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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 108/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
all'esito dell'udienza del 3.6.25, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 108/2025 promosso da:
e Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. LELLI PIERPAOLO con domicilio in VIA DEI FILERGITI N 10 47121 FORLI'
RECLAMANTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI ILIC con domicilio in CORSO DELLA REPUBBLICA 52 47121 FORLI'
RECLAMATO
Avente ad oggetto: reclamo ex art. 747 comma 3 c.p.c. avverso il provvedimento del 23.9.2024 del Giudice delle successioni del Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento n. 2283/2023 R.G. Tribunale di Forlì, con il quale è stata dichiarata la cessazione ex art. 532 c.c. dell'Avv. Ilic Mambelli dall'incarico e dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente di . Controparte_1
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 3.5.2025:
e Lorenzo. Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Bologna, in revoca/riforma dell'ordinanza reclamata, contrariis rejectis,
I. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del decreto oggetto del presente reclamo per violazione del principio di contradditorio nei confronti dei legittimi controinteressati per le causali esposte in narrativa e/o per quanto risulterà provato e/o di giustizia. II. Nel merito - in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza in fatto ed in diritto dei presupposti per riconoscere la sussistenza nel caso di specie della presunta accettazione tacita dell'eredità di Controparte_1
Pagina 1 da parte dei Sig.ri e per le causali esposte in narrativa e/o per quanto Pt_1 Parte_2 risulterà provato e/o di giustizia. III. Nel merito - in subordine: accertare e dichiarare l'insussistenza in fatto ed in diritto dei presupposti per la declaratoria di cessazione della curatela dell'eredità giacente di per le causali esposte in Controparte_1 narrativa e/o per quanto risulterà provato e/o di giustizia. In ogni caso, e per l'effetto dichiarare la revoca ovvero provvedere alla riforma integrale del decreto oggetto del presente reclamo, con ogni conseguente statuizione di legge”. Eredità giacente : Controparte_1 "Voglia l'Eccellentissima Corte adita, contrariis rejectis, IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile ed improcedibile il reclamo avversario in quanto tardivamente proposto oltre il termine di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
• rigettare il reclamo proposto dalla controparte avanti alla Corte di Appello di Bologna, così rigettando tutte le domande avversaria perché destituite di fondamento in fatto e diritto;
• conseguentemente confermare il contenuto del decreto emesso dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Forlì, dott.ssa Valentina Vecchietti, in data 14 Ottobre 2024, che veniva pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 16.01.2025 (GU Parte Seconda n.7 del 16- 1-2025);
• - con ogni conseguente statuizione di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I reclamanti impugnavano il decreto emesso dal Giudice delle successioni del Tribunale di Forlì in data 14 Ottobre 2024 nell'ambito del procedimento n. 2283/2023 R.G. con il quale è stata dichiarata la cessazione ex art. 532 c.c. dell'Avv. Ilic Mambelli dall'incarico e dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente di “in quanto l'eredità del de cuius appare essere stata Controparte_1 accettata dal sig. , , residente a [...](Francia) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rue Pre Soleil, e dal sig. , c.f. , residente in [...]C.F._2
(FC) viale Anita Garibaldi n. 26”, e ciò sul presupposto che i reclamanti avrebbero accettato
“l'eredità del sig. sia ex art. 476 (accettazione tacita) c.c. che ex art. 527 Controparte_1 (sottrazione di beni ereditari) c.c.”. Premettevano i reclamanti che:
- In data 19 Maggio 2021, a ministero del Notaio dott. con atto a repertorio n. Per_1 Per_2
154231 e raccolta 37910 veniva pubblicato il testamento olografo di con il Persona_3 quale la defunta costituiva quale suoi unici eredi universali i figli e a Pt_1 Parte_2 ciascuno dei quali destinava metà del suo patrimonio.
