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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1521/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. De Luca giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. E. Brinati giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4913/2023, pubblicata il 15 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc, domandava: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, accertare e dichiarare
- che, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dall'1.4.2015 al
30.04.2021, quale operaia addetta alle pulizie, applicata stabilmente presso l'appalto di
Roma Capitale presso l'edificio sito in via Circonvallazione Ostiense, n. 191, inquadrata al II livello del CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi, applicato di fatto unitamente alla CITL, dalla detta società resistente;
- che, in data 1.4.2015, a seguito del trasferimento di azienda ex art. 2112 Cod. Civ., la ricorrente è stata assunta dalla società resistente con una illegittima riduzione del parametro orario nella misura del 25% (da 30 ore settimanali a 22,50 ore), imposta come condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- che, fra la , società uscente, e la è intervenuto un Controparte_2 Parte_2 trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., per cui la riduzione del paramento orario contrattuale è illegittima/nulla; - che, la riduzione del parametro orario si pone in violazione anche con la normativa del cambio appalto e con la relativa clausola sociale,
l'art. 4 CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi;
- che, la ricorrente mai ha esplicitamente e espressamente accettato la riduzione delle ore lavorative, che atteso il disposto dell'art. 4 CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e
Servizi integrati/Multiservizi, è illegittima;
- il diritto della ricorrente, ai sensi della CCNL e CITL di categoria, nonché degli artt. 1175,
1218, 1375 e 2932 Cod. civ., all'assunzione da parte della società convenuta alle medesime condizioni economiche e normative già riconosciute dalla;
Controparte_2
2 - la nullità/illegittimità/inefficacia/illiceità della riduzione oraria imposta alla ricorrente dalla società convenuta per violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1344, 1345, 1418,
1419, 1427, 2077 e 2112 Cod. Civ. nonché dell'art. 4 del CCNL Multiservizi;
- che, sono stati assunti altri dipendenti aventi le medesime mansioni della ricorrente e aumentate le ore di lavoro ai lavoratori in forza in violazione dei fondamentali principi di correttezza e buona fede;
- che, la resistente ha assunto un contegno discriminatorio nei confronti della ricorrente, in quanto RSA del sindacato e comunque perché si è opposta alla riduzione CP_3 dell'orario lavorativo;
- che, il contegno della società ha cagionato danni anche di natura non patrimoniali alla ricorrente;
- che, la ricorrente in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto ha ricevuto una retribuzione inferiore e insufficiente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c. e 36
Cost, specificatamente considerati l'art. 22 del CCCNL Controparte_4 con conseguente diritto al pagamento delle somme dovute e non corrisposte,
e, per l'effetto, condannare la società convenuta, ut supra, anche ex art. 432 Cpc,
- al riconoscimento in favore ella ricorrente dell'anzianità pregressa, nonché del medesimo contratto di lavoro con relativo parametro orario ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2112 c.c. e conseguente condanna al pagamento delle dovute differenze retributive per un importo di € 25.097,54 ( euro venticinquemilanovantasette/54) come da allegati conteggi
o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia
- ovvero al pagamento delle differenze retributive ovvero al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dovute in virtù dell'illegittima riduzione dell'orario lavorativo, come applicata dall'1.4.2015 al 30.04.2021, per violazione dell'art. 4 del
CCNL di settore, applicato dalla convenuta, per un importo di € 25.097,54 (euro venticinquemilanovantasette/54), come da allegati conteggi o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
- al pagamento in favore della ricorrente a titolo di danni non patrimoniali per trattamento discriminatorio o comunque in violazione della buona fede e correttezza la somma ritenuta idonea a ristorare la stessa da valutarsi in via equitativa dall'On.le Giudicante;
- al pagamento a titolo di differenze retributive, per omessa corresponsione degli emolumenti retributivi dovuti, attesa la mancata erogazione dell'indennità di anzianità
3 contributiva dall'1.4.2015 al 31.3.2019, della somma di euro 1.820,09 (euro milleottocentoventi/09) ovvero nella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (cfr. Corte Cost. 459/00; C.
Cost.136/2001; Cass. S.U. 38/2001), nonché al pagamento degli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. l283 Cod.Civ.
Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA
(4%) ed IVA (22%), da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Brinati, antistatario.
Salvis juribus”.
2. Nel contraddittorio con , con la sentenza in oggetto il Tribunale così Parte_1 decideva:
“1) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, al risarcimento in favore della ricorrente del danno derivante dalla illegittima riduzione dell'orario in violazione dell'art. 4 del CCNL di settore, dal 1.4.2015, data dell'assunzione, al 30.4.2021, data della cessazione del rapporto, parametrato alle retribuzioni dovute per il parametro orario di 30 ore settimanali riconosciutole in precedenza, nonché al pagamento della indennità di anzianità forfettaria ex art. 22 del
CCNL di settore per il periodo dal 1.4.2015 al 31.3.2019, pari a complessivi € 25.097,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) respinge nel resto il ricorso;
3) compensa tra le parti per un quarto i compensi di lite e pone i restanti tre quarti a carico della parte convenuta che liquida, già operata la compensazione, in € 3.636,00 di cui €
3.162,00 per compensi ed € 474,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv.
Emanuele Brinati antistatario ” .
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- l'eccezione d'incompetenza territoriale del Giudice adito è infondata, operando nella fattispecie il foro del luogo ove è sorto il rapporto;
- nel merito, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente, licenziata per cambio appalto in data 31 marzo 2015 da , alle cui dipendenze aveva lavorato Controparte_2 con parametro orario di 30 ore a settimana, è stata assunta alle dipendenze di dal 1° Pt_1 aprile 2015 e vi ha lavorato fino al 30 aprile 2021 con qualifica di operaio, livello 2° CCNL
Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con parametro orario di
22,50 ore a settimana. Risulta altresì che entrambi i datori di lavoro appaltatori hanno
4 assegnato la ricorrente all'appalto di Roma Capitale, con mansioni di addetta alle pulizie dell'edificio sito in Circonvallazione Ostiense n. 191;
- il subentro del nuovo appaltatore al precedente non configura un trasferimento di azienda, perché è rimasta indimostrata la circostanza, rilevante ex art. 2112 cc, che oggetto della cessione era stato un gruppo organizzato di dipendenti in grado di svolgere uno specifico servizio in favore di una platea indistinta di potenziali clienti;
- alla fattispecie, che integra invece l'avvicendamento di due appaltatori nell'appalto, si applica l'art. 4 del CCNL che alla lettera b) consente la riduzione del parametro CP_4 orario di lavoro del personale transitante in caso di mutate esigenze tecnico-organizzative del servizio appaltato;
- l'onere di provare una tale circostanza incombe sul datore di lavoro subentrante, ma nel caso di specie non è stato assolto da Pt_1
- pertanto, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive per l'illegittima riduzione dell'orario lavorativo applicatole dal 1° aprile 2015 fino al 30 aprile 2021;
- alla lavoratrice spetta anche l'indennità per anzianità forfettaria di settore, giusta il disposto dell'art. 22 del CCNL. Infatti, dalle buste paga risulta che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del precedente appaltatore dal 1° novembre 2011 fino al 31 marzo 2015 e che percepiva questa indennità nella misura di € 54,39;
- il credito spettante alla lavoratrice va determinato sulla scorta dei conteggi prodotti con il ricorso, immuni da vizi;
- è infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto genericamente avanzata dalla CP_1
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 20 giugno
2023, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande Parte_1 fossero integralmente respinte. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei relativi criteri di riparto dell'onere della prova;
b) violazione del principio della libertà della prova e del libero convincimento del Giudice, nonché delle norme sull'acquisizione delle prove, erronea applicazione della regola dell'onere della prova ed erronea valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti;
c) violazione dell'art. 421 cpc in materia di potere istruttorio officioso, del principio di acquisizione delle prove e della natura residuale della regola dell'onere della prova;
d) erronea quantificazione del danno subito, mancata considerazione di fatti rilevanti;
5 e) nuova regolazione delle spese di lite, con condanna della ricorrente in primo grado al pagamento integrale degli oneri processuali.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, di cui chiedeva Controparte_1 la reiezione. Proponeva altresì appello incidentale condizionato chiedendo:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi della CCNL e CITL di categoria, nonché degli artt. 1175, 1218, 1375 e 2932 Cod. civ., all'assunzione da parte della società convenuta alle medesime condizioni economiche e normative già riconosciute dalla
[...]
