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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. ADELE APICELLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.326 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.106/2019 emessa dal Tribunale di RO in composizione monocratica il
20.5.2019 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele Minoliti presso il cui studio sito in Padula, alla Via Provinciale n. 141 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., e (c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Controparte_2 C.F._1
Gentile presso il cui studio in Polla, alla Via Luigi Curto n. 154, elettivamente domiciliano;
APPELLATI
trattenuta in decisione il 23.4.2024 sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellata con note scritte depositate il 4.4.2024 e l'8.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.7.2013 la in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina la
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. per Controparte_3 Controparte_2
sentir dichiarare la risoluzione parziale del contratto preliminare di compravendita stipulato il
28.4.2011 con i convenuti o, in subordine, la riduzione del prezzo della compravendita come pattuito.
Parte attrice deduceva:
- di aver stipulato in data 28.4.2011 un contratto preliminare di compravendita con la
[...]
ed il sig. in virtù del quale la Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 prometteva di trasferire un ramo della propria azienda con sede nel Comune di Ispani avente ad oggetto un complesso di beni destinati all'esercizio dell'attività di ristorazione, alberghiera e balneare ed il sig. prometteva di vendere un immobile in proprietà esclusiva ed CP_4
ulteriori beni nei quali era esercitata la suddetta attività di impresa;
- che per la cessione del ramo di azienda era stato pattuito il prezzo di € 280.000,00, con versamento contestuale di € 100.00,00 a titolo di caparra confirmatoria e con versamento di €
100.000,00 entro un anno e di € 80.000,00 entro due anni dalla sottoscrizione della scrittura, mentre per la cessione dell'immobile in proprietà esclusiva del sig. era stato pattuito il prezzo CP_4 di € 470.000,00, con accollo di mutuo ipotecario a carico della società acquirente per la somma complessiva di € 468.170,21;
- che con successivo atto integrativo del 15.11.2012, a parziale modifica dell'originaria pattuizione, era stata concordata una nuova scadenza per il versamento degli importi relativi alla cessione del ramo di azienda e, precisamente, era stato fissato il termine del 30.4.2013 per il pagamento della somma di € 180.000,00 nonché dell'ulteriore somma di € 8.000,00 a titolo di sanzione.
Tanto precisato, la società attrice eccepiva l'inadempimento della Controparte_3
perché i beni di cui alla promessa di compravendita non costituivano azienda ai sensi dell'art.2555
c.c., sicché chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione parziale del contratto preliminare di compravendita relativo alla cessione del ramo di azienda e fosse pronunciata la condanna della alla restituzione della somma di € 200.000,00, pari al doppio della Controparte_3
caparra confirmatoria, e della somma di € 8.000,00, versata a titolo di sanzione, nonché al risarcimento dei danni. In via subordinata, chiedeva che fosse operata la riduzione del prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda.
La società attrice eccepiva altresì l'inadempimento di per avere promesso in Controparte_2
vendita un immobile che in quota parte era di proprietà di terzi, sicché chiedeva che fosse rideterminato il prezzo di cessione del bene, fosse accertata la responsabilità del promittente venditore per mancata garanzia dell'evizione e, in subordine, fosse dichiarato l'obbligo del promittente venditore ai sensi dell'art. 1478 c.c. o, in via ulteriormente gradata, fosse pronunciata sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ex art. 2932 c.c.
Con distinte comparse depositate in cancelleria il 13.1.2014 si costituivano in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. , i quali Controparte_3 Controparte_2
contestavano la fondatezza delle domande avanzate nei confronti di ciascuno dei convenuti ed eccepivano l'inadempimento della società attrice per il mancato versamento delle somme dovute pag. 2 alla e per il mancato pagamento all del prezzo Controparte_3 Controparte_2
pattuito per la cessione dell'immobile e delle rate del mutuo ipotecario gravanti sull'immobile.
Inoltre, spiegava in via riconvenzionale domanda volta ad ottenere la risoluzione Controparte_2
del suddetto contratto per grave inadempimento della società promissaria acquirente.
Con sentenza n.106/2019, emessa il 20.5.2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di RO
(subentrato nella trattazione della causa a seguito della soppressione del Tribunale di Sala
Consilina) rigettava la domanda proposta dalla nei confronti Parte_1 della e di e, in accoglimento della domanda Controparte_3 Controparte_2 riconvenzionale proposta da , dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di Controparte_2 compravendita del 28.4.2011 e dell'atto integrativo del 15.11.2012 per grave inadempimento della società condannando quest'ultima al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2019 la società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la nullità della sentenza per omessa motivazione, la illegittimità della decisione sulla domanda riconvenzionale tardivamente proposta, la illegittimità della decisione per mancata considerazione degli effetti sulla causa derivanti dal trasferimento a terzi in corso di giudizio del bene immobile da parte dell , l'omessa motivazione in ordine alla Controparte_2 decisione di rigettare le domande proposte dalla società attrice in primo grado e l'illegittima pronuncia di condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali pur in presenza di una situazione di soccombenza reciproca.
Su tali basi la società conveniva dinanzi alla Corte di Appello Parte_1 di Potenza la , in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. Controparte_3
affinché, previa sospensione della efficacia esecutiva provvisoria della sentenza Controparte_2 impugnata, fosse dichiarata la nullità della sentenza medesima per omessa o insufficiente motivazione e, nel merito, fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da e, in riforma della decisione del primo giudice, fosse Controparte_2 dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento degli appellati, con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento del doppio della caparra confirmatoria nonché alla restituzione di tutte le somme versate dalla società Parte_1 [...] in esecuzione del predetto contratto;
il tutto con vittoria di spese processuali Parte_1 riferite al doppio grado di giudizio.
