progressione economica né sull'inadempimento colpevole del datore di lavoro.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice e lamentando l'error in giudicando, il difetto di istruttoria e di motivazione.
Con il primo motivo, il lavoratore ha censurato la pronuncia di prime cure che, dopo una sommaria disamina degli atti della procedura concorsuale, ha erroneamente ritenuto non provati i presupposti fondanti la domanda sulla sola circostanza che, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale e della pubblicazione della graduatoria, l'appellante fosse stato collocato a riposo e avesse perso, così, il requisito di partecipazione alla procedura selettiva. Ha evidenziato la natura di lex specialis del bando di gara, le cui prescrizioni sono vincolanti non solo per i concorrenti ma anche per la amministrazione, e la preminente finalità premiale – e non solo incentivante – della progressione economica.
Ha richiamato il punto 2.4 del bando che richiede, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, che il dipendente alla data del 31.12.2014 appartenga al ruolo della Agenzia e abbia maturato più di cinque anni di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, requisito posseduto dal;
il Pt_1 punto 4.6, ove è precisato che “l'attribuzione della nuova fascia retributiva decorre dal 1.1.2015”, e il punto 4.7 che, tra le ipotesi di esclusione, non contempla il caso di pensionamento del personale nelle more di approvazione della graduatoria.
Ha inoltre menzionato l'art. 83 del CCNL comparto agenzie fiscali del 28.5.2004 (sulle “Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area”) secondo cui i passaggi orizzontali sono destinati ai miglioramenti contrattuali economici dei dipendenti pubblici e non determinano alcun passaggio ad un nuovo ruolo. Ha osservato quindi di aver partecipato ad una procedura selettiva riconducibile all'art. 83 cit. finalizzata alla sola “progressione economica”, ossia ad un passaggio orizzontale nella medesima qualifica ai soli fini retributivi e non anche di categoria.
Con secondo motivo, l'appellante ha ribadito di non aver partecipato ad una procedura concorsuale per ottenere una “qualifica “superiore”, con onere che incombe sul lavoratore di provare la cd.
“perdita di chance” consistente nel non poter conseguire la promozione a causa di una condotta inadempiente del datore di lavoro, ma ad una procedura selettiva finalizzata alla sola progressione economica, ovvero a conseguire un passaggio orizzontale nell'ambito della medesima qualifica, senza passaggio ad un nuovo ruolo e quindi ad una nuova assunzione. Onere del ricorrente (adempiuto dallo stesso) era quindi solo di provare di aver partecipato alla procedura selettiva e di possedere i requisiti previsti dal bando di gara per ottenere la nuova fascia retributiva, così da poter rientrare negli aventi diritto alla progressione economica.
Si è costituita che, resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
La appellata ha osservato che le progressioni economiche orizzontali, se da un lato hanno CP_1 carattere premiale con riferimento alla prestazione lavorativa pregressa del dipendente, dall'altro lato sono volte a tutelare l'interesse pubblico al migliore soddisfacimento delle esigenze organizzative e operative dell'ente e, dunque, delle esigenze di tutela dell'efficienza della pubblica amministrazione.
Non sarebbe funzionale al soddisfacimento di tale interesse pubblico ammettere a tale progressione anche coloro che non hanno alcun futuro nell'organizzazione dell'ente, non essendo ipotizzabile un loro ritorno in servizio dopo il collocamento a riposo. Pertanto, la permanenza in servizio deve essere considerata un requisito implicito, sotteso a ogni selezione diretta al riconoscimento della progressione economica all'interno delle aree di appartenenza, in considerazione della funzione incentivante all'impegno e alla produttività individuale per il futuro.
Non si sono costituiti gli eredi di , controinteressato, nel frattempo deceduto in data Persona_1
8.2.2020, pur regolarmente citati.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione cartolare. Pertanto, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Questa Corte non può che condividere gli assunti svolti in recenti sentenze, in analoghe fattispecie, della S.C. (Cassazione n. 4631/2024; Cass. 4154/2024; Cass. 818/2023; Cass. 26934/2022), che vanno qui richiamate e poste a base della presente statuizione. Va osservato che nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse
(progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all'interno della medesima area, progressione disciplinata dagli artt. 22, 82 ed 83 del c.c.n.l. per il personale del comparto Agenzie
Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall'art. 5 del c.c.n.l. per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008.
Come ricordato dalla S.C. nelle pronunce menzionate, secondo le previsioni del richiamato art. 82, lo sviluppo economico all'interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo (a tenore dell'art. 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell'apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all'art. 85); ai sensi dell'art. 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno;
a tal fine, le
Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del
31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva;
le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa.
Il criterio della esperienza professionale, secondo l'integrazione di cui all'art. 5 c.c.n.l. 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.
Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'arti. 85, comma 1, c.c.n.l. 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma 2, sesto alinea, dello stesso art. 85, i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (art. 84).
Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).
Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.
Il criterio affermato dalla , cui ha aderito il primo giudice, secondo il quale dalla CP_1 CP_1 finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale;
del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1 gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura. La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti: l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.
Né può affermarsi, come ritenuto dalla appellata che le promozioni dei pubblici dipendenti CP_1 sono disposte nel prevalente interesse della p.a. alla miglior utilizzazione del personale ed alla più razionale organizzazione degli uffici, perché occorre tener conto che si tratta di mere progressioni stipendiali che comportano una mera modifica economica del contratto di lavoro e come tali sono disciplinate dalla contrattazione collettiva. L'effetto incentivante può sicuramente avere un effetto indiretto per il futuro, ma non esclude la premialità e l'interesse economico sotteso all'acquisizione della nuova posizione, con effetti sulla retribuzione anche se temporalmente limitati.
D'altro canto, non può negarsi l'interesse dei vincitori del concorso non più in servizio alla data della graduatoria al consolidarsi dei relativi effetti, poiché la retrodatazione alla data del bando (ovvero ad altra data precedente) fa sorgere il diritto alle differenze retributive e, quantomeno con riferimento a chi è stato collocato a riposo, l'eventuale interesse ad una posizione economica maggiore ovvero, in caso di mobilità d'ufficio, all'eventuale mantenimento della posizione acquisita.
Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione (con la stipula del contratto integrativo) e venga avviata la procedura selettiva (con l'approvazione del bando), non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive (così Cass. n. 4631/2024 cit.).
Va da ultimo osservato che le pronunce della S.C. richiamate dalla si riferiscono Controparte_1
a fattispecie, diverse da quella in esame, in cui la permanenza in servizio del dipendente, con esclusione del personale nelle more collocato in pensione, era requisito per il riconoscimento della nuova posizione retributiva previsto espressamente dal bando di gara o comunque desumibile dalle statuizioni in esso contenute, e non una condizione inespressa ed implicita, imposta dalla amministrazione mediante atti unilaterali intervenuti medio tempore e successivi al bando iniziale
(cfr. Cass. n. 14320/2016 e n. 1323/2015).
Nella fattispecie di causa, il bando di gara del 16.10.2015, adottato sulla base dell'accordo sindacale del 17.9.2015, prevede al punto 2.4 che “partecipano alla procedura tutti i dipendenti appartenenti al ruolo della Agenzia che alla data del 31.12.2014 abbiano maturato più di cinque anni di servizio nella fascia retributiva di appartenenza…” (cfr. nello stesso senso, anche punti 3 e 4 dell'accordo sindacale 17.9.2015), mentre al punto 4.6 dello stesso bando (e al punto 8 dell'accordo del 17.9.2015) è precisato che “l'attribuzione della nuova fascia retributiva decorre dal 1 gennaio 2015”. Al successivo punto 4.7 del bando (corrispondente al punto 9 dell'accordo sindacale) sono espressamente disciplinate le ipotesi di esclusione dalla progressione economica (per i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari) e tra queste non è contemplato il caso di pensionamento del personale nelle more di approvazione della graduatoria.
E' inoltre pacifico che la procedura concorsuale fosse finalizzata ad un passaggio orizzontale (di fascia) ai soli fini retributivi e non anche di categoria. Il bando di concorso aveva infatti ad oggetto le sole progressioni economiche previste dall'art.83 c.c.n.l. comparto Agenzie fiscali del 28.5.2004 cit. Ancora, costituisce circostanza non controversa che il fosse in servizio al momento di avvio Pt_1 della procedura selettiva (16.10.2015), in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando alla data del 31.12.2014, e che fosse stato collocato in pensione (a maggio 2016) nelle more della selezione prima della formazione della graduatoria (a luglio 2016).
Emerge inoltre dalla documentazione in atti che il lavoratore si è collocato in posizione utile nella graduatoria finale, avendo diritto alla assegnazione di n. 37 punti (di cui: punti 20,00 per l'esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di appartenenza-8 anni e 4 mesi;
punti 12 per titolo di studio-diploma di istruzione secondaria di Il grado;
punti 1,5 per Abilitazione professionale di geometra attinente al settore del “Territorio” attività del1'Agenzia; punti 3,5 –massimo 5 punti compresa l'abilitazione - per 8 corsi di specializzazione;
cfr. criteri di valutazione dell'esperienza di servizio espressi nell'accordo sindacale, punto 5, e nel bando di gara, punto 3.2, all. 1 e 2 del ricorso di primo grado) ed essendo stati dichiarati vincitori candidati in possesso di 32 punti (v. graduatoria finale, all. 3 del ricorso di primo grado).
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, si ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente dimostrato sia l'inadempimento del datore di lavoro (che lo ha escluso dalla progressione economica in violazione del bando di gara, dell'accordo sindacale e del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali vigente in materia) sia la qualificata probabilità di poter rientrare negli aventi diritto all'avanzamento di fascia.
Per le ragioni descritte, in riforma della sentenza gravata, va accertato il diritto dell'appellante a partecipare alla procedura selettiva in esame, bandita dalla con atto del Controparte_1
16.10.2015 prot. 132108 e ad essere inserito nella graduatoria definitiva della selezione interna con punti 37,00; conseguentemente va dichiarato il diritto del , quale vincitore di detta selezione Pt_1 interna, essendo risultati vincitori candidati in possesso di punti 32, ad essere inquadrato nella fascia retributiva F5 - Area 3^- a far data dal l° gennaio 2015 nonché il diritto ad ottenere dalla predetta data le differenze economiche fra il trattamento stipendiale previsto per la posizione economica F5 e quello per la F4 in godimento, oltre accessori.
Le spese di entrambi i gradi vanno compensate in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di merito prima dominante, favorevole alla amministrazione, solo di recente modificato dalla Corte di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello, e, in riforma della impugnata sentenza, accerta il diritto di a Parte_1 partecipare alla procedura selettiva interna bandita dalla con atto del 16.10.2015 Controparte_1 prot. 132108 e ad essere inserito nella graduatoria definitiva con punti 37,00;
-dichiara il diritto di , quale vincitore della suddetta selezione interna, ad essere Parte_1 inquadrato nella fascia retributiva F5 - Area 3^- a far data dal l° gennaio 2015 nonché il suo diritto ad ottenere dalla predetta data le differenze economiche fra il trattamento stipendiale previsto per la posizione economica F5 e quello per la F4 in godimento, oltre interessi come per legge;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1559/2023
T R A
, nato a [...] il [...] e residente a [...] Marino,24 , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Viggiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Caserta alla Via San Nicola, 49;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli presso cui è domiciliata alla via Diaz 11, Napoli;
Appellato
NONCHE'
, , , , n.q. di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Per_1
, residente in [...], deceduto in data 8.2.2020;
[...]
Appellati contumaci
FATTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , premesso di essere dipendente dell' con Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nella Terza Area F/4 in servizio presso l'
[...]
, aveva dedotto di aver partecipato alla procedura di cui al Bando Controparte_6 del Direttore dell' del 16/10/2015 prot. n. 132108 per ottenere la progressione Controparte_1 economica dalla fascia F/4 alla fascia F/5 e di essere stato illegittimamente escluso dalla graduatoria finale con atto del prot. 41089 del 15 luglio 2016, sebbene in Controparte_7 possesso dei requisiti previsti dal bando, poiché “collocato a riposo il 4 maggio 2016, quindi in data antecedente a quella di approvazione della graduatoria relativa alla procedura in oggetto”. Il ricorrente aveva contestato il comportamento dell' , osservando che né il Controparte_1 bando del 16.10.2015 né l'accordo sindacale del 17.9.2015 prevedevano l'esclusione dalla procedura selettiva dei dipendenti collocati in quiescenza prima dell'adozione della graduatoria. Aveva quindi chiesto di accertare il suo diritto a partecipare alla procedura selettiva in esame e ad essere inserito nella graduatoria definitiva con punti 37,00 e, conseguentemente, dichiarare il suo diritto quale vincitore della selezione, atteso che dalla graduatoria si desume che sono stati dichiarati vincitori candidati in possesso di 32 punti, ad essere inquadrato nella fascia retributiva F5 - Area 3^- a far data dal l° gennaio 2015 e a ottenere dalla predetta data le differenze economiche fra il trattamento stipendiale previsto per la posizione economica F5 e quello per la F4 in godimento, oltre accessoori, condanna alle spese, con attribuzione.
L si era costituita e, nel resistere alla domanda, ne aveva dedotto l'infondatezza Controparte_1 e chiesto il rigetto. Aveva tra l'altro rilevato che all'atto della approvazione delle graduatorie finali, nel mese di luglio 2016, sono stati esclusi i dipendenti cessati dal servizio in quanto la procedura di sviluppo economico ha la precipua finalità di valorizzare la professionalità dei dipendenti e incentivarne l'impegno e la produttività nell'espletamento dell'attività lavorativa. Pertanto presupposto necessario (e implicito) per il conseguimento della promozione è l'appartenenza alla amministrazione sino al termine della procedura. Il ricorrente è stato quindi escluso in quanto già collocato a riposo all'atto della approvazione della graduatoria.
Non si è costituito , controinteressato. Persona_1
Con la sentenza n. 16/2023 pubblicata il 9.1.2023 il Tribunale adito ha rigettato la domanda e compensato per intero le spese di lite. Il giudice di prime cure ha aderito alla tesi proposta dalla resistente circa il carattere incentivante, prima ancora che premiale, delle procedure di sviluppo economico (e professionale) del personale delle p.a.. Ha quindi ritenuto che la permanenza in servizio del dipendente al momento della formazione della graduatoria fosse requisito implicito per la progressione economica, con conseguente legittimità della esclusione del , collocato fuori Pt_1 ruolo a maggio 2016 prima della approvazione della graduatoria finale (nel mese di luglio 2016).
Il giudice ha inoltre evidenziato il difetto di allegazione e prova del nesso di causalità tra la dedotta violazione datoriale e la pretesa perdita di chance, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in ordine ad una qualificata probabilità di poter rientrare negli aventi diritto alla progressione economica né sull'inadempimento colpevole del datore di lavoro.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice e lamentando l'error in giudicando, il difetto di istruttoria e di motivazione.
Con il primo motivo, il lavoratore ha censurato la pronuncia di prime cure che, dopo una sommaria disamina degli atti della procedura concorsuale, ha erroneamente ritenuto non provati i presupposti fondanti la domanda sulla sola circostanza che, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale e della pubblicazione della graduatoria, l'appellante fosse stato collocato a riposo e avesse perso, così, il requisito di partecipazione alla procedura selettiva. Ha evidenziato la natura di lex specialis del bando di gara, le cui prescrizioni sono vincolanti non solo per i concorrenti ma anche per la amministrazione, e la preminente finalità premiale – e non solo incentivante – della progressione economica.
Ha richiamato il punto 2.4 del bando che richiede, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, che il dipendente alla data del 31.12.2014 appartenga al ruolo della Agenzia e abbia maturato più di cinque anni di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, requisito posseduto dal;
il Pt_1 punto 4.6, ove è precisato che “l'attribuzione della nuova fascia retributiva decorre dal 1.1.2015”, e il punto 4.7 che, tra le ipotesi di esclusione, non contempla il caso di pensionamento del personale nelle more di approvazione della graduatoria.
Ha inoltre menzionato l'art. 83 del CCNL comparto agenzie fiscali del 28.5.2004 (sulle “Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area”) secondo cui i passaggi orizzontali sono destinati ai miglioramenti contrattuali economici dei dipendenti pubblici e non determinano alcun passaggio ad un nuovo ruolo. Ha osservato quindi di aver partecipato ad una procedura selettiva riconducibile all'art. 83 cit. finalizzata alla sola “progressione economica”, ossia ad un passaggio orizzontale nella medesima qualifica ai soli fini retributivi e non anche di categoria.
Con secondo motivo, l'appellante ha ribadito di non aver partecipato ad una procedura concorsuale per ottenere una “qualifica “superiore”, con onere che incombe sul lavoratore di provare la cd.
“perdita di chance” consistente nel non poter conseguire la promozione a causa di una condotta inadempiente del datore di lavoro, ma ad una procedura selettiva finalizzata alla sola progressione economica, ovvero a conseguire un passaggio orizzontale nell'ambito della medesima qualifica, senza passaggio ad un nuovo ruolo e quindi ad una nuova assunzione. Onere del ricorrente (adempiuto dallo stesso) era quindi solo di provare di aver partecipato alla procedura selettiva e di possedere i requisiti previsti dal bando di gara per ottenere la nuova fascia retributiva, così da poter rientrare negli aventi diritto alla progressione economica.
Si è costituita che, resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
La appellata ha osservato che le progressioni economiche orizzontali, se da un lato hanno CP_1 carattere premiale con riferimento alla prestazione lavorativa pregressa del dipendente, dall'altro lato sono volte a tutelare l'interesse pubblico al migliore soddisfacimento delle esigenze organizzative e operative dell'ente e, dunque, delle esigenze di tutela dell'efficienza della pubblica amministrazione.
Non sarebbe funzionale al soddisfacimento di tale interesse pubblico ammettere a tale progressione anche coloro che non hanno alcun futuro nell'organizzazione dell'ente, non essendo ipotizzabile un loro ritorno in servizio dopo il collocamento a riposo. Pertanto, la permanenza in servizio deve essere considerata un requisito implicito, sotteso a ogni selezione diretta al riconoscimento della progressione economica all'interno delle aree di appartenenza, in considerazione della funzione incentivante all'impegno e alla produttività individuale per il futuro.
Non si sono costituiti gli eredi di , controinteressato, nel frattempo deceduto in data Persona_1
8.2.2020, pur regolarmente citati.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione cartolare. Pertanto, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Questa Corte non può che condividere gli assunti svolti in recenti sentenze, in analoghe fattispecie, della S.C. (Cassazione n. 4631/2024; Cass. 4154/2024; Cass. 818/2023; Cass. 26934/2022), che vanno qui richiamate e poste a base della presente statuizione. Va osservato che nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse
(progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all'interno della medesima area, progressione disciplinata dagli artt. 22, 82 ed 83 del c.c.n.l. per il personale del comparto Agenzie
Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall'art. 5 del c.c.n.l. per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008.
Come ricordato dalla S.C. nelle pronunce menzionate, secondo le previsioni del richiamato art. 82, lo sviluppo economico all'interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo (a tenore dell'art. 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell'apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all'art. 85); ai sensi dell'art. 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno;
a tal fine, le
Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del
31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva;
le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa.
Il criterio della esperienza professionale, secondo l'integrazione di cui all'art. 5 c.c.n.l. 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.
Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'arti. 85, comma 1, c.c.n.l. 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma 2, sesto alinea, dello stesso art. 85, i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (art. 84).
Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).
Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.
Il criterio affermato dalla , cui ha aderito il primo giudice, secondo il quale dalla CP_1 CP_1 finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale;
del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1 gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura. La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti: l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.
Né può affermarsi, come ritenuto dalla appellata che le promozioni dei pubblici dipendenti CP_1 sono disposte nel prevalente interesse della p.a. alla miglior utilizzazione del personale ed alla più razionale organizzazione degli uffici, perché occorre tener conto che si tratta di mere progressioni stipendiali che comportano una mera modifica economica del contratto di lavoro e come tali sono disciplinate dalla contrattazione collettiva. L'effetto incentivante può sicuramente avere un effetto indiretto per il futuro, ma non esclude la premialità e l'interesse economico sotteso all'acquisizione della nuova posizione, con effetti sulla retribuzione anche se temporalmente limitati.
D'altro canto, non può negarsi l'interesse dei vincitori del concorso non più in servizio alla data della graduatoria al consolidarsi dei relativi effetti, poiché la retrodatazione alla data del bando (ovvero ad altra data precedente) fa sorgere il diritto alle differenze retributive e, quantomeno con riferimento a chi è stato collocato a riposo, l'eventuale interesse ad una posizione economica maggiore ovvero, in caso di mobilità d'ufficio, all'eventuale mantenimento della posizione acquisita.
Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione (con la stipula del contratto integrativo) e venga avviata la procedura selettiva (con l'approvazione del bando), non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive (così Cass. n. 4631/2024 cit.).
Va da ultimo osservato che le pronunce della S.C. richiamate dalla si riferiscono Controparte_1
a fattispecie, diverse da quella in esame, in cui la permanenza in servizio del dipendente, con esclusione del personale nelle more collocato in pensione, era requisito per il riconoscimento della nuova posizione retributiva previsto espressamente dal bando di gara o comunque desumibile dalle statuizioni in esso contenute, e non una condizione inespressa ed implicita, imposta dalla amministrazione mediante atti unilaterali intervenuti medio tempore e successivi al bando iniziale
(cfr. Cass. n. 14320/2016 e n. 1323/2015).
