Articolo 1 della Legge 29 settembre 1967, n. 946
Articolo 2
Versione
11 novembre 1967
Art. 1.
I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603 , se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.
Entrata in vigore il 11 novembre 1967