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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 653 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Casal di Parte_1 C.F._1
Principe alla via Circumvallazione n. 106, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marfella,
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Caivano alla via Santa Barbara n. 129, presso lo studio dell'avv. Biagio Graniero Esposito, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Senatore in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli Nord;
1 opposti
Oggetto: opposizione avverso atto di pignoramento ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha tempestivamente introdotto la Parte_1
fase di merito del procedimento intrapreso con ricorso depositato nell'ambito del giudizio di espropriazione mobiliare n. 378/2022 R.G.Es., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di pignoramento ex art. 72bis d.P.R. 602/73 eseguito ad istanza della SO.GE.R.T. s.p.a.. L'attore ha dedotto l'impignorabilità del credito staggito ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con comparse di riposta ritualmente depositate si sono costituiti la e Controparte_1 [...]
deducendo l'infondatezza della domanda proposta. Controparte_2
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris - compito precipuamente devoluto al giudicante - le doglianze formulate dall'opponente configurano motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui si contesta il difetto di motivazione, e motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui si eccepisce l'impignorabilità del credito.
Per un verso, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'atto di pignoramento, quest'ultimo risulta conforme al modello ministeriale di riferimento e dunque contiene tutte le informazioni necessarie per il contribuente ai fini di una piena comprensione della pretesa creditoria. Nella specie,
invero, sono indicati, tra l'altro, l'ente titolare del diritto di credito su incarico del quale è stato emesso l'atto esecutivo dall'agente della riscossione, l'ingiunzione di riferimento, nonché gli importi dovuti per tributi, interessi, oneri di riscossione e spese.
Del resto, eventuali vizi della notificazione o di forma dell'atto di pignoramento, se pure sussistenti, devono reputarsi sanati in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156,
2 ultimo comma, c.p.c., avendo il debitore proposto ritualmente opposizione (Corte di
Cassazione, sentenza n. 24527 del 2008; sentenza n. 5906 del 2006; sentenza n. 5213 del 1998;
sentenza n. 3072 del 1998).
Come è noto, il processo esecutivo è caratterizzato dalla peculiarità che il credito vantato dal procedente ha trovato riconoscimento in un titolo esecutivo, cui il debitore non ha spontaneamente dato attuazione.
Quindi, essendo la posizione creditoria già cristallizzata in un provvedimento dotato dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., nel processo esecutivo si assiste ad una attenuazione del principio del contraddittorio, con la conseguenza che le doglianze proposte dal debitore attinenti alla mancata partecipazione al processo esecutivo non possono trovare riconoscimento per sé sole considerate (quali meri vizi formali), ma soltanto nella misura in cui abbiano leso un interesse del debitore meritevole di tutela (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 15378 “Poiché
la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del
proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di
merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la
suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità
conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua
spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello
scopo”).
Per altro verso, in relazione alla eccepita impignorabilità del credito staggito, va osservato che ai buoni postali – al pari dei vaglia postali, degli assegni postali e dei libretti nominativi di risparmio – deve essere riconosciuta una portata analoga a quella che l'art. 2002
c.c. attribuisce ai documenti di legittimazione, sì che essi, non configurando un'ipotesi di incorporazione del diritto, servono ad agevolare l'esecuzione del contratto mediante la
3 predisposizione di un mezzo di particolare efficacia per l'identificazione della persona del creditore.
Conseguentemente, in ragione dell'innanzi evidenziata assenza del fenomeno dell'incorporazione, va escluso che nel caso di specie trovino applicazione le norme sui titoli di credito - ed in particolare dell'art. 1997 c.c., per il quale il pignoramento si attua solo mediante la consegna del titolo e l'annotazione sullo stesso del vincolo.
Pertanto, il pignoramento dei buoni postali, restando sottoposto alla disciplina generale del pignoramento dei crediti di cui agli artt. 543 ss cpc (in tal senso, cfr. Cass. 798/81 e Cass. 6242/87),
va riguardato quale credito del debitore esecutato nei confronti dell'amministrazione postale, senza che per procedere all'assegnazione in favore del creditore procedente si renda necessario il possesso del relativo documento ovvero il previo tentativo della vendita.
Le spese seguono il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55
del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.237,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Biagio Graniero Esposito;
- condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 956,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il giudice monocratico
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