Con distinte comparse depositate entrambe in data 4.12.2019 si costituivano nel giudizio di impugnazione la , in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. Controparte_3
pag. 3 , i quali, articolando difese sostanzialmente simili, contestavano la fondatezza dei Controparte_2
motivi posti a base del gravame, insistendo nel rimarcare che proprio la società Parte_1
fosse risultata inadempiente alle obbligazioni assunte per non avere effettuato il
[...]
pagamento integrale delle somme pattuite. Pertanto, concludevano per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza emessa il 12.12.2019 e depositata il 14.12.2019 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda di assunzione dei mezzi di prova come articolata nell'atto di appello e condannava parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 3.4.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 23.4.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 4.4.2024 e l'8.4.2024, con provvedimento emesso il 23.4.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei circoscritti limiti di cui alla motivazione che segue.
*
Con un primo motivo di impugnazione la società ha dedotto Parte_1
la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione. In particolare, dopo avere impegnato gran parte delle difese nella mera enunciazione di massime della giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione mancante, insufficiente o apparente, l'appellante ha sostenuto che “la sentenza in oggetto, infatti, benché esposta in 6 pagine è solo in una pagina scarsa che reca una qualche statuizione non rientrante nella mera descrizione dei fatti, ma tale statuizione risulta essere confusa, perplessa, incomprensibile e, peraltro, per nulla argomentata” (v. pag.7 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata.
Premesso che la motivazione di una sentenza non può essere al tempo stesso omessa, insufficiente e contraddittoria, ne deriva che la censura che lamenti tutte e tre le ipotesi deve indicare chiaramente a quali capi della sentenza intenda riferirsi e quali argomentazioni attengano, rispettivamente, alla omissione, all'insufficienza e alla contraddittorietà, per cui una censura diversamente strutturata viola il dettato dell'art. 342 c.p.c., che, anche nell'interpretazione giurisprudenziale del testo vigente pag. 4 all'epoca dell'appello, esige la specificità dei motivi.
Ad ogni modo, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass.civ. Sez.
3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019; Cass.civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015), la violazione della disposizione contenuta nell'art.132 co.2 n.4) c.p.c., che impone che la sentenza contempli la “concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione”, si configura esclusivamente ove risulti assolutamente impedita la individuazione del percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. Infatti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione rappresenta un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo
(art. 156, comma 3, c.p.c.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass.civ. Sez. 5,
Sentenza n. 22845 del 10/11/2010).
In tale ottica, la sinteticità del ragionamento giuridico non è indice di insufficiente motivazione della sentenza, poiché è necessario solo che la motivazione sia logica e non contraddittoria ovvero coerente nelle diverse osservazioni (Cass.sent. n. 2198/2008).
Tanto vale a significare che il vizio di motivazione sussista quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, con la precisazione che non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse
(cfr. Cass.civ.sez.trib., 20 luglio 2012 n.12664; Cass.civ.sez.II, 20 febbraio 2012 n.2412;
Cass.civ.sez.II, 18 maggio 2011 n.10921).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure non si è discostato dagli enunciati disposti normativi e principi giurisprudenziali indicando in maniera sintetica, ma completa, il percorso logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento e le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la decisione assunta.
Del resto, se, come opinato dalla società appellante, la motivazione fosse stata veramente “confusa,
pag. 5 perplessa, incomprensibile e, peraltro, per nulla argomentata”, la stessa appellante non sarebbe stata in condizioni di articolare i plurimi motivi di impugnazione che investono nel merito la decisione del Tribunale di RO.
*
Con un secondo motivo di impugnazione la società ha Parte_1
eccepito la illegittimità della decisione assunta dal primo giudice sulla domanda riconvenzionale tardivamente proposta da ed avente ad oggetto la dichiarazione di risoluzione del Controparte_2
contratto preliminare di compravendita stipulato il 28.4.2011 e dell'atto di integrazione del
15.11.2012 per grave inadempimento della parte promissaria acquirente.
Il motivo di gravame è fondato.
Va significato che, come fatto palese dalle risultanze processuali, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile iscritto al n.680/2013 R.G. l'udienza di prima comparizione delle parti sia stata fissata per il giorno 10.12.2013 e che la prima udienza utile sia stata celebrata il 15.1.2014. Non risulta dall'incarto processuale che il giudice designato per la trattazione della causa abbia emesso il decreto di differimento della data della prima di udienza di comparizione delle parti, decreto espressamente previsto dall'art.168 bis co.5 c.p.c.
Orbene, fugato ogni dubbio sul fatto che la causa civile iscritta al n.680/2013 R.G. soggiaccia senz'altro alla disciplina processuale scaturita dalla riforma ex L.n.353/90 entrata in vigore a partire dal 30.4.1995, va rimarcato come, ai sensi del combinato disposto degli artt.166 e 167 c.p.c., la parte convenuta che intenda spiegare domanda riconvenzionale debba proporre quest'ultima, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta che va depositata in cancelleria all'atto della costituzione in giudizio la quale deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di citazione ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art.168 bis co.5 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'art.166 c.p.c., coordinato con il successivo art.167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art.168-bis co.5 c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore, escludendo, quindi, che il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art.168-bis co.4 c.p.c., determini la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e, quindi, per la proposizione della domanda riconvenzionale.
Ne consegue, pertanto, che sia inammissibile, siccome tardiva, la domanda riconvenzionale proposta assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "venti giorni prima" non già la data fissata nell'atto di citazione, ma quella alla quale la causa sia stata effettivamente trattata a seguito di rinvio d'ufficio ai sensi dell'art.168 bis co.4 c.p.c. e ciò
pag. 6 perché l'unica fattispecie che giustifichi la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dal quinto comma dell'art.168 bis c.p.c., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza.
Nel caso di specie, ribadito che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile iscritto al n.680/2013 R.G. l'udienza di prima comparizione delle parti era stata fissata per il giorno
10.12.2013, che l'udienza di prima comparizione delle parti come fissata nell'atto di citazione non si è tenuta il giorno 10.12.2013 ma il 15.1.2014 e che non risulta essere stato adottato dal giudice designato per la trattazione della causa alcun decreto di differimento della data della prima di udienza di comparizione ai sensi dell'art.168 bis co.5 c.p.c., deve ragionevolmente inferirsi che il differimento al 15.1.2014 della data della prima di udienza di comparizione come fissata nell'atto di citazione sia stato operato d'ufficio ai sensi dell'art.168 bis co.4 c.p.c. (al riguardo, merita sottolineare che le disposizioni di cui agli artt.168 bis co.4 c.p.c. e 82 co.1 disp. attuaz. c.p.c. non distinguono, ai fini della loro applicazione, fra i motivi per i quali il giudice non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, sicché può a ragione ritenersi che le norme in commento siano operanti non soltanto nell'ipotesi in cui l'udienza fissata dalla parte non coincida con quella tabellarmente stabilita per il giudice a cui sia stata assegnata la trattazione della causa, ma anche nell'eventualità che l'udienza di prima comparizione non si svolga per impedimento del giudice, per sopravvenuta festività o per qualsiasi altro motivo) e, quindi, che, ai fini della verifica della tempestiva proposizione della domanda riconvenzionale in esame, debba aversi riguardo esclusivamente alla data (10.12.2013) della prima di udienza di comparizione come fissata nell'atto di citazione ed a quella (13.1.2014) della costituzione in giudizio del convenuto , Controparte_2
onde riscontrare l'eventuale rispetto del termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt.166 e 167 co.2 c.p.c.
Come reso manifesto dalla operata ricognizione delle risultanze processuali, essendosi l CP_2
costituito nel giudizio civile iscritto al n.680/2013 R.G. ben oltre il menzionato termine di
[...]
decadenza e, addirittura, dopo la data della prima udienza di comparizione come fissata nell'atto di citazione, la pretesa azionata in via riconvenzionale dallo stesso convenuto nei confronti della società ed avente ad oggetto la dichiarazione di risoluzione Parte_1
del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento della parte promissaria acquirente deve riconoscersi inammissibile perché tardivamente proposta.
Pertanto, in accoglimento sul punto dell'appello proposto dalla società Parte_1
la sentenza n.106/2019 emessa dal Tribunale di RO il 20.5.2019 e pubblicata in
[...]
pag. 7 pari data va riformata quanto al capo della decisione contemplante l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da e, quindi, quanto alla declaratoria di risoluzione del Controparte_2
contratto preliminare di compravendita stipulato il 28.4.2011 e dell'atto di integrazione del
15.11.2012 per grave inadempimento della parte promissaria acquirente. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale in discorso va dichiarata inammissibile perché proposta con comparsa di costituzione e risposta depositata quando era già definitivamente scaduto il termine previsto dall'art.166 c.p.c.
*
Con un terzo motivo di impugnazione la società ha eccepito Parte_1
la illegittimità della decisione del Tribunale di RO per mancata considerazione degli effetti sulla causa derivanti dal trasferimento a terzi in corso di giudizio del bene immobile da parte dell . Controparte_2
Ad avviso dell'appellante, intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio il trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile oggetto della promessa di compravendita, il primo giudice avrebbe dovuto comunque dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato il
28.4.2011 “per mutuo dissenso” o per impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa del comportamento dei promittenti venditori, con conseguente condanna di questi ultimi alla restituzione della caparra e di ogni somma versata dalla promissaria acquirente in esecuzione del predetto contratto.
Inoltre, la società appellante ha sostenuto che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice nella sentenza impugnata, la vendita a terzi di un bene che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolva nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante con connessa presunzione di colpa ex art.1218 c.c.
Il motivo di gravame è infondato.
Quanto all'assunto che il Tribunale di RO fosse tenuto a dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato il 28.4.2011 per impossibilità sopravvenuta della prestazione, vale rilevare, in punto di diritto, che la domanda di risoluzione per inadempimento
(quale quella avanzata dalla società di con la citazione Parte_1 Parte_1
introduttiva del giudizio di primo grado) tende ad una pronuncia costitutiva e si fonda sul comportamento inadempiente di una parte, sicché ha presupposti e natura diversi dalla domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, che tende invece ad una pronuncia di accertamento e si fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti (Cass. 17 aprile 1987, n. 3865;
Cass. 14 gennaio 1992, n. 360).
pag. 8 Tuttavia, la differenza di natura e presupposti fra le due domande non esclude la possibilità dell'interscambiabilità delle domande all'interno del medesimo giudizio sulla base dell'evoluzione della giurisprudenza. In aderenza ai principi enunciati da Cass. Sez. Unite 12 dicembre 2014, nn.
26242 e 26243 in ordine all'oggetto del giudizio in presenza di domande di impugnativa contrattuale, il bene della vita controverso non è il diritto potestativo fondato sul singolo motivo di risoluzione, il quale "una volta esercitato, in via giudiziale o stragiudiziale, è destinato a estinguersi per consumazione", ma il rapporto giuridico scaturente dall'atto negoziale. A seguito dell'esercizio del diritto potestativo la contesa delle parti nel processo non è più sull'esistenza o meno di quel diritto, bensì sul rapporto sostanziale sorto dal contratto.
Alla luce di quanto statuito da Cass. Sez. Unite 15 giugno 2015, n. 12310, il mutamento di causa petendi o petitum costituisce modifica della domanda ammessa se la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa in quanto tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale, purchè la modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 c.p.c.).
La domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto impugnativa del contratto mirante alla risoluzione del rapporto negoziale, attiene alla medesima vicenda sostanziale a cui inerisce la domanda di risoluzione per inadempimento e, dunque, può integrare una modifica consentita della domanda, purchè la modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 c.p.c.).
La diversità di domanda quanto alla risoluzione per inadempimento ed alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta non consente al giudice di pronunciare sulla domanda non proposta, pena la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ma la parte, nel rispetto delle preclusioni processuali, può sostituire l'una domanda con l'altra.
Nel caso di specie, la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del
28.4.2011 per impossibilità sopravvenuta della prestazione non è stata mai proposta dalla società né nell'atto di citazione notificato in data 9.7.2013, né nella Parte_1 Parte_1
memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 12.2.2014, sicché correttamente il Tribunale di
RO non ha pronunciato la risoluzione del suindicato contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Del resto, giammai il primo giudice avrebbe potuto fare luogo ad una siffatta pronuncia in quanto la risoluzione per impossibilità sopravvenuta si fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti (v. Cass. Sez. 2, 14/2/1996, n. 1104; Cass. Sez. 3, 14/1/1992, n. 360; Cass. Sez. L,
17/4/1987, n. 3865). È la non imputabilità al debitore dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione a comportare l'estinzione dell'obbligazione mentre l'imputabilità determina la pag. 9 conversione dell'obbligazione di adempimento in quella di risarcimento del danno e, se costituisce l'oggetto di un contratto a prestazioni corrispettive, dà luogo, altresì, all'azione di risoluzione per inadempimento (Cass. Sez. 1, 22/12/1983, n. 7580).
Nella prospettazione della società appellante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sarebbe dovuta essere imputata al comportamento dei promittenti venditori (v. pag.10 dell'atto di impugnazione), di tal chè è agevole osservare che, pur a voler assecondare la improbabile difesa dell'appellante, comunque il primo giudice non avrebbe mai potuto pronunciare la risoluzione del suindicato contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che, come rilevato, detta ipotesi di risoluzione del contratto implica che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non derivi da fatto imputabile a nessuno dei contraenti.
Quanto all'assunto che il Tribunale di RO fosse tenuto a dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato il 28.4.2011 “per mutuo dissenso” (più correttamente, “per mutuo consenso”), occorre precisare che lo scioglimento del rapporto obbligatorio derivato dal contratto a prestazioni corrispettive può essere determinato anche da un mutuo consenso negoziale risolutorio ove le parti contraenti esprimano contrapposte manifestazioni di volontà in tal senso fondate sulle medesime premesse.
Nel caso in esame, la società nell'atto di citazione notificato Parte_1
in data 9.7.2013 e nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 12.2.2014 ha inequivocabilmente espresso la volontà di sciogliere il rapporto obbligatorio derivato dal contratto preliminare di compravendita del 28.4.2011 sul presupposto dell'asserito inadempimento di entrambe le parti promittenti venditrici, la ed il sig. . Controparte_3 Controparte_2
Per converso, la nella comparsa di costituzione depositata in primo Controparte_3
grado il 13.1.2014 e nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 12.2.2014 non ha manifestato in via espressa nessuna volontà di risoluzione del predetto contratto. Pertanto, in riferimento al rapporto obbligatorio tra e Parte_1 Parte_1 Controparte_3
, non erano ravvisabili i presupposti di legge perché il giudice di prime cure dovesse
[...]
pronunciare la risoluzione del contratto preliminare “per mutuo consenso”.
Il sig. nella comparsa di costituzione depositata in primo grado il 13.1.2014 e Controparte_2
nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 12.2.2014 aveva chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 28.4.2011, così manifestando inequivocabilmente la volontà di sciogliere il rapporto obbligatorio derivato dal contratto medesimo, ma per le ragioni in precedenza illustrate la domanda riconvenzionale deve riconoscersi inammissibile perché tardivamente formulata e, in ogni caso, la risoluzione del contratto era stata chiesta dall per inadempimento contrattuale imputato alla Controparte_2
pag. 10 società Di conseguenza, essendo fondate su contrastanti Parte_1
premesse le contrapposte manifestazioni di volontà di scioglimento del rapporto contrattuale espresse da quest'ultima società e dall , il Tribunale di RO giammai Controparte_2
avrebbe potuto fare luogo, in riferimento a tali parti processuali, a declaratoria di risoluzione “per mutuo consenso” del contratto preliminare di compravendita del 28.4.2011.
Infine, quanto all'assunto che la vendita a terzi di un bene che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolva nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante con connessa presunzione di colpa ex art.1218 c.c., non si evince dall'impianto difensivo approntato nell'atto di gravame in quale misura l'assunto medesimo possa incidere sulla decisione impugnata.
