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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. NC SU IZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 5379/21R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.6.2025, tra:
- (C.F.: (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Di Palma (C.F.:
) C.F._1
- appellante -
e
- (già , in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avvocato Luigi De Feo (C.F.: C.F._2
- appellata - nonché
- (C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_4 P.IVA_3
pro-tempore
1 -appellato contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 416 c.p.c. proposto dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli-
Nord la società rappresentava che solo a seguito di estratto di ruolo Controparte_1
del 14/03/2017 aveva appreso dell'esistenza di una cartella di pagamento n°
02820060047491815000, avente ad oggetto crediti contributivi per l'importo di €. 2.592,08 riferiti all'anno 2001: deduceva, quindi, il difetto di notifica del suddetto atto impositivo,
l'avvenuta prescrizione del diritto dell' alla riscossione delle Controparte_5
somme di cui alla cartella di pagamento, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, la decadenza dell'ente resistente e del concessionario dal richiedere le somme di cui alla cartella opposta per decorrenza dei termini previsti dall'art. 25 del DPR 602/73, il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio l forniva la prova dell'avvenuta Controparte_5
notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Assegnata la causa alla sezione civile, con sentenza n° 2067/2021, pubblicata in data
13.7.2021, il Tribunale di Napoli-Nord dichiarava inammissibile la domanda, compensando le spese di lite.
Osservava il Tribunale che la notificazione della cartella esattoriale era stata validamente effettuata e che alla regolarità della notifica della cartella conseguiva l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse, atteso che, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n° 19704/15, il contribuente può impugnare il mero estratto di ruolo solo per far valere le sue ragioni nei confronti di una cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza è venuto per l'appunto a conoscenza attraverso la visione dell'estratto di ruolo, laddove invece, nel caso di specie, essendo stata la cartella correttamente notificata, non vi era interesse ad una mera azione di accertamento negativo del credito, potendo il contribuente agire in giudizio (con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione) solo se e quando il concessionario gli avesse notificato un atto con il quale intendeva far valere nei suoi confronti la pretesa creditoria.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , dolendosi che Controparte_1
erroneamente il primo giudice aveva ritenuto regolarmente notificata la cartella di
2 pagamento e che, conseguentemente, erroneamente aveva ritenuto inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata sentenza n. 2067/2021 del Tribunale di Napoli Nord Terza sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta pubblicata il 13 luglio 2021 pronunciata nella causa con
R.G. n. 6284/18 promossa da nella parte in cui dichiara non Parte_1
necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa, adducendo motivazione errate, afferma la regolarità della notifica anche in assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa e conseguentemente stabilisce l'inammissibilità della domanda;
- accogliersi invece tutte le richieste e conclusioni formulate nel giudizio di I grado e nel presente atto di appello;
Accertare e dichiarare: - l'illegittimità e/o nullità della cartella esattoriale n. 02820060047491815000 000, per nullità della notifica;
- la prescrizione della cartella n. 02820060047491815000,e del diritto dell' alla Controparte_5
riscossione delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 02820060047491815000; -
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della somma di cui alla cartella esattoriale n.
02820060047491815000, per violazione delle norme vigenti, in tema di accertamento e iscrizione a ruolo dei crediti contributivi;
- la decadenza dell'ente appellato e del concessionario dal richiedere le somme di cui alla cartella opposta per decorrenza dei termini previsti dall'art.25 del DPR 602/73 e non dovuto il credito oggetto della cartella richiamata nell'estratto di ruolo impugnato;
- per l'effetto condannare l Controparte_6
e il
[...] Controparte_7
al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado con
[...]
attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria;
- condannare l Controparte_6
ed
[...] Controparte_7
al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello con attribuzione alla
[...]
sottoscritta procuratrice antistataria;
- emettersi ogni altro provvedimento di giustizia”
…
Rimasto contumace il , si è invece costituita l , CP_7 Controparte_2
la quale ha dedotto:
3 - l'inammissibilità dell'appello, atteso che prima della proposizione dello stesso, in data
31.10.2021, la cartella esattoriale era stata annullata di diritto a norma dell'art. 4 del d.l. n°
41/2021;
- l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo alla luce del disposto dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73.
