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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3815/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3815/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Montesilvano al corso Parte_1 C.F._1
Umberto I n. 438 presso e nello studio dell'Avv. Ruscillo Monica che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Montesilvano, Via Controparte_1 C.F._2
Monte Amaro n.32 presso e nello studio dell'avv. Cugini Loredana che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 15.09.2002 il sig. ha contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Penne, atto n. 49, Controparte_1
parte II, serie A, anno 2002, dalla cui unione sono nati due figli, , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, nato il [...] e nato il [...]. Per_2
2. Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo Controparte_1 la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e per l'effetto che la stessa fosse assegnata al ricorrente che ivi continuerà ad abitare con i figli, nonché confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore come da accordo di separazione. Quanto al mantenimento, il ricorrente ha chiesto che fosse revocato, a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche, l'obbligo del contributo al mantenimento posto a suo carico ed in favore dei due figli e, per l'effetto della revoca, che fosse disposto a carico della resistente, in suo favore, il versamento della somma mensile di € 300,00 per il mantenimento dei due figli, nonché stabilirsi che l'assegno unico fosse percepito al 100% dal ricorrente. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che fosse confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della in cui continuerà ad abitare il figlio minore, che fosse dato atto del CP_1 trasferimento del figlio maggiorenne presso l'abitazione del ricorrente e che conseguentemente fosse disposto per ciascun genitore il mantenimento diretto del figlio presso di sé collocato con ripartizione al
50% dell'assegno unico.
3. La ricorrente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.02.2025 nella quale ha dichiarato di essere addivenuta ad un accordo conciliativo con il sig.
[...]
. Pt_1
4. All'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, dichiarata con sentenza n. 1518/2023 (r.g.
3288/2023) del 09.11.2023; da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
pagina 2 di 4 6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno formalizzato l'accordo, depositato in atti in data 26.03.2025. alle condizioni di seguito riportate:
a. Le parti continueranno a vivere separatamente, nel mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza;
b. La IG.ra resterà a vivere nell'abitazione coniugale sita in Penne (PE) alla C/da Campetto CP_1
n 4, già assegnatale in sede di accordi di separazione e il IG. nell'immobile condotto in Pt_1
locazione, sito in Penne (PE) alla Via R. De Vico n 6;
c. Il figlio minorenne resterà a vivere con la madre nell'abitazione familiare mentre il figlio Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente , continuerà a vivere con il padre, dal quale si è Per_1
trasferito il 30/11/2024;
d. Il figlio minorenne sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la e con diritto di visita del padre, così come già regolamentato Controparte_1
dalle parti nelle condizioni della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Pescara, che quivi si richiamano;
e. La IG.ra provvederà al mantenimento diretto del figlio , sostenendone in via CP_1 Per_2
autonoma e per intero anche le spese straordinarie;
il IG. dal canto proprio, provvederà al Pt_1
mantenimento diretto del figlio convivente , sostenendone in via autonoma e per intero anche le Per_1
spese straordinarie;
f. Ciascuna parte percepirà l'assegno unico in relazione al figlio presso di sé collocato;
g. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e acconsentono al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio, qualora necessario;
h. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il giorno 15 settembre 2002 in Penne (PE), matrimonio regolarmente trascritto presso l'Ufficio
[...]
dello Stato Civile del Comune di Penne al n. 49, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni concordate tra le parti e indicate nella parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Penne di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3815/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Montesilvano al corso Parte_1 C.F._1
Umberto I n. 438 presso e nello studio dell'Avv. Ruscillo Monica che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Montesilvano, Via Controparte_1 C.F._2
Monte Amaro n.32 presso e nello studio dell'avv. Cugini Loredana che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 15.09.2002 il sig. ha contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Penne, atto n. 49, Controparte_1
parte II, serie A, anno 2002, dalla cui unione sono nati due figli, , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, nato il [...] e nato il [...]. Per_2
2. Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo Controparte_1 la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e per l'effetto che la stessa fosse assegnata al ricorrente che ivi continuerà ad abitare con i figli, nonché confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore come da accordo di separazione. Quanto al mantenimento, il ricorrente ha chiesto che fosse revocato, a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche, l'obbligo del contributo al mantenimento posto a suo carico ed in favore dei due figli e, per l'effetto della revoca, che fosse disposto a carico della resistente, in suo favore, il versamento della somma mensile di € 300,00 per il mantenimento dei due figli, nonché stabilirsi che l'assegno unico fosse percepito al 100% dal ricorrente. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che fosse confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della in cui continuerà ad abitare il figlio minore, che fosse dato atto del CP_1 trasferimento del figlio maggiorenne presso l'abitazione del ricorrente e che conseguentemente fosse disposto per ciascun genitore il mantenimento diretto del figlio presso di sé collocato con ripartizione al
50% dell'assegno unico.
3. La ricorrente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.02.2025 nella quale ha dichiarato di essere addivenuta ad un accordo conciliativo con il sig.
[...]
. Pt_1
4. All'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, dichiarata con sentenza n. 1518/2023 (r.g.
3288/2023) del 09.11.2023; da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
pagina 2 di 4 6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno formalizzato l'accordo, depositato in atti in data 26.03.2025. alle condizioni di seguito riportate:
a. Le parti continueranno a vivere separatamente, nel mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza;
b. La IG.ra resterà a vivere nell'abitazione coniugale sita in Penne (PE) alla C/da Campetto CP_1
n 4, già assegnatale in sede di accordi di separazione e il IG. nell'immobile condotto in Pt_1
locazione, sito in Penne (PE) alla Via R. De Vico n 6;
c. Il figlio minorenne resterà a vivere con la madre nell'abitazione familiare mentre il figlio Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente , continuerà a vivere con il padre, dal quale si è Per_1
trasferito il 30/11/2024;
d. Il figlio minorenne sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la e con diritto di visita del padre, così come già regolamentato Controparte_1
dalle parti nelle condizioni della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Pescara, che quivi si richiamano;
e. La IG.ra provvederà al mantenimento diretto del figlio , sostenendone in via CP_1 Per_2
autonoma e per intero anche le spese straordinarie;
il IG. dal canto proprio, provvederà al Pt_1
mantenimento diretto del figlio convivente , sostenendone in via autonoma e per intero anche le Per_1
spese straordinarie;
f. Ciascuna parte percepirà l'assegno unico in relazione al figlio presso di sé collocato;
g. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e acconsentono al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio, qualora necessario;
h. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il giorno 15 settembre 2002 in Penne (PE), matrimonio regolarmente trascritto presso l'Ufficio
[...]
dello Stato Civile del Comune di Penne al n. 49, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni concordate tra le parti e indicate nella parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Penne di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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