Articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 458
Versione
9 maggio 1968
Art. 1. Articolo unico

I diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete.

Entrata in vigore il 9 maggio 1968