- Nell'atto veniva dato atto che esisteva anche il coniuge della defunta, che, pur Controparte_1 essendo stato pretermesso dalla successione, dichiarava di rinunziare ad esercitare qualsiasi azione di riduzione o rivalsa nei confronti degli eredi testamentari.
- Il 14 Luglio 2022 decedeva senza lasciare testamento. Controparte_1
- Con atto in data 15 Settembre 2022 (Rep. 705/583) a ministero del Notaio dott.ssa , Persona_4 e rinunciavano all'eredità del padre devoluta in loro favore ex lege. Pt_1 Parte_2
- Con mandato del 13 Luglio 2023 e - unitamente ai parenti Pt_2 Parte_1 CP_2
e avendo definito bonariamente e transattivamente le reciproche
[...] Parte_3 pretese creditorie, autorizzavano il Notaio dott. a restituire mediante bonifici bancari Persona_5 ad e “quali eredi di ” le residue somme depositate Pt_1 Parte_2 Persona_3 all'epoca dalla madre presso il predetto Notaio, trattenendo la somma di € 4.560,00 che rimarrà in deposito sul conto dedicato e verrà svincolata automaticamente dal Notaio all'esito della Per_5 effettiva cancellazione dell'ipoteca volontaria a suo tempo iscritta su di un immobile di proprietà di in favore di e e . CP_2 Persona_3 Parte_1 Pt_2 CP_1
Pagina 2 - Nell'occasione, e davano atto di voler “presentare, a proprie CP_2 Parte_3 cure e spese, una istanza per la nomina di un curatore della eredità giacente del Sig. CP_1
affinchè possa essere prestato, per mezzo del curatore, assenso per la cancellazione della
[...] ipoteca volontaria” sopra descritta, per la cancellazione della quale e Pt_1 Parte_2 in proprio e quali eredi universali di avevano già rilasciato al Notaio il Persona_6 Per_5 proprio assenso.
- Da quel momento e non avevano alcuna notizia della procedura fino Pt_1 Parte_2
a quando il 7.1.25 riceveva la notifica da AgE Riscossione di alcune cartelle Parte_2 esattoriali relative a debiti erariali del defunto Controparte_1
- Chiesti chiarimenti, AgE Riscossione ha comunicato il diniego dello sgravio richiesto, motivato dal fatto che la procedura dell'eredità giacente di -aperta in data 14/11/2023 con Controparte_1 decreto di nomina del curatore Avv. Ilic Mambelli- era stata dichiarata con decreto del Pt_4 14/10/2024 in seguito alla relazione del curatore dell'eredità giacente “nella quale vengono menzionate come motivazioni di tale chiusura, l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei chiamati (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._3 Parte_2
)”. C.F._2
- dunque, solo il 28.1.28, dato incarico al legale che chiedeva la visibilità del fascicolo, e Pt_1 avevano conoscenza del provvedimento oggi reclamato, dal quale si evince Parte_2 che, pur avendo dato atto della rinuncia all'eredità da parte di e si Pt_1 Parte_2 assumeva che “i sig.ri e risultano aver accettato l'eredità Parte_1 Parte_2 del sig. sia ex art. 476 (accettazione tacita) c.c. che ex art. 527 (sottrazione di Controparte_1 beni ereditari) c.c.” per aver incassato “la quota di 1/3 di pertinenza del di loro padre pre-morto, così di fatto disponendo del patrimonio del de cuius sig. ”, quota delle residue Controparte_1 somme depositate fiduciariamente presso il Notaio che sarebbe spettata al defunto quale – Per_5 presunto – erede della moglie pre-morta, . Persona_3
- Solo dal 19 Settembre 2024, dunque, sarebbero decorsi i termini per l'impugnazione. Tutto ciò premesso, i reclamanti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Assumevano, in particolare, che -conformemente ai principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte- nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità -la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati
- l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile. Con memoria del 15.5.25 si costituiva in giudizio l'avv. Ilic Mambelli quale curatore dell'eredità giacente il quale eccepiva preliminarmente la tardività del reclamo: l'art. 739 cpc prevede, al comma 2°, che “Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”; il decreto emesso dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Forlì in data 14 Ottobre 2024, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16.01.2025 (GU Parte
Seconda n.7 del 16-1-2025); conseguentemente, posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di decadenza del curatore dell'eredità giacente ha effetto di notificazione, il termine di
10 giorni per la proposizione del reclamo decorrerebbe dal 16.01.2025 e sarebbe terminato in data 26.01.2025.
Nel merito chiedeva il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di tardività del reclamo è infondata.
La parte reclamata ha argomentata che secondo quanto previsto dall'art. 747 comma 3° cpc la disciplina applicabile al regime di reclamo avverso il provvedimento del Giudice delle Successioni
è quella di cui all'art. 739 c.p.c. (“Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è
Pagina 3 ammesso reclamo a norma dell'articolo 739”). L'art. 739 comma 2 cpc, a sua volta, prevede che “Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”. Partendo da tali dati normativi, il reclamato ha affermato che, nel caso di specie, la notificazione sarebbe stata effettuata mediante pubblicazione del decreto emesso dal Giudice delle
Successioni del Tribunale di Forlì in Gazzetta Ufficiale in data 16.01.2025 (GU Parte Seconda n.7 del 16-1-2025), con la conseguenza che il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo sarebbe scaduto il 26.01.2025.
Tuttavia, deve ritenersi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di decadenza o revoca del curatore sia dovuta ai sensi dell'art. 528 comma 2 c.c., ma che non possa assume valore di notificazione ai sensi dell'art. 739 c.p.c. nei confronti dei controinteressati.
Per altro, i reclamanti hanno sufficientemente dimostrato il momento in cui sono venuti a conoscenza del provvedimento e, dunque, a decorrere dal quale il termine per l'impugnazione deve essere calcolato, con conseguente valutazione di tempestività del reclamo. L'impugnazione, nel merito, è fondata e merita accoglimento. La Suprema Corte, con ordinanza n. 37927 del 28.12.2022 ha chiarito che “la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 del codice civile. L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati;
fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere (.....) e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam", di cui all'art. 1350, n. 13, cod. civ.
(Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013). Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto:
«Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati
- l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile» (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014
Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003).
Da ciò discende che il Giudice delle successioni di Forlì non si sia adeguato a tale principio e abbia, erroneamente ritenuto che, con la loro condotta (aver incassato “la quota di 1/3 di pertinenza del loro padre pre-morto, così di fatto disponendo del patrimonio del de cuius sig. ), i Controparte_1 reclamanti abbiano implicitamente revocato la rinuncia all'eredità.
Tale assunto risulta assorbente degli ulteriori profili di impugnazione.
In ogni caso, si osserva che non ha ereditato dalla moglie pre-morta Controparte_1 Persona_3
avendo quest'ultima nominato suoi eredi universali esclusivamente i figli e
[...] Pt_1 [...] ed avendo rinunciato per atto pubblico ad esercitare qualsiasi azione Parte_2 Controparte_1 di riduzione o rivalsa nei confronti dei predetti eredi testamentari.
Ne consegue che gli atti compiuti dai reclamanti “in qualità di eredi di non Persona_3 avrebbero potuto comunque aver alcun valore di disposizione del patrimonio del de cuius
. Controparte_1
Ritiene, pertanto, la Corte che il reclamo debba essere accolto, con conseguente revoca del decreto impugnato.
Nulla sulle spese.
Pagina 4
P.Q.M.
