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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 271/2020, riservata in decisione il 19 marzo 2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 4/2020, depositata il 7 gennaio 2020, vertente
TRA in persona del liquidatore pro tempore, C.F. , P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, nonché , in proprio, C.F. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to Giovanni Adamo, C.F.
, con il quale elettivamente domiciliano, presso il suo studio, in C.F._2
Bologna, via Oberdan n. 18/b;
Appellante
E
1 (già , C.F. , P. IVA n. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3 in atti, dall'avv.to Michele Chianese, C.F. , con il quale elettivamente C.F._3
domicilia presso il suo studio in Napoli alla via Gen. Giordano Orsini n. 40;
Appellata
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, e hanno impugnato Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Nola n. 4/2020, depositata il 7/01/2020, con la quale è stata rigettata la loro domanda, nonché dichiarate inammissibili sia le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta sia le contro domande avanzate da parte attrice, il tutto con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita ritualmente l'appellata indicata in epigrafe resistendo all'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 nessuno è comparso e la
Corte ha rinviato la causa all'udienza del 19 marzo 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio
è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 181 c.p.c. (modifica introdotta con d.l. n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 19.03.2025
2 Il Consigliere estensore
Dott. ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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