Dai contenuti delle argomentazioni spese alle pagine 11 e 12 dell'atto di appello sembra emergere che la società abbia voluto contrastare il convincimento del Parte_1
Tribunale di RO che, nella sentenza impugnata, a sostegno della ritenuta irrilevanza della documentazione prodotta dalla società attrice in data 20.10.2017 ha evocato un principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “in caso di vendita di un bene già alienato può configurarsi solo un problema di conflitto fra titoli tra gli acquirenti e di responsabilità
(extracontrattuale) per il c.d. doppio venditore, non pertanto potendo essere risolto per inadempimento il contratto originario” (v. pag.5 della sentenza impugnata).
Al richiamato passaggio della motivazione resa dal primo giudice la società appellante ha opposto il contenuto della massima tratta dalla pronuncia n.20251 del 7.10.2016 della Corte di Cassazione, massima che è stata riportata alla pagina 12 dell'atto di appello e che lascia intendere come la responsabilità del cd. “doppio venditore” abbia natura contrattuale in quanto fondata sulla violazione dell'obbligazione contrattualmente assunta nei confronti dell'originario acquirente.
Orbene, quand'anche si volesse accedere alla tesi – preferita dalla società appellante – della responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale, come in apparenza sostenuto dal Tribunale di
RO nella sentenza impugnata) ascrivibile a carico del cd. “doppio venditore”, non è stato esplicitato dalla società appellante come l'enunciata qualificazione giuridica della responsabilità del
(promittente) venditore potesse nel caso di specie indurre il giudice di prime cure ad accogliere la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 28.4.2011 nei termini articolati nell'atto introduttivo del giudizio.
È opportuno rimarcare, infatti, che nell'atto di citazione notificato in data 9.7.2013 la società
[...]
ha allegato: a) come inadempimento imputabile alla Parte_1 [...]
, che i beni di cui alla promessa di compravendita non costituivano azienda ai Controparte_3
pag. 11 sensi dell'art.2555 c.c. e, quindi, ha sostenuto che si fosse trattato di “una cessione di ramo
d'azienda privo di qualsiasi contenuto o elemento previsto dall'art.2555 c.c.”; b) come inadempimento imputabile al sig. , che l'immobile oggetto della promessa di Controparte_2
vendita non fosse in proprietà esclusiva dello stesso, ma appartenesse in quota parte a terzi.
Esclusivamente questi appena evocati sono stati i profili di inadempimento ascritti a carico dei convenuti dalla società attrice, profili mai modificati neppure nella memoria ex art.183 co.6 n.1)
c.p.c. depositata il 12.2.2014. Invero, non è mai stato dedotto entro i termini perentori imposti per legge che la condotta di inadempimento contrattuale imputabile ai convenuti dovesse essere individuata nella sopravvenuta vendita a terzi dell'immobile oggetto della promessa di compravendita di cui all'atto stipulato il 28.4.2011.
Ne consegue che alla società attrice fosse impedito, una volta maturate le preclusioni processuali ex art.183 c.p.c., di modificare in corso di causa la originaria domanda di risoluzione contrattuale pretendendo che il giudice pronunciasse lo scioglimento del rapporto obbligatorio sulla base di un inadempimento della parte promittente venditrice diverso da quello denunciato nella citazione introduttiva e nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c. È opportuno ribadire, infatti, che, in aderenza al principio stabilito da Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, il mutamento di causa petendi o petitum costituisce modifica della domanda ammessa se la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa in quanto tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale, purchè la modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 c.p.c.).
*
Con un quarto motivo di impugnazione la società ha Parte_1
dedotto l'omessa motivazione in ordine alla decisione di rigettare le domande di risoluzione del contratto preliminare di compravendita proposte dalla medesima società in primo grado.
In particolare, con riguardo specifico al rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del ramo di azienda, domanda azionata nei confronti della
[...]
, l'appellante ha lamentato che il Tribunale di RO abbia assunto la Controparte_3
decisione “sul semplice presupposto dell'esistenza di una relazione di stima e della documentazione amministrativa rilasciata dal Comune di Ispani, senza accogliere le richieste istruttorie formulate dall'attrice (ammissione di prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio), pur validamente articolate nelle proprie note istruttorie e, anzi, imputando alla promittente acquirente di non aver fornito elementi di valutazione differenti” (v. pag.13 dell'atto di appello).
Invece, con riguardo specifico al rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del bene immobile in proprietà di , domanda azionata nei confronti Controparte_2
pag. 12 di quest'ultimo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale di RO abbia assunto la decisione sul rilievo della mancanza di prova dell'inadempimento del promittente venditore e “sul presupposto che la documentazione ipotecaria e catastale esibita dovesse considerarsi prova contraria, senza accogliere le richieste istruttorie formulate dall'attrice (ammissione di prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio), pur validamente articolate nelle proprie note istruttorie e, anzi, imputando alla promittente acquirente di non aver fornito elementi di prova” (v. pag.13 dell'atto di appello).
Il motivo di gravame, come formulato, è inammissibile.
Giova in via preliminare rimarcare che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata
("novum judicium"), ma ha acquisito le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata
("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
A ben vedere, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Tanto vale a significare che l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo alle statuizioni del primo giudice che si intenda impugnare, ma implica che vengano svolte articolate e puntuali argomentazioni che valgano a confutare le ragioni spese dal giudice a supporto di dette statuizioni. Né siffatte argomentazioni possono risolversi nella reiterazione delle difese svolte in primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla pag. 13 decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr.
Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n. 12140).
Da tanto discende che gravi sul giudice dell'impugnazione esclusivamente il compito di scrutinare i motivi di gravame come articolati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, senza poter estendere i poteri di controllo e verifica ad aspetti della decisione del primo giudice che non siano stati, in modo diretto o indiretto, investiti dalla critica o dalla censura dell'appellante in sede di formulazione dei motivi.
Tanto precisato in punto di diritto, va subito rilevato che nella sentenza impugnata il Tribunale di
RO ha offerto una motivazione adeguata e sufficiente a sostegno della decisione di rigettare le domande di risoluzione del contratto preliminare proposte dalla società Parte_1
[...]
Ribadito che la società attrice in primo grado ha allegato: a) come inadempimento imputabile alla
, che i beni di cui alla promessa di compravendita non costituivano Controparte_3
azienda ai sensi dell'art.2555 c.c., opinando che si fosse trattato di “una cessione di ramo d'azienda privo di qualsiasi contenuto o elemento previsto dall'art.2555 c.c.”; b) come inadempimento imputabile al sig. , che l'immobile oggetto della promessa di vendita non era in Controparte_2
proprietà esclusiva dello stesso, ma apparteneva in quota parte a terzi, il Tribunale di RO ha sostenuto:
1) quanto al presunto inadempimento della , che “non è emerso che il Controparte_3
complesso di beni promessi in vendita alla non esista in rerum natura ovvero non potesse Pt_1
essere destinato ad attività d'impresa; peraltro, dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione è emerso che le censure prospettate dall'attrice attengono alla convenienza economica dell'operazione economica. In particolare, la società ha depositato relazione di stima del CP_3
ramo di azienda del 10.2.2011 a firma del dott. nonché autorizzazioni del Comune Persona_1
di Ispani relative all'attività di impresa riconducibili ai beni della . Di contro, parte attrice CP_3
non ha fornito elementi di valutazione differenti rispetto alla produzione documentale di parte convenuta” (v. pag. 5 della sentenza impugnata);
2) quanto al presunto inadempimento del sig. , che “parte convenuta ha prodotto i Controparte_2
titoli di provenienza relativi ai propri beni immobili (atti pubblici di compravendita del 6.12.2006, atto del 17.5.1991 ed atto del 29.4.1979) nonché le ispezioni ipotecarie, le quali, pur non rappresentando una vera e propria prova del titolo di proprietà, possono essere comunque valutate quali indizi, unitamente alle altre risultanze documentali. Tanto premesso, parte attrice non ha fornito prova certa che effettivamente i beni promessi fossero di proprietà aliena, atteso che la titolarità in capo a terzi di parte dei beni risulta unicamente da una relazione di parte, a firma del
pag. 14 geometra , nella quale sono stati riscontrati sconfinamenti (invero in maniera assai Persona_2 generica) nonché discrasie rispetto alla individuazione catastale dei predetti beni” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
Orbene, il puntuale rispetto dell'onere di specificazione dei motivi di appello imponeva che la società appellante a confutazione delle ragioni spese dal primo giudice:
A) con riferimento alla esposta motivazione resa dal Tribunale di RO in ordine al presunto inadempimento della , avesse articolato puntuali argomentazioni ed Controparte_3
indicato la presenza, nel materiale probatorio acquisito in primo grado, di elementi di valutazione a supporto: a) della inesistenza in natura del complesso di beni promessi in vendita alla ovvero Pt_1
della inidoneità dei beni stessi ad essere destinati ad attività d'impresa; b) dell'errato convincimento del primo giudice in merito al fatto che le censure prospettate dall'attrice attenessero alla convenienza economica dell'operazione economica;
c) dell'inidoneità dei contenuti della relazione di stima del ramo di azienda del 10.2.2011 a firma del dott. nonché dei contenuti Persona_1
delle autorizzazioni del Comune di Ispani a comprovare la esistenza effettiva, nel ramo di azienda oggetto della promessa di compravendita, di beni della destinati Controparte_3 all'esercizio di attività di impresa;
d) dell'avvenuta produzione in giudizio, ad opera della stessa di documentazione da cui trarre elementi di valutazione di Parte_1
segno contrario a quelli dal primo giudice desunti dalla produzione documentale di parte convenuta;
B) con riferimento alla esposta motivazione resa dal Tribunale di RO in ordine al presunto inadempimento del sig. , avesse articolato puntuali argomentazioni ed indicato la Controparte_2
presenza, nel materiale probatorio acquisito in primo grado, di elementi di valutazione a supporto:
a) della inidoneità degli atti pubblici di compravendita del 6.12.2006, dell'atto del 17.5.1991 e dell'atto del 29.4.1979 a comprovare la titolarità esclusiva in capo all del diritto di Controparte_2
proprietà sul bene immobile oggetto della promessa di compravendita;
b) della inidoneità delle ispezioni ipotecarie versate nell'incarto processuale a valere neppure come indizi della titolarità esclusiva in capo all del diritto di proprietà sul predetto bene immobile;
c) della Controparte_2
idoneità dei contenuti della relazione a firma del geometra a mettere in discussione le Persona_2
risultanze della menzionata produzione documentale di controparte e, quindi, a comprovare che il bene immobile oggetto della promessa di compravendita non appartenesse in via esclusiva all;
d) dell'avvenuta produzione in giudizio, ad opera della stessa Controparte_2 [...]
di documentazione da cui trarre elementi di valutazione di segno contrario a Parte_1
quelli dal primo giudice desunti dalla produzione documentale di parte convenuta.
