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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in ogni fase e grado della presente causa dall'Avv. Evita Bovolato del foro di Genova, C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Genova, Via XII Ottobre, 12/2B, in virtù di procura (All.) in calce al ricorso con indicazione;
per le comunicazioni, notificazioni ed avvisi ha indicato ai seguenti recapiti, E-mail: , PEC: Email_1
Fax 010 9754536, Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore p.t., Dott. (il quale ha dichiarato di voler ricevere CP_2 comunicazioni ed avvisi all'indirizzo del funzionario delegato dott. PEC: Testimone_1
t), quivi domiciliato in via Pastore n. 2, rappresentato e difeso, per Email_3 propria delega, dai Funzionari di cui alla delega depositata presso il Tribunale di Genova.
Ogg. Opposizione ordinanza ingiunzione;
rideterminazione sanzione
Conclusioni: come nei rispettivi atti
1 MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 30 Aprile 2024 la sig.ra presentava Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr 126/ 2024, notificatale il 29.3.2024, con cui l' di Genova le aveva ingiunto, nella sua Controparte_3
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Genova via Balbi
13/1, il pagamento di un importo pari a euro 12.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere la ricorrente violato l'art. 1 commi 910 e 911 della legge 27 dicembre 2017 numero 905 .
A seguito di accertamento ispettivo n. 2022 197854 del 17.6.2022 veniva accertato che ella avrebbe corrisposto, nel periodo da gennaio a giugno 2022, al lavoratore la retribuzione in contanti. Persona_1
I fatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione sono incontestati e conseguenti al verbale di accertamento sopra indicato e depositato in atti .
E' dunque pacifico fra le parti che la ricorrente corrispondeva il dipendente
[...]
la retribuzione in contanti e ciò in aperta violazione dell'articolo 1 commi Per_1
910 e 911 della legge 205/ 2017.
L'unico motivo di opposizione riguarda infatti l'entità della sanzione che secondo l'opponente sarebbe stata illegittimamente determinata senza tenere conto degli indici di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e, in particolare, le dimensioni dell'impresa ed il comportamento collaborativo della ricorrente che gestiva la sua attività da oltre 10 anni senza mai aver avuto alcuna contestazione.
L , rinunciava all'eccezione di decadenza Controparte_1
sollevata in memoria, avendo parte ricorrente depositato in giudizio prova dell'avvenuto deposito del ricorso il 29 Aprile 2024 e quindi entro il termine di giorni
30 dalla notificazione del provvedimento (29.3.2024) .
Nel merito ribadiva la correttezza della determinazione della sanzione, calcolata nel rispetto del limite edittale previsto dalla norma ( da 1.000 € a 5.000 €), tenendo conto
2 della reiterazione della condotta protratta per ben sei mensilità, condotta interrotta solo a seguito dell'accertamento ispettivo.
Esaminati gli atti , ritiene questo giudice che la sanzione possa essere rideterminata nella misura di 3.000 € in applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 della legge
689/81, norma secondo la quale:
“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Deve in proposito rilevarsi che il bar gestito dalla signora è una piccola Parte_1
azienda a conduzione individuale, ha un unico dipendente in servizio da tre anni con un contratto di lavoro part-time rispetto al quale non sono state elevate contestazioni .
Deve rilevarsi altresì la sostanziale correttezza della documentazione spontaneamente esibita dalla ricorrente agli Ispettori, la commissione dell'illecito con riferimento ad un unico dipendente e per un periodo contenuto ( 6 mesi ), l'affidamento connaturato all'avvalersi della prestazione di un commercialista anche per la gestione del rapporto di lavoro del suo dipendente e - in ultimo- l'origine straniera della ricorrente, fatto che rendere verosimilmente una più difficile conoscenza dell'esistenza di una specifica normativa in materia di modalità pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.
Si ritiene pertanto che, in considerazione degli indici sopra individuati, la sanzione amministrativa debba essere determinata nei limiti edittali, in misura prossima al minimo ovvero pari a 3.500 € complessivi (1.000,00 il primo mese + euro 500,00 x5 per i mesi successivi), somma su cui maturano gli interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo.
In applicazione dei principi della Corte di Cassazione qualora il giudice ridetermini la sanzione amministrativa oggetto di ordinanza ingiunzione, l'Amministrazione non può
3 ritenersi soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite, essendo piuttosto configurabile una soccombenza parziale o totale ( Cassazione 7638/ 2004) .
In ragione di quanto sopra le spese di lite vanno compensate per un quarto, mentre la frazione residua va posta a carico della ricorrente e liquidata secondo il DM 55/ 2024, tenendo conto del valore di causa e dei parametri minimi in ragione della modesta vita processuale resasi necessaria.
.
Il Giudice
Definitivamente pronunciando
1. Revoca l'ordinanza ingiunzione numero 126 /2024;
2. condanna a corrispondere all' Parte_1 Controparte_4
l'importo di euro 3.500,00 a titolo di sanzione per l'illecito
[...]
amministrativo contestato, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
3. Compensa per 1/4 Le spese di lite;
4. Condanna a rifondere l' Parte_1 Controparte_1
della frazione residua di spese processuali che liquida in euro 1.950,00, oltre spese Generali.
Genova, 14/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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