ed al trattamento retributivo, corrispondente al precedente parametro orario CP_2
e, pertanto, condannare la al pagamento in favore della Sig.ra delle Pt_1 CP_1 differenze retributive dovute in virtù dell'illegittima riduzione dell'orario lavorativo, come applicata dall'1.4.2015 al 30.04.2021, per violazione dell'art. 4 del CCNL di settore, applicato dalla convenuta, per un importo di €. 25.097,54 come da conteggi, in atti, o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
-accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia/illiceità della riduzione oraria imposta alla ricorrente in sede di riassunzione dalla società appellante per violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1344, 1345, 1418, 1419, 1427, 2077 Cod. Civ. nonché dell'art. 4 del
CCNL Multiservizi e dell'art. 15 della legge 300/1970 e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno in favore della Sig.ra parametrato alle Pt_1 CP_1 retribuzioni perdute in virtù dell'illegittima riduzione dell'orario lavorativo, come applicata dall'1.4.2015 al 30.04.2021, per un importo di € 25.097,54 come da allegati conteggi o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali per trattamento discriminatorio o comunque in violazione della buona fede e correttezza per la cui liquidazione si rimette alla valutazione equitativa dell'Ecc.ma Corte adita tenendo conto della gravità della condotta della società e della durata dell'illegittima riduzione oraria imposta alla Sig.ra CP_1 in ogni caso
Con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi del giudizio e della fase cautelare, oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%), da distrarsi in favore dell'Avv.
Emanuele Brinati, antistatario”.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6 6. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuita condanna di a pagare alla il dovuto per scatti di anzianità di settore, in quanto la società, Pt_1 CP_1 soccombente sul punto, vi ha prestato acquiescenza in modo espresso (v. pag. 19 ricorso di appello).
7. Nel merito, l'appello principale è infondato.
8. In specie, con riguardo ai motivi di doglianza a), b) e c), trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 4 del CCNL Multiservizi, pacificamente applicato al caso di specie, stabilisce:
“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.) anche ai sensi dell'articolo 7 comma 4 bis, del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008, n. 31.
In ogni caso di cessazione di appalto, l cessante ne darà preventiva comunicazione, ove Pt_3 possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la
massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto.
Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
“a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante -ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio- sarà convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del
7 Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante…”.
9. La clausola contrattuale è chiara, stante il significato delle parole utilizzate dalle parti sociali e la loro connessione, nello stabilire:
- la disciplina pattuita ha lo scopo -dichiarato- di conservare i livelli occupazionali in essere presso l'appaltatore uscente, tenuto conto delle peculiarità del settore e delle esigenze delle imprese che vi operano;
- tale unitario scopo è perseguito procedimentalizzando la vicenda del subentro del nuovo appaltatore nell'appalto già commissionato all'appaltatore -datore di lavoro uscente;
- il procedimento in parola è cogestito dai predetti appaltatori e dalle organizzazioni sindacali,
a evidente tutela dei plurimi interessi in gioco;
- questo procedimento, nella sua prima fase, è volto a rappresentare all'appaltatore subentrante, prima della cessazione del contratto di appalto in esecuzione, la situazione occupazionale in essere sull'impianto interessato, avuto riguardo al numero dei lavoratori ivi addetti dall'appaltatore uscente e al loro orario di lavoro;
- in caso di parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'appaltatore subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova del personale già dipendente dell'appaltatore uscente e in forze da almeno quattro mesi sull'impianto interessato dal cambio appalto;
- la modifica delle condizioni dell'appalto costituisce la variabile che consente al nuovo appaltatore di derogare a tale previsione e apre una seconda fase del menzionato procedimento, volta ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso l'applicazione di misure occupazionali quali il part-time, la riduzione orario di lavoro, la flessibilità delle giornate lavorative, la mobilità.
8 10. Tenuto conto della volontà dei contraenti collettivi, quale emersa in modo inequivoco nei termini indicati, si deve allora dire che i lavoratori transitanti in caso di cambio appalto hanno diritto all'assunzione alle medesime condizioni lavorative già assicurate dall'appaltatore uscente, mentre il fatto, che impedisce la loro assunzione a dette condizioni alle dipendenze dell'appaltatore subentrante, deve essere fatto valere da quest'ultimo e opposto nei modi contrattualmente previsti.
11. La conclusione, che si è tratta, trova avallo nella sentenza n. 28246/2018 della Suprema Corte, che, proprio con riguardo all'art. 4 del CCNL multiservizi, ha chiarito: “… l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato a condizioni specifiche ne', tantomeno, alla preventiva consegna della comunicazione inerente le quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi , ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché' non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cedente, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso
Cass.n. 779/2015).
Il mancato adempimento della consegna da parte dell'impresa uscente non puo' determinare il venir meno dell'obbligo di assunzione in quanto non incide sulla condizione essenziale di possesso dell'anzianità di almeno quattro mesi. Tale qualità, comunque allegata dal lavoratore (nel caso di specie le lavoratrici avevano richiesto direttamente alla ricorrente di essere assunte il 22.4.2008 - pg. 12 ricorso), ed accertata dalla impresa subentrante (grava sulla stessa l'onere di contraddire eventualmente l'allegazione dei lavoratori), costituisce unica condizione per il perfezionamento dell'obbligazione contenuta nel predetto articolo 4….”.
Dello stesso tenore è, poi, la sentenza n. 31491/2023, con cui la Suprema Corte ha pure chiarito:
“…Quindi la predetta clausola, già sul piano letterale, prevede un vero e proprio diritto all'assunzione in capo ai dipendenti dell'impresa uscente in forza in un ben determinato e specifico periodo che precede l'inizio della nuova gestione (c.d. clausola sociale), con correlativo obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante. Rispetto a tale diritto (e al correlativo obbligo)
l'eventuale "non armonizzabilità" con l'organizzazione aziendale di quest'ultima (prevista dall'art. 7 ccnl cit.) rappresenta un fatto impeditivo per due concorrenti ragioni: esso attiene a profili che ineriscono all'organizzazione dell'impresa subentrante e che, quindi, rientrano nella disponibilità e nella conoscenza (e quindi nella sfera giuridica) di quest'ultima, ossia esulano dalla sfera giuridica dei dipendenti dell'impresa uscente. Pertanto ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del criterio della "vicinanza
9 della prova", è a carico dell'impresa subentrante l'onere di dimostrare questa "non armonizzabilità", ad esempio per la mancanza di alcune figure professionali o di alcune mansioni nell'ambito della propria organizzazione tecnica o produttiva. Inoltre, dall'interpretazione sistematica degli artt. 6 e 7
CCNL cit. si evince che questo "fatto impeditivo" è a sua volta condizionato all'avvenuto adempimento di obblighi procedimentali di previa consultazione e partecipazione sindacale a carico dell'impresa subentrante, ai sensi dell'art. 7 CCNL cit., finalizzati alla "ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori", come testualmente prevede la clausola. Si tratta di vera e propria trattativa sindacale, quindi di un obbligo a trattare, poiché, per espressa previsione contrattual-collettiva, necessariamente orientata e finalizzata alla "ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori"…”.
12. Dunque, correttamente il Tribunale ha distribuito a carico dell'appellante principale l'onere di dimostrare che erano mutate le condizioni, i termini e le prestazioni dell'appalto, in cui era Pt_1 subentrata all'appaltatore precedente datore di lavoro della sì da poter far ritenere legittima CP_1 la riduzione del parametro orario disposta nei confronti della lavoratrice.
13. Del pari correttamente il Tribunale ha ritenuto non assolto, da parte di l'onere probatorio a suo Pt_1 carico.
Invero, il fatto, che legittima la variazione delle condizioni d'impiego dei lavoratori transitanti alle dipendenze del nuovo appaltatore, è il mutamento dei “termini, modalità e prestazioni contrattuali” del servizio oggetto di appalto;
dunque, una situazione complessa, che involge non soltanto il servizio in sé considerato (ossia, le prestazioni contrattuali), ma anche le pattuizioni che ne regolano l'esecuzione (ossia, i termini del contratto commerciale) e l'organizzazione aziendale necessaria al fine (ossia, le modalità organizzative per l'esecuzione del detto servizio).
Trattandosi di un giudizio di natura comparativa, è chiaro che la sua formulazione richiede l'indicazione e, quindi, la verifica degli elementi di discordanza tra le situazioni in raffronto, come detto, complesse.
14. Nondimeno, che vi è processualmente tenuta, non ha in effetti assolto l'onere a suo carico. Pt_1
15. In primo luogo, la società appellante principale si è limitata ad affermare che il capitolato speciale dell'appalto, da lei aggiudicato, contemplerebbe rilevanti modifiche dei termini, delle modalità e del contenuto delle prestazioni richieste rispetto al servizio svolto dalla ditta uscente, specificando al fine, ai capitoli 5 e 6 della prova testimoniale che: -l'appalto in questione era suddiviso in sette lotti, mentre quello precedente era suddiviso in otto lotti;
- il lavaggio dei pavimenti era passato da giornaliero a settimanale per tutti i locali ad eccezione di bagni e spogliatoi;
-la spolveratura del top degli armadi era passata da mensile a semestrale;
-la deceratura e ceratura dei pavimenti era passata da mensile a
10 semestrale;
-il lavaggio delle pareti verticali era passato da mensile a trimestrale per tutti i locali ad eccezione dei bagni e degli spogliatoi;
-il lavaggio dei vetri accessibili era passato da mensile a trimestrale;
-la spolveratura delle veneziane e delle tapparelle era passata da mensile a trimestrale.
Tuttavia, si tratta di modifiche delle “prestazioni” connesse al servizio appaltato, la cui variazione, pur ove sussistente -ma, sul punto, v. infra-, non è ex se idonea a descrivere le variazioni anche dei
“termini e delle modalità dell'appalto”, che sono di pari rilievo ai fini del decidere.
Di conseguenza, il fatto della variazione dei termini e delle modalità dell'appalto resta -per ciò solo- privo di riscontro ex art. 2697 cc -non potendo essere dimostrato ciò che non è neppure allegato-, così come resta non decisiva la prova costituenda richiesta dalla società sui capitoli sopra riportati.
16. In secondo luogo, l'appellante principale ha prodotto un capitolato di appalto che non attesta alcuna comparazione tra i due appalti in raffronto (v. al doc. 5 fascicolo primo grado . Pt_1
Anzi, la nota “a chiarimenti” del capitolato in atti, fornita dalla stessa stazione appaltante, attesta che l'appalto, già suddiviso in otto lotti nella precedente gestione, era stato suddiviso in sette lotti per la nuova gestione, ma non dice che vi era stata un'effettiva modificazione di “termini, modalità e prestazioni contrattuali” per l'impresa subentrante (v. doc. 6 fascicolo cit.).
17. Di poi, dal verbale sindacale del 25 marzo 2015 emerge che la variazione dei parametri orari di occupazione dei lavoratori transitanti in era derivata “anche” da una valutazione tecnica Pt_1 aziendale operata dal nuovo appaltatore (doc. 10 fascicolo cit.); dunque, da un personale giudizio della società appellante principale che, allo stato degli atti, non trova un aggancio oggettivo per renderlo rilevante ex art. 4 CCNL citato.
18. Ancora, dalla nota del del 31 marzo 2015 emerge che l'ente committente, per sanare CP_6 il contrasto tra le organizzazioni sindacali e circa la sussistenza o meno della predetta Pt_1 variazione dell'appalto, aveva proposto alla società di verificare, entro il secondo mese dall'inizio dell'esecuzione del servizio appaltato, qual era l'effettivo monte ore necessario all'espletamento del servizio (doc. 11 fascicolo cit.), a dire quindi che al momento del cambio appalto il fatto d'interesse, lungi dall'essere acclarato e oggettivamente riscontrato e/o riscontrabile, costituiva tra le parti una res litigiosa, la cui effettiva consistenza era piuttosto da verificare sul campo, attraverso il controllo del tempo di lavoro richiesto per l'esecuzione del predetto servizio.
19. E ancora, dal verbale di accordo sindacale del 1° aprile 2015 emerge che, perdurando il contrasto in merito, le parti avevano aperto un tavolo di trattative per trovare soluzioni condivise sulla questione
(doc. 8 fascicolo cit.), soluzioni all'evidenza all'epoca non raggiunte.
20. Da ultimo, il documento attestante l'offerta tecnica di descrive i dati relativi all'azienda e, più Pt_1 in generale, all'impresa della società, ma nulla dimostra cica una modifica dell'appalto d'interesse
11 rilevante ex art. 4 lett. b) del CCNL, viepiù in difetto della prova delle condizioni e dei termini di quello precedente (doc. 21 fascicolo cit.).
21. Osserva poi la Corte che, ai fini del decidere, dev'essere valorizzato anche il verbale della riunione in Con data 13 dicembre 2017 presso l' , nel corso della quale aveva dichiarato di “aver effettuato Pt_1 gli aumenti contrattuali che si erano resi necessari per lo svolgimento dell'attività produttive”, a dire quindi che l'esecuzione del servizio appaltato aveva effettivamente richiesto nel tempo un adeguamento della forza lavoro rispetto alla riduttiva stima operata in origine dalla società (v. doc. 5 fascicolo primo grado appellata principale).
22. Neppure è utile alle ragioni di la difesa, secondo cui la società non sarebbe in possesso del Pt_1 precedente capitolato di appalto, con connessa inesigibilità del suo onere di dimostrare le variazioni di rilievo ex art. 4 CCNL citato.
Infatti, si tratta di una difesa in contrasto logico con gli altri argomenti profusi dall'appellante principale per contestare la pretesa avversaria, argomenti già esaminati e basati proprio sull'esistenza delle predette variazioni dell'appalto, il che ne conferma in via induttiva la conoscenza da parte dell'eccipiente Pt_1
In ogni caso, si tenga conto che, secondo l'art. 4 del CCNL, i dati concernenti le condizioni dell'appalto in via di completamento da parte dell'appaltatore uscente sono introdotti nell'alveo della procedura di cambio appalto, il che li rende conosciuti o, comunque, conoscibili dall'appaltatore subentrante.
23. È intutelabile la doglianza di avente a oggetto il mancato esercizio da parte del Tribunale dei Pt_1 poteri officiosi per acquisire il precedente capitolato di appalto presso il Comune di Roma o presso il precedente appaltatore, se non altro perché l'appellante principale non ha neppure dedotto di aver chiesto al Tribunale di attivare i predetti poteri officiosi.
24. Né si può dare seguito alla richiesta dell'appellante principale, di ottenere dalla Corte, ex art. 437 cpc, sia l'acquisizione dei nuovi documenti prodotti nel grado, concernenti gli allegati al nuovo capitolato d'appalto, sia l'acquisizione del capitolato relativo all'appalto precedente.
Invero, in tema, sono consolidati i seguenti principi di diritto (v., ex aliis, Cass. SS.UU. n. 8202/2005,
n. 761/2002, n. 10790/2017; Cass. n. 25899/2021, n. 11994/2018, n. 20055/2016):
- nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, 3° co. cpc e 437, 2° co. cpc,
l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, a meno che la produzione non sia giustificata
12 dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione;
- tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento -ispirato all'esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro- nei poteri d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, 2° co. cpc, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.
- proprio in nome del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il Giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere- dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti;
- costituisce prova nuova indispensabile ex art. 437, 2° co. cpc, quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
25. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
26. Ebbene, nel caso di specie i documenti che l'appellante principale vorrebbe versare tardivamente in atti non sono stati formati dopo la sua costituzione in giudizio, né la loro acquisizione si era resa necessaria in ragione delle difese avversarie, trattandosi di scritture -che si dicono- dimostrative dell'eccezione di cui all'art. 4, lett. b) CCNL, invocata da già nella memoria ex art. 416 cpc. Pt_1
27. D'altro canto, l'acquisizione di questi documenti nel grado non presenta neppure i caratteri della decisività, in quanto:
- allo stato degli atti, il quadro probatorio non è incerto, ma è certo e solo sfavorevole all'appellante principale. In particolare, le circostanze oggettive d'interesse sono indimostrate alla stregua di un quadro istruttorio privo di margini di ambiguità, sia per la mancanza originaria di loro compiuta allegazione, sia per l'evidenza di riscontri che virano addirittura nel senso contrario a quanto voluto dall'eccipiente Pt_1
13 - alla Corte spetta di valutare la prova “nuova” indicatale dalla parte che intende avvalersene, non certo desumere questa prova ricercandola nella congerie dei dati rappresentati da scritture che detta parte sostiene essere risolutive, cosa che invece sarebbe accaduta nel caso di specie ove si fosse dato seguito all'istanza dell'appellante principale, appunto per la mancanza di originaria compiuta allegazione dei fatti d'interesse.
28. Pure infondato è il motivo di appello sub d).
In specie, l'appellante lamenta che, nel determinare il danno subito dalla lavoratrice e poi risarcito, il
Tribunale non avrebbe considerato, in violazione dell'art. 1227 cc, il concorso della nella CP_1 causazione dell'evento, concorso rappresentato dalla mancata accettazione da parte sua della proposta, avanzata dalla società in data 23 gennaio 2018, di aumentare il parametro orario da 22,5 a
27 ore settimanali.
29. Osserva la Corte che sul punto la lavoratrice ha riproposto nel grado la difesa già formulata avanti al
Tribunale, ossia che la predetta proposta non era stata accettata in quanto si sarebbe trattato di un'ora di lavoro quotidiano in più, da prestare dalle 16.30 fino alle 17.30 presso lo sportello bancario di
Roma - zona Monteverde, ferma restando l'ordinaria prestazione giornaliera già in essere dalle ore
7.00 fino alle ore 11.30 nell'appalto in zona Ostiense, in violazione del suo diritto di essere adibita a un unico appalto e con assoluta gravosità e dispendiosità degli spostamenti per svolgere una turnazione con orario spezzato, che l'avrebbe impegnata, di fatto, per l'intera giornata (dalle 7.00 del mattino alle 17.30 del pomeriggio, quindi oltre dieci ore, per prestare cinque ore di lavoro).
30. Premesso che queste allegazioni della lavoratrice non sono state contestate da osserva allora Pt_1 la Corte che, trattandosi di denuncia d'inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte (in questo senso, v. Cass. n. 13627/2017).
31. Risulta allora palese che ha proposto alla l'aumento del parametro orario a 27 ore Pt_1 CP_1 settimanali soltanto a gennaio 2018, quindi a distanza di quasi tre anni dall'assunzione (1° aprile
2015), mantenendolo comunque ben al di sotto di quello di 30 ore settimanali cui la lavoratrice aveva diritto.
32. La mancata accettazione della proposta di da parte della lavoratrice risulta invece ragionevole, Pt_1 giacché questa proposta, lungi dal soddisfare il diritto della all'assunzione alle stesse CP_1 condizioni preesistenti al cambio appalto (parametro di 30 ore settimanali, distribuite su cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì e, giornalmente, dalle 6.00 fino alle 12.00), protraeva piuttosto l'inadempimento della società datrice di lavoro alla corrispettiva obbligazione e, per di più,
14 continuava a connotare questo inadempimento come rilevante ai fini che interessano. Invero, il nuovo impegno lavorativo era richiesto con distribuzione delle 27 ore settimanali su sei giorni a settimana, dal lunedì al venerdì la mattina dalle 7.00 fino alle 11.30, con tre rientri pomeridiani dalle 16.30 fino alle 17.30, e il sabato dalle 7.00 fino alle 8.30 (v. doc. 29 fascicolo primo grado appellante principale).
Dunque, il nuovo orario di lavoro, da osservare per di più su impianti diversi e ubicati in zone della città tra loro -notoriamente- distanti, non era solo spezzettato, ma era altresì collocato in fasce non contigue e ripartito su tutta la settimana lavorativa, il che, considerando anche i tempi di percorrenza da un impianto all'altro e l'obbligo della dipendente di prendere servizio secondo gli orari previsti, le avrebbe richiesto -secondo criteri di normalità- un impegno sproporzionato per almeno tre giorni a settimana, oltre all'occupazione anche per una sola ora il sabato mattina presto, come tale non esigibile tenuto conto che nel lavoro part time la pattuizione sulla distribuzione del tempo di lavoro consente al lavoratore di programmare anche il proprio tempo di vita, da destinare non solo alle esigenze personali e familiari, ma anche ad altre occupazioni lavorative, a tutela di interessi aventi - viepiù- copertura costituzionale.
33. In questo contesto, allora, il danno retributivo patito dalla in conseguenza CP_1 dell'inadempimento di rappresentato dalla diminuzione del suo parametro orario di Pt_1 occupazione, non può dirsi cagionato, in concorso, anche dalla condotta della lavoratrice denunciata al fine, il che esclude l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 cc.
34. Dunque, la statuizione impugnata va confermata anche nel grado con questa più ampia motivazione.
Resta inoltre assorbito l'esame delle ulteriori censure -in rito- dell'appellante principale, che, pur ove fondate, non potrebbero comunque superare le conclusioni -di merito- che si sono tratte.
35. Da quanto fin qui esposto deriva altresì che, al contrario di quanto sostenuto da il Tribunale ha Pt_1 regolato in modo corretto le spese di lite, ponendole per tre quarti a carico della società datrice di lavoro, che è rimasta soccombente in giudizio in via prevalente, sebbene non integrale, e non essendo censurabile la mera misura della disposta compensazione degli oneri di lite.
36. Il mancato accoglimento dell'appello principale assorbe l'esame dell'appello incidentale, che è stato apertamente proposto dalla in via condizionata a un eventuale esito favorevole CP_1 dell'impugnazione di Pt_1
37. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale va dunque respinto, mentre quello incidentale va dichiarato assorbito.
38. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono distratte in favore del procuratore della per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc). CP_1
Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
15 - tenuto conto del valore della controversia (determinato secondo il principio del disputatum);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
39. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato.
Condanna l'appellante principale a rifondere all'appellata principale le spese del giudizio di secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.700,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1521/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. De Luca giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. E. Brinati giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4913/2023, pubblicata il 15 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc, domandava: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, accertare e dichiarare
- che, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dall'1.4.2015 al
30.04.2021, quale operaia addetta alle pulizie, applicata stabilmente presso l'appalto di
Roma Capitale presso l'edificio sito in via Circonvallazione Ostiense, n. 191, inquadrata al II livello del CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi, applicato di fatto unitamente alla CITL, dalla detta società resistente;
- che, in data 1.4.2015, a seguito del trasferimento di azienda ex art. 2112 Cod. Civ., la ricorrente è stata assunta dalla società resistente con una illegittima riduzione del parametro orario nella misura del 25% (da 30 ore settimanali a 22,50 ore), imposta come condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- che, fra la , società uscente, e la è intervenuto un Controparte_2 Parte_2 trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., per cui la riduzione del paramento orario contrattuale è illegittima/nulla; - che, la riduzione del parametro orario si pone in violazione anche con la normativa del cambio appalto e con la relativa clausola sociale,
l'art. 4 CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi;
- che, la ricorrente mai ha esplicitamente e espressamente accettato la riduzione delle ore lavorative, che atteso il disposto dell'art. 4 CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e
Servizi integrati/Multiservizi, è illegittima;
- il diritto della ricorrente, ai sensi della CCNL e CITL di categoria, nonché degli artt. 1175,
1218, 1375 e 2932 Cod. civ., all'assunzione da parte della società convenuta alle medesime condizioni economiche e normative già riconosciute dalla;
Controparte_2
2 - la nullità/illegittimità/inefficacia/illiceità della riduzione oraria imposta alla ricorrente dalla società convenuta per violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1344, 1345, 1418,
1419, 1427, 2077 e 2112 Cod. Civ. nonché dell'art. 4 del CCNL Multiservizi;
- che, sono stati assunti altri dipendenti aventi le medesime mansioni della ricorrente e aumentate le ore di lavoro ai lavoratori in forza in violazione dei fondamentali principi di correttezza e buona fede;
- che, la resistente ha assunto un contegno discriminatorio nei confronti della ricorrente, in quanto RSA del sindacato e comunque perché si è opposta alla riduzione CP_3 dell'orario lavorativo;
- che, il contegno della società ha cagionato danni anche di natura non patrimoniali alla ricorrente;
- che, la ricorrente in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto ha ricevuto una retribuzione inferiore e insufficiente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c. e 36
Cost, specificatamente considerati l'art. 22 del CCCNL Controparte_4 con conseguente diritto al pagamento delle somme dovute e non corrisposte,
e, per l'effetto, condannare la società convenuta, ut supra, anche ex art. 432 Cpc,
- al riconoscimento in favore ella ricorrente dell'anzianità pregressa, nonché del medesimo contratto di lavoro con relativo parametro orario ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2112 c.c. e conseguente condanna al pagamento delle dovute differenze retributive per un importo di € 25.097,54 ( euro venticinquemilanovantasette/54) come da allegati conteggi
o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia
- ovvero al pagamento delle differenze retributive ovvero al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dovute in virtù dell'illegittima riduzione dell'orario lavorativo, come applicata dall'1.4.2015 al 30.04.2021, per violazione dell'art. 4 del
CCNL di settore, applicato dalla convenuta, per un importo di € 25.097,54 (euro venticinquemilanovantasette/54), come da allegati conteggi o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
- al pagamento in favore della ricorrente a titolo di danni non patrimoniali per trattamento discriminatorio o comunque in violazione della buona fede e correttezza la somma ritenuta idonea a ristorare la stessa da valutarsi in via equitativa dall'On.le Giudicante;
- al pagamento a titolo di differenze retributive, per omessa corresponsione degli emolumenti retributivi dovuti, attesa la mancata erogazione dell'indennità di anzianità
3 contributiva dall'1.4.2015 al 31.3.2019, della somma di euro 1.820,09 (euro milleottocentoventi/09) ovvero nella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (cfr. Corte Cost. 459/00; C.
Cost.136/2001; Cass. S.U. 38/2001), nonché al pagamento degli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. l283 Cod.Civ.
Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA
(4%) ed IVA (22%), da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Brinati, antistatario.
Salvis juribus”.
2. Nel contraddittorio con , con la sentenza in oggetto il Tribunale così Parte_1 decideva:
“1) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, al risarcimento in favore della ricorrente del danno derivante dalla illegittima riduzione dell'orario in violazione dell'art. 4 del CCNL di settore, dal 1.4.2015, data dell'assunzione, al 30.4.2021, data della cessazione del rapporto, parametrato alle retribuzioni dovute per il parametro orario di 30 ore settimanali riconosciutole in precedenza, nonché al pagamento della indennità di anzianità forfettaria ex art. 22 del
CCNL di settore per il periodo dal 1.4.2015 al 31.3.2019, pari a complessivi € 25.097,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) respinge nel resto il ricorso;
3) compensa tra le parti per un quarto i compensi di lite e pone i restanti tre quarti a carico della parte convenuta che liquida, già operata la compensazione, in € 3.636,00 di cui €
3.162,00 per compensi ed € 474,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv.
Emanuele Brinati antistatario ” .
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- l'eccezione d'incompetenza territoriale del Giudice adito è infondata, operando nella fattispecie il foro del luogo ove è sorto il rapporto;
- nel merito, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente, licenziata per cambio appalto in data 31 marzo 2015 da , alle cui dipendenze aveva lavorato Controparte_2 con parametro orario di 30 ore a settimana, è stata assunta alle dipendenze di dal 1° Pt_1 aprile 2015 e vi ha lavorato fino al 30 aprile 2021 con qualifica di operaio, livello 2° CCNL
Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con parametro orario di
22,50 ore a settimana. Risulta altresì che entrambi i datori di lavoro appaltatori hanno
4 assegnato la ricorrente all'appalto di Roma Capitale, con mansioni di addetta alle pulizie dell'edificio sito in Circonvallazione Ostiense n. 191;
- il subentro del nuovo appaltatore al precedente non configura un trasferimento di azienda, perché è rimasta indimostrata la circostanza, rilevante ex art. 2112 cc, che oggetto della cessione era stato un gruppo organizzato di dipendenti in grado di svolgere uno specifico servizio in favore di una platea indistinta di potenziali clienti;
- alla fattispecie, che integra invece l'avvicendamento di due appaltatori nell'appalto, si applica l'art. 4 del CCNL che alla lettera b) consente la riduzione del parametro CP_4 orario di lavoro del personale transitante in caso di mutate esigenze tecnico-organizzative del servizio appaltato;
- l'onere di provare una tale circostanza incombe sul datore di lavoro subentrante, ma nel caso di specie non è stato assolto da Pt_1
- pertanto, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive per l'illegittima riduzione dell'orario lavorativo applicatole dal 1° aprile 2015 fino al 30 aprile 2021;
- alla lavoratrice spetta anche l'indennità per anzianità forfettaria di settore, giusta il disposto dell'art. 22 del CCNL. Infatti, dalle buste paga risulta che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del precedente appaltatore dal 1° novembre 2011 fino al 31 marzo 2015 e che percepiva questa indennità nella misura di € 54,39;
- il credito spettante alla lavoratrice va determinato sulla scorta dei conteggi prodotti con il ricorso, immuni da vizi;
- è infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto genericamente avanzata dalla CP_1
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 20 giugno
2023, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande Parte_1 fossero integralmente respinte. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei relativi criteri di riparto dell'onere della prova;
b) violazione del principio della libertà della prova e del libero convincimento del Giudice, nonché delle norme sull'acquisizione delle prove, erronea applicazione della regola dell'onere della prova ed erronea valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti;
c) violazione dell'art. 421 cpc in materia di potere istruttorio officioso, del principio di acquisizione delle prove e della natura residuale della regola dell'onere della prova;
d) erronea quantificazione del danno subito, mancata considerazione di fatti rilevanti;
5 e) nuova regolazione delle spese di lite, con condanna della ricorrente in primo grado al pagamento integrale degli oneri processuali.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, di cui chiedeva Controparte_1 la reiezione. Proponeva altresì appello incidentale condizionato chiedendo:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi della CCNL e CITL di categoria, nonché degli artt. 1175, 1218, 1375 e 2932 Cod. civ., all'assunzione da parte della società convenuta alle medesime condizioni economiche e normative già riconosciute dalla
[...]
ed al trattamento retributivo, corrispondente al precedente parametro orario CP_2
e, pertanto, condannare la al pagamento in favore della Sig.ra delle Pt_1 CP_1 differenze retributive dovute in virtù dell'illegittima riduzione dell'orario lavorativo, come applicata dall'1.4.2015 al 30.04.2021, per violazione dell'art. 4 del CCNL di settore, applicato dalla convenuta, per un importo di €. 25.097,54 come da conteggi, in atti, o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
-accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia/illiceità della riduzione oraria imposta alla ricorrente in sede di riassunzione dalla società appellante per violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1344, 1345, 1418, 1419, 1427, 2077 Cod. Civ. nonché dell'art. 4 del
CCNL Multiservizi e dell'art. 15 della legge 300/1970 e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno in favore della Sig.ra parametrato alle Pt_1 CP_1 retribuzioni perdute in virtù dell'illegittima riduzione dell'orario lavorativo, come applicata dall'1.4.2015 al 30.04.2021, per un importo di € 25.097,54 come da allegati conteggi o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali per trattamento discriminatorio o comunque in violazione della buona fede e correttezza per la cui liquidazione si rimette alla valutazione equitativa dell'Ecc.ma Corte adita tenendo conto della gravità della condotta della società e della durata dell'illegittima riduzione oraria imposta alla Sig.ra CP_1 in ogni caso
Con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi del giudizio e della fase cautelare, oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%), da distrarsi in favore dell'Avv.
Emanuele Brinati, antistatario”.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6 6. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuita condanna di a pagare alla il dovuto per scatti di anzianità di settore, in quanto la società, Pt_1 CP_1 soccombente sul punto, vi ha prestato acquiescenza in modo espresso (v. pag. 19 ricorso di appello).
7. Nel merito, l'appello principale è infondato.
8. In specie, con riguardo ai motivi di doglianza a), b) e c), trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 4 del CCNL Multiservizi, pacificamente applicato al caso di specie, stabilisce:
“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.) anche ai sensi dell'articolo 7 comma 4 bis, del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008, n. 31.
In ogni caso di cessazione di appalto, l cessante ne darà preventiva comunicazione, ove Pt_3 possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la
massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto.
Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
“a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante -ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio- sarà convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del
7 Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante…”.
9. La clausola contrattuale è chiara, stante il significato delle parole utilizzate dalle parti sociali e la loro connessione, nello stabilire:
- la disciplina pattuita ha lo scopo -dichiarato- di conservare i livelli occupazionali in essere presso l'appaltatore uscente, tenuto conto delle peculiarità del settore e delle esigenze delle imprese che vi operano;
- tale unitario scopo è perseguito procedimentalizzando la vicenda del subentro del nuovo appaltatore nell'appalto già commissionato all'appaltatore -datore di lavoro uscente;
- il procedimento in parola è cogestito dai predetti appaltatori e dalle organizzazioni sindacali,
a evidente tutela dei plurimi interessi in gioco;
- questo procedimento, nella sua prima fase, è volto a rappresentare all'appaltatore subentrante, prima della cessazione del contratto di appalto in esecuzione, la situazione occupazionale in essere sull'impianto interessato, avuto riguardo al numero dei lavoratori ivi addetti dall'appaltatore uscente e al loro orario di lavoro;
- in caso di parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'appaltatore subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova del personale già dipendente dell'appaltatore uscente e in forze da almeno quattro mesi sull'impianto interessato dal cambio appalto;
- la modifica delle condizioni dell'appalto costituisce la variabile che consente al nuovo appaltatore di derogare a tale previsione e apre una seconda fase del menzionato procedimento, volta ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso l'applicazione di misure occupazionali quali il part-time, la riduzione orario di lavoro, la flessibilità delle giornate lavorative, la mobilità.
8 10. Tenuto conto della volontà dei contraenti collettivi, quale emersa in modo inequivoco nei termini indicati, si deve allora dire che i lavoratori transitanti in caso di cambio appalto hanno diritto all'assunzione alle medesime condizioni lavorative già assicurate dall'appaltatore uscente, mentre il fatto, che impedisce la loro assunzione a dette condizioni alle dipendenze dell'appaltatore subentrante, deve essere fatto valere da quest'ultimo e opposto nei modi contrattualmente previsti.
11. La conclusione, che si è tratta, trova avallo nella sentenza n. 28246/2018 della Suprema Corte, che, proprio con riguardo all'art. 4 del CCNL multiservizi, ha chiarito: “… l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato a condizioni specifiche ne', tantomeno, alla preventiva consegna della comunicazione inerente le quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi , ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché' non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cedente, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso
Cass.n. 779/2015).
Il mancato adempimento della consegna da parte dell'impresa uscente non puo' determinare il venir meno dell'obbligo di assunzione in quanto non incide sulla condizione essenziale di possesso dell'anzianità di almeno quattro mesi. Tale qualità, comunque allegata dal lavoratore (nel caso di specie le lavoratrici avevano richiesto direttamente alla ricorrente di essere assunte il 22.4.2008 - pg. 12 ricorso), ed accertata dalla impresa subentrante (grava sulla stessa l'onere di contraddire eventualmente l'allegazione dei lavoratori), costituisce unica condizione per il perfezionamento dell'obbligazione contenuta nel predetto articolo 4….”.
Dello stesso tenore è, poi, la sentenza n. 31491/2023, con cui la Suprema Corte ha pure chiarito:
“…Quindi la predetta clausola, già sul piano letterale, prevede un vero e proprio diritto all'assunzione in capo ai dipendenti dell'impresa uscente in forza in un ben determinato e specifico periodo che precede l'inizio della nuova gestione (c.d. clausola sociale), con correlativo obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante. Rispetto a tale diritto (e al correlativo obbligo)
l'eventuale "non armonizzabilità" con l'organizzazione aziendale di quest'ultima (prevista dall'art. 7 ccnl cit.) rappresenta un fatto impeditivo per due concorrenti ragioni: esso attiene a profili che ineriscono all'organizzazione dell'impresa subentrante e che, quindi, rientrano nella disponibilità e nella conoscenza (e quindi nella sfera giuridica) di quest'ultima, ossia esulano dalla sfera giuridica dei dipendenti dell'impresa uscente. Pertanto ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del criterio della "vicinanza
9 della prova", è a carico dell'impresa subentrante l'onere di dimostrare questa "non armonizzabilità", ad esempio per la mancanza di alcune figure professionali o di alcune mansioni nell'ambito della propria organizzazione tecnica o produttiva. Inoltre, dall'interpretazione sistematica degli artt. 6 e 7
CCNL cit. si evince che questo "fatto impeditivo" è a sua volta condizionato all'avvenuto adempimento di obblighi procedimentali di previa consultazione e partecipazione sindacale a carico dell'impresa subentrante, ai sensi dell'art. 7 CCNL cit., finalizzati alla "ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori", come testualmente prevede la clausola. Si tratta di vera e propria trattativa sindacale, quindi di un obbligo a trattare, poiché, per espressa previsione contrattual-collettiva, necessariamente orientata e finalizzata alla "ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori"…”.
12. Dunque, correttamente il Tribunale ha distribuito a carico dell'appellante principale l'onere di dimostrare che erano mutate le condizioni, i termini e le prestazioni dell'appalto, in cui era Pt_1 subentrata all'appaltatore precedente datore di lavoro della sì da poter far ritenere legittima CP_1 la riduzione del parametro orario disposta nei confronti della lavoratrice.
13. Del pari correttamente il Tribunale ha ritenuto non assolto, da parte di l'onere probatorio a suo Pt_1 carico.
Invero, il fatto, che legittima la variazione delle condizioni d'impiego dei lavoratori transitanti alle dipendenze del nuovo appaltatore, è il mutamento dei “termini, modalità e prestazioni contrattuali” del servizio oggetto di appalto;
dunque, una situazione complessa, che involge non soltanto il servizio in sé considerato (ossia, le prestazioni contrattuali), ma anche le pattuizioni che ne regolano l'esecuzione (ossia, i termini del contratto commerciale) e l'organizzazione aziendale necessaria al fine (ossia, le modalità organizzative per l'esecuzione del detto servizio).
Trattandosi di un giudizio di natura comparativa, è chiaro che la sua formulazione richiede l'indicazione e, quindi, la verifica degli elementi di discordanza tra le situazioni in raffronto, come detto, complesse.
14. Nondimeno, che vi è processualmente tenuta, non ha in effetti assolto l'onere a suo carico. Pt_1
15. In primo luogo, la società appellante principale si è limitata ad affermare che il capitolato speciale dell'appalto, da lei aggiudicato, contemplerebbe rilevanti modifiche dei termini, delle modalità e del contenuto delle prestazioni richieste rispetto al servizio svolto dalla ditta uscente, specificando al fine, ai capitoli 5 e 6 della prova testimoniale che: -l'appalto in questione era suddiviso in sette lotti, mentre quello precedente era suddiviso in otto lotti;
- il lavaggio dei pavimenti era passato da giornaliero a settimanale per tutti i locali ad eccezione di bagni e spogliatoi;
-la spolveratura del top degli armadi era passata da mensile a semestrale;
-la deceratura e ceratura dei pavimenti era passata da mensile a
10 semestrale;
-il lavaggio delle pareti verticali era passato da mensile a trimestrale per tutti i locali ad eccezione dei bagni e degli spogliatoi;
-il lavaggio dei vetri accessibili era passato da mensile a trimestrale;
-la spolveratura delle veneziane e delle tapparelle era passata da mensile a trimestrale.
Tuttavia, si tratta di modifiche delle “prestazioni” connesse al servizio appaltato, la cui variazione, pur ove sussistente -ma, sul punto, v. infra-, non è ex se idonea a descrivere le variazioni anche dei
“termini e delle modalità dell'appalto”, che sono di pari rilievo ai fini del decidere.
Di conseguenza, il fatto della variazione dei termini e delle modalità dell'appalto resta -per ciò solo- privo di riscontro ex art. 2697 cc -non potendo essere dimostrato ciò che non è neppure allegato-, così come resta non decisiva la prova costituenda richiesta dalla società sui capitoli sopra riportati.
16. In secondo luogo, l'appellante principale ha prodotto un capitolato di appalto che non attesta alcuna comparazione tra i due appalti in raffronto (v. al doc. 5 fascicolo primo grado . Pt_1
Anzi, la nota “a chiarimenti” del capitolato in atti, fornita dalla stessa stazione appaltante, attesta che l'appalto, già suddiviso in otto lotti nella precedente gestione, era stato suddiviso in sette lotti per la nuova gestione, ma non dice che vi era stata un'effettiva modificazione di “termini, modalità e prestazioni contrattuali” per l'impresa subentrante (v. doc. 6 fascicolo cit.).
17. Di poi, dal verbale sindacale del 25 marzo 2015 emerge che la variazione dei parametri orari di occupazione dei lavoratori transitanti in era derivata “anche” da una valutazione tecnica Pt_1 aziendale operata dal nuovo appaltatore (doc. 10 fascicolo cit.); dunque, da un personale giudizio della società appellante principale che, allo stato degli atti, non trova un aggancio oggettivo per renderlo rilevante ex art. 4 CCNL citato.
18. Ancora, dalla nota del del 31 marzo 2015 emerge che l'ente committente, per sanare CP_6 il contrasto tra le organizzazioni sindacali e circa la sussistenza o meno della predetta Pt_1 variazione dell'appalto, aveva proposto alla società di verificare, entro il secondo mese dall'inizio dell'esecuzione del servizio appaltato, qual era l'effettivo monte ore necessario all'espletamento del servizio (doc. 11 fascicolo cit.), a dire quindi che al momento del cambio appalto il fatto d'interesse, lungi dall'essere acclarato e oggettivamente riscontrato e/o riscontrabile, costituiva tra le parti una res litigiosa, la cui effettiva consistenza era piuttosto da verificare sul campo, attraverso il controllo del tempo di lavoro richiesto per l'esecuzione del predetto servizio.
19. E ancora, dal verbale di accordo sindacale del 1° aprile 2015 emerge che, perdurando il contrasto in merito, le parti avevano aperto un tavolo di trattative per trovare soluzioni condivise sulla questione
(doc. 8 fascicolo cit.), soluzioni all'evidenza all'epoca non raggiunte.
20. Da ultimo, il documento attestante l'offerta tecnica di descrive i dati relativi all'azienda e, più Pt_1 in generale, all'impresa della società, ma nulla dimostra cica una modifica dell'appalto d'interesse
11 rilevante ex art. 4 lett. b) del CCNL, viepiù in difetto della prova delle condizioni e dei termini di quello precedente (doc. 21 fascicolo cit.).
21. Osserva poi la Corte che, ai fini del decidere, dev'essere valorizzato anche il verbale della riunione in Con data 13 dicembre 2017 presso l' , nel corso della quale aveva dichiarato di “aver effettuato Pt_1 gli aumenti contrattuali che si erano resi necessari per lo svolgimento dell'attività produttive”, a dire quindi che l'esecuzione del servizio appaltato aveva effettivamente richiesto nel tempo un adeguamento della forza lavoro rispetto alla riduttiva stima operata in origine dalla società (v. doc. 5 fascicolo primo grado appellata principale).
22. Neppure è utile alle ragioni di la difesa, secondo cui la società non sarebbe in possesso del Pt_1 precedente capitolato di appalto, con connessa inesigibilità del suo onere di dimostrare le variazioni di rilievo ex art. 4 CCNL citato.
Infatti, si tratta di una difesa in contrasto logico con gli altri argomenti profusi dall'appellante principale per contestare la pretesa avversaria, argomenti già esaminati e basati proprio sull'esistenza delle predette variazioni dell'appalto, il che ne conferma in via induttiva la conoscenza da parte dell'eccipiente Pt_1
In ogni caso, si tenga conto che, secondo l'art. 4 del CCNL, i dati concernenti le condizioni dell'appalto in via di completamento da parte dell'appaltatore uscente sono introdotti nell'alveo della procedura di cambio appalto, il che li rende conosciuti o, comunque, conoscibili dall'appaltatore subentrante.
23. È intutelabile la doglianza di avente a oggetto il mancato esercizio da parte del Tribunale dei Pt_1 poteri officiosi per acquisire il precedente capitolato di appalto presso il Comune di Roma o presso il precedente appaltatore, se non altro perché l'appellante principale non ha neppure dedotto di aver chiesto al Tribunale di attivare i predetti poteri officiosi.
24. Né si può dare seguito alla richiesta dell'appellante principale, di ottenere dalla Corte, ex art. 437 cpc, sia l'acquisizione dei nuovi documenti prodotti nel grado, concernenti gli allegati al nuovo capitolato d'appalto, sia l'acquisizione del capitolato relativo all'appalto precedente.
Invero, in tema, sono consolidati i seguenti principi di diritto (v., ex aliis, Cass. SS.UU. n. 8202/2005,
n. 761/2002, n. 10790/2017; Cass. n. 25899/2021, n. 11994/2018, n. 20055/2016):
- nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, 3° co. cpc e 437, 2° co. cpc,
l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, a meno che la produzione non sia giustificata
12 dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione;
- tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento -ispirato all'esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro- nei poteri d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, 2° co. cpc, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.
- proprio in nome del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il Giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere- dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti;
- costituisce prova nuova indispensabile ex art. 437, 2° co. cpc, quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
25. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
26. Ebbene, nel caso di specie i documenti che l'appellante principale vorrebbe versare tardivamente in atti non sono stati formati dopo la sua costituzione in giudizio, né la loro acquisizione si era resa necessaria in ragione delle difese avversarie, trattandosi di scritture -che si dicono- dimostrative dell'eccezione di cui all'art. 4, lett. b) CCNL, invocata da già nella memoria ex art. 416 cpc. Pt_1
27. D'altro canto, l'acquisizione di questi documenti nel grado non presenta neppure i caratteri della decisività, in quanto:
- allo stato degli atti, il quadro probatorio non è incerto, ma è certo e solo sfavorevole all'appellante principale. In particolare, le circostanze oggettive d'interesse sono indimostrate alla stregua di un quadro istruttorio privo di margini di ambiguità, sia per la mancanza originaria di loro compiuta allegazione, sia per l'evidenza di riscontri che virano addirittura nel senso contrario a quanto voluto dall'eccipiente Pt_1
13 - alla Corte spetta di valutare la prova “nuova” indicatale dalla parte che intende avvalersene, non certo desumere questa prova ricercandola nella congerie dei dati rappresentati da scritture che detta parte sostiene essere risolutive, cosa che invece sarebbe accaduta nel caso di specie ove si fosse dato seguito all'istanza dell'appellante principale, appunto per la mancanza di originaria compiuta allegazione dei fatti d'interesse.
28. Pure infondato è il motivo di appello sub d).
In specie, l'appellante lamenta che, nel determinare il danno subito dalla lavoratrice e poi risarcito, il
Tribunale non avrebbe considerato, in violazione dell'art. 1227 cc, il concorso della nella CP_1 causazione dell'evento, concorso rappresentato dalla mancata accettazione da parte sua della proposta, avanzata dalla società in data 23 gennaio 2018, di aumentare il parametro orario da 22,5 a
27 ore settimanali.
29. Osserva la Corte che sul punto la lavoratrice ha riproposto nel grado la difesa già formulata avanti al
Tribunale, ossia che la predetta proposta non era stata accettata in quanto si sarebbe trattato di un'ora di lavoro quotidiano in più, da prestare dalle 16.30 fino alle 17.30 presso lo sportello bancario di
Roma - zona Monteverde, ferma restando l'ordinaria prestazione giornaliera già in essere dalle ore
7.00 fino alle ore 11.30 nell'appalto in zona Ostiense, in violazione del suo diritto di essere adibita a un unico appalto e con assoluta gravosità e dispendiosità degli spostamenti per svolgere una turnazione con orario spezzato, che l'avrebbe impegnata, di fatto, per l'intera giornata (dalle 7.00 del mattino alle 17.30 del pomeriggio, quindi oltre dieci ore, per prestare cinque ore di lavoro).
30. Premesso che queste allegazioni della lavoratrice non sono state contestate da osserva allora Pt_1 la Corte che, trattandosi di denuncia d'inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte (in questo senso, v. Cass. n. 13627/2017).
31. Risulta allora palese che ha proposto alla l'aumento del parametro orario a 27 ore Pt_1 CP_1 settimanali soltanto a gennaio 2018, quindi a distanza di quasi tre anni dall'assunzione (1° aprile
2015), mantenendolo comunque ben al di sotto di quello di 30 ore settimanali cui la lavoratrice aveva diritto.
32. La mancata accettazione della proposta di da parte della lavoratrice risulta invece ragionevole, Pt_1 giacché questa proposta, lungi dal soddisfare il diritto della all'assunzione alle stesse CP_1 condizioni preesistenti al cambio appalto (parametro di 30 ore settimanali, distribuite su cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì e, giornalmente, dalle 6.00 fino alle 12.00), protraeva piuttosto l'inadempimento della società datrice di lavoro alla corrispettiva obbligazione e, per di più,
14 continuava a connotare questo inadempimento come rilevante ai fini che interessano. Invero, il nuovo impegno lavorativo era richiesto con distribuzione delle 27 ore settimanali su sei giorni a settimana, dal lunedì al venerdì la mattina dalle 7.00 fino alle 11.30, con tre rientri pomeridiani dalle 16.30 fino alle 17.30, e il sabato dalle 7.00 fino alle 8.30 (v. doc. 29 fascicolo primo grado appellante principale).
Dunque, il nuovo orario di lavoro, da osservare per di più su impianti diversi e ubicati in zone della città tra loro -notoriamente- distanti, non era solo spezzettato, ma era altresì collocato in fasce non contigue e ripartito su tutta la settimana lavorativa, il che, considerando anche i tempi di percorrenza da un impianto all'altro e l'obbligo della dipendente di prendere servizio secondo gli orari previsti, le avrebbe richiesto -secondo criteri di normalità- un impegno sproporzionato per almeno tre giorni a settimana, oltre all'occupazione anche per una sola ora il sabato mattina presto, come tale non esigibile tenuto conto che nel lavoro part time la pattuizione sulla distribuzione del tempo di lavoro consente al lavoratore di programmare anche il proprio tempo di vita, da destinare non solo alle esigenze personali e familiari, ma anche ad altre occupazioni lavorative, a tutela di interessi aventi - viepiù- copertura costituzionale.
33. In questo contesto, allora, il danno retributivo patito dalla in conseguenza CP_1 dell'inadempimento di rappresentato dalla diminuzione del suo parametro orario di Pt_1 occupazione, non può dirsi cagionato, in concorso, anche dalla condotta della lavoratrice denunciata al fine, il che esclude l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 cc.
34. Dunque, la statuizione impugnata va confermata anche nel grado con questa più ampia motivazione.
Resta inoltre assorbito l'esame delle ulteriori censure -in rito- dell'appellante principale, che, pur ove fondate, non potrebbero comunque superare le conclusioni -di merito- che si sono tratte.
35. Da quanto fin qui esposto deriva altresì che, al contrario di quanto sostenuto da il Tribunale ha Pt_1 regolato in modo corretto le spese di lite, ponendole per tre quarti a carico della società datrice di lavoro, che è rimasta soccombente in giudizio in via prevalente, sebbene non integrale, e non essendo censurabile la mera misura della disposta compensazione degli oneri di lite.
36. Il mancato accoglimento dell'appello principale assorbe l'esame dell'appello incidentale, che è stato apertamente proposto dalla in via condizionata a un eventuale esito favorevole CP_1 dell'impugnazione di Pt_1
37. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale va dunque respinto, mentre quello incidentale va dichiarato assorbito.
38. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono distratte in favore del procuratore della per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc). CP_1
Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
15 - tenuto conto del valore della controversia (determinato secondo il principio del disputatum);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
39. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato.
Condanna l'appellante principale a rifondere all'appellata principale le spese del giudizio di secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.700,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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