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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010546402000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6198/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249010546402000, notificata in data 26/10/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, opposta con riferimento alla sottesa cartella n.
0942019000299469100, indicata come notificata l'11/06/2019 (€ 343,83), relativa al mancato pagamento della TARI anno 2018 del Comune di Palmi.
Censura l'atto per omessa notifica della cartella e maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo e documentando che la cartella n 0942019000299469100 è stata notificata in data 11.06.2019 mediante consegna a mani di soggetto qualificatosi “moglie” (con successiva comunicazione di avvenuta notifica a mezzo raccomandata n. 57323058985-8).
Deduce, inoltre, non essere maturata la prescrizione, dovendosi anche tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Parte ricorrente ha quindi presentato memorie, ritenendo prescritta la pretesa anche tenendo conto della normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica della cartella, con produzione poi non contestata da parte ricorrente, per cui è infondata la censura di omessa notifica della cartella stessa;
inoltre non è maturato il termine prescrizionale, dovendosi tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale: anche tenendo conto del periodo rappresentato da parte ricorrente con le memorie (85 giorni), infatti, dalla data di definitività della cartella (11.08.2019) gli 85 giorni successivi al quinquennio scadevano in data 04.11.2024, quindi successivamente alla data di notifica dell'intimazione.
Spese compensate in ragione dell'applicabilità di normativa sopravvenuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010546402000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6198/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249010546402000, notificata in data 26/10/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, opposta con riferimento alla sottesa cartella n.
0942019000299469100, indicata come notificata l'11/06/2019 (€ 343,83), relativa al mancato pagamento della TARI anno 2018 del Comune di Palmi.
Censura l'atto per omessa notifica della cartella e maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo e documentando che la cartella n 0942019000299469100 è stata notificata in data 11.06.2019 mediante consegna a mani di soggetto qualificatosi “moglie” (con successiva comunicazione di avvenuta notifica a mezzo raccomandata n. 57323058985-8).
Deduce, inoltre, non essere maturata la prescrizione, dovendosi anche tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Parte ricorrente ha quindi presentato memorie, ritenendo prescritta la pretesa anche tenendo conto della normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica della cartella, con produzione poi non contestata da parte ricorrente, per cui è infondata la censura di omessa notifica della cartella stessa;
inoltre non è maturato il termine prescrizionale, dovendosi tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale: anche tenendo conto del periodo rappresentato da parte ricorrente con le memorie (85 giorni), infatti, dalla data di definitività della cartella (11.08.2019) gli 85 giorni successivi al quinquennio scadevano in data 04.11.2024, quindi successivamente alla data di notifica dell'intimazione.
Spese compensate in ragione dell'applicabilità di normativa sopravvenuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.