Nella fattispecie di causa, il bando di gara del 16.10.2015, adottato sulla base dell'accordo sindacale del 17.9.2015, prevede al punto 2.4 che “partecipano alla procedura tutti i dipendenti appartenenti al ruolo della Agenzia che alla data del 31.12.2014 abbiano maturato più di cinque anni di servizio nella fascia retributiva di appartenenza…” (cfr. nello stesso senso, anche punti 3 e 4 dell'accordo sindacale 17.9.2015), mentre al punto 4.6 dello stesso bando (e al punto 8 dell'accordo del 17.9.2015) è precisato che “l'attribuzione della nuova fascia retributiva decorre dal 1 gennaio 2015”. Al successivo punto 4.7 del bando (corrispondente al punto 9 dell'accordo sindacale) sono espressamente disciplinate le ipotesi di esclusione dalla progressione economica (per i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari) e tra queste non è contemplato il caso di pensionamento del personale nelle more di approvazione della graduatoria.
E' inoltre pacifico che la procedura concorsuale fosse finalizzata ad un passaggio orizzontale (di fascia) ai soli fini retributivi e non anche di categoria. Il bando di concorso aveva infatti ad oggetto le sole progressioni economiche previste dall'art.83 c.c.n.l. comparto Agenzie fiscali del 28.5.2004 cit. Ancora, costituisce circostanza non controversa che il fosse in servizio al momento di avvio Pt_1 della procedura selettiva (16.10.2015), in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando alla data del 31.12.2014, e che fosse stato collocato in pensione (a maggio 2016) nelle more della selezione prima della formazione della graduatoria (a luglio 2016).
Emerge inoltre dalla documentazione in atti che il lavoratore si è collocato in posizione utile nella graduatoria finale, avendo diritto alla assegnazione di n. 37 punti (di cui: punti 20,00 per l'esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di appartenenza-8 anni e 4 mesi;
punti 12 per titolo di studio-diploma di istruzione secondaria di Il grado;
punti 1,5 per Abilitazione professionale di geometra attinente al settore del “Territorio” attività del1'Agenzia; punti 3,5 –massimo 5 punti compresa l'abilitazione - per 8 corsi di specializzazione;
cfr. criteri di valutazione dell'esperienza di servizio espressi nell'accordo sindacale, punto 5, e nel bando di gara, punto 3.2, all. 1 e 2 del ricorso di primo grado) ed essendo stati dichiarati vincitori candidati in possesso di 32 punti (v. graduatoria finale, all. 3 del ricorso di primo grado).
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, si ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente dimostrato sia l'inadempimento del datore di lavoro (che lo ha escluso dalla progressione economica in violazione del bando di gara, dell'accordo sindacale e del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali vigente in materia) sia la qualificata probabilità di poter rientrare negli aventi diritto all'avanzamento di fascia.
Per le ragioni descritte, in riforma della sentenza gravata, va accertato il diritto dell'appellante a partecipare alla procedura selettiva in esame, bandita dalla con atto del Controparte_1
16.10.2015 prot. 132108 e ad essere inserito nella graduatoria definitiva della selezione interna con punti 37,00; conseguentemente va dichiarato il diritto del , quale vincitore di detta selezione Pt_1 interna, essendo risultati vincitori candidati in possesso di punti 32, ad essere inquadrato nella fascia retributiva F5 - Area 3^- a far data dal l° gennaio 2015 nonché il diritto ad ottenere dalla predetta data le differenze economiche fra il trattamento stipendiale previsto per la posizione economica F5 e quello per la F4 in godimento, oltre accessori.
Le spese di entrambi i gradi vanno compensate in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di merito prima dominante, favorevole alla amministrazione, solo di recente modificato dalla Corte di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello, e, in riforma della impugnata sentenza, accerta il diritto di a Parte_1 partecipare alla procedura selettiva interna bandita dalla con atto del 16.10.2015 Controparte_1 prot. 132108 e ad essere inserito nella graduatoria definitiva con punti 37,00;
-dichiara il diritto di , quale vincitore della suddetta selezione interna, ad essere Parte_1 inquadrato nella fascia retributiva F5 - Area 3^- a far data dal l° gennaio 2015 nonché il suo diritto ad ottenere dalla predetta data le differenze economiche fra il trattamento stipendiale previsto per la posizione economica F5 e quello per la F4 in godimento, oltre interessi come per legge;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano