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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 4665/2024
All'udienza collegiale del giorno 26/06/2025 ore 11:20
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv Ilaria Cavallin
Appellato/i
Controparte_1 Avv. Serenella Pancali presente in sostituzione Avv. Angilella
FGVS Controparte_2
*** L'Avvocato presente insiste per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura in udienza, che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta la n. 4665/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 675/2024 il tribunale di Latina così statuiva sulla domanda dell'odierno appellante, in fatto e in diritto:
“Con citazione del 3 gennaio 2018 citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 quale impresa designata per il F.G.V.S. deducendo:
[...] il 13 giugno 2015 alle ore 10.40 mentre percorreva via Guardapasso in località Aprilia alla guida della moto Honda tg CF27057 di proprietà di Controparte_3 veniva urtato da un'autovettura che si dileguava senza prestare soccorso;
a seguito dell'impatto veniva catapultato contro un palo e cadeva inerme al di là della carreggiata;
un signore ivi residente chiamava il 118 che interveniva e lo trasportava al Pronto soccorso della casa di Cura Citta di Aprilia dove riscontravano “politrauma della strada, trauma cranico …etc”; lo stesso giorno veniva trasportato al Santa Maria Goretti di Latina dove rimaneva ricoverato fino al 16 luglio 2015 quando veniva trasferito all'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS) fino al 3 ottobre 2015; veniva dimesso in data 31 ottobre 2015 con la diagnosi “stato vegetativo in paziente con trauma cranico …etc.” Seguivano successivi ricoveri per conseguenze varie del sinistro. La durata dell'invalidità temporanea è stata di complessivi 486 giorni di cui 200 totale e 286 parziale con postumi invalidanti nella misura del 70% per una quantificazione del danno pari ad euro 949.059,00 oltre euro 2.121,34 per spese mediche.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni come quantificati. In via istruttoria ammettersi prova per testi […].
Si costituiva con comparsa in data 12 novembre 2018 contestando la Controparte_1 domanda ed eccependo carenza di legittimazione passiva, improcedibilità dell'azione ex art. 287 D.lgs 209/2005, infondatezza nel merito poiché il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità dello stesso danneggiato non sussistendo responsabilità di terzi rilevando inoltre come l'attore non indossasse il casco. Contestava inoltre la quantificazione del danno. Con ordinanza in data 30 giugno 2019 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
Con la memoria istruttoria secondo termine parte attrice chiedeva prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) il giorno 13 Giugno 2015 vedeva l'ambulanza soccorrere il ? Parte_1
2) indicava al C.C. il punto in cui si trovava la moto? Persona_1
3) effettuava i rilevamenti dell'incidente?
4) visionava la moto?
5) il suo numero di cellulare era stato inserito in alcuni giornali locali nei giorni successivi all'incidente?
6) subito dopo il fatto riceveva due telefonate al numero di telefono inserito nei giornali locali?
7) durante una telefonata l'interlocutore affermava che il Sig. era Parte_1 stato urtato da un'automobile?
[ …] All'udienza dell'11 maggio 2021 veniva sentito il teste […] “di Testimone_1 professione disoccupato identificato con CI n. in corso di validità non ho Num_1 rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Siamo amici di famiglia. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiara: Capitolo 5): è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: dopo qualche giorno dall'incidente i familiari del sig. mi chiesero se ero Parte_1 disponibile ad inserire il mio recapito telefonico in giornali locali per eventuali comunicazioni relative all'incidente di . Non so se il mio telefono sia stato Pt_1 effettivamente inserito nei giornali locali ma dopo sono stato chiamato. Capitolo 6): no. Ho ricevuto soltanto una telefonata dopo una settimana di notte alle due. Capitolo 7): si è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: la persona che mi ha telefonato ha detto che aveva un peso dal quale liberarsi. Mi ha detto che era stato urtato da una macchina e mi ha fornito il numero di targa Parte_1 di questa macchina. Mi ha detto che lui non voleva comparire e quindi non mi ha dato le sue generalità. Io il giorno dopo ho fornito tutti i dati alla famiglia di . A Pt_1 domanda del Giudice: mi ha telefonato una persona di sesso maschile. Mi pare che mi abbia detto che si trattava di una Fiat Punto di colore bianco. Viene introdotto il secondo testimone, che […] dichiara “sono Testimone_2 nato a [...] il [...] residente in [...] di professione agricoltore identificato con CI n. 031078 in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli dell'atto di citazione Capitolo 1): ho visto partire l'autoambulanza A domanda del procuratore di parte convenuta: io stavo all'interno della mia azienda dentro un locale chiuso. Una macchina doveva uscire dalla mia azienda ed il passaggio era impedito perché avevano parcheggiato una macchina sul passo carrabile. Io sono uscito ed ho visto alcune persone che stazionavano ed ho visto l'ambulanza partire. Capitolo 2) : è vero il giorno dopo ho indicato ad un Carabiniere il posto dove era riversa la moto. Preciso che sono venuti i Carabinieri e mi hanno chiamato dentro l'azienda chiedendomi se il giorno prima avessi visto dove stava la moto. Viene introdotto il terzo testimone [ - Brigadiere Capo dei Carabinieri Tes_3
] … .”Capitolo 3): ho effettuato io i rilievi descrittivi. Preciso che l'incidente si è verificato il 13 giugno 2015 ed i rilievi io li ho effettuati il 21 giugno 2015. Capitolo 4): si ho visonato la moto il 21 giugno 2015 ed ho allestito anche il fascicolo fotografico. A domanda del procuratore di parte convenuta: ho visonato la moto quando era custodita presso l'abitazione di . A domanda del Persona_2
Giudice: il padre del sig. si è recato in caserma il 21 giugno 2015 Parte_1 per denunciare il fatto. Ho ritenuto a seguito della denuncia di effettuare gli accertamenti per quanto possibile al fine di identificare l'eventuale responsabile. A domanda del procuratore di parte attrice: ho effettuato io gli accertamenti diretti ad identificare l'autoveicolo investitore del quale era stata fornita la targa da un anonimo interlocutore”.
[…]
La domanda è risultata non provata nel merito vale a dire in ordine al dedotto intervento causale, nel determinismo dell'incidente, ad opera un terzo veicolo rimasto sconosciuto. Il teste ha infatti riferito di aver ricevuto una telefonata con la Tes_1 quale un anonimo interlocutore gli aveva riferito che una autovettura, della quale aveva fornito un numero di targa, aveva urtato l'attore. Tuttavia, le indagini effettuate dai Carabinieri sul numero di targa EF 676 RP appartenente ad una Fiat Punto appartenente a non avevano portato ad alcun risultato che Controparte_4 potesse collegare il veicolo all'incidente ed avendo inoltre il negato CP_4 alcun coinvolgimento nel sinistro. Sono stati quindi acquisiti i tabulati dell'utenza del che hanno consentito di Tes_1 accertare che la telefonata era stata fatta alle ore 01:43 del 21 giugno 2015 dall'utenza 331 4514705 intestata a nato a [...] il [...] il Controparte_5 quale però interrogato dichiarava di non conoscere la predetta utenza, di non averla mai attivata riservandosi di proporre querela. Il pubblico ministero chiedeva quindi l'archiviazione del procedimento richiesta che veniva accolta dal GIP che disponeva l'archiviazione dal GIP in data 21 luglio 2016. La domanda pertanto deve essere rigettata poiché non è risultato provato alcun concorso causale nel sinistro ad opera di una terza vettura rimasta ignota”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma, e chiedendo , previa ammissione di CTU cinematica e medico-legale, di condannare al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore pari ad euro 949.059,00 oltre euro 1.121,34 per le residue spese mediche, ovvero al pagamento degli importi diversi ritenuti di giustizia, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita deducendo la infondatezza dei motivi di appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato.
Con un articolato motivo, dedotto sotto vari capi, ai quali integralmente si rinvia, la parte appellante in sostanza deduce l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare per aver omesso il primo giudice la valutazione delle emergenze probatorie anche documentali, che avrebbero riscontrato la tesi dell'attore sulle modalità di verificazione del sinistro, poiché:
ha ottenuto “riscontro la veridicità della telefonata, risultante dai tabulati acquisiti dalla procura, ricevuta alle ore 01,43 del 21.06.2015 sull'utenza del sig. , Tes_1 indicata in un annuncio pubblicato nei giornali locali”, mentre nessuna contestazione è stata sollevata sulla veridicità del contenuto della stessa, anche se all'esito degli approfondimenti di indagine, tuttavia, il chiamante rimaneva anonimo;
il tamponamento riferito nella telefonata sarebbe confermato dai rilievi condotti dai Carabinieri della Stazione CC di Aprilia, in cui si legge che: “vista l'ammaccatura presente sulla moto compatibile con un urto”, e ancora “l'ammaccatura del cerchio ruota posteriore verosimilmente riconducibile ad un tamponamento”,
il verificarsi del sinistro è acclarato dagli accertamenti e rilievi del CC,
, padre dell'attore e proprietario della moto Controparte_3 Parte_1
Honda in uso all'odierno attore, ha confermato di aver pubblicato un annuncio sui giornali locali, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, e che sull'annuncio veniva inserito il numero telefonico di , amico di famiglia, Testimone_1 questi ha confermato di aver ricevuto la chiamata alle ore 1.43 del 21.06.2015, da un soggetto rimasto anonimo, il quale dichiarava che il sinistro sarebbe stato provocato da
, a bordo della sua autovettura Fiat Punto targata EF676RP, che poi Controparte_4 si sarebbe dato alla fuga;
quest'ultimo, escusso in sede di sommarie informazioni, si dichiarava estraneo ai fatti, e la sua estraneità veniva confermata dall'esame della vettura di sua proprietà sopra menzionata, che risultava esente da urti compatibili con la dinamica del sinistro, in data 11.11.2015, , su delega del figlio , depositava Controparte_3 Pt_1 denuncia-querela contro ignoti, per le circostanze afferenti al sinistro stradale, dagli approfondimenti svolti sulla chiamata ricevuta dal sig. , non si Tes_1 ricavavano elementi utili all'individuazione del responsabile del sinistro: l'utenza era intestata a tale , nato a [...] il [...], il quale dichiarava di Controparte_5 non conoscere detta utenza e di non averla mai attivata, riservandosi ogni azione a riguardo;
da ulteriori indagini sui contatti telefonici intrattenuti, emergeva che l'utenza stessa fosse in uso a tale , il quale, rinvenuta fortuitamente la Sim card, Persona_3
l'avrebbe affidata al figlio, proseguendone l'utilizzo, nonostante non ne fosse intestatario, e lo stesso si dichiarava estraneo ai fatti contestati e riferiva di non conoscere né il né il e che, nelle circostanze di tempo di cui alla Tes_1 Parte_1 telefonata ricevuta, la Sim Card medesima fosse a sua volta utilizzata anche da un cittadino straniero, tale , con il quale non intratteneva più alcun rapporto;
CP_6 in data 29.10.2016, il sig. si recava presso la stazione dei Carabinieri Parte_1 di Aprilia, confermando la dinamica già descritta e precisando di essere stato attinto alle spalle da un veicolo rimasto ignoto, che dopo l'urto si dava alla fuga.
Dunque, deduce l'appellante, da tale contesto la dinamica del sinistro sarebbe stata confermata, solo emergendo anche dalla indagini in sede penale la impossibilità di individuare il responsabile del sinistro, il che appunto legittima la proposizione della domanda in oggetto.
Le censure sono infondate: ed invero, premesso che la circostanza che la moto presentasse dei danni alla parte posteriore compatibili con un tamponamento è del tutto irrilevante, in mancanza di elementi idonei a ritenere che tale danno sia stato provocato proprio a seguito del sinistro in oggetto (il che rende anche irrilevante la richiesta CTU cinematica), il dato incontroverso è costituito dalla circostanza che è rimasta smentita sia la tesi di una telefonata pervenuta dalla utenza indicata dall'attore, del contenuto riferito dal teste, avendo all'esito delle indagini i CC accertato che il proprietario di tale utenza nulla sapeva sulla circostanza, sia la circostanza, che sarebbe stata riferita da tale ipotetico interlocutore, sulle caratteristiche della autovettura, della quale – unitamente al suo proprietario – dagli accertamenti eseguiti dai CC non è risultato provato alcun coinvolgimento nel sinistro, non avendo i CC riscontrato sulla stessa alcuna apprezzabile collegamento con il sinistro.
In definitiva, nella specie sussiste solo il dato di una moto con danni alla parte posteriore e una telefonata ricevuta in orario notturno da un soggetto dichiaratosi disponibile (non è dato poi comprendere perché al posto dei familiari del danneggiato), ad essere indicato quale interlocutore per informazioni sul sinistro da richiedere con una inserzione su quotidiano (neppure documentata), il quale ha peraltro dichiarato che neppure aveva saputo se il suo telefono era stato effettivamente inserito nei giornali locali, ma che “comunque era stato chiamato”: sicchè, non è inferibile dalla telefonata notturna alcun collegamento univoco con il sinistro.
Inoltre, le fortuite e plurime vicende della SIM dell'utenza hanno impedito ogni ulteriore accertamento, e comunque coloro che l'hanno avuta in uso hanno negato ogni coinvolgimento nella vicenda.
In tale contesto, non appare revocabile in dubbio, in presenza di una serie di
“dichiarazioni anonime” e rimaste prive di alcun riscontro, e anzi riferite addirittura da terzi (teste ), il cui coinvolgimento nella vicenda è parimenti dedotto ma Tes_1 privo di riscontro (non avendo potuto confermare che il suo nome fosse stato inserito su quotidiani), che non sussista alcun valido elemento probatorio per ritenere sussistente la dinamica del sinistro come dedotta, come già ritenuto dal primo giudice.
Né assume rilievo il principio invocato dall'appellante del “più probabile che non”, il quale non vale a far assurgere rilievo ad una qualsiasi causa anche del tutto ipotetica e astratta, ma impone di scegliere tra ipotesi alternative plausibili e concretamente sostenibili: per tutte, cfr, Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 25884 del 02/09/2022 “ In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”.
Nel caso in esame, invece, non sussiste una pluralità di ipotesi “valutabili” sulle modalità di verificazione del sinistro, tra cui operare la verifica di quella che abbia il maggior grado di conferma sulla base degli indizi, essendo rimasta del tutto priva del riscontro minimo che la rendesse una “ipotesi valutabile” la tesi dell'appellante.
L'appello è respinto e le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in relazione al valore indeterminabile della causa di complessità bassa.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4000,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 4665/2024
All'udienza collegiale del giorno 26/06/2025 ore 11:20
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv Ilaria Cavallin
Appellato/i
Controparte_1 Avv. Serenella Pancali presente in sostituzione Avv. Angilella
FGVS Controparte_2
*** L'Avvocato presente insiste per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura in udienza, che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta la n. 4665/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 675/2024 il tribunale di Latina così statuiva sulla domanda dell'odierno appellante, in fatto e in diritto:
“Con citazione del 3 gennaio 2018 citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 quale impresa designata per il F.G.V.S. deducendo:
[...] il 13 giugno 2015 alle ore 10.40 mentre percorreva via Guardapasso in località Aprilia alla guida della moto Honda tg CF27057 di proprietà di Controparte_3 veniva urtato da un'autovettura che si dileguava senza prestare soccorso;
a seguito dell'impatto veniva catapultato contro un palo e cadeva inerme al di là della carreggiata;
un signore ivi residente chiamava il 118 che interveniva e lo trasportava al Pronto soccorso della casa di Cura Citta di Aprilia dove riscontravano “politrauma della strada, trauma cranico …etc”; lo stesso giorno veniva trasportato al Santa Maria Goretti di Latina dove rimaneva ricoverato fino al 16 luglio 2015 quando veniva trasferito all'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS) fino al 3 ottobre 2015; veniva dimesso in data 31 ottobre 2015 con la diagnosi “stato vegetativo in paziente con trauma cranico …etc.” Seguivano successivi ricoveri per conseguenze varie del sinistro. La durata dell'invalidità temporanea è stata di complessivi 486 giorni di cui 200 totale e 286 parziale con postumi invalidanti nella misura del 70% per una quantificazione del danno pari ad euro 949.059,00 oltre euro 2.121,34 per spese mediche.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni come quantificati. In via istruttoria ammettersi prova per testi […].
Si costituiva con comparsa in data 12 novembre 2018 contestando la Controparte_1 domanda ed eccependo carenza di legittimazione passiva, improcedibilità dell'azione ex art. 287 D.lgs 209/2005, infondatezza nel merito poiché il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità dello stesso danneggiato non sussistendo responsabilità di terzi rilevando inoltre come l'attore non indossasse il casco. Contestava inoltre la quantificazione del danno. Con ordinanza in data 30 giugno 2019 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
Con la memoria istruttoria secondo termine parte attrice chiedeva prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) il giorno 13 Giugno 2015 vedeva l'ambulanza soccorrere il ? Parte_1
2) indicava al C.C. il punto in cui si trovava la moto? Persona_1
3) effettuava i rilevamenti dell'incidente?
4) visionava la moto?
5) il suo numero di cellulare era stato inserito in alcuni giornali locali nei giorni successivi all'incidente?
6) subito dopo il fatto riceveva due telefonate al numero di telefono inserito nei giornali locali?
7) durante una telefonata l'interlocutore affermava che il Sig. era Parte_1 stato urtato da un'automobile?
[ …] All'udienza dell'11 maggio 2021 veniva sentito il teste […] “di Testimone_1 professione disoccupato identificato con CI n. in corso di validità non ho Num_1 rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Siamo amici di famiglia. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiara: Capitolo 5): è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: dopo qualche giorno dall'incidente i familiari del sig. mi chiesero se ero Parte_1 disponibile ad inserire il mio recapito telefonico in giornali locali per eventuali comunicazioni relative all'incidente di . Non so se il mio telefono sia stato Pt_1 effettivamente inserito nei giornali locali ma dopo sono stato chiamato. Capitolo 6): no. Ho ricevuto soltanto una telefonata dopo una settimana di notte alle due. Capitolo 7): si è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: la persona che mi ha telefonato ha detto che aveva un peso dal quale liberarsi. Mi ha detto che era stato urtato da una macchina e mi ha fornito il numero di targa Parte_1 di questa macchina. Mi ha detto che lui non voleva comparire e quindi non mi ha dato le sue generalità. Io il giorno dopo ho fornito tutti i dati alla famiglia di . A Pt_1 domanda del Giudice: mi ha telefonato una persona di sesso maschile. Mi pare che mi abbia detto che si trattava di una Fiat Punto di colore bianco. Viene introdotto il secondo testimone, che […] dichiara “sono Testimone_2 nato a [...] il [...] residente in [...] di professione agricoltore identificato con CI n. 031078 in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli dell'atto di citazione Capitolo 1): ho visto partire l'autoambulanza A domanda del procuratore di parte convenuta: io stavo all'interno della mia azienda dentro un locale chiuso. Una macchina doveva uscire dalla mia azienda ed il passaggio era impedito perché avevano parcheggiato una macchina sul passo carrabile. Io sono uscito ed ho visto alcune persone che stazionavano ed ho visto l'ambulanza partire. Capitolo 2) : è vero il giorno dopo ho indicato ad un Carabiniere il posto dove era riversa la moto. Preciso che sono venuti i Carabinieri e mi hanno chiamato dentro l'azienda chiedendomi se il giorno prima avessi visto dove stava la moto. Viene introdotto il terzo testimone [ - Brigadiere Capo dei Carabinieri Tes_3
] … .”Capitolo 3): ho effettuato io i rilievi descrittivi. Preciso che l'incidente si è verificato il 13 giugno 2015 ed i rilievi io li ho effettuati il 21 giugno 2015. Capitolo 4): si ho visonato la moto il 21 giugno 2015 ed ho allestito anche il fascicolo fotografico. A domanda del procuratore di parte convenuta: ho visonato la moto quando era custodita presso l'abitazione di . A domanda del Persona_2
Giudice: il padre del sig. si è recato in caserma il 21 giugno 2015 Parte_1 per denunciare il fatto. Ho ritenuto a seguito della denuncia di effettuare gli accertamenti per quanto possibile al fine di identificare l'eventuale responsabile. A domanda del procuratore di parte attrice: ho effettuato io gli accertamenti diretti ad identificare l'autoveicolo investitore del quale era stata fornita la targa da un anonimo interlocutore”.
[…]
La domanda è risultata non provata nel merito vale a dire in ordine al dedotto intervento causale, nel determinismo dell'incidente, ad opera un terzo veicolo rimasto sconosciuto. Il teste ha infatti riferito di aver ricevuto una telefonata con la Tes_1 quale un anonimo interlocutore gli aveva riferito che una autovettura, della quale aveva fornito un numero di targa, aveva urtato l'attore. Tuttavia, le indagini effettuate dai Carabinieri sul numero di targa EF 676 RP appartenente ad una Fiat Punto appartenente a non avevano portato ad alcun risultato che Controparte_4 potesse collegare il veicolo all'incidente ed avendo inoltre il negato CP_4 alcun coinvolgimento nel sinistro. Sono stati quindi acquisiti i tabulati dell'utenza del che hanno consentito di Tes_1 accertare che la telefonata era stata fatta alle ore 01:43 del 21 giugno 2015 dall'utenza 331 4514705 intestata a nato a [...] il [...] il Controparte_5 quale però interrogato dichiarava di non conoscere la predetta utenza, di non averla mai attivata riservandosi di proporre querela. Il pubblico ministero chiedeva quindi l'archiviazione del procedimento richiesta che veniva accolta dal GIP che disponeva l'archiviazione dal GIP in data 21 luglio 2016. La domanda pertanto deve essere rigettata poiché non è risultato provato alcun concorso causale nel sinistro ad opera di una terza vettura rimasta ignota”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma, e chiedendo , previa ammissione di CTU cinematica e medico-legale, di condannare al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore pari ad euro 949.059,00 oltre euro 1.121,34 per le residue spese mediche, ovvero al pagamento degli importi diversi ritenuti di giustizia, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita deducendo la infondatezza dei motivi di appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato.
Con un articolato motivo, dedotto sotto vari capi, ai quali integralmente si rinvia, la parte appellante in sostanza deduce l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare per aver omesso il primo giudice la valutazione delle emergenze probatorie anche documentali, che avrebbero riscontrato la tesi dell'attore sulle modalità di verificazione del sinistro, poiché:
ha ottenuto “riscontro la veridicità della telefonata, risultante dai tabulati acquisiti dalla procura, ricevuta alle ore 01,43 del 21.06.2015 sull'utenza del sig. , Tes_1 indicata in un annuncio pubblicato nei giornali locali”, mentre nessuna contestazione è stata sollevata sulla veridicità del contenuto della stessa, anche se all'esito degli approfondimenti di indagine, tuttavia, il chiamante rimaneva anonimo;
il tamponamento riferito nella telefonata sarebbe confermato dai rilievi condotti dai Carabinieri della Stazione CC di Aprilia, in cui si legge che: “vista l'ammaccatura presente sulla moto compatibile con un urto”, e ancora “l'ammaccatura del cerchio ruota posteriore verosimilmente riconducibile ad un tamponamento”,
il verificarsi del sinistro è acclarato dagli accertamenti e rilievi del CC,
, padre dell'attore e proprietario della moto Controparte_3 Parte_1
Honda in uso all'odierno attore, ha confermato di aver pubblicato un annuncio sui giornali locali, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, e che sull'annuncio veniva inserito il numero telefonico di , amico di famiglia, Testimone_1 questi ha confermato di aver ricevuto la chiamata alle ore 1.43 del 21.06.2015, da un soggetto rimasto anonimo, il quale dichiarava che il sinistro sarebbe stato provocato da
, a bordo della sua autovettura Fiat Punto targata EF676RP, che poi Controparte_4 si sarebbe dato alla fuga;
quest'ultimo, escusso in sede di sommarie informazioni, si dichiarava estraneo ai fatti, e la sua estraneità veniva confermata dall'esame della vettura di sua proprietà sopra menzionata, che risultava esente da urti compatibili con la dinamica del sinistro, in data 11.11.2015, , su delega del figlio , depositava Controparte_3 Pt_1 denuncia-querela contro ignoti, per le circostanze afferenti al sinistro stradale, dagli approfondimenti svolti sulla chiamata ricevuta dal sig. , non si Tes_1 ricavavano elementi utili all'individuazione del responsabile del sinistro: l'utenza era intestata a tale , nato a [...] il [...], il quale dichiarava di Controparte_5 non conoscere detta utenza e di non averla mai attivata, riservandosi ogni azione a riguardo;
da ulteriori indagini sui contatti telefonici intrattenuti, emergeva che l'utenza stessa fosse in uso a tale , il quale, rinvenuta fortuitamente la Sim card, Persona_3
l'avrebbe affidata al figlio, proseguendone l'utilizzo, nonostante non ne fosse intestatario, e lo stesso si dichiarava estraneo ai fatti contestati e riferiva di non conoscere né il né il e che, nelle circostanze di tempo di cui alla Tes_1 Parte_1 telefonata ricevuta, la Sim Card medesima fosse a sua volta utilizzata anche da un cittadino straniero, tale , con il quale non intratteneva più alcun rapporto;
CP_6 in data 29.10.2016, il sig. si recava presso la stazione dei Carabinieri Parte_1 di Aprilia, confermando la dinamica già descritta e precisando di essere stato attinto alle spalle da un veicolo rimasto ignoto, che dopo l'urto si dava alla fuga.
Dunque, deduce l'appellante, da tale contesto la dinamica del sinistro sarebbe stata confermata, solo emergendo anche dalla indagini in sede penale la impossibilità di individuare il responsabile del sinistro, il che appunto legittima la proposizione della domanda in oggetto.
Le censure sono infondate: ed invero, premesso che la circostanza che la moto presentasse dei danni alla parte posteriore compatibili con un tamponamento è del tutto irrilevante, in mancanza di elementi idonei a ritenere che tale danno sia stato provocato proprio a seguito del sinistro in oggetto (il che rende anche irrilevante la richiesta CTU cinematica), il dato incontroverso è costituito dalla circostanza che è rimasta smentita sia la tesi di una telefonata pervenuta dalla utenza indicata dall'attore, del contenuto riferito dal teste, avendo all'esito delle indagini i CC accertato che il proprietario di tale utenza nulla sapeva sulla circostanza, sia la circostanza, che sarebbe stata riferita da tale ipotetico interlocutore, sulle caratteristiche della autovettura, della quale – unitamente al suo proprietario – dagli accertamenti eseguiti dai CC non è risultato provato alcun coinvolgimento nel sinistro, non avendo i CC riscontrato sulla stessa alcuna apprezzabile collegamento con il sinistro.
In definitiva, nella specie sussiste solo il dato di una moto con danni alla parte posteriore e una telefonata ricevuta in orario notturno da un soggetto dichiaratosi disponibile (non è dato poi comprendere perché al posto dei familiari del danneggiato), ad essere indicato quale interlocutore per informazioni sul sinistro da richiedere con una inserzione su quotidiano (neppure documentata), il quale ha peraltro dichiarato che neppure aveva saputo se il suo telefono era stato effettivamente inserito nei giornali locali, ma che “comunque era stato chiamato”: sicchè, non è inferibile dalla telefonata notturna alcun collegamento univoco con il sinistro.
Inoltre, le fortuite e plurime vicende della SIM dell'utenza hanno impedito ogni ulteriore accertamento, e comunque coloro che l'hanno avuta in uso hanno negato ogni coinvolgimento nella vicenda.
In tale contesto, non appare revocabile in dubbio, in presenza di una serie di
“dichiarazioni anonime” e rimaste prive di alcun riscontro, e anzi riferite addirittura da terzi (teste ), il cui coinvolgimento nella vicenda è parimenti dedotto ma Tes_1 privo di riscontro (non avendo potuto confermare che il suo nome fosse stato inserito su quotidiani), che non sussista alcun valido elemento probatorio per ritenere sussistente la dinamica del sinistro come dedotta, come già ritenuto dal primo giudice.
Né assume rilievo il principio invocato dall'appellante del “più probabile che non”, il quale non vale a far assurgere rilievo ad una qualsiasi causa anche del tutto ipotetica e astratta, ma impone di scegliere tra ipotesi alternative plausibili e concretamente sostenibili: per tutte, cfr, Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 25884 del 02/09/2022 “ In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”.
Nel caso in esame, invece, non sussiste una pluralità di ipotesi “valutabili” sulle modalità di verificazione del sinistro, tra cui operare la verifica di quella che abbia il maggior grado di conferma sulla base degli indizi, essendo rimasta del tutto priva del riscontro minimo che la rendesse una “ipotesi valutabile” la tesi dell'appellante.
L'appello è respinto e le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in relazione al valore indeterminabile della causa di complessità bassa.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4000,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino