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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/08/2025, n. 11563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11563 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Dott. IZ AN, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n°33667 per l'anno 2023, trattenuta in decisone all'udienza del 24 giugno 2025, vertente
TRA
Parte 1 ( c.f.: C.F. 1 ), nato a [...], il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Bari, in Via N. Piccinni n°133, presso lo studio dell'Avv. Rosa Felicini, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, conferito su foglio separato facente parte integrante del predetto atto, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 080/ 5236315 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 1
ATTORE
E
con sede in Roma,( c.f.: P.IVA 1 ), in persona del legale L' Controparte_1 rappresentante e Presidente, Dott. CP 2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi n°6, presso lo studio dell'Avv. Furio Tartaglia e dell'Avv. Stefano Mattei, dai quali è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/3227886 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email 3Email 2 e
CONVENUTA Ruolo: Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)
Codice: 150001
Oggetto: Associazione-Contratto.
Rito: Ordinario Cartabia.
All'udienza del 24 giugno 2025 compariva per l'attore l'Avv. Mariacristina Petrolo e l'Avv. Stefano Mattei per l'ANSE i quali si riportavano ai precedenti scritti e conclusioni chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte 2 il Dott. Parte_1 premesso che:
- esso attore, nel corso della vita lavorativa, aveva rivestito la qualifica di quadro ENEL;
- esso istante, sin dagli anni '70, aveva fatto parte dell' Pt 2 e, precisamente, prima come Vice-Presidente e poi come Presidente della Sezione Puglia e Basilicata per cinque mandati fino al 2014, all'esito di valide elezioni, carica dalla quale si era dimesso per motivi di salute assumendo infine il ruolo di Vice-Presidente sino al 2022;
- durante il suddetto periodo esso esponente aveva conseguito numerosi encomi e traguardi fra i quali l'aver portato il numero degli associati a 1.800 per il proprio operato all'interno della CP 1 consentendo di portare nuova linfa alla attività di volontariato, contraddistinta dalla solidarietà fra gli associati, allo scopo di realizzare numerosi progetti di socializzazione attraverso manifestazioni, eventi culturali, escursioni guidate, spettacoli teatrali, convegni e raduni;
-tutta l'attività portata avanti negli anni da esso attore e dai propri collaboratori, regolarmente eletti, era stata affiancata dall'impegno e della professionalità, fatta di conoscenze, contatti, nonché dal diuturno impegno ad adoperarsi in qualsivoglia modo, in coerenza con il sano spirito di aggregazione proprio dell'associazione, vivendo numerosi momenti di grande serenità;
-nonostante le premesse di cui sopra esso istante aveva manifestato in data 24/12/2022 la volontà di dimettersi dall'incarico di Vice-Presidente di Sezione poiché suoi quattro validi collaboratori, regolarmente eletti, erano stati dimissionati dall'attuale Presidente della Sezione di Bari, Ing. Per 1 sulla base di un verbale completamente falso, nonché in aperta violazione dell'art. 19 dello Statuto che demandava tale potere al Comitato di Sezione e non al Presidente;
esso esponente aveva presentato ricorso in difesa dei predetti al Collegio dei Probi Viri che aveva continuato ad adottare provvedimenti contraddittori, giustificando l'operato dell'Ing. Per_1 in aperta violazione dello Statuto;
-a tale manifestazione di volontà di esso attore aveva fatto seguito in data 27/12/2022 una e.mail di risposta da parte del Sig. Controparte_3 il quale, condividendo la propria posizione, aveva contestato tutte le decisioni adottate dal Collegio dei Probi Viri imputando a questi ultimi di aver adottato una decisione quelle delle dimissioni innanzi indicate) sulla base di un verbale completamente falso;
- a seguito di tali eventi un gran numero di consociati, più di 100 del nucleo di Bari, aveva deciso di abbandonare l'ANSE;
- erano seguite le dimissioni di quasi tutti gli associati del nucleo di Foggia all'esito dell'accertamento di irregolarità commesse dall'Ing. Per 1 dal Sig. CP 2
- infatti in precedenza tutti gli associati della Basilicata avevano abbandonato l'Associazione con la volontà di costituirne una democratica;
- in data 23/02/2023 era pervenuta ad esso istante una nota data 17/02/2023 contenente il provvedimento adottato dal Comitato Direttivo Nazionale del seguente tenore:
"' il Comitato Direttivo Nazionale udita l'esposizione del presidente delibera all'unanimità di:
negare in futuro, ed a tempo indeterminato, il diritto di aderire all'Associazione in qualità di socio a
Parte 1 per il caso che il medesimo intendesse avanzare tale richiesta;
dare il più ampio mandato al Presidente di valutare, e se del caso avviare, le più opportune iniziative in sede giudiziaria nei confronti del Pt 1 a tutela del buon nome dell' CP 1 e della dignità dei componenti dei propri organi direttivi";
- a seguito di successive richieste era stata negata la possibilità di prendere visione del testo della delibera adottata sulla scorta delle seguenti motivazioni:
"in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza ai quali è improntato il funzionamento associativo, riteniamo opportuno fornire le seguenti motivazioni al nostro rifiuto:
" il Dott. Pt 1 è un ex-socio che si è liberamente dimesso dall'Associazione;
il Dott. Pt 1 come già da noi osservato, si è illustrato per reiterate prese di posizioni lesive della dignità dei componenti degli Organi sociali in chiara violazione dei principi etici ai quali il funzionamento associativo e che sono stati sanzionati, in luogo di ricorrere alla Autorità giudiziaria, con la "nota" delibera a suo tempo comunicatagli e che sottolineiamo essere stata adottata alla unanimità";
esso esponente, avendo titolo a tutelare i propri diritti, rassegnava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-accertare e dichiarare la nullità del provvedimento del 17/02/2023 per essere stato emesso nei confronti di un ex-socio precludendo a quest'ultimo la possibilità in futuro e per un tempo indeterminato, di rientrare a far parte dell'Associazione de qua, finanche esercitare il diritto alla difesa e di partecipare alle elezioni;
per l'effetto condannare l' Pt 2 in persona del suo Presidente p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore, destinatario del provvedimento impugnato, che sia esso patrimoniale e/o non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa. -in ogni caso condannare l' Parte_2 nella persona del Presidente
Nazionale pro-tempore al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario". Si costituiva la Parte 2 che, con comparsa di risposta, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda attorea per mancata indicazione dell'oggetto del contendere;
sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire;
nel merito la domanda era infondata atteso che la delibera oggetto di impugnazione era stata adottata in replica alle iniziative diffamatorie adottate dal Dott. Pt 1 la delibera non era priva di motivazione e non era stato leso il diritto di difesa del Dott. Pt 1
Ne conseguiva che era illegittima la invocazione di annullamento della delibera adottata nonché la richiesta di risarcimento in ragione dei pretesi danni patiti.
Tanto esposto l'ANSE formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione e rilevata per quanto di ragione preliminarmente la nullità dell'atto di citazione notificato dal Dott. Pt 1 rigettare tutte le domande in quanto inammissibili per carenza di interesse ad agire e comunque infondate, in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e di onorari del giudizio".
La causa, essendo di natura documentale, all'udienza del 24 giugno 2025, veniva trattenuta in decisione sulla scorta degli scritti conclusivi di cui all'art. 189 c.p.c..
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. atteso che l'oggetto del contendere risulta sufficientemente delineato.
In progressione di argomenti deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire. Ed infatti il Dott. Pt 1 alla data di adozione della presente pronuncia così come all'epoca di introduzione della lite, non risulta/non risultava far parte dell' Pt 2 per aver rassegnato le dimissioni dalla predetta struttura associativa.
Ne consegue che soltanto la formulazione di una richiesta innovativa di adesione alla Associazione ed il diniego della stessa avrebbe legittimato l'impugnazione, unitamente al diniego di adesione, della delibera del 17/02/2023 che inibiva per il futuro la facoltà per il Dott. Pt 1 di aderire all'Anse.
E' emerso, ad un esame degli atti di causa, che il Dott. Pt 1 dopo esser fuori-uscito dalla compagine associativa per motivi di natura personale ha posto in essere condotte di proselitismo in dissenso con le politiche gestionali degli Organi di rappresentanza dell' CP 1 pervenendo alla formulazione di valutazioni, palesate in sede associativa, che sono state ritenute di natura diffamatoria.
Orbene gli organi apicali dell' Pt 2 onde contrastare le suddette iniziative che avrebbero potuto arrecare pregiudizi di immagine ove non fossero state prontamente contrastate, ha ritenuto opportuno adottare la delibera del 17/02/2023 nella quale si significava che la grave condotta dell'ex-associato avrebbe impedito allo stesso per il futuro di aderire all' CP 1 a tempo indeterminato.
Quel che appare di nitida comprensione è che non è la sede associativa quella volta a sindacare la correttezza delle iniziative adottate atteso che, alla data di introduzione della lite sino alla adozione della presente decisione, il Dott. Pt 1 non era/non è legittimato ad agire in quanto ex-associato il quale non ha neppure formulato ulteriore domanda di adesione all' Pt 2
Le parti in causa potranno, ove ritenuto opportuno, confrontarsi in distinto agone processuale onde consentire di verificare se le rispettive dichiarazioni abbiano contenuto diffamatorio con conseguente pregiudizio alla sfera personale degli aventi diritto sub specie di ristoro dell'onore e della reputazione personale.
rebus sic stantibus, non è Fruendo, però, del principio della ragione più liquida al Dott. Pt 1 consentito di sindacare la delibera dell'ANSE non facendone parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire del Dott. Parte 1
[...]
Condanna il Dott. Parte 1 a rifondere in favore dell' CP 1 convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Si comunichi.
Roma, 03 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. IZ AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Dott. IZ AN, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n°33667 per l'anno 2023, trattenuta in decisone all'udienza del 24 giugno 2025, vertente
TRA
Parte 1 ( c.f.: C.F. 1 ), nato a [...], il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Bari, in Via N. Piccinni n°133, presso lo studio dell'Avv. Rosa Felicini, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, conferito su foglio separato facente parte integrante del predetto atto, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 080/ 5236315 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 1
ATTORE
E
con sede in Roma,( c.f.: P.IVA 1 ), in persona del legale L' Controparte_1 rappresentante e Presidente, Dott. CP 2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi n°6, presso lo studio dell'Avv. Furio Tartaglia e dell'Avv. Stefano Mattei, dai quali è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/3227886 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email 3Email 2 e
CONVENUTA Ruolo: Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)
Codice: 150001
Oggetto: Associazione-Contratto.
Rito: Ordinario Cartabia.
All'udienza del 24 giugno 2025 compariva per l'attore l'Avv. Mariacristina Petrolo e l'Avv. Stefano Mattei per l'ANSE i quali si riportavano ai precedenti scritti e conclusioni chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte 2 il Dott. Parte_1 premesso che:
- esso attore, nel corso della vita lavorativa, aveva rivestito la qualifica di quadro ENEL;
- esso istante, sin dagli anni '70, aveva fatto parte dell' Pt 2 e, precisamente, prima come Vice-Presidente e poi come Presidente della Sezione Puglia e Basilicata per cinque mandati fino al 2014, all'esito di valide elezioni, carica dalla quale si era dimesso per motivi di salute assumendo infine il ruolo di Vice-Presidente sino al 2022;
- durante il suddetto periodo esso esponente aveva conseguito numerosi encomi e traguardi fra i quali l'aver portato il numero degli associati a 1.800 per il proprio operato all'interno della CP 1 consentendo di portare nuova linfa alla attività di volontariato, contraddistinta dalla solidarietà fra gli associati, allo scopo di realizzare numerosi progetti di socializzazione attraverso manifestazioni, eventi culturali, escursioni guidate, spettacoli teatrali, convegni e raduni;
-tutta l'attività portata avanti negli anni da esso attore e dai propri collaboratori, regolarmente eletti, era stata affiancata dall'impegno e della professionalità, fatta di conoscenze, contatti, nonché dal diuturno impegno ad adoperarsi in qualsivoglia modo, in coerenza con il sano spirito di aggregazione proprio dell'associazione, vivendo numerosi momenti di grande serenità;
-nonostante le premesse di cui sopra esso istante aveva manifestato in data 24/12/2022 la volontà di dimettersi dall'incarico di Vice-Presidente di Sezione poiché suoi quattro validi collaboratori, regolarmente eletti, erano stati dimissionati dall'attuale Presidente della Sezione di Bari, Ing. Per 1 sulla base di un verbale completamente falso, nonché in aperta violazione dell'art. 19 dello Statuto che demandava tale potere al Comitato di Sezione e non al Presidente;
esso esponente aveva presentato ricorso in difesa dei predetti al Collegio dei Probi Viri che aveva continuato ad adottare provvedimenti contraddittori, giustificando l'operato dell'Ing. Per_1 in aperta violazione dello Statuto;
-a tale manifestazione di volontà di esso attore aveva fatto seguito in data 27/12/2022 una e.mail di risposta da parte del Sig. Controparte_3 il quale, condividendo la propria posizione, aveva contestato tutte le decisioni adottate dal Collegio dei Probi Viri imputando a questi ultimi di aver adottato una decisione quelle delle dimissioni innanzi indicate) sulla base di un verbale completamente falso;
- a seguito di tali eventi un gran numero di consociati, più di 100 del nucleo di Bari, aveva deciso di abbandonare l'ANSE;
- erano seguite le dimissioni di quasi tutti gli associati del nucleo di Foggia all'esito dell'accertamento di irregolarità commesse dall'Ing. Per 1 dal Sig. CP 2
- infatti in precedenza tutti gli associati della Basilicata avevano abbandonato l'Associazione con la volontà di costituirne una democratica;
- in data 23/02/2023 era pervenuta ad esso istante una nota data 17/02/2023 contenente il provvedimento adottato dal Comitato Direttivo Nazionale del seguente tenore:
"' il Comitato Direttivo Nazionale udita l'esposizione del presidente delibera all'unanimità di:
negare in futuro, ed a tempo indeterminato, il diritto di aderire all'Associazione in qualità di socio a
Parte 1 per il caso che il medesimo intendesse avanzare tale richiesta;
dare il più ampio mandato al Presidente di valutare, e se del caso avviare, le più opportune iniziative in sede giudiziaria nei confronti del Pt 1 a tutela del buon nome dell' CP 1 e della dignità dei componenti dei propri organi direttivi";
- a seguito di successive richieste era stata negata la possibilità di prendere visione del testo della delibera adottata sulla scorta delle seguenti motivazioni:
"in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza ai quali è improntato il funzionamento associativo, riteniamo opportuno fornire le seguenti motivazioni al nostro rifiuto:
" il Dott. Pt 1 è un ex-socio che si è liberamente dimesso dall'Associazione;
il Dott. Pt 1 come già da noi osservato, si è illustrato per reiterate prese di posizioni lesive della dignità dei componenti degli Organi sociali in chiara violazione dei principi etici ai quali il funzionamento associativo e che sono stati sanzionati, in luogo di ricorrere alla Autorità giudiziaria, con la "nota" delibera a suo tempo comunicatagli e che sottolineiamo essere stata adottata alla unanimità";
esso esponente, avendo titolo a tutelare i propri diritti, rassegnava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-accertare e dichiarare la nullità del provvedimento del 17/02/2023 per essere stato emesso nei confronti di un ex-socio precludendo a quest'ultimo la possibilità in futuro e per un tempo indeterminato, di rientrare a far parte dell'Associazione de qua, finanche esercitare il diritto alla difesa e di partecipare alle elezioni;
per l'effetto condannare l' Pt 2 in persona del suo Presidente p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore, destinatario del provvedimento impugnato, che sia esso patrimoniale e/o non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa. -in ogni caso condannare l' Parte_2 nella persona del Presidente
Nazionale pro-tempore al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario". Si costituiva la Parte 2 che, con comparsa di risposta, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda attorea per mancata indicazione dell'oggetto del contendere;
sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire;
nel merito la domanda era infondata atteso che la delibera oggetto di impugnazione era stata adottata in replica alle iniziative diffamatorie adottate dal Dott. Pt 1 la delibera non era priva di motivazione e non era stato leso il diritto di difesa del Dott. Pt 1
Ne conseguiva che era illegittima la invocazione di annullamento della delibera adottata nonché la richiesta di risarcimento in ragione dei pretesi danni patiti.
Tanto esposto l'ANSE formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione e rilevata per quanto di ragione preliminarmente la nullità dell'atto di citazione notificato dal Dott. Pt 1 rigettare tutte le domande in quanto inammissibili per carenza di interesse ad agire e comunque infondate, in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e di onorari del giudizio".
La causa, essendo di natura documentale, all'udienza del 24 giugno 2025, veniva trattenuta in decisione sulla scorta degli scritti conclusivi di cui all'art. 189 c.p.c..
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. atteso che l'oggetto del contendere risulta sufficientemente delineato.
In progressione di argomenti deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire. Ed infatti il Dott. Pt 1 alla data di adozione della presente pronuncia così come all'epoca di introduzione della lite, non risulta/non risultava far parte dell' Pt 2 per aver rassegnato le dimissioni dalla predetta struttura associativa.
Ne consegue che soltanto la formulazione di una richiesta innovativa di adesione alla Associazione ed il diniego della stessa avrebbe legittimato l'impugnazione, unitamente al diniego di adesione, della delibera del 17/02/2023 che inibiva per il futuro la facoltà per il Dott. Pt 1 di aderire all'Anse.
E' emerso, ad un esame degli atti di causa, che il Dott. Pt 1 dopo esser fuori-uscito dalla compagine associativa per motivi di natura personale ha posto in essere condotte di proselitismo in dissenso con le politiche gestionali degli Organi di rappresentanza dell' CP 1 pervenendo alla formulazione di valutazioni, palesate in sede associativa, che sono state ritenute di natura diffamatoria.
Orbene gli organi apicali dell' Pt 2 onde contrastare le suddette iniziative che avrebbero potuto arrecare pregiudizi di immagine ove non fossero state prontamente contrastate, ha ritenuto opportuno adottare la delibera del 17/02/2023 nella quale si significava che la grave condotta dell'ex-associato avrebbe impedito allo stesso per il futuro di aderire all' CP 1 a tempo indeterminato.
Quel che appare di nitida comprensione è che non è la sede associativa quella volta a sindacare la correttezza delle iniziative adottate atteso che, alla data di introduzione della lite sino alla adozione della presente decisione, il Dott. Pt 1 non era/non è legittimato ad agire in quanto ex-associato il quale non ha neppure formulato ulteriore domanda di adesione all' Pt 2
Le parti in causa potranno, ove ritenuto opportuno, confrontarsi in distinto agone processuale onde consentire di verificare se le rispettive dichiarazioni abbiano contenuto diffamatorio con conseguente pregiudizio alla sfera personale degli aventi diritto sub specie di ristoro dell'onore e della reputazione personale.
rebus sic stantibus, non è Fruendo, però, del principio della ragione più liquida al Dott. Pt 1 consentito di sindacare la delibera dell'ANSE non facendone parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire del Dott. Parte 1
[...]
Condanna il Dott. Parte 1 a rifondere in favore dell' CP 1 convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Si comunichi.
Roma, 03 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. IZ AN