…
Mediante note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Va infatti osservato quanto segue.
E' assolutamente pacifico che, allorquando è stata in primo grado proposta dall'odierna appellante l'opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella di pagamento in oggetto, nessuna esecuzione era in corso né erano stati posti in essere atti ad essa prodromici, tanto è vero che la stessa opponente asserisce, nell'incipit del suo ricorso, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza della cartella esattoriale solo a seguito di estratto di ruolo.
Orbene, all'epoca della proposizione del giudizio di primo grado le Sezioni Unite della
Suprema Corte avevano affermato il principio che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
, in tal modo recuperando gli strumenti di impugnazione Controparte_8
avverso la cartella esattoriale che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa, senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 19704 del 02/10/2015, che ha espresso il seguente principio: “E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto
4 che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” ).
Il presupposto di tale principio era, però, che la cartella di pagamento non fosse stata
(validamente) notificata e della quale, quindi, il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
Nel caso, invece, di cartelle validamente notificate, valeva il principio che, se a fronte di un'iniziativa esecutiva in corso lo strumento a disposizione del debitore è costituito dall'opposizione all'esecuzione, in mancanza invece dell'attualità di atti esecutivi o prodromici all'esecuzione tale forma di opposizione non è proponibile e l'azione del debitore che chiede procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione è qualificabile, piuttosto, come mera azione di accertamento, che tuttavia deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, ma ben potendo il debitore rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (cfr. Cass., sez. 6 lavoro, n°
6723 del 07/03/2019; Cass., Sez. 3, n° 22946 del 10/11/2016): anche perché, come osserva in motivazione la citata Cass., Sez. 3, n° 22946 del 10/11/2016, laddove si voglia far valere l'estinzione per prescrizione del diritto, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti, dovendosi invece escludere che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo di un'azione di mero accertamento.
5 E' per queste ragioni che il primo giudice, dopo aver rilevato che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la cartella era stata regolarmente notificata, ha ritenuto che la richiesta di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione dello stesso fosse inammissibile per carenza di interesse, in mancanza di un'azione esecutiva in corso.
Ed è per queste ragioni che, nell'atto di appello in questa sede in esame, la società appellante insiste per l'invalidità della notifica.
Sennonché, alla luce degli ulteriori sviluppi legislativi e giurisprudenziali nel frattempo intervenuti, l'azione di accertamento negativo del credito proposta in primo grado è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse anche se, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la notifica della cartella esattoriale in oggetto fosse effettivamente invalida.
Invero l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, al quale ha aggiunto il comma 4-bis, che ha stabilito che “L'estratto di ruolo non è impugnabile” e che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
(tale norma risulta a sua volta attualmente abrogata dall'art. 91 del d.lgs. n° 33/2025, in vigore dal 27.3.2025, che presenta contenuto del tutto analogo, salvo un leggero ampliamento delle ipotesi in cui è possibile l'impugnazione diretta).
Viene, pertanto, del tutto meno la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo nonché la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono non notificati o invalidamente notificati, salvo che nei casi espressamente indicati dalla norma in questione: negli altri casi sarà impugnabile solo il primo atto di riscossione successivo alla cartella, con la cui impugnazione sarà ovviamente possibile far valere anche il vizio a monte dell'omessa o invalida notifica del ruolo e della cartella;
e analogamente, nei
6 giudizi non tributari, si dovrà attendere il primo atto prodromico all'esecuzione per proporre opposizione all'esecuzione, qualora si contesti il diritto di procedere in executivis, oppure per proporre opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere esclusivamente l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
E' pur vero che la norma succitata è successiva alla proposizione della causa che in questa sede ci occupa, essendo essa entrata in vigore in data 21.12.2021 (comunque antecedentemente all'atto di appello, notificato in data 27.12.2021): ma tuttavia le Sezioni
Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 26283 del 6.9.2022 (richiamata dalla stessa appellante nella propria comparsa conclusionale), hanno statuito che: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Ne consegue che nel caso che qui ci occupa, anche volendo ritenere che la cartella esattoriale in oggetto non fosse stata validamente notificata, tuttavia, all'attualità, l'azione intentata dalla società opponente è comunque da considerarsi inammissibile per carenza di interesse ad una tutela immediata e, conseguentemente, l'atto di appello deve essere rigettato, essendo venuta meno per via legislativa (in virtù dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21) la possibilità di impugnazione diretta di ruoli e cartelle anche qualora si assuma che queste ultime non siano state notificate o siano state invalidamente notificate (salvo che nei casi tassativamente menzionati dal citato articolo di legge, in cui pacificamente non rientra la vicenda in questa sede in esame), con norma applicabile anche nei processi in corso, e pacifico essendo che non vi erano in atto, al momento della proposizione del giudizio, e né vi sono ora, atti esecutivi o prodromici all'esecuzione che concretizzassero una minaccia attuale di procedere all'esecuzione forzata: trattandosi di cartella che risulta notificata in data 12.9.2007, per procedere oltre nell'esecuzione sarebbe stata necessaria la notifica di un ulteriore atto, vale a dire l'intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni (cfr. l'art. 50 comma 2 del D.P.R. n°
602/73: “Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
7 pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), che invece non risulta essere stata eseguita.
Va quindi confermata la pronuncia del primo giudice di inammissibilità della domanda per carenza di interesse.
Né si può opinare che occorra però verificare se i motivi di appello proposti dalla odierna appellante per sostenere l'invalidità della notifica ad essa effettuata siano o meno fondati per verificare, al solo fine del governo delle spese processuali, se l'opposizione fosse o meno ammissibile nel momento in cui essa venne proposta, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale all'epoca vigente.
Va infatti in senso contrario osservato che la soccombenza deve sempre essere verificata alla luce dell'esito globale del giudizio: ed alla luce dell'esito globale del giudizio l'odierna appellante è soccombente per carenza di interesse alla proposizione dell'opposizione.
Ebbene, la parte soccombente all'esito globale del giudizio non può mai risultare vincitrice per quanto riguarda le spese processuali, neppure in relazione ad uno solo dei gradi in cui si è articolato il giudizio stesso, ma può, al più, giovarsi di una compensazione totale: compensazione totale che, per il primo grado, è già stata nel caso di specie disposta dal primo giudice.
Quanto al presente giudizio di appello non vi è invece dubbio che l'odierna appellante debba essere condanna alla refusione delle spese a favore della parte appellata costituita, tenuto conto:
- che, come si è già più sopra evidenziato, quando l'atto di appello è stato proposto era già entrata in vigore, seppure da pochi giorni, la novella legislativa dell'art. 12 del D.P.R. n°
602/73;
- che per giunta, come dimostrato dalla documentazione prodotta dall , Controparte_2
al momento della proposizione dell'atto di appello, ed in particolare in data 31.10.2021, la cartella esattoriale in questione era già stata annullata di diritto ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.
41 del 22.03.2021 (“Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
8 riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010….”) e “l'intervenuto annullamento
d'ufficio dell'atto esattivo impugnato elimina ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore” (cfr. Cass., sez.
5, n° 32963 del 17/12/2024).
In conclusione l'appellante va condannata al pagamento, a favore dell'appellata costituita
, della somma indicata in dispositivo, liquidata Controparte_2
attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato tenendo conto dell'importo della cartella esattoriale opposta).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° Controparte_1
2067/2021, pubblicata in data 13.7.2021 dal Tribunale di Napoli-Nord;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_2
di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.800,00 per onorari, oltre a
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti del Controparte_4
rimasto contumace;
[...]
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NC SU IZ MO IO DA
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. NC SU IZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 5379/21R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.6.2025, tra:
- (C.F.: (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Di Palma (C.F.:
) C.F._1
- appellante -
e
- (già , in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avvocato Luigi De Feo (C.F.: C.F._2
- appellata - nonché
- (C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_4 P.IVA_3
pro-tempore
1 -appellato contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 416 c.p.c. proposto dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli-
Nord la società rappresentava che solo a seguito di estratto di ruolo Controparte_1
del 14/03/2017 aveva appreso dell'esistenza di una cartella di pagamento n°
02820060047491815000, avente ad oggetto crediti contributivi per l'importo di €. 2.592,08 riferiti all'anno 2001: deduceva, quindi, il difetto di notifica del suddetto atto impositivo,
l'avvenuta prescrizione del diritto dell' alla riscossione delle Controparte_5
somme di cui alla cartella di pagamento, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, la decadenza dell'ente resistente e del concessionario dal richiedere le somme di cui alla cartella opposta per decorrenza dei termini previsti dall'art. 25 del DPR 602/73, il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio l forniva la prova dell'avvenuta Controparte_5
notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Assegnata la causa alla sezione civile, con sentenza n° 2067/2021, pubblicata in data
13.7.2021, il Tribunale di Napoli-Nord dichiarava inammissibile la domanda, compensando le spese di lite.
Osservava il Tribunale che la notificazione della cartella esattoriale era stata validamente effettuata e che alla regolarità della notifica della cartella conseguiva l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse, atteso che, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n° 19704/15, il contribuente può impugnare il mero estratto di ruolo solo per far valere le sue ragioni nei confronti di una cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza è venuto per l'appunto a conoscenza attraverso la visione dell'estratto di ruolo, laddove invece, nel caso di specie, essendo stata la cartella correttamente notificata, non vi era interesse ad una mera azione di accertamento negativo del credito, potendo il contribuente agire in giudizio (con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione) solo se e quando il concessionario gli avesse notificato un atto con il quale intendeva far valere nei suoi confronti la pretesa creditoria.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , dolendosi che Controparte_1
erroneamente il primo giudice aveva ritenuto regolarmente notificata la cartella di
2 pagamento e che, conseguentemente, erroneamente aveva ritenuto inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata sentenza n. 2067/2021 del Tribunale di Napoli Nord Terza sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta pubblicata il 13 luglio 2021 pronunciata nella causa con
R.G. n. 6284/18 promossa da nella parte in cui dichiara non Parte_1
necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa, adducendo motivazione errate, afferma la regolarità della notifica anche in assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa e conseguentemente stabilisce l'inammissibilità della domanda;
- accogliersi invece tutte le richieste e conclusioni formulate nel giudizio di I grado e nel presente atto di appello;
Accertare e dichiarare: - l'illegittimità e/o nullità della cartella esattoriale n. 02820060047491815000 000, per nullità della notifica;
- la prescrizione della cartella n. 02820060047491815000,e del diritto dell' alla Controparte_5
riscossione delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 02820060047491815000; -
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della somma di cui alla cartella esattoriale n.
02820060047491815000, per violazione delle norme vigenti, in tema di accertamento e iscrizione a ruolo dei crediti contributivi;
- la decadenza dell'ente appellato e del concessionario dal richiedere le somme di cui alla cartella opposta per decorrenza dei termini previsti dall'art.25 del DPR 602/73 e non dovuto il credito oggetto della cartella richiamata nell'estratto di ruolo impugnato;
- per l'effetto condannare l Controparte_6
e il
[...] Controparte_7
al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado con
[...]
attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria;
- condannare l Controparte_6
ed
[...] Controparte_7
al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello con attribuzione alla
[...]
sottoscritta procuratrice antistataria;
- emettersi ogni altro provvedimento di giustizia”
…
Rimasto contumace il , si è invece costituita l , CP_7 Controparte_2
la quale ha dedotto:
3 - l'inammissibilità dell'appello, atteso che prima della proposizione dello stesso, in data
31.10.2021, la cartella esattoriale era stata annullata di diritto a norma dell'art. 4 del d.l. n°
41/2021;
- l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo alla luce del disposto dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73.
…
Mediante note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Va infatti osservato quanto segue.
E' assolutamente pacifico che, allorquando è stata in primo grado proposta dall'odierna appellante l'opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella di pagamento in oggetto, nessuna esecuzione era in corso né erano stati posti in essere atti ad essa prodromici, tanto è vero che la stessa opponente asserisce, nell'incipit del suo ricorso, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza della cartella esattoriale solo a seguito di estratto di ruolo.
Orbene, all'epoca della proposizione del giudizio di primo grado le Sezioni Unite della
Suprema Corte avevano affermato il principio che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
, in tal modo recuperando gli strumenti di impugnazione Controparte_8
avverso la cartella esattoriale che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa, senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 19704 del 02/10/2015, che ha espresso il seguente principio: “E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto
4 che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” ).
Il presupposto di tale principio era, però, che la cartella di pagamento non fosse stata
(validamente) notificata e della quale, quindi, il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
Nel caso, invece, di cartelle validamente notificate, valeva il principio che, se a fronte di un'iniziativa esecutiva in corso lo strumento a disposizione del debitore è costituito dall'opposizione all'esecuzione, in mancanza invece dell'attualità di atti esecutivi o prodromici all'esecuzione tale forma di opposizione non è proponibile e l'azione del debitore che chiede procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione è qualificabile, piuttosto, come mera azione di accertamento, che tuttavia deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, ma ben potendo il debitore rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (cfr. Cass., sez. 6 lavoro, n°
6723 del 07/03/2019; Cass., Sez. 3, n° 22946 del 10/11/2016): anche perché, come osserva in motivazione la citata Cass., Sez. 3, n° 22946 del 10/11/2016, laddove si voglia far valere l'estinzione per prescrizione del diritto, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti, dovendosi invece escludere che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo di un'azione di mero accertamento.
5 E' per queste ragioni che il primo giudice, dopo aver rilevato che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la cartella era stata regolarmente notificata, ha ritenuto che la richiesta di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione dello stesso fosse inammissibile per carenza di interesse, in mancanza di un'azione esecutiva in corso.
Ed è per queste ragioni che, nell'atto di appello in questa sede in esame, la società appellante insiste per l'invalidità della notifica.
Sennonché, alla luce degli ulteriori sviluppi legislativi e giurisprudenziali nel frattempo intervenuti, l'azione di accertamento negativo del credito proposta in primo grado è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse anche se, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la notifica della cartella esattoriale in oggetto fosse effettivamente invalida.
Invero l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, al quale ha aggiunto il comma 4-bis, che ha stabilito che “L'estratto di ruolo non è impugnabile” e che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
(tale norma risulta a sua volta attualmente abrogata dall'art. 91 del d.lgs. n° 33/2025, in vigore dal 27.3.2025, che presenta contenuto del tutto analogo, salvo un leggero ampliamento delle ipotesi in cui è possibile l'impugnazione diretta).
Viene, pertanto, del tutto meno la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo nonché la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono non notificati o invalidamente notificati, salvo che nei casi espressamente indicati dalla norma in questione: negli altri casi sarà impugnabile solo il primo atto di riscossione successivo alla cartella, con la cui impugnazione sarà ovviamente possibile far valere anche il vizio a monte dell'omessa o invalida notifica del ruolo e della cartella;
e analogamente, nei
6 giudizi non tributari, si dovrà attendere il primo atto prodromico all'esecuzione per proporre opposizione all'esecuzione, qualora si contesti il diritto di procedere in executivis, oppure per proporre opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere esclusivamente l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
E' pur vero che la norma succitata è successiva alla proposizione della causa che in questa sede ci occupa, essendo essa entrata in vigore in data 21.12.2021 (comunque antecedentemente all'atto di appello, notificato in data 27.12.2021): ma tuttavia le Sezioni
Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 26283 del 6.9.2022 (richiamata dalla stessa appellante nella propria comparsa conclusionale), hanno statuito che: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Ne consegue che nel caso che qui ci occupa, anche volendo ritenere che la cartella esattoriale in oggetto non fosse stata validamente notificata, tuttavia, all'attualità, l'azione intentata dalla società opponente è comunque da considerarsi inammissibile per carenza di interesse ad una tutela immediata e, conseguentemente, l'atto di appello deve essere rigettato, essendo venuta meno per via legislativa (in virtù dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21) la possibilità di impugnazione diretta di ruoli e cartelle anche qualora si assuma che queste ultime non siano state notificate o siano state invalidamente notificate (salvo che nei casi tassativamente menzionati dal citato articolo di legge, in cui pacificamente non rientra la vicenda in questa sede in esame), con norma applicabile anche nei processi in corso, e pacifico essendo che non vi erano in atto, al momento della proposizione del giudizio, e né vi sono ora, atti esecutivi o prodromici all'esecuzione che concretizzassero una minaccia attuale di procedere all'esecuzione forzata: trattandosi di cartella che risulta notificata in data 12.9.2007, per procedere oltre nell'esecuzione sarebbe stata necessaria la notifica di un ulteriore atto, vale a dire l'intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni (cfr. l'art. 50 comma 2 del D.P.R. n°
602/73: “Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
7 pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), che invece non risulta essere stata eseguita.
Va quindi confermata la pronuncia del primo giudice di inammissibilità della domanda per carenza di interesse.
Né si può opinare che occorra però verificare se i motivi di appello proposti dalla odierna appellante per sostenere l'invalidità della notifica ad essa effettuata siano o meno fondati per verificare, al solo fine del governo delle spese processuali, se l'opposizione fosse o meno ammissibile nel momento in cui essa venne proposta, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale all'epoca vigente.
Va infatti in senso contrario osservato che la soccombenza deve sempre essere verificata alla luce dell'esito globale del giudizio: ed alla luce dell'esito globale del giudizio l'odierna appellante è soccombente per carenza di interesse alla proposizione dell'opposizione.
Ebbene, la parte soccombente all'esito globale del giudizio non può mai risultare vincitrice per quanto riguarda le spese processuali, neppure in relazione ad uno solo dei gradi in cui si è articolato il giudizio stesso, ma può, al più, giovarsi di una compensazione totale: compensazione totale che, per il primo grado, è già stata nel caso di specie disposta dal primo giudice.
Quanto al presente giudizio di appello non vi è invece dubbio che l'odierna appellante debba essere condanna alla refusione delle spese a favore della parte appellata costituita, tenuto conto:
- che, come si è già più sopra evidenziato, quando l'atto di appello è stato proposto era già entrata in vigore, seppure da pochi giorni, la novella legislativa dell'art. 12 del D.P.R. n°
602/73;
- che per giunta, come dimostrato dalla documentazione prodotta dall , Controparte_2
al momento della proposizione dell'atto di appello, ed in particolare in data 31.10.2021, la cartella esattoriale in questione era già stata annullata di diritto ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.
41 del 22.03.2021 (“Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
8 riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010….”) e “l'intervenuto annullamento
d'ufficio dell'atto esattivo impugnato elimina ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore” (cfr. Cass., sez.
5, n° 32963 del 17/12/2024).
In conclusione l'appellante va condannata al pagamento, a favore dell'appellata costituita
, della somma indicata in dispositivo, liquidata Controparte_2
attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato tenendo conto dell'importo della cartella esattoriale opposta).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° Controparte_1
2067/2021, pubblicata in data 13.7.2021 dal Tribunale di Napoli-Nord;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_2
di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.800,00 per onorari, oltre a
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti del Controparte_4
rimasto contumace;
[...]
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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