Ebbene, nulla di tutto ciò è dato rinvenire nelle sterili ed anodine difese svolte dalla società appellante a sostegno del motivo di impugnazione in esame.
pag. 15 Neppure rileva la doglianza che il Tribunale di RO non abbia inteso “accogliere le richieste istruttorie formulate dall'attrice (ammissione di prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio), pur validamente articolate nelle proprie note istruttorie”.
Va subito rimarcato, in punto di diritto, che l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova e, segnatamente, della prova per testimoni sono rimesse alla discrezionale valutazione del giudice di merito, la quale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perchè altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione. Ne discende che il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, possa rifiutare l'ammissione totale o parziale della prova per testimoni ove ricorrano motivi di economia processuale, come nel caso in cui il mezzo istruttorio si riveli superfluo perché non rilevante ai fini della decisione ovvero perché siano state già acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perché le circostanze di fatto che formino oggetto della prova per testimoni siano state ammesse in modo esplicito dalla controparte, sicchè il dedotto mezzo istruttorio, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, si rivela meramente dilatorio e defatigatorio.
Orbene, ribadito ancora una volta che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata
("novum judicium"), ma ha acquisito le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata
("revisio prioris instantiae"), vale sottolineare che, ove il motivo di impugnazione si incentri sulla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti nel giudizio di primo grado dalla parte appellante, quest'ultima sia tenuta a svolgere nell'atto di gravame puntuali argomentazioni adeguate a confutare le ragioni che hanno convinto il primo giudice a respingere le istanze istruttorie.
Nel caso di specie, la società appellante si è soltanto lamentata della mancata ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado, ma si è sottratta del tutto all'onere di confutare e contrastare il giudizio di irrilevanza e di non pertinenza con l'oggetto della causa espresso dal
Tribunale di RO nell'ordinanza emessa il 13.10.2014 (depositata il 14.10.2014) in riferimento ai capitoli della prova testimoniale richiesta dalla stessa Parte_1
[...]
Ad ogni modo, deve convenirsi con il Tribunale di RO in ordine alla assoluta superfluità del mezzo istruttorio invocato in primo grado dalla società appellante perché vertente su circostanze non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, non pertinenti con il nucleo delle ragioni spese dal giudice a sostegno del rigetto delle domande di risoluzione del contratto preliminare di compravendita proposte dalla medesima società in primo Parte_1 Parte_1
grado.
pag. 16 Quanto al mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, deve rilevarsi che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria, ma uno strumento per la valutazione della prova acquisita;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione (al riguardo, v. Cass. civ.sez.III, 30 luglio
1987, n.6594). Ed il dovere del giudice di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti si configura esclusivamente quando nell'istanza siano state indicate le ragioni della indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione (Cass. 20 novembre 2000 n. 14979).
Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio, a rigore, può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003 n.2887).
Da tanto discende che, nel caso di specie, in difetto di una compiuta ed esauriente esposizione delle ragioni che suggeriscano come necessario l'accertamento peritale, la società appellante non possa elevare a motivo di impugnazione della sentenza del Tribunale di RO la circostanza che il primo giudice non abbia disposto la consulenza tecnica d'ufficio pure invocata dall'attrice in primo grado.
Peraltro, nell'atto di gravame la società neppure ha avvertito Parte_1
la necessità di richiamare e sottoporre ad argomentata critica le ragioni che il Tribunale di
RO ha espresso nell'ordinanza emessa il 13.10.2014 (depositata il 14.10.2014) a sostegno della ritenuta superfluità dell'accertamento tecnico come sollecitato dalla parte attrice.
*
Con un quinto ed ultimo motivo di impugnazione la società Parte_1
ha dedotto la illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata dal
Tribunale di RO a carico esclusivo della stessa parte attrice. Ha sostenuto l'appellante che pag. 17 “la reciproca soccombenza, per i motivi suddetti, avrebbe postulato, infatti, almeno la compensazione delle spese” (v. pag.16 dell'atto di impugnazione). Nessun ulteriore sforzo argomentativo è stato profuso nell'atto di gravame a supporto della doglianza.
Il motivo di appello è infondato.
La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).
La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Per converso, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di rigetto o accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ed articolata in più capi, dei quali alcuni sono accolti ed altri rigettati.
L'art. 92 co.2 c.p.c. stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La norma, quindi, non configura la esistenza di un obbligo per il giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di
pag. 18 spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Peraltro, la circostanza che la regola della compensazione totale o parziale delle spese sia solo di possibile e non di necessaria applicazione suggerisce che il giudice in presenza di soccombenza reciproca possa anche applicare una regola diversa dalla compensazione totale o parziale.
Tale diversa regola deve essere individuata nella possibilità che il giudice, apprezzate le due soccombenze, possa giungere ad elidere il rilievo di una delle due e ad attribuire la soccombenza ad una sola delle parti, cioè possa stabilire chi sia sostanzialmente soccombente attraverso un confronto fra le due soccombenze formalmente attribuibili ad entrambe le parti.
Sotto tale profilo la disciplina che l'art. 92 co.2 c.p.c. da alla soccombenza reciproca può essere considerata come una chiave di interpretazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nel senso dell'attribuzione al giudice del potere di individuare la soccombenza in via non meramente formale, vale a dire semplicemente confrontando quanto è stato accolto e quanto è stato rigettato.
Il criterio - ed il limite - che deve orientare il giudice nell'individuare in questi casi la soccombenza sostanziale e nell'escludere la compensazione totale o parziale va individuato nel principio di causalità, cioè dando rilievo al dato della causazione della instaurazione del processo. Poichè il processo è stato iniziato da qualcuno, cioè dall'attore, il fatto che, all'esito del giudizio, risulti che tale causazione non sia stata giustificata, come accade quando l'unica domanda venga integralmente respinta o riconosciuta del tutto inammissibile, può essere considerato dal giudice anche idoneo a giustificare che le spese siano liquidate nella loro totalità a favore di chi ha subito il processo iniziato originariamente in difetto di una valida giustificazione. La situazione del convenuto può apparire meritevole dell'esenzione dal carico delle spese anticipate proprio perchè egli è stato costretto dall'attore a partecipare al processo.
In relazione alla concretezza del caso (e, quindi, evidentemente al rigetto dell'unica domanda avanzata dall'attore o al modo di essere della contrapposizione della domanda originaria con quella del convenuto pure respinta) al giudice è dato di attribuire rilievo assorbente alla responsabilità per la causazione originaria del processo, ove questa appaia tanto pregnante da prevalere sul fatto che il convenuto sia risultato a sua volta soccombente per la domanda da lui svolta.
pag. 19 In tal modo viene in rilievo la soccombenza sostanziale che prevale sul dato formale dell'esistenza di due soccombenze.
L'art. 92 co.2 c.p.c., dunque, nel prevedere la compensabilità parziale o totale delle spese in caso di reciproca soccombenza va letto anche per quello che dice implicitamente e che suona come un ridimensionamento dell'applicazione pura e semplice del criterio della soccombenza formale e l'attribuzione di possibile rilievo al principio di causalità dell'introduzione del giudizio in funzione dell'individuazione della soccombenza sostanziale nel confronto fra due soccombenze formali reciproche.
Nel caso di specie, attesa la decisione del Tribunale di RO di rigettare integralmente le domande proposte dalla società nei confronti della Parte_1 [...]
e del sig. , decisione che in questa sede è risultata immune da Controparte_3 Controparte_2
vizi e va confermata, appare corretto attribuire rilievo assorbente alla responsabilità della predetta società per la causazione originaria di un processo risultato difettante di una valida giustificazione, non ravvisandosi in quest'ottica come decisiva la circostanza che la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da ed accolta dal Tribunale di RO, sia stata invece Controparte_2
in questa sede riconosciuta inammissibile perché tardivamente proposta. In altre parole, nel confronto fra due soccombenze formali reciproche (quella della società Parte_1
le cui domande all'esito del doppio grado di giudizio sono state riconosciute infondate
[...]
nel merito, e quella dell , la cui domanda riconvenzionale è stata riconosciuta Controparte_2
inammissibile) appare giustificato – proprio in considerazione del diverso piano su cui operano le due soccombenze formali: l'una sul piano del merito, l'altra su quello del rito -privilegiare un criterio di regolamentazione delle spese processuali fondato sulla soccombenza sostanziale, dando rilievo al dato della causazione della instaurazione del processo.
Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, come operata dal Tribunale di RO, vada mantenuta ferma.
Per le medesime ragioni appena illustrate appare corretto, in applicazione dell'evocato principio di causalità, porre a carico esclusivo della società anche le spese Parte_1
processuali relative al presente giudizio di impugnazione, non incidendo significativamente sulla complessiva soccombenza sostanziale della società appellante il rilievo che un solo motivo di gravame (quello riferito all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita Controparte_2
del 28.4.2011 e dell'atto integrativo del 15.11.2012 per grave inadempimento della stessa
[...]
, peraltro di marginale consistenza rispetto alla più ampia pretesa di Parte_1
riforma della decisione del primo giudice come avanzata dall'appellante, sia stato riconosciuto pag. 20 fondato.
Quanto alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore della e del Controparte_3
sig. nel presente grado di giudizio, esauritosi in epoca antecedente alla data di Controparte_2
entrata in vigore del D.M. 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal decreto ministeriale medesimo, in riferimento al valore della causa (valore indeterminato basso;
scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi.
La circostanza che almeno un motivo di gravame (quello riferito all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da ed avente ad oggetto la risoluzione del Controparte_2
contratto preliminare di compravendita del 28.4.2011 e dell'atto integrativo del 15.11.2012 per grave inadempimento della stessa sia stato riconosciuto Parte_1
fondato, con conseguente accoglimento parziale dell'appello, esclude che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.106/2019 emessa dal Tribunale di RO in composizione monocratica il
20.5.2019 e pubblicata in pari data, proposto dalla società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 15.6.2019 nei confronti della società , in persona del legale rappresentante p.t., e del sig. Controparte_3
, lette le conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, ogni altra Controparte_2
istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data
[...]
15.6.2019 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.106/2019 emessa dal
Tribunale di RO in composizione monocratica il 20.5.2019 e pubblicata in pari data,
pag. 21 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da CP_2
ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del
[...]
28.4.2011 e dell'atto integrativo del 15.11.2012 per grave inadempimento della
[...]
Parte_1
- Conferma nel resto la sentenza n.106/2019 emessa dal Tribunale di RO in composizione monocratica il 20.5.2019 e pubblicata in pari data;
- Condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore della , in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione che liquida nella somma di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge;
- Condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali Controparte_2
relative al presente giudizio di impugnazione che liquida nella somma di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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