Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 25/09/2024
da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Vicolo del Castagneto, n. 9 rappresentata e difesa dall'avv. Marika Zanette (C.F.
[...]
), presso il cui studio sito in Trieste, piazza San Antonio Nuovo, n. 4, ha eletto C.F._2
domicilio, ricorrente Email_1
contro
(C.F. ) nato il [...] a [...] e ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente, in vicolo del Castagneto n.9, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella Della Rupe
(C.F. ), con studio in Trieste, Galleria Protti n.2, C.F._4
e dall'avv. Micòl Minetto (C.F. Email_2
), presso il cui studio, sito in Trieste, via L. da Palestrina n. 3, ha C.F._5
eletto domicilio, resistente Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 6
1. La signora , con ricorso depositato in data 25/09/2024, ha chiesto al Tribunale di Pt_1
Per_ regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e Per_2
nate rispettivamente il 12/6/2009 e il 24/4/2018 da una relazione more uxorio instaurata nel
2008 con il signor e cessata nel gennaio del 2022. Controparte_1
A sostegno delle proprie pretese la Ricorrente ha esposto che, in seguito alla rottura del rapporto sentimentale, il signor lasciava la casa familiare sita in Trieste, Vicolo CP_1
Castagneto, n. 9, di cui quest'ultimo risulta essere unico proprietario, per trasferirsi nell'alloggio di cui egli è proprietario per 1/4, in via Rio Spinoleto n. 36/11. La Ricorrente, a distanza di circa due anni dall'interruzione del rapporto, al fine di disciplinare la responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie, ha chiesto al Tribunale di affidare le minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di lei, di ottenere l'assegnazione della casa familiare sita in Trieste, Vicolo del Castagneto, n. 9, di predisporre un calendario di visite per regolare il diritto di visita del padre e di porre a carico del signor un contributo al CP_1
mantenimento di entrambe le figlie pari a euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione dei contributi pubblici (attualmente Carta famiglia e Dote famiglia) integralmente alla signora Pt_1
2. Con comparsa di risposta di data 25/10/2024 si è costituito il signor , il quale ha CP_1 chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso delle figlie, di regolare il calendario di visita in modo diverso rispetto a quanto chiesto da controparte e, infine, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare di cui è esclusivo titolare alla signora , di disporre Pt_1
a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 150,00 per entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Nel corso del procedimento, i signori e , hanno raggiunto un accordo e, Pt_1 CP_1
all'udienza del 29/01/2025 hanno depositato e sottoscritto le seguenti conclusioni congiunte, e il giudice ha rimesso la causa al collegio.
Conclusioni comuni delle Parti
Per_ 1. disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad Persona_3 entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre presso Parte_1
pagina 2 di 6 l'ex alloggio familiare sito a Trieste, Vicolo del Castagneto n.9, di intera proprietà del
Signor e che, per l'effetto, verrà assegnato alla IG . CP_1 Pt_1
2. Il Signor si impegna ad effettuare il cambio di residenza entro il 31.01.2025, CP_1 così da consentire alla IG di presentare il proprio ISEE aggiornato ai fini del Pt_1 percepimento dell'assegno unico universale nella misura massima possibile.
3. La IG , tenuto conto delle proprie attuali condizioni reddituali/economiche e Pt_1 attese le ridotte dimensioni della ex casa familiare, si impegna a ricercare un'altra abitazione dove trasferirsi assieme alle due figlie minori, allo scopo di garantire a queste ultime una migliore soluzione abitativa.
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori;
entrambi i genitori autorizzano la psicologa della figlia minore , dott.ssa , a
Per_2 Persona_4 parlare direttamente con gli insegnanti di della scuola primaria e del doposcuola
Per_2 nonché con i suoi educatori in campo musicale, sportivo e ricreativo (centri estivi e ricreatori), di modo da velocizzare ed ottimizzare il lavoro della predetta psicologa in favore della minore . Le questioni di ordinaria amministrazione relative alla scuola
Per_2 primaria ed al doposcuola di , sino al termine del quinto anno scolastico della
Per_2 medesima, potranno essere compiute disgiuntamente dai genitori, con il reciproco obbligo per il genitore che le compie di informare tempestivamente l'altro.
5. Il padre potrà tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
Per_
- – di anni 15 - liberamente tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della stessa e delle sue volontà;
- – di anni 6- salvo diverso accordo tra i genitori, a fine settimana alternati il sabato Per_2
e la domenica, tenuto conto sia delle esigenze della minore sia della sua volontà e sue tempistiche per abituarsi ai pernotti presso il padre, attualmente non in essere, sia degli orari lavorativi del padre, non predeterminati né prevedibili. Il padre avrà cura di comunicare alla sig.ra gli orari di ritiro e riconsegna della figlia. Il ritiro della Pt_1 bambina avverrà nel luogo comunicato dalla madre e la riconsegna presso l'abitazione materna;
6. Il padre inoltre, sempre tenuto conto sia delle esigenze delle minori, in particolare di e della sua volontà e sue tempistiche per abituarsi ai pernotti presso il padre, Per_2 attualmente non in essere, sia degli orari lavorativi del padre, non predeterminati né prevedibili, potrà tenere con sé le figlie minori:
• durante le vacanze di Natale per cinque giorni, non consecutivi, con graduale introduzione del pernotto di , tenuto conto della sua volontà, tenendo altresì conto di alternare Per_2 negli anni la giornata del 24.12 con un genitore e del 25.12 con l'altro, ad anni inversi (ad esempio: 24.12.2025 con il papà e 25.12.2025 con la mamma, l'anno successivo a parti inverse); pagina 3 di 6 • durante le vacanze pasquali per due giorni, non consecutivi, con graduale introduzione del pernotto di , tenuto conto della sua volontà e tenendo altresì conto di alternare negli Per_2 anni la giornata di Pasqua con un genitore e di Pasquetta con l'altro, ad anni inversi (ad esempio: Pasqua 2025 con la mamma e Pasquetta 2025 con il papà, l'anno successivo a parti inverse);
• durante le vacanze estive per dieci giorni, non consecutivi, con graduale introduzione del pernotto di , tenuto conto della sua volontà. Per_2
Le giornate di vacanza saranno condivise e prese di comune accordo tra i genitori.
7. Tenuto conto dell'assegnazione della ex casa familiare, di intera proprietà del Signor
, alla IG , e dunque del suo relativo significato economico, nonché CP_1 Pt_1 del percepimento da parte della IG nella misura del 100% dell'assegno unico Pt_1 Per_ universale per le due figlie minori ed , pari a stimati complessivi Euro 460,00 Per_2
(Euro quattrocentosessanta//00), tenuto altresì conto delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, il Signor verserà alla IG , quale CP_1 Pt_1 Per_ contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori ed , la somma Per_2 complessiva di Euro 150,00 (Euro centocinquanta//00), ovvero Euro 100,00 (Euro Per_ cento//00) per ed Euro 50,00 (Euro cinquanta//00) per , in via anticipata entro il Per_2 giorno 15 (quindici) di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente in base all'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per le due figlie come da Protocollo del
Tribunale di Trieste, cui le parti dichiarano di aderire.
8. La Carta famiglia e la dote famiglia ed ogni altro bonus sociale (ad eccezione dell'Assegno Unico percepito interamente dalla IG ) verranno percepiti dalla Pt_1
IG quale genitore presso cui le figlie risiedono, la quale si impegna a Pt_1 rimborsare al Signor il 50% di quelli che copriranno le spese cui entrambi i CP_1 genitori avranno partecipato nella misura del 50%; il rimborso verrà effettuato dalla sig.ra entro dieci giorni da ciascuna ricezione. I rimborsi IRPEF per le figlie, spetterà a Pt_1 ciascun genitore nella misura del 50% e ciascuno curerà la richiesta del rimborso per la quota parte di sua spettanza. Le spese straordinarie per le due figlie saranno interamente portate in detrazione dalla IG e il Signor rimborserà alla Pt_1 CP_1 medesima il 50% di dette spese al netto della detrazione fiscale goduta dalla IG
nella misura prevista per legge. Pt_1
9. Al fine di dirimere ogni controversia in ordine:
a) al mantenimento ordinario e straordinario pregresso sino alla data della odierna udienza Per_ delle due figlie minori ed;
Per_2
b) al pagamento delle spese condominiali ordinarie pregresse sino alla data della odierna udienza della ex casa familiare di intera proprietà del Signor e sita a Trieste, CP_1
Vicolo del Castagneto n.9, abitata dalla sola IG e dalle due figlie dal gennaio Pt_1
pagina 4 di 6 2022, nonché del posto auto scoperto posto sul lastrico di copertura del complesso di box auto sito a Trieste, Vicolo del Castagneto, n.30/vari, con accesso da Via Monte San
Gabriele;
c) alla quota della impresa familiare spettante alla IG;
Pt_1
d) alle quote TARI sino alla odierna udienza relative all'ex alloggio familiare e al posto auto di cui al punto b) che precede, i Signori e concordano che il CP_1 Pt_1 primo, a definizione di tutti i punti a), b), c) e d) che precedono e a tacitazione di ogni e qualsiasi reciproca controversia e pretesa passata presente e futura in ordine ad essi, versi alla IG la somma complessiva di Euro 2.640,00 (Euro Pt_1 duemilaseicentoquaranta//00) mediante la corresponsione delle seguenti cinque rate: Euro
500,00 (Euro cinquecento//00) entro il 20.02.2025; Euro 500,00 (Euro cinquecento//00) entro il 20.03.2025; Euro 500,00 (Euro cinquecento//00) entro il 20.04.2025; Euro 500,00
(Euro cinquecento//00) entro il 20.05.2025; Euro 640,00 (Euro seicentoquaranta//00) a saldo entro il 20.06.2025.
10. Tutte le spese condominiali ordinarie relative sia all'ex alloggio familiare, assegnato alla IG in virtù del collocamento prevalente e sino al suo rilascio, sia al posto Pt_1 auto scoperto posto sul lastrico di copertura del complesso di box auto sito a Trieste, Vicolo del Castagneto, n.30/vari, con accesso da Via Monte San Gabriele, nonché le spese delle
TARI relative ad essi, a far data dall'odierna udienza saranno a totale carico della IG
, la quale manleva sin da ora il Signor da ogni e qualsivoglia Pt_1 CP_1 responsabilità a riguardo. Anche al fine di rendere più veloci ed efficaci le comunicazioni e gli aggiornamenti in ordine alle spese condominiali dell'ex alloggio familiare e del posto auto, il Signor autorizza sin d'ora la IG a comunicare CP_1 Pt_1 direttamente con gli amministratori del condominio relativi all'ex alloggio familiare e al posto auto, impegnandosi a riferire pari autorizzazione agli amministratori medesimi.
11. La IG si impegna a perfezionare la voltura di tutte le utenze dell'ex Pt_1 alloggio familiare entro il 20.6.2025, impegnandosi in ogni caso a continuare a pagare interamente le relative bollette, a suo esclusivo carico.
12. I genitori si rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto o documento d'identità valido per l'espatrio.
13. Spese di lite del presente procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia delle stesse alla solidarietà professionale ex art.13 L.P.
14. Le parti rinunciano alla impugnazione.
4. Sulla base delle conclusioni condivise e della documentazione prodotta questo Collegio, rilevato che nei casi di cessazione di un rapporto fra persone non legate da un vincolo di coniugio l'esame del Tribunale è diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti pagina 5 di 6 all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma
2, cod.civ. secondo il quale il Tribunale “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”;
ritenuto che tali accordi non presentano, allo stato, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8.02.2006 n. 54 e ribaditi negli atti normativi successivi;
che anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età delle minori consentono di stimare superflua l'audizione di queste ultime;
ritenuto pertanto che le istanze sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, pronunciando così decide:
omologa le condizioni concordate dai ricorrenti, sopra riportate e da ritenersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Trieste, 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 6 di 6