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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9026/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9026/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO IE, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Roma, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 26.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 9026/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2022 [nato a [...] il Parte_1
15.02.1957, C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1 con [nata a [...] il [...], CF. CP_1
] in data 27.08.1989 in Montecorvino Rovella (Sa) e che C.F._2 dall'unione erano nati due figli, (04.03.1993) e (26/11/1996), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, spiegando domanda di addebito nei confronti di quest'ultima.
Il ricorrente domandava inoltre: 1) l'affido del figlio affetto da Per_1 problematiche psichiche (ed in favore del quale è aperta una tutela presso il
Tribunale di Salerno) con collocazione presso di sé nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione e regolamentazione dei tempi di frequentazione madre- figlio;
2) la ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio. si costituiva aderendo alla domanda di separazione personale, CP_1 formulando contestuale domanda di addebito nei confronti del coniuge e chiedeva, altresì: 1) la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento non inferiore a € 750,00 mensili, oltre il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio da porre a carico del ricorrente;
2) la Per_1 contribuzione del al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio e Pt_1
l'assegnazione della casa familiare.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 31.01.2023 ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza non definitiva n. 4154/2023 del 3.10.2023 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Espletata la prova orale, alla udienza del 26.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
2 Proc. R.G. n. 9026/2022
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 4154/2023 del 3.10.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge. Più precisamente:
1) il ricorrente ha ascritto la crisi del matrimonio ad una relazione extraconiugale della Guerra che si sarebbe disinteressata anche dei bisogni del figlio maggiorenne (interdetto giudiziale); Per_1
2) la resistente ha, di contro, dedotto che le “ragioni risalgono a tempi remoti e sono addebitabili esclusivamente al ricorrente che ha sempre avuto verso la odierna esponente comportamenti di indifferenza e disprezzo, oltre a porre in essere gravi violenze fisiche e psicologiche. Il ricorrente ha omesso di riferire che per anni ha intrattenuto ed intrattiene una relazione sentimentale con una donna straniera ed ha sempre “sbattuto” in faccia tale relazione alla odierna comparente affermando che in “quanto uomo” fosse libero di fare ciò che più gli aggrada e che la odierna comparente “in quanto donna” dovesse subire e patire. Il ricorrente, al fine di affermare la sua autorità nell'ambito della famiglia ma soprattutto verso la moglie e porla in uno stato di assoluta soggezione, nel corso degli anni, ha posto in essere, in maniera continuativa e sistematica, condotte di vessazioni ed umiliazioni. La odierna esponente ha subito insulti, atti di disprezzo, umiliazioni
e mortificazioni di ogni genere, tenuta esclusivamente “ad adempiere” al suo ruolo di donna e moglie (pulire la casa, accudire marito e figli, soddisfare i bisogni del marito), schiaffi percosse, lancio di oggetti (piatti, sedie) anche davanti al figlio
” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione). Per_1
Ebbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia
3 Proc. R.G. n. 9026/2022
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Ebbene dall'istruttoria orale espletata è emerso un sostanziale contrasto delle dichiarazioni rese dai testi.
All'uopo va in primo luogo evidenziato che risultano irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste (cfr. verb. ud. 10.10.2024) in quanto trattasi Testimone_1 dell'investigatore privato ingaggiato dal ricorrente per il periodo di osservazione
1-6 maggio 2023, ovvero un periodo successivo alla introduzione del giudizio (di tal che le circostanze riferite dal teste sono del tutto irrilevanti sotto il profilo del nesso causale).
Per quanto poi attiene agli altri testi va rilevato che:
1) la teste , prima figlia della coppia, ha confermato la relazione Tes_2 extraconiugale della madre diventata di dominio pubblico nel maggio 2022
(“confermo la circostanza di cui al capo 2 delle memorie istruttorie di parte ricorrente. Preciso, ho visto personalmente mia madre in compagnia del sig.
l'anno scorso in estate presso l'Outlet Cilento, ma ho evitato di Persona_3 incontrarla… Preciso io lo sapevo già da prima in quanto già c'erano voci in giro di questa relazione di mia madre con il sig. ) ed ha escluso che il padre Per_3 abbai mai mantenuto condotte violente contro la madre dichiarando “non ho mai visto mio padre picchiare, sputare o aggredire fisicamente mia madre, verbalmente si aggredivano entrambi” (cfr. verb. ud. 22.5.2024);
2) il teste , germano della resistente, ha dichiarato “Saranno otto o Tes_3 nove anni che il Sig. intrattiene una relazione con una donna Parte_1 straniera… Lui sputava pure in faccia;
qualche volta è capitato davanti a CP_1 me a mia madre, disprezzava A volte dovevamo correre a casa loro Pt_1 CP_1 pure la notte perché e litigavano, perché il loro rapporto non ha Pt_1 CP_1 mai camminato, già da trent'anni… Gli schiaffi, le percosse ed il lancio di oggetti
4 Proc. R.G. n. 9026/2022
nei confronti di mia sorella avvenivano anche davanti a noi, durante i loro litigi.
Anche agli insulti e agli sputi di a mia sorella abbiamo assistito sia io Pt_1 che mia madre, perché mia sorella chiamava sempre me durante i litigi… sapevo che aveva una relazione con una straniera in quanto me lo comunicò lui Pt_1 stesso circa quattro o cinque anni fa. Anche mia sorella era a conoscenza della relazione del marito con la straniera da un sacco di anni, lui glielo avevo detto da anni” (cfr. verb. ud. 22.5.2024);
3) il teste , fratello della resistente, ha riferito “da parecchi anni Testimone_4 ho sentito dire che ha una relazione con una straniera, almeno da sette/otto Pt_1 anni, e ne ho avuto riprova da voci di qualche amico che lo ha visto in giro. Io non
l'ho mai visto personalmente… Anche davanti a me il sig. ha detto Parte_1 che lui in quanto uomo poteva fare quello che voleva, mentre la moglie doveva subire e patire. Lui ha sempre trattato male mia sorella, davanti a me e anche davanti al figlio l'ha anche sputata in faccia;
tant'è che il figlio avendo visto fare ciò dal padre lo ha fatto anche lui nei confronti della madre. Il picchiava Pt_1 anche davanti a me la moglie con schiaffi, percosse e lancio di oggetti, ciò faceva anche davanti al figlio Quando c'ero io intervenivo a difesa di Per_1 CP_1
Non ho chiamato i Carabinieri perché speravo che facessero pace. Ma lui ha continuato a percuoterla sempre, lasciandole segni sul braccio, sotto al collo e offendendola e chiamandola
“zoccola, puttana” (cfr. verb. ud. del 10.10.2024).
Tutti i testi hanno reso dichiarazioni scevre di contraddizioni intrinseche essendo, peraltro, tutti legati da rapporti di parentela o amicizia con le parti come tipicamente avviene nei procedimenti in materia di famiglia.
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover rigettare entrambe le domande di addebito atteso che nessuna delle stesse può dirsi pienamente provata alla luce del contrasto delle dichiarazioni testimoniali.
Com'è noto, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al
5 Proc. R.G. n. 9026/2022
raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10/03/2015, n. 4773; Cass. civ., sez. II, 15/02/2010, n. 3468; Cass. civ., sez. II, 21/12/2009, n. 26926; Cass. civ., sez. III, 05/05/2003, n. 6760).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, non emergono elementi per attribuire maggiore attendibilità ai testi di una delle parti (come evidenziato tutti stretti familiari dei coniugi) atteso che:
1) gli episodi che hanno causato le lesioni oggetto dei referti di PS del 12.8.2022 e del 13.8.2022 prodotti della ricorrente è rimasto, di fatto, ignoto non essendo stato oggetto di specifici capi di prova per testi;
2) i referti di PS del 30.10.2022 e del 1.1.2023 sono relativi ad eventi successivi al deposito del ricorso e comunque non oggetto di specifici capitoli di prova;
3) in tale situazione, attese le condotte pacificamente spesso aggressive del figlio verso la madre, non può affatto escludersi che le lesioni refertate siano Per_1 state procurate dalla dal figlio;
CP_1
4) il procedimento penale ex art. 572 c.p. avviato nei confronti del a seguito Pt_1 delle denunce proposte dalla risulta definitivamente archiviato con CP_1 ordinanza del GIP presso il Tribunale di Salerno del 20.12.2023 (con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dalla resistente);
5) la relazione investigativa prodotta dal ricorrente risulta irrilevante in quanto relativa a fatti avvenuti dopo l'introduzione del presente procedimento (dunque inidonei sotto il profilo temporale a provare il nesso causale tra la relazione extraconiugale e la crisi del matrimonio).
B) Dall'unione è nato il figlio (4.3.1993), affetto da grave disabilità ed Per_1
interdetto giudiziale.
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Com'è noto, l'art. 337 septies, comma 2, c.c. prevede l'applicabilità delle norme riguardanti la prole minorenne, indipendentemente dalla loro età con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Ai sensi dell'art. 37-bis disp. att. c.c. i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Deve, dunque, trattarsi di una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Cass. n. 12977/2012; Cass. 21819/2021).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che il richiamo riguarda le sole disposizioni di natura economica previste in favore dei figli minori, nonché quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, restando escluse quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. n. 12977/2012; Cass. 21819/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto degli accertamenti espletati in sede presidenziale
(relazione SS di Eboli e del centro Sanatrix Nuova Elaion, nonché dichiarazioni rese dall'altra figlia maggiorenne della coppia alla udienza del 7.3.2023) e Per_2 considerato che non sono emersi elementi ulteriori o diversi in corso di causa, il
Tribunale ritiene di dover confermare il collocamento di presso il padre Per_1 considerato il rapporto privilegiato instaurato nel corso degli anni con il genitore
(che è anche il suo tutore).
Atteso il collocamento di presso il padre va a questi assegnata la casa Per_1 familiare sita in Eboli (SA) alla via Parmenide n. 17.
Il Collegio ritiene, inoltre, di dover confermare i tempi di frequentazione madre- figlio previsti con l'ordinanza presidenziale considerato che gli stessi hanno dato prova di buon funzionamento nel corso del procedimento.
Le spese necessarie per – percettore di una pensione di invalidità di Per_1 circa 1.100,00 euro – verranno affrontate dal padre, cui compete quale tutore la gestione del patrimonio di spettanza del ragazzo.
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C) In ordine alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, va ricordato che ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.
“circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n.
3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 28938; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, n.
12196).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
8 Proc. R.G. n. 9026/2022
Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 789; Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2016, n.
6427).
Nel caso di specie è emerso che:
1) il ricorrente, di anni 67, lavorava presso il centro per l'impiego di Eboli percependo uno stipendio di 1.500,00 euro;
è da poco andando in pensione con un emolumento netto di circa 1.280,00 euro;
è proprietario della casa familiare (a lui assegnata); si era reso disponibile all'udienza presidenziale a versare un assegno di 600,00 euro alla coniuge in via transattiva;
2) la resistente, di anni 62, non svolge attività lavorativa né ha mai lavorato in costanza di matrimonio;
è proprietaria di un immobile dal quale non trae reddito perché occupato dai suoi fratelli
Tenuto conto di quanto sopra, della circostanza che la ha lasciato la casa CP_1 familiare assegnata al e del sopravvenuto pensionamento del ricorrente, va Pt_1 rideterminato a decorrere dalla presente pronuncia ad euro 400,00 l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della resistente.
D) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, atteso il rigetto di entrambe le domande di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti;
- dispone il collocamento del figlio (4.3.1993) affetto da grave disabilità Per_1 ed interdetto giudiziale (tutela n. 20000255/2011) presso il padre;
- i tempi di permanenza del presso la madre verranno stabiliti dai Per_1 genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, la madre potrà tenere con se
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nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle Per_1
20:00, nonché una settimana il sabato dalle 10:00 alle 18:00 e quella successiva la domenica dalle 10:00 alle 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di
Fine Anno Pasquale trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
trascorrerà Per_1 alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive trascorrerà un Per_1 periodo di 7 giorni consecutivi con la madre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
trascorrerà con Per_1 Per_1 il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; Per_1 trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- assegna la casa familiare sita in Eboli (SA) alla via Parmenide n. 17 al sig.
Parte_1
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 400,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di ed in favore di da versarsi Parte_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese alla beneficiaria;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9026/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO IE, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Roma, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 26.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 9026/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2022 [nato a [...] il Parte_1
15.02.1957, C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1 con [nata a [...] il [...], CF. CP_1
] in data 27.08.1989 in Montecorvino Rovella (Sa) e che C.F._2 dall'unione erano nati due figli, (04.03.1993) e (26/11/1996), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, spiegando domanda di addebito nei confronti di quest'ultima.
Il ricorrente domandava inoltre: 1) l'affido del figlio affetto da Per_1 problematiche psichiche (ed in favore del quale è aperta una tutela presso il
Tribunale di Salerno) con collocazione presso di sé nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione e regolamentazione dei tempi di frequentazione madre- figlio;
2) la ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio. si costituiva aderendo alla domanda di separazione personale, CP_1 formulando contestuale domanda di addebito nei confronti del coniuge e chiedeva, altresì: 1) la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento non inferiore a € 750,00 mensili, oltre il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio da porre a carico del ricorrente;
2) la Per_1 contribuzione del al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio e Pt_1
l'assegnazione della casa familiare.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 31.01.2023 ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza non definitiva n. 4154/2023 del 3.10.2023 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Espletata la prova orale, alla udienza del 26.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
2 Proc. R.G. n. 9026/2022
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 4154/2023 del 3.10.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge. Più precisamente:
1) il ricorrente ha ascritto la crisi del matrimonio ad una relazione extraconiugale della Guerra che si sarebbe disinteressata anche dei bisogni del figlio maggiorenne (interdetto giudiziale); Per_1
2) la resistente ha, di contro, dedotto che le “ragioni risalgono a tempi remoti e sono addebitabili esclusivamente al ricorrente che ha sempre avuto verso la odierna esponente comportamenti di indifferenza e disprezzo, oltre a porre in essere gravi violenze fisiche e psicologiche. Il ricorrente ha omesso di riferire che per anni ha intrattenuto ed intrattiene una relazione sentimentale con una donna straniera ed ha sempre “sbattuto” in faccia tale relazione alla odierna comparente affermando che in “quanto uomo” fosse libero di fare ciò che più gli aggrada e che la odierna comparente “in quanto donna” dovesse subire e patire. Il ricorrente, al fine di affermare la sua autorità nell'ambito della famiglia ma soprattutto verso la moglie e porla in uno stato di assoluta soggezione, nel corso degli anni, ha posto in essere, in maniera continuativa e sistematica, condotte di vessazioni ed umiliazioni. La odierna esponente ha subito insulti, atti di disprezzo, umiliazioni
e mortificazioni di ogni genere, tenuta esclusivamente “ad adempiere” al suo ruolo di donna e moglie (pulire la casa, accudire marito e figli, soddisfare i bisogni del marito), schiaffi percosse, lancio di oggetti (piatti, sedie) anche davanti al figlio
” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione). Per_1
Ebbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia
3 Proc. R.G. n. 9026/2022
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Ebbene dall'istruttoria orale espletata è emerso un sostanziale contrasto delle dichiarazioni rese dai testi.
All'uopo va in primo luogo evidenziato che risultano irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste (cfr. verb. ud. 10.10.2024) in quanto trattasi Testimone_1 dell'investigatore privato ingaggiato dal ricorrente per il periodo di osservazione
1-6 maggio 2023, ovvero un periodo successivo alla introduzione del giudizio (di tal che le circostanze riferite dal teste sono del tutto irrilevanti sotto il profilo del nesso causale).
Per quanto poi attiene agli altri testi va rilevato che:
1) la teste , prima figlia della coppia, ha confermato la relazione Tes_2 extraconiugale della madre diventata di dominio pubblico nel maggio 2022
(“confermo la circostanza di cui al capo 2 delle memorie istruttorie di parte ricorrente. Preciso, ho visto personalmente mia madre in compagnia del sig.
l'anno scorso in estate presso l'Outlet Cilento, ma ho evitato di Persona_3 incontrarla… Preciso io lo sapevo già da prima in quanto già c'erano voci in giro di questa relazione di mia madre con il sig. ) ed ha escluso che il padre Per_3 abbai mai mantenuto condotte violente contro la madre dichiarando “non ho mai visto mio padre picchiare, sputare o aggredire fisicamente mia madre, verbalmente si aggredivano entrambi” (cfr. verb. ud. 22.5.2024);
2) il teste , germano della resistente, ha dichiarato “Saranno otto o Tes_3 nove anni che il Sig. intrattiene una relazione con una donna Parte_1 straniera… Lui sputava pure in faccia;
qualche volta è capitato davanti a CP_1 me a mia madre, disprezzava A volte dovevamo correre a casa loro Pt_1 CP_1 pure la notte perché e litigavano, perché il loro rapporto non ha Pt_1 CP_1 mai camminato, già da trent'anni… Gli schiaffi, le percosse ed il lancio di oggetti
4 Proc. R.G. n. 9026/2022
nei confronti di mia sorella avvenivano anche davanti a noi, durante i loro litigi.
Anche agli insulti e agli sputi di a mia sorella abbiamo assistito sia io Pt_1 che mia madre, perché mia sorella chiamava sempre me durante i litigi… sapevo che aveva una relazione con una straniera in quanto me lo comunicò lui Pt_1 stesso circa quattro o cinque anni fa. Anche mia sorella era a conoscenza della relazione del marito con la straniera da un sacco di anni, lui glielo avevo detto da anni” (cfr. verb. ud. 22.5.2024);
3) il teste , fratello della resistente, ha riferito “da parecchi anni Testimone_4 ho sentito dire che ha una relazione con una straniera, almeno da sette/otto Pt_1 anni, e ne ho avuto riprova da voci di qualche amico che lo ha visto in giro. Io non
l'ho mai visto personalmente… Anche davanti a me il sig. ha detto Parte_1 che lui in quanto uomo poteva fare quello che voleva, mentre la moglie doveva subire e patire. Lui ha sempre trattato male mia sorella, davanti a me e anche davanti al figlio l'ha anche sputata in faccia;
tant'è che il figlio avendo visto fare ciò dal padre lo ha fatto anche lui nei confronti della madre. Il picchiava Pt_1 anche davanti a me la moglie con schiaffi, percosse e lancio di oggetti, ciò faceva anche davanti al figlio Quando c'ero io intervenivo a difesa di Per_1 CP_1
Non ho chiamato i Carabinieri perché speravo che facessero pace. Ma lui ha continuato a percuoterla sempre, lasciandole segni sul braccio, sotto al collo e offendendola e chiamandola
“zoccola, puttana” (cfr. verb. ud. del 10.10.2024).
Tutti i testi hanno reso dichiarazioni scevre di contraddizioni intrinseche essendo, peraltro, tutti legati da rapporti di parentela o amicizia con le parti come tipicamente avviene nei procedimenti in materia di famiglia.
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover rigettare entrambe le domande di addebito atteso che nessuna delle stesse può dirsi pienamente provata alla luce del contrasto delle dichiarazioni testimoniali.
Com'è noto, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al
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raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10/03/2015, n. 4773; Cass. civ., sez. II, 15/02/2010, n. 3468; Cass. civ., sez. II, 21/12/2009, n. 26926; Cass. civ., sez. III, 05/05/2003, n. 6760).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, non emergono elementi per attribuire maggiore attendibilità ai testi di una delle parti (come evidenziato tutti stretti familiari dei coniugi) atteso che:
1) gli episodi che hanno causato le lesioni oggetto dei referti di PS del 12.8.2022 e del 13.8.2022 prodotti della ricorrente è rimasto, di fatto, ignoto non essendo stato oggetto di specifici capi di prova per testi;
2) i referti di PS del 30.10.2022 e del 1.1.2023 sono relativi ad eventi successivi al deposito del ricorso e comunque non oggetto di specifici capitoli di prova;
3) in tale situazione, attese le condotte pacificamente spesso aggressive del figlio verso la madre, non può affatto escludersi che le lesioni refertate siano Per_1 state procurate dalla dal figlio;
CP_1
4) il procedimento penale ex art. 572 c.p. avviato nei confronti del a seguito Pt_1 delle denunce proposte dalla risulta definitivamente archiviato con CP_1 ordinanza del GIP presso il Tribunale di Salerno del 20.12.2023 (con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dalla resistente);
5) la relazione investigativa prodotta dal ricorrente risulta irrilevante in quanto relativa a fatti avvenuti dopo l'introduzione del presente procedimento (dunque inidonei sotto il profilo temporale a provare il nesso causale tra la relazione extraconiugale e la crisi del matrimonio).
B) Dall'unione è nato il figlio (4.3.1993), affetto da grave disabilità ed Per_1
interdetto giudiziale.
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Com'è noto, l'art. 337 septies, comma 2, c.c. prevede l'applicabilità delle norme riguardanti la prole minorenne, indipendentemente dalla loro età con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Ai sensi dell'art. 37-bis disp. att. c.c. i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Deve, dunque, trattarsi di una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Cass. n. 12977/2012; Cass. 21819/2021).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che il richiamo riguarda le sole disposizioni di natura economica previste in favore dei figli minori, nonché quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, restando escluse quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. n. 12977/2012; Cass. 21819/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto degli accertamenti espletati in sede presidenziale
(relazione SS di Eboli e del centro Sanatrix Nuova Elaion, nonché dichiarazioni rese dall'altra figlia maggiorenne della coppia alla udienza del 7.3.2023) e Per_2 considerato che non sono emersi elementi ulteriori o diversi in corso di causa, il
Tribunale ritiene di dover confermare il collocamento di presso il padre Per_1 considerato il rapporto privilegiato instaurato nel corso degli anni con il genitore
(che è anche il suo tutore).
Atteso il collocamento di presso il padre va a questi assegnata la casa Per_1 familiare sita in Eboli (SA) alla via Parmenide n. 17.
Il Collegio ritiene, inoltre, di dover confermare i tempi di frequentazione madre- figlio previsti con l'ordinanza presidenziale considerato che gli stessi hanno dato prova di buon funzionamento nel corso del procedimento.
Le spese necessarie per – percettore di una pensione di invalidità di Per_1 circa 1.100,00 euro – verranno affrontate dal padre, cui compete quale tutore la gestione del patrimonio di spettanza del ragazzo.
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C) In ordine alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, va ricordato che ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.
“circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n.
3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 28938; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, n.
12196).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
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Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 789; Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2016, n.
6427).
Nel caso di specie è emerso che:
1) il ricorrente, di anni 67, lavorava presso il centro per l'impiego di Eboli percependo uno stipendio di 1.500,00 euro;
è da poco andando in pensione con un emolumento netto di circa 1.280,00 euro;
è proprietario della casa familiare (a lui assegnata); si era reso disponibile all'udienza presidenziale a versare un assegno di 600,00 euro alla coniuge in via transattiva;
2) la resistente, di anni 62, non svolge attività lavorativa né ha mai lavorato in costanza di matrimonio;
è proprietaria di un immobile dal quale non trae reddito perché occupato dai suoi fratelli
Tenuto conto di quanto sopra, della circostanza che la ha lasciato la casa CP_1 familiare assegnata al e del sopravvenuto pensionamento del ricorrente, va Pt_1 rideterminato a decorrere dalla presente pronuncia ad euro 400,00 l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della resistente.
D) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, atteso il rigetto di entrambe le domande di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti;
- dispone il collocamento del figlio (4.3.1993) affetto da grave disabilità Per_1 ed interdetto giudiziale (tutela n. 20000255/2011) presso il padre;
- i tempi di permanenza del presso la madre verranno stabiliti dai Per_1 genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, la madre potrà tenere con se
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nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle Per_1
20:00, nonché una settimana il sabato dalle 10:00 alle 18:00 e quella successiva la domenica dalle 10:00 alle 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di
Fine Anno Pasquale trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
trascorrerà Per_1 alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive trascorrerà un Per_1 periodo di 7 giorni consecutivi con la madre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
trascorrerà con Per_1 Per_1 il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; Per_1 trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- assegna la casa familiare sita in Eboli (SA) alla via Parmenide n. 17 al sig.
Parte_1
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 400,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di ed in favore di da versarsi Parte_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese alla beneficiaria;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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