La Corte, accoglie il reclamo e, conseguentemente, revoca il provvedimento del 23.9.2024 del Giudice delle successioni del Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento n. 2283/2023 R.G. Tribunale di Forlì, con il quale è stata dichiarata la cessazione ex art. 532 c.c. dell'Avv. Ilic Mambelli dall'incarico e dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente di Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 3.6.25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 5
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
all'esito dell'udienza del 3.6.25, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 108/2025 promosso da:
e Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. LELLI PIERPAOLO con domicilio in VIA DEI FILERGITI N 10 47121 FORLI'
RECLAMANTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI ILIC con domicilio in CORSO DELLA REPUBBLICA 52 47121 FORLI'
RECLAMATO
Avente ad oggetto: reclamo ex art. 747 comma 3 c.p.c. avverso il provvedimento del 23.9.2024 del Giudice delle successioni del Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento n. 2283/2023 R.G. Tribunale di Forlì, con il quale è stata dichiarata la cessazione ex art. 532 c.c. dell'Avv. Ilic Mambelli dall'incarico e dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente di . Controparte_1
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 3.5.2025:
e Lorenzo. Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Bologna, in revoca/riforma dell'ordinanza reclamata, contrariis rejectis,
I. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del decreto oggetto del presente reclamo per violazione del principio di contradditorio nei confronti dei legittimi controinteressati per le causali esposte in narrativa e/o per quanto risulterà provato e/o di giustizia. II. Nel merito - in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza in fatto ed in diritto dei presupposti per riconoscere la sussistenza nel caso di specie della presunta accettazione tacita dell'eredità di Controparte_1
Pagina 1 da parte dei Sig.ri e per le causali esposte in narrativa e/o per quanto Pt_1 Parte_2 risulterà provato e/o di giustizia. III. Nel merito - in subordine: accertare e dichiarare l'insussistenza in fatto ed in diritto dei presupposti per la declaratoria di cessazione della curatela dell'eredità giacente di per le causali esposte in Controparte_1 narrativa e/o per quanto risulterà provato e/o di giustizia. In ogni caso, e per l'effetto dichiarare la revoca ovvero provvedere alla riforma integrale del decreto oggetto del presente reclamo, con ogni conseguente statuizione di legge”. Eredità giacente : Controparte_1 "Voglia l'Eccellentissima Corte adita, contrariis rejectis, IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile ed improcedibile il reclamo avversario in quanto tardivamente proposto oltre il termine di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
• rigettare il reclamo proposto dalla controparte avanti alla Corte di Appello di Bologna, così rigettando tutte le domande avversaria perché destituite di fondamento in fatto e diritto;
• conseguentemente confermare il contenuto del decreto emesso dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Forlì, dott.ssa Valentina Vecchietti, in data 14 Ottobre 2024, che veniva pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 16.01.2025 (GU Parte Seconda n.7 del 16- 1-2025);
• - con ogni conseguente statuizione di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I reclamanti impugnavano il decreto emesso dal Giudice delle successioni del Tribunale di Forlì in data 14 Ottobre 2024 nell'ambito del procedimento n. 2283/2023 R.G. con il quale è stata dichiarata la cessazione ex art. 532 c.c. dell'Avv. Ilic Mambelli dall'incarico e dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente di “in quanto l'eredità del de cuius appare essere stata Controparte_1 accettata dal sig. , , residente a [...](Francia) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rue Pre Soleil, e dal sig. , c.f. , residente in [...]C.F._2
(FC) viale Anita Garibaldi n. 26”, e ciò sul presupposto che i reclamanti avrebbero accettato
“l'eredità del sig. sia ex art. 476 (accettazione tacita) c.c. che ex art. 527 Controparte_1 (sottrazione di beni ereditari) c.c.”. Premettevano i reclamanti che:
- In data 19 Maggio 2021, a ministero del Notaio dott. con atto a repertorio n. Per_1 Per_2
154231 e raccolta 37910 veniva pubblicato il testamento olografo di con il Persona_3 quale la defunta costituiva quale suoi unici eredi universali i figli e a Pt_1 Parte_2 ciascuno dei quali destinava metà del suo patrimonio.
- Nell'atto veniva dato atto che esisteva anche il coniuge della defunta, che, pur Controparte_1 essendo stato pretermesso dalla successione, dichiarava di rinunziare ad esercitare qualsiasi azione di riduzione o rivalsa nei confronti degli eredi testamentari.
- Il 14 Luglio 2022 decedeva senza lasciare testamento. Controparte_1
- Con atto in data 15 Settembre 2022 (Rep. 705/583) a ministero del Notaio dott.ssa , Persona_4 e rinunciavano all'eredità del padre devoluta in loro favore ex lege. Pt_1 Parte_2
- Con mandato del 13 Luglio 2023 e - unitamente ai parenti Pt_2 Parte_1 CP_2
e avendo definito bonariamente e transattivamente le reciproche
[...] Parte_3 pretese creditorie, autorizzavano il Notaio dott. a restituire mediante bonifici bancari Persona_5 ad e “quali eredi di ” le residue somme depositate Pt_1 Parte_2 Persona_3 all'epoca dalla madre presso il predetto Notaio, trattenendo la somma di € 4.560,00 che rimarrà in deposito sul conto dedicato e verrà svincolata automaticamente dal Notaio all'esito della Per_5 effettiva cancellazione dell'ipoteca volontaria a suo tempo iscritta su di un immobile di proprietà di in favore di e e . CP_2 Persona_3 Parte_1 Pt_2 CP_1
Pagina 2 - Nell'occasione, e davano atto di voler “presentare, a proprie CP_2 Parte_3 cure e spese, una istanza per la nomina di un curatore della eredità giacente del Sig. CP_1
affinchè possa essere prestato, per mezzo del curatore, assenso per la cancellazione della
[...] ipoteca volontaria” sopra descritta, per la cancellazione della quale e Pt_1 Parte_2 in proprio e quali eredi universali di avevano già rilasciato al Notaio il Persona_6 Per_5 proprio assenso.
- Da quel momento e non avevano alcuna notizia della procedura fino Pt_1 Parte_2
a quando il 7.1.25 riceveva la notifica da AgE Riscossione di alcune cartelle Parte_2 esattoriali relative a debiti erariali del defunto Controparte_1
- Chiesti chiarimenti, AgE Riscossione ha comunicato il diniego dello sgravio richiesto, motivato dal fatto che la procedura dell'eredità giacente di -aperta in data 14/11/2023 con Controparte_1 decreto di nomina del curatore Avv. Ilic Mambelli- era stata dichiarata con decreto del Pt_4 14/10/2024 in seguito alla relazione del curatore dell'eredità giacente “nella quale vengono menzionate come motivazioni di tale chiusura, l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei chiamati (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._3 Parte_2
)”. C.F._2
- dunque, solo il 28.1.28, dato incarico al legale che chiedeva la visibilità del fascicolo, e Pt_1 avevano conoscenza del provvedimento oggi reclamato, dal quale si evince Parte_2 che, pur avendo dato atto della rinuncia all'eredità da parte di e si Pt_1 Parte_2 assumeva che “i sig.ri e risultano aver accettato l'eredità Parte_1 Parte_2 del sig. sia ex art. 476 (accettazione tacita) c.c. che ex art. 527 (sottrazione di Controparte_1 beni ereditari) c.c.” per aver incassato “la quota di 1/3 di pertinenza del di loro padre pre-morto, così di fatto disponendo del patrimonio del de cuius sig. ”, quota delle residue Controparte_1 somme depositate fiduciariamente presso il Notaio che sarebbe spettata al defunto quale – Per_5 presunto – erede della moglie pre-morta, . Persona_3
- Solo dal 19 Settembre 2024, dunque, sarebbero decorsi i termini per l'impugnazione. Tutto ciò premesso, i reclamanti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Assumevano, in particolare, che -conformemente ai principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte- nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità -la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati
- l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile. Con memoria del 15.5.25 si costituiva in giudizio l'avv. Ilic Mambelli quale curatore dell'eredità giacente il quale eccepiva preliminarmente la tardività del reclamo: l'art. 739 cpc prevede, al comma 2°, che “Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”; il decreto emesso dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Forlì in data 14 Ottobre 2024, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16.01.2025 (GU Parte
Seconda n.7 del 16-1-2025); conseguentemente, posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di decadenza del curatore dell'eredità giacente ha effetto di notificazione, il termine di
10 giorni per la proposizione del reclamo decorrerebbe dal 16.01.2025 e sarebbe terminato in data 26.01.2025.
Nel merito chiedeva il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di tardività del reclamo è infondata.
La parte reclamata ha argomentata che secondo quanto previsto dall'art. 747 comma 3° cpc la disciplina applicabile al regime di reclamo avverso il provvedimento del Giudice delle Successioni
è quella di cui all'art. 739 c.p.c. (“Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è
Pagina 3 ammesso reclamo a norma dell'articolo 739”). L'art. 739 comma 2 cpc, a sua volta, prevede che “Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”. Partendo da tali dati normativi, il reclamato ha affermato che, nel caso di specie, la notificazione sarebbe stata effettuata mediante pubblicazione del decreto emesso dal Giudice delle
Successioni del Tribunale di Forlì in Gazzetta Ufficiale in data 16.01.2025 (GU Parte Seconda n.7 del 16-1-2025), con la conseguenza che il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo sarebbe scaduto il 26.01.2025.
Tuttavia, deve ritenersi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di decadenza o revoca del curatore sia dovuta ai sensi dell'art. 528 comma 2 c.c., ma che non possa assume valore di notificazione ai sensi dell'art. 739 c.p.c. nei confronti dei controinteressati.
Per altro, i reclamanti hanno sufficientemente dimostrato il momento in cui sono venuti a conoscenza del provvedimento e, dunque, a decorrere dal quale il termine per l'impugnazione deve essere calcolato, con conseguente valutazione di tempestività del reclamo. L'impugnazione, nel merito, è fondata e merita accoglimento. La Suprema Corte, con ordinanza n. 37927 del 28.12.2022 ha chiarito che “la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 del codice civile. L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati;
fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere (.....) e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam", di cui all'art. 1350, n. 13, cod. civ.
(Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013). Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto:
«Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati
- l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile» (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014
Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003).
Da ciò discende che il Giudice delle successioni di Forlì non si sia adeguato a tale principio e abbia, erroneamente ritenuto che, con la loro condotta (aver incassato “la quota di 1/3 di pertinenza del loro padre pre-morto, così di fatto disponendo del patrimonio del de cuius sig. ), i Controparte_1 reclamanti abbiano implicitamente revocato la rinuncia all'eredità.
Tale assunto risulta assorbente degli ulteriori profili di impugnazione.
In ogni caso, si osserva che non ha ereditato dalla moglie pre-morta Controparte_1 Persona_3
avendo quest'ultima nominato suoi eredi universali esclusivamente i figli e
[...] Pt_1 [...] ed avendo rinunciato per atto pubblico ad esercitare qualsiasi azione Parte_2 Controparte_1 di riduzione o rivalsa nei confronti dei predetti eredi testamentari.
Ne consegue che gli atti compiuti dai reclamanti “in qualità di eredi di non Persona_3 avrebbero potuto comunque aver alcun valore di disposizione del patrimonio del de cuius
. Controparte_1
Ritiene, pertanto, la Corte che il reclamo debba essere accolto, con conseguente revoca del decreto impugnato.
Nulla sulle spese.
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P.Q.M.
La Corte, accoglie il reclamo e, conseguentemente, revoca il provvedimento del 23.9.2024 del Giudice delle successioni del Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento n. 2283/2023 R.G. Tribunale di Forlì, con il quale è stata dichiarata la cessazione ex art. 532 c.c. dell'Avv. Ilic Mambelli dall'incarico e dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente di Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 3.6.25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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