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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 25 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2488/2020 R.G. e vertente
fra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Salvia ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in
Potenza, al C.so XVIII Agosto 1860 n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(società con socio unico) (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Rocco Liccione ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Tito, alla
Zona Ind.le, Palazzo Pamef Appalti, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Parte ricorrente, quale dipendente della società convenuta dal 03.07.2006 con inquadramento nella Posizione Economica ed Organizzativa B del CCNL di settore come assistente amministrativo-contabile, sostiene di aver svolto con continuità presso il Compartimento ANAS di Milano, dalla data di assunzione
(03.07.2006) sino al suo trasferimento a Potenza (28.02.2010), il ruolo di
Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, rientrante nel superiore livello A1 Quadri come coordinatore amministrativo.
Sostiene, infatti la sig.ra di essersi occupata con piena autonomia Parte_1
decisionale e sulla base delle direttive generali: a) della gestione di tutte le relazioni con il pubblico, con i clienti e con i terzi in generale e della evasione delle relative pratiche;
b) del rilascio di tutte le informazioni di carattere generale sui servizi e le attività di c) della gestione delle segnalazioni di vario CP_1 genere provenienti dall'utenza e dei reclami su eventuali disservizi, provvedendo ad allertare il personale operativo delle squadre di intervento o emergenza o interfacciandosi con le altre Unità Operative Compartimentali;
d) della gestione pratiche di richiesta di rimborsi o risarcimenti conseguenti a problematiche di vario genere connesse alla circolazione stradale;
e) della gestione delle istruttorie relative alle richieste di accesso agli atti con particolare riferimento a procedure di evidenza pubblica, a gare di appalto, in sinergia con altre U.O. e con l'Ufficio
Legale, curando l'inserimento delle pratiche nell'applicativo Contact-Pro; f) della rilevazione con cadenza periodica del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti da e delle tempistiche di gestione delle pratiche;
g) della CP_1 predisposizione e l'inoltro di tutta la corrispondenza analogica e digitale intrattenuta con i clienti e con l'utenza.
In conseguenza dell'accoglimento di detti accertamenti ha chiesto al giudice il superiore inquadramento e la conseguente condanna della società datoriale al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione e quindi dall'01.12.2025, con interessi e rivalutazione.
Si è costituita la società l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
contestando in via di fatto e diritto la domanda e rilevando, nel merito, la insussistenza dei presupposti normativi e come le mansioni svolte dalla
2 ricorrente non sarebbero in realtà corrispondenti al superiore inquadramento richiesto, ma rientrerebbero in quello posseduto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa, assegnata alla scrivente in conseguenza dell'operata redistribuzione delle cause vetuste, veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 25 marzo
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Per individuare l'inquadramento corrispondente alle mansioni espletate dalla ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di Lavoro di settore (si veda fasc. ricorrente).
Per quanto riguarda la posizione organizzativa ed economica B posseduta dalla ricorrente, la relativa declaratoria recita:
«Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane….
B ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
a) Svolge, in base alla propria professionalità specifica, nell'ambito di direttive attività istruttoria e di revisione di pratiche o provvedimenti relativi all'attività del settore di applicazione, senza valutazioni discrezionali, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione e corrispondenza.
b) Rilascia copie, estratti o certificati nell'ambito delle prescrizioni, normative e delle disposizioni ricevute dal responsabile dell'unità organizzativa.
3 c) Guida l'attività di professionalità di livello inferiore e firma atti e documenti previsti da procedure determinate.
d) Svolge mansioni di segretario e resocontista in Commissioni e gruppi di lavoro.
e) Collabora nelle attività di gestione economiche e patrimoniali dell'unità produttiva propria con responsabilità della tenuta delle relative scritture.
a) Nello svolgimento dei propri compiti utilizza anche strumenti informatici».
Con riferimento, invece, all'area quadri posizione organizzativa ed economica
A1 come coordinatore amministrativo, di cui asseritamente la ricorrente svolge le mansioni, la declaratoria è la seguente:
«Rientrano nell'area quadri i dipendenti con:
a) compiti di studio, consulenza, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di metodologie innovative;
b) funzioni direttive o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per
importanza, responsabilità e competenza;
c) compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità;
d) responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi dell' che comportano l'assunzione di CP_1
decisioni, con un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo;
e) funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna;
f) conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni
appartenenti ad aree inferiori;
g) eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane.
Fanno parte dell'area quadri i seguenti profili:
Posizione organizzativa ed economica A1
Declaratoria:
4 a) Attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico – specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali.
b) Attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio.
c) Sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in
caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
A1 COORDINATORE AMMINISTRATIVO
a) Svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti riservati al settore di competenza, nell'ambito di procedure o direttive di massima.
b) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti
alla sua competenza specifica da istruzioni generali.
c) E' preposto ad una unità organica del settore amministrativo.
d) Collabora all'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattica e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento
o di programmazione dell'ufficio.
e) Collabora all'attività ispettiva, svolgendo in occasione di ispezioni anche attività di consulenza specifica.
f) Nell'ambito della specifica competenza partecipa ad organi collegiali e/o svolge attività di segretario in comitati, commissioni con piena autonomia organizzativa;
nonché attività di verifica e riscontro per operazioni di ispezione e collaudo.
g) Svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale.
h) Sottoscrive, su delega, atti e contratti».
Come è agevole verificare, tra la posizione organizzativa ed economica B assistente amministrativo – contabile e la posizione organizzativa ed economica
A1 coordinatore amministrativo non vi è una stretta correlazione, in quanto i
5 profili differenziali ineriscono a diversi aspetti delle mansioni, quali, principalmente, la responsabilità diretta con autonomia decisionale, implicante valutazioni discrezionali, e l'espletamento di attività istruttoria con competenze professionali medio-alte che connotano l'inquadramento rivendicato e sono invece assenti in quello posseduto dalla ricorrente.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni (cfr., Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del
g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»).
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, però, l'istruttoria orale espletata non appare esaustiva.
6 Dalla prova testimoniale non è emersa in capo alla ricorrente la responsabilità diretta, l'autonomia decisionale e l'espletamento dell'attività istruttoria di pratiche richiedenti una competenza professionale medio-alta che connotano l'inquadramento rivendicato, ma piuttosto come le mansioni espletate rientrino a pieno titolo nella categoria di inquadramento.
Tale carenza probatoria comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sulla ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr.,
Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare
l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
Né, infine, può ritenersi, secondo la prospettazione attorea, che il diritto al superiore inquadramento troverebbe, in ogni caso, il proprio fondamento nel verbale di accordo sindacale integrativo del 22 giugno 2005 il quale, nello specificare che “L'attribuzione di posizioni organizzativo –economiche riferite al modello tendenziale non può costituire presupposto per il riconoscimento di mansioni diverse o superiori rispetto a quelle di appartenenza. Ad esemplificazione di quanto indicato nel modello sub B) si precisa che ogni volta che l'unità organizzativa prevede più di un B) (area amministrativa) ciò sia componibile con un B/A1 o A1/A.”, esclude l'attribuzione automatica
7 dell'inquadramento ai lavoratori assegnati a ciascuna unità, che, viceversa, deve avere riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Su tale premessa, atteso che le mansioni svolte dalla ricorrente vanno ricondotte al profilo di assistente amministrativo contabile, non sussistono i presupposti per l'inquadramento nella posizione organizzativa ed economica A1 coordinatore amministrativo rivendicata, anche sotto tale profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 05.10.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.300,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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