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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15257/2012 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Pezza del Pioppo, elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 89 bis, presso lo studio dell'Avv.
Nicola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto OPPOSTO contumace–
avente per OGGETTO: Altri contratti d'opera
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I., notificato in data 30.03.2012, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il sig. nella qualità di Amministratore Unico e Legale Controparte_2
Rappresentante della società al fine di chiedere la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 39/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.01.2012, con il quale era stato condannato al pagamento della somma complessiva di €.12.210,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, €.711,00 di cui € 111,00 per spese ed € 600,00 per diritti ed onorari del procedimento monitorio, oltre spese generali, CPA ed IVA. Detta somma deriverebbe da un presunto credito per lavori di spesa extra capitolato eseguiti nella villetta denominata “F” sita in via Pezza del Pioppo s.n. località Scaccia
Milazzo, per i quali la Società avrebbe emesso la fattura n.26 del 4.10.2011 di €.12.210,00. CP_1
L'opponente deduceva di non dovere nessuna somma e, in particolare, in riferimento ai lavori dettagliatamente descritti nella fattura 26 del 04.10.2011, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) Ritenere e dichiarare la contingenza del presente procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 39/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con quello ordinario iscritto al N. 15610/11 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, preventivamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 12.08.2011;
2) Ritenere e dichiarare la contingenza tra il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con l'opposizione
a decreto ingiuntivo n. 38/2012 al sig. ed alla sig.ra il D.I. 40/2012 entrambi emessi del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, su ricorsi depositati in data 20.12.2011. Nel merito. 3)
Accogliere la presente opposizione per tutte le motivazioni articolate nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto
revocare, il Decreto ingiuntivo n. 39/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012. 4) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla Parte_4
[... in persona del Legale Rappresentante p.t. per: - predisposizione dei tre condizionatori;
- formazione finestra con infisso
e wasistas;
- fornitura e collocazione di n. 3 porte a scomparsa a corpo;
- il muro di confine con la proprietà - massetto Pt_5 con rete elettrosaldata e pavimentazione in pietra lato campagna a corpo. In via subordinata 5) Qualora, a seguito dell'attività istruttoria, dovessero ritenersi dovute delle somme in favore della porre in Parte_4 compensazione le stesse con quelle maggiori che risulteranno ex adverso dovute dalla stessa al sig. Parte_4 [...]
per l'adempimento contrattuale di cui al giudizio iscritto al N. 15610/11 R.G. pendente dinanzi al Tribunale Pt_6 di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo. Qualora non dovesse essere pronunciata la continenza dei procedimenti così come articolata alla domanda n. 1, nel merito si reiterano le domande articolate nell'atto di citazione di cui al giudizio iscritto al N. 15610/11 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona PG., sezione distaccata di Milazzo;
6)
Ritenere e dichiarare l'inadempimento della convenuta , in ordine alle obbligazioni assunte – nei Parte_4 confronti dell'attore, per quanto di ragione – con il preliminare di permuta del 14.06.2006, ed allegati capitolato di opere ed elaborati tecnici;
con atto pubblico di permuta e vincolo a parcheggio del 11.07.2007, rep. N. 31846, in Notar
[...]
, con allegati capitolato d'opere ed elaborati tecnici;
con scrittura privata del 11.07.2007. 7) In particolare, ritenere Per_1
e dichiarare la mancata ultimazione dei lavori pattuiti;
l'esistenza di plurime difformità delle opere eseguite rispetto al capitolato delle opere allegato al contratto;
nonché la presenza di vizi e difetti costruttivi delle unità immobiliari permutate, in favore di Il tutto secondo quanto illustrato in premessa e riepilogato ed anche descritto con la relazione Parte_6
tecnica redatta dal Geom. , allegata al fascicolo di parte. Per l'effetto, condannare la “ Persona_2 Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, da quantificare in corso di causa: In
[...] favore di a.- per i costi necessari all'adeguamento e riduzione delle fenditure del balcone del primo piano;
Parte_6 al ripristino delle travi dei balconi di prospetto;
per il rispristino di intonaco distaccato o lesionato nelle parti esterne lati sud ed ovest;
per sostituzione del passamano rotto del balcone del primo piano;
b. – Per i costi necessari per fornitura e posa in opera di un box doccia 90x90 modello Teuco multifunzione;
per il corretto dimensionamento del numero degli elementi dei termosifoni e collocazione di valvole termostatiche come da capitolato;
per la installazione degli interruttori differenziali magnetotermici mancanti nelle linee che partono dal quadro elettrico;
per le spese necessarie alla correzione delle planimetrie catastali e dei subalterni identificativi dell'unità immobiliare trasferita, nonché per la corretta individuazione del terreno asservito alla costruzione, erroneamente individuato come posto auto scoperto con conseguente assegnazione di una rendita catastale maggiorata o comunque per i danni conseguenti ai costi conseguente alla eventuale rendita catastale maggiorata, se
rimasta tale. Il tutto con interessi e rivalutazione all'esborso e/o dalla domanda al soddisfo. 9) Condannare altresì la
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore Parte_4 per i costi necessari alla esecuzione – come da progetto e capitolato – delle opere necessarie per eliminare Parte_6 qualsivoglia servitù di veduta in danno del fondo delle fenditure del muro di confine della “C”, Parte_6 Pt_7 nonché per eliminare qualsivoglia servitù di veduta in danno del fondo dei balconi dei piani terra e primo Parte_6 piano della villetta identificata con la sigla “E1” o comunque da qualsiasi altra unità immobiliare;
delle fenditure del muro di confine della “C”. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso e/o dalla domanda al Pt_7
soddisfo. 9) Condannare la convenuta “ al risarcimento del danno – in favore dell'opponente Parte_4
per quanto di rispettiva ragione – per inadempimento contrattuale nella misura che verrà quantificata a Parte_6 mezzo CTU o comunque secondo giustizia, in relazione anche alla ritardata consegna dell'immobile, ben oltre il termine contrattuale di trenta mesi, e comunque a decorrere del 03 aprile 2010, sino alla data di completamento delle opere mancanti.
Il tutto nella misura che sarà quantificata dal Tribunale in corso di causa, anche con riferimento al valore locativo delle unità immobiliari trasferite in favore dell'attore opponente, con interessi e rivalutazione monetaria dal 03 aprile 2010 al soddisfo. 11) Condannare la convenuta “ al risarcimento del danno – in favore dell'attore, per Parte_4
quanto di rispettiva ragione – per il generale inadempimento contrattuale nella misura che verrà sempre quantificata a mezzo
CTU o comunque secondo giustizia. In via istruttoria [...]. 15) Con vittoria di spese e compensi”.
In data 20.07.2012 si costituiva in giudizio la la quale contestando la fondatezza Parte_4 delle pretese creditorie, chiedeva “A.- Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa” B. – Nel merito, respingere e rigettare l'opposizione proposta dal avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 26 del 2°/01/2012, pronunciato dal Tribunale di Milazzo nella persona della dott.ssa Rosaria
D'Addea e, conseguentemente, confermarlo in ogni sua parte. C. – Con vittoria di spese, diritti e onorari. D.- Con condanna del debitore opposto al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. E.- Ed in ogni caso, condannare il maio al pagamento, in favore della Pt_1 Parte_4
[..
della somma di €. 12.210,00 comprensivi di IVA, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, per i lavori dettagliatamente descritti nella fattura n.26 del 04/10/2011 [...]”. Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 15257/2012 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con ordinanza del 25.2.2013 rigettava l'istanza di riunione, nonché la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del DI opposto, concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie con rinvio all'udienza dell'1.4.2014.
Nel corso del giudizio, sono state depositate le memorie ex art. 183 VI° comma cpc e sono stati espletati i mezzi istruttori ammessi dal GI con ordinanza del 31.03.2017.
Viste le note di trattazione scritta, dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, in data
12.10.2023, si costituiva il sig. a mezzo di nuovo difensore, avv. Nicola Siracusano, e con Parte_6 provvedimento del 21.10.2023 il GI rinviava la causa all'udienza del 15.2.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, ritenute le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, con provvedimento dell'8.02.2024 il giudice rinviava la causa all'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Con istanza datata 3.5.2024 l'Avv. nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale della CP_3
chiedeva al Tribunale adito l'interruzione del giudizio ai sensi e per gli effetti Parte_4 dell'art. 143 CCII.
Con provvedimento in data 25.05.2024, il GI dichiarava interrotto il giudizio.
Riassunto il processo, il Curatore della liquidazione giudiziale della non si Parte_4 costituiva all'udienza del 19.11.2024. Rinviata all'udienza del 20.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, esaminata la documentazione prodotta, il GI con provvedimento dell'11.02.2025 assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il procuratore di parte opponente depositava nei termini comparsa conclusionale, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
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2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata. Preliminarmente, si dichiara la contumacia della liquidazione giudiziale della che, Parte_4 nonostante la regolare notifica della riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio.
Si precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione. Sono invece inammissibili le domande di condanna per il risarcimento del danno, da svolgersi, eventualmente, dinanzi il giudice fallimentare.
Ciò detto, in diritto, si ricorda che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento qualificato della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione o, in alternativa, che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c. e, in giurisprudenza, Cass. civ, sez. un., 30/10/2001, n. 13533). In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di rigetto della pretesa azionata allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto.
È noto, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la creditrice intimante a dover fornire la prova del credito dovendosi, altresì, ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori
(Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Invero, a seguito di opposizione in giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Nel caso di un contratto d'opera, l'onere della prova grava sul creditore, il quale deve fornire elementi concreti che attestino la prestazione effettuata e il corrispettivo dovuto. Questo può includere documentazione come contratti, documenti contabili, documentazione indiretta e, se necessario, prove testimoniali. La prova deve essere chiara e inequivocabile, in quanto il giudice esamina la richiesta di decreto ingiuntivo sulla base di quanto presentato dal creditore, senza entrare nel merito delle contestazioni eventualmente sollevate dal debitore.
Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, ha il diritto di contestare la validità del credito, adducendo eventuali vizi della prestazione o dimostrando l'adempimento. In tal caso, il giudice dovrà valutare le prove presentate da entrambe le parti.
Tutto ciò precisato, dalle risultanze processuali emerge che l'opposta non ha dimostrato l'esistenza della commissione dei lavori extracapitolato, oggetto di causa.
Il teste Arch. , direttore dei lavori e progettista e come tale soggetto che ben conosceva i Testimone_1 lavori svolti in cantiere, ha confermato la realizzazione delle opere cui fa riferimento il decreto ingiuntivo ma non ha saputo riferire se fossero lavori richiesti dai committenti.
Ma vi è di più, per alcuni lavori conteggiati in fattura ha riferito che essi sono stati realizzati in tutte le villette, emergendo quindi che non si trattavano di lavori extra capitolato.
Ricordando che parte opposta avrebbe dovuto provare l'esistenza dell'accordo e considerato che non vi
è tale riscontro in quanto i testi hanno riportato poche notizie tra l'altro de relato, si ritiene non soddisfatto l'onere probatorio gravante sul creditore opposto.
Si rigetta, infine, la domanda di risarcimento per i danni subiti in quanto inammissibile ed improcedibile essendo di competenza del Giudice Delegato, stante la dichiarazione di Liquidazione Giudiziaria della
Parte_4 Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Stante la contumacia della liquidazione giudiziale della nulla sulle spese. Parte_4
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 15257/2012 R.G.A.C, così provvede:
-Dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziaria della Parte_4
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.02.2012,
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola