Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 3639/2024 alle ore 12,05 è comparso l'Avv. Francesco Pagano per parte ricorrente che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione, insistendo nelle note conclusive autorizzate che contengono specifiche ed esaustive contestazioni alle difese della Controparte_1
, e chiede l'annullamento dell'ordinanza n. 312/2024 dell'11.7.2024
[...]
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 3639/2024 TRA
C.F. e P.VA , con sede legale in Parte_1 P.VA_1
Taormina (ME), Via Fazzello e sede amministrativa in Giardini Naxos (ME), Contrada Pietrenere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania Corso Italia 207, giusta procura in atti;
- Ricorrente – CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.VA_2 difesa ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs.150/2011, dal Funzionario delegato Giuseppe Vento
- Resistente - Avente ad oggetto: Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento n. 312/24 dell'11/07/2024, emessa dal Servizio CP_2 [...]
e notificata in data Controparte_3
17/07/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16/09/2024 il - gestore del “Depuratore Parte_1
Nord”, ubicato nel Comune di Letojanni (ME), in Località Torrente San Filippo, a servizio dei Comuni di Letojanni, Taormina e Castelmola - chiedeva di annullare e/o dichiarare la nullità dell'ordinanza – ingiunzione n. 312/24 dell' 11/07/2024, notificata a mezzo pec il 17/07/2024, con la quale la ha ingiunto Controparte_1 al , in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma Parte_1 di € 6.015,50 di cui € 6.000,00 per la presunta violazione di cui all'art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come sanzionata dall'art. 133, comma 2 del medesimo decreto ed € 15,50 quali spese per procedure, con ogni statuizione consequenziale. Riferiva che con D.D.G. n. 1776 del 15/10/2013 l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Autorità aveva rilasciato, all'odierno ricorrente, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane depurate, in uscita dal Depuratore Nord e provenienti dai Comuni di Letojanni, Taormina e Castelmola;
che con istanza prot. n. 713 del 24/11/2016 il ricorrente aveva richiesto all'Assessorato Parte_1
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane per l'impianto di depurazione nord sito nel Comune di Letojanni, precisando che il punto di scarico e l'impianto di depurazione Nord erano rimasti invariati rispetto all'autorizzazione n. 1776 del 15/10/2013 (da ultimo rilasciata) e allegando tutta la relativa documentazione;
che, nonostante la richiesta avanzata dal nell'anno 2016, il procedimento volto al rinnovo Parte_1 dell'autorizzazione non era stato completato poiché l'Assessorato regionale competente non aveva dato alcun riscontro alla predetta istanza. Aggiungeva l'opponente che, nelle more del procedimento amministrativo, in data 4/03/2021, il era stato destinatario di un controllo ispettivo Parte_1 da parte dell' congiuntamente a personale della Guardia di Finanza e Parte_2 del Commissariato di P.S. di Taormina, che aveva rilevato, quale irregolarità, proprio la presunta mancata autorizzazione prescritta dall'art. 124 TUA per lo scarico dei reflui urbani, sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 133 c. 2 del d.lgs. 152/06, mediante il pagamento di una somma da euro 6.000,00 ad euro 60.000,00; che, in seguito alla trasmissione del verbale di accertamento e contestazione ex art. 14 della L. n. 689/81, redatto all'esito dell'ispezione del 4/03/2021, il
[...] aveva trasmesso i propri scritti difensivi chiedendo, altresì, Parte_1 un'audizione, tenutasi in modalità telematica il 23/03/2022; che, considerata l'esposizione costante a sanzioni, derivante dalla perdurante pendenza del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rinnovo dell'autorizzazione de quo, il ricorrente con nota prot. 1934 del 29/11/2023 aveva sollecitato Parte_1
l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Autorità per ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico rinnovata per il depuratore nord, sito nel Comune di Letojanni che era rimasta priva di riscontro;
che, con riguardo al procedimento sanzionatorio scaturito dall'ispezione del 4.3.2021, la
[...] ha emesso l'ordinanza – ingiunzione n. 312/24 del Controparte_1
11/07/2024, notificata il 17/07/2024, con la quale ha ingiunto al Parte_1
in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di € 6.015,50
[...] di cui € 6.000,00 per la presunta violazione di cui all'art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come sanzionata dall'art. 133, comma 2 del medesimo decreto, ed € 15,50 quali spese per procedure. Il con ricorso impugnava l'ordinanza chiedendo di dichiararla illegittima Parte_1
e annullarla e/o dichiararla nulla per violazione dell'art. 97 della Costituzione per violazione del principio di correttezza dell'azione amministrativa e del buon andamento. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Contraddittorietà ed illogicità. Erronea valutazione dei fatti. Travisamento. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Si costituiva la convenuta che eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'eccezione di cui all'art. 97 Cost e chiedeva il rigetto del ricorso e per l'effetto dichiarare legittima l'ordinanza- ingiunzione di pagamento in oggetto rilevando il mancato rispetto dei termini di legge per la legittima richiesta del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui per il depuratore Nord. Il giudice all'udienza del 16 aprile 2025, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviava all'udienza successiva per la discussione orale con termine per note fino a dieci giorni prima. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa riguarda l'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 312/24 dell'11/07/2024, emessa dal Dirigente del Servizio Tutela Aria ed Acque, della Controparte_3 [...]
notificata in data 17/07/2024, con la quale veniva Controparte_1 contestato al di “aver effettuato lo scarico dei depuratori Parte_1 consortili senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'art. 124 comma 1 del D.lgs. 152/06, violazione sanzionata dall'art. 133 comma 2 dello stesso decreto” e irrogata la relativa sanzione. Il ricorrente si è opposto al provvedimento amministrativo per i motivi indicati in ricorso quali la violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell'illogicità e contraddittorietà degli atti, del difetto di istruttoria, difetto di motivazione e della violazione del principio di proporzionalità. Tenuto conto del compendio probatorio in atti, l'opposizione proposta dal
[...] non è suscettibile di accoglimento, e va rigettata, per i motivi di Parte_1 seguito specificati. Tanto premesso, per meglio inquadrare la fattispecie oggetto di giudizio, appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento. Come noto, l'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” ed il successivo art. 133, comma 2, del medesimo testo normativo dispone l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria (secondo i limiti ivi indicati) a carico di “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”. Nel caso che ci occupa, veniva evidenziato che il , in qualità Controparte_4 di soggetto Gestore, non era in possesso dell'autorizzazione allo scarico del refluo urbano in uscita dall'impianto di depurazione, concessa dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti valida per quattro anni la cui richiesta di rinnovo, però, non rispettava la tempistica di cui all'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (TUA) “... l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. Nella specie risulta pacifico che, al momento della verifica ispettiva effettuata in data 04/03/2021, il fosse sprovvisto della suddetta autorizzazione. Parte_1
In particolare, l'attività ispettiva effettuata in data 04/03/2021 - congiuntamente al personale della Guardia di Finanza e del Commissariato di P.S. di Taormina l'Ordinanza Ingiunzione n. 312/24 dell'11/07/2024, relativa all'impianto di depurazione/Depuratore Nord - ha accertato l'irregolare scarico di acque reflue senza la preventiva autorizzazione prescritta dal D.Lgs. 152/06. Al riguardo, in particolare, va rilevato che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 23/11/2016 - rilasciata dall'Assessorato in data 15/10/2013 – è tardiva poiché presentata oltre il termine previsto che veniva a scadere il 14/10/2016 (fatto pacifico). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, rilevato il mancato rispetto dei termini di legge per la legittima richiesta del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui per il depuratore Nord e non sussistendo ulteriori e sufficienti elementi probatori per ritenere sussistente come cause di esclusione della responsabilità lo stato di necessità o adempimento del dovere in capo al ricorrente, questo giudice rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza n. 312/24 dell'11/07/2024. Ogni altra questione si ritiene assorbita. Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione resistente si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio con un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza impugnata;
- nulla sulle spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela Mancuso, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 07/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna