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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/12/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 5 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro n. 603/2022 vertente tra:
titolare della ditta individuale Metal System, corrente in Parte_1
Gioiosa Marea, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Riolo del Foro di Patti e dall'avv. Antonio Fabrizi del Foro di Roma appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Marchese appellata
OGGETTO: compensi progetto obiettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 giugno 2020 , premesso di essere stato Controparte_1
assunto da titolare della ditta Metal system con contratto di lavoro a Parte_1
tempo determinato dal 10.3.2016 al 22.9.2016, con inquadramento al livello 5 del
CCNL metalmeccanica-artigiani e di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19,30 con un'ora di pausa per il pranzo, lamentava di non avere percepito la retribuzione dovuta per la quantità e qualità dell'attività lavorativa effettivamente prestata. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento degli emolumenti analiticamente indicati nel conteggio riportato in ricorso, quantificati nella complessiva somma di euro 5.296,86. Costituitosi in giudizio deduceva che il ricorrente aveva lavorato alle Parte_1
sue dipendenze per il periodo contrattualmente convenuto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 ed eccezionalmente il sabato dalle 8 alle 13. Aggiungeva altresì che il ricorrente si era assentato per malattia 4 giorni nel mese di maggio 11 nel mese di giugno tutti i giorni del mese di luglio ed agosto e 14 giorni nel mese di settembre.
Istruita la causa a mezzo di prova per testi, con sentenza n. 351/2022 del 9 marzo 2022, il tribunale di Patti condannava il resistente a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro 5.101,33 a titolo di compenso per lavoro straordinario ed a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute per ammesso al gratuito patrocinio. Controparte_1
Osservava il decidente che il teste di parte ricorrente, Testimone_1 all'epoca dei fatti aveva reso una deposizione sostanzialmente coincidente con l'articolazione dell'orario indicata dal ricorrente mentre la prova offerta dal resistente non presentava caratteristiche tali da elidere la valenza dimostrativa di detta testimonianza. Infatti, moglie di e Persona_1 Parte_1 Parte_2
collaboratrice esterna della ditta, pur avendo riferito che l'orario osservato
[...]
dal ricorrente era quello indicato nella memoria di costituzione non avevano chiarito i presupposti della loro precisa conoscenza di tali circostanze, essendosi limitate e riferire di essere collaboratrici della ditta resistente e di trovarsi spesso nei locali aziendali.
Tuttavia, proseguiva il primo giudice, la prova dello svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario secondo l'orario indicato in ricorso non poteva ritenersi estesa a tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro atteso che, come risultante dai certificati medici allegati e come confermato dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, questi era stato assente dal lavoro nelle giornate indicate nella memoria di costituzione. La determinazione delle somme a titolo di differenze retributive poteva, pertanto, essere riconosciuta sulla base dei calcoli effettuati dal c.t.u. nell'ammontare di euro 5.101,33.
Avverso detta pronunzia, con atto 9 settembre 2022, proponeva appello il soccombente cui resisteva parte avversa.
pag. 2/6 Disposta ctu contabile, in esito al deposito della relazione e delle note trasmesse da ambo le parti entro il termine fissato in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. fino al 5 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Deduce in particolare che il teste nell'indicare l'orario si Testimone_1
sarebbe riferito al proprio rapporto di lavoro come evincibile dall'uso inequivocabile e significativo di espressioni quali “l'orario di lavoro che normalmente veniva osservato”
o “la giornata lavorativa normalmente durava” oppure “la durata non era mai fissa” senza alcun specifico accenno alla posizione dell' rimasto invero assente per CP_1
malattia per oltre la metà del suo rapporto di lavoro. Sostiene essere alquanto inverosimile che il suddetto teste, seppur collega di lavoro dell'odierno appellato, abbia potuto riferire con certezza in ordine all'ipotetico lavoro straordinario effettuato da quest'ultimo senza neppure chiarire se la propria attività lavorativa si svolgesse sempre alla presenza di e negli stessi giorni. Quest'ultimo aspetto- prosegue Controparte_1
l'appellante- non avrebbe potuto essere trascurato considerato che il medesimo ricorrente nel corso del proprio interrogatorio formale aveva precisato che parte della propria attività si svolgeva al di fuori dell'azienda presso la clientela (“ho prestato….delle trasferte di lavoro”) come peraltro naturale per un'impresa operante nel settore della realizzazione e montaggio di infissi.
Ciò posto ritiene, pertanto, che il primo giudice più correttamente avrebbe dovuto individuare nelle deposizioni rese dalle testi e al Persona_1 Parte_2
di là dei discutibili dubbi sollevati sulla loro presenza in azienda, motivi ragionevoli per sussumere con maggiore cautela quanto lacunosamente ed impersonalmente riferito dal teste . Tes_1
La doglianza non è fondata se non nei limiti di seguito specificati.
Il capitolato di prova su cui il è stato chiamato a rispondere concerneva proprio Tes_1
le modalità temporali della prestazione lavorativa resa dall'odierno appellato (vero o no che, il sig.
[...]
, per tutto il periodo dal 10/03/2016 al 22/09/2016, ha lavorato alle CP_1
dipendenze della ditta Metal System di Agnello Salvatore, dal lunedì al venerdì
pag. 3/6 osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 7.00 alle ore 19,30 con un'ora di pausa per il pranzo?”) per cui è evidente che avendo il teste fatto espresso riferimento nell'incipit della sua deposizione a detto capitolato (“riguardo al capitolato di prova del ricorso di cui ricevo integrale lettura posso precisare che...”) la sua successiva affermazione sull'orario di lavoro normalmente osservato debba intendersi riferita non solo alla propria posizione lavorativa ma anche a quella del suo collega di lavoro.
L'utilizzo dell'avverbio < normalmente > ripetuto dal teste nel prosieguo della deposizione per meglio individuare con maggior sforzo di memoria la durata del turno giornaliero sta dunque a significare l'uniformità del regime orario osservato dai dipendenti e segnatamente da lui stesso e dall' il che giustifica il carattere CP_1
impersonale delle sue dichiarazioni.
Né può ritenersi che la prestazione del lavoratore si svolgesse la maggior parte delle volte fuori dai locali aziendali essendo lo stesso adibito, come evincibile dal contenuto del contratto individuale, alla lavorazione dell'allumini e dunque ad attività richiedente necessariamente l'impiego di strumenti e macchinari presso la sede dell'impresa. A conclusioni diverse non neppure condurre l'esito dell'interrogatorio formale in cui lavoratore si è limitato a dichiarare: “Non è vero quanto indicato al capitolato 2 atteso che ho prestato del lavoro straordinario oltre a delle trasferte di lavoro”.
La preferenza accordata dal tribunale alle testimonianze rese dai testi citati dall' Pt_1
si fonda poi su argomentazioni congrue e ragionevoli e, come tali, pienamente condivise dal Collegio.
Ed invero le testi e non hanno fornito elementi sufficienti per Per_1 Pt_2
valutare in maniera soddisfacente la misura effettiva della loro conoscenza dei fatti, non risultando una descrizione precisa dei tempi modalità e frequenza della loro presenza nei locali aziendali in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa resa dall' CP_1
Mentre, di contro, il teste ha potuto riscontrare direttamente e quotidianamente Tes_1
i fatti su cui ha riferito, essendo collega di lavoro dell'originario ricorrente.
Deve tuttavia rilevarsi che tale teste ha indicato quale orario di inizio della giornata lavorativa le 7,30 e non le 7 sicché è entro questo limite temporale che può ritersi pag. 4/6 provato l'orario indicato in ricorso e dunque dalle 7,30 alle 19,30 e non già dalle 7 alle
19,30.
Con altra doglianza l'appellante contesta le risultanze della ctu contabile lamentando che il perito avrebbe incomprensibilmente ecceduto dagli atti di causa ed anche dal quesito postogli procedendo ad esaminare tutte le voci corrisposte durante l'intero rapporto quali le differenze di retribuzione mensile, le ferie godute, le festività, i permessi goduti, la tredicesima mensilità, le ferie, i permessi non goduti e le varie indennità di malattia. Quanto al compenso per straordinario, l'unico oggetto di domanda, deduce l'erronea quantificazione nell'importo di euro 3054,46 dolendosi della mancata esclusione dal computo dei sabati e delle domeniche nonché delle giornate festive e delle ferie ed ancora dell'assunzione, quale parametro di calcolo, di un orario settimanale (62,50) superiore a quello dedotto dallo stesso interessato corrispondente, in base alle indicazioni dallo stesso fornite sull'orario giornaliero (dalle 7 alle 19,30 con un ora di pausa per il pranzo da lunedì a venerdì) a 57,50.
Eccepisce in ultimo il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il primo giudice poiché, a fronte di domanda avente ad oggetto il sol pagamento del compenso per lavoro straordinario, avrebbe emesso condanna, probabilmente fuorviato dai conteggi elaborati dal consulente, per voci retributive non richieste (ferie, festività, permessi etc…).
Le doglianze sono meritevoli di accoglimento.
Risulta di immediata evidenza sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui è incorso il primo giudice nell'estendere la pronuncia condannatoria ad emolumenti non richiesti in sede di ricorso introduttivo sia l'errore contabile commesso dal ctu nominato in primo grado tenendo conto di un orario settimanale maggiore di quello ricavabile dalle indicazioni fornite dallo stesso lavoratore.
È stato pertanto rinnovato l'incarico peritale a nuovo consulente cui è stato conferito il mandato di quanto spettante all'odierno appellato a solo titolo di compenso per lavoro straordinario detratti i periodi di malattia ed avendo riguardo ad un orario settimanale di
55 corrispondente ad un turno giornaliero dalle 7,30 alle 19,30 con un'ora di pausa per il pranzo da lunedì al venerdì. In aderenza al quesito il perito è giunto alla pag. 5/6 quantificazione di un credito ammontante ad euro 1995,36. Tale conclusione, sorretta da analitici conteggi rimasti esenti da censure specifiche, va condivisa.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza
[...]
va, pertanto, condannato a corrispondere ad la minor somma Parte_1 Controparte_1
di euro 1995,36 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla scadenza al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito della lite appare equo compensare le spese del doppio grado in ragione della metà ponendo a carico dell'odierno appellante la restante quota che si liquida stante l'i ammissione a gratuito patrocinio dell'odierno appellato, in favore dell'Erario quanto al primo grado in euro 1278 e quanto al presente grado in euro 1458.
Le spese di ctu di primo e secondo grado restano a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere ad la minor somma di Parte_1 Controparte_1
euro 1995,36 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla scadenza al soddisfo.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'appellante la restante quota che liquida in favore dell'Erario in complessivi euro
1278 quanto al primo grado ed in euro 1458 quanto al presente grado. Le spese di ctu di entrambi i gradi restano a carico di parte appellante.
Messina 12.11.2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
pag. 6/6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 5 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro n. 603/2022 vertente tra:
titolare della ditta individuale Metal System, corrente in Parte_1
Gioiosa Marea, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Riolo del Foro di Patti e dall'avv. Antonio Fabrizi del Foro di Roma appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Marchese appellata
OGGETTO: compensi progetto obiettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 giugno 2020 , premesso di essere stato Controparte_1
assunto da titolare della ditta Metal system con contratto di lavoro a Parte_1
tempo determinato dal 10.3.2016 al 22.9.2016, con inquadramento al livello 5 del
CCNL metalmeccanica-artigiani e di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19,30 con un'ora di pausa per il pranzo, lamentava di non avere percepito la retribuzione dovuta per la quantità e qualità dell'attività lavorativa effettivamente prestata. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento degli emolumenti analiticamente indicati nel conteggio riportato in ricorso, quantificati nella complessiva somma di euro 5.296,86. Costituitosi in giudizio deduceva che il ricorrente aveva lavorato alle Parte_1
sue dipendenze per il periodo contrattualmente convenuto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 ed eccezionalmente il sabato dalle 8 alle 13. Aggiungeva altresì che il ricorrente si era assentato per malattia 4 giorni nel mese di maggio 11 nel mese di giugno tutti i giorni del mese di luglio ed agosto e 14 giorni nel mese di settembre.
Istruita la causa a mezzo di prova per testi, con sentenza n. 351/2022 del 9 marzo 2022, il tribunale di Patti condannava il resistente a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro 5.101,33 a titolo di compenso per lavoro straordinario ed a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute per ammesso al gratuito patrocinio. Controparte_1
Osservava il decidente che il teste di parte ricorrente, Testimone_1 all'epoca dei fatti aveva reso una deposizione sostanzialmente coincidente con l'articolazione dell'orario indicata dal ricorrente mentre la prova offerta dal resistente non presentava caratteristiche tali da elidere la valenza dimostrativa di detta testimonianza. Infatti, moglie di e Persona_1 Parte_1 Parte_2
collaboratrice esterna della ditta, pur avendo riferito che l'orario osservato
[...]
dal ricorrente era quello indicato nella memoria di costituzione non avevano chiarito i presupposti della loro precisa conoscenza di tali circostanze, essendosi limitate e riferire di essere collaboratrici della ditta resistente e di trovarsi spesso nei locali aziendali.
Tuttavia, proseguiva il primo giudice, la prova dello svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario secondo l'orario indicato in ricorso non poteva ritenersi estesa a tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro atteso che, come risultante dai certificati medici allegati e come confermato dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, questi era stato assente dal lavoro nelle giornate indicate nella memoria di costituzione. La determinazione delle somme a titolo di differenze retributive poteva, pertanto, essere riconosciuta sulla base dei calcoli effettuati dal c.t.u. nell'ammontare di euro 5.101,33.
Avverso detta pronunzia, con atto 9 settembre 2022, proponeva appello il soccombente cui resisteva parte avversa.
pag. 2/6 Disposta ctu contabile, in esito al deposito della relazione e delle note trasmesse da ambo le parti entro il termine fissato in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. fino al 5 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Deduce in particolare che il teste nell'indicare l'orario si Testimone_1
sarebbe riferito al proprio rapporto di lavoro come evincibile dall'uso inequivocabile e significativo di espressioni quali “l'orario di lavoro che normalmente veniva osservato”
o “la giornata lavorativa normalmente durava” oppure “la durata non era mai fissa” senza alcun specifico accenno alla posizione dell' rimasto invero assente per CP_1
malattia per oltre la metà del suo rapporto di lavoro. Sostiene essere alquanto inverosimile che il suddetto teste, seppur collega di lavoro dell'odierno appellato, abbia potuto riferire con certezza in ordine all'ipotetico lavoro straordinario effettuato da quest'ultimo senza neppure chiarire se la propria attività lavorativa si svolgesse sempre alla presenza di e negli stessi giorni. Quest'ultimo aspetto- prosegue Controparte_1
l'appellante- non avrebbe potuto essere trascurato considerato che il medesimo ricorrente nel corso del proprio interrogatorio formale aveva precisato che parte della propria attività si svolgeva al di fuori dell'azienda presso la clientela (“ho prestato….delle trasferte di lavoro”) come peraltro naturale per un'impresa operante nel settore della realizzazione e montaggio di infissi.
Ciò posto ritiene, pertanto, che il primo giudice più correttamente avrebbe dovuto individuare nelle deposizioni rese dalle testi e al Persona_1 Parte_2
di là dei discutibili dubbi sollevati sulla loro presenza in azienda, motivi ragionevoli per sussumere con maggiore cautela quanto lacunosamente ed impersonalmente riferito dal teste . Tes_1
La doglianza non è fondata se non nei limiti di seguito specificati.
Il capitolato di prova su cui il è stato chiamato a rispondere concerneva proprio Tes_1
le modalità temporali della prestazione lavorativa resa dall'odierno appellato (vero o no che, il sig.
[...]
, per tutto il periodo dal 10/03/2016 al 22/09/2016, ha lavorato alle CP_1
dipendenze della ditta Metal System di Agnello Salvatore, dal lunedì al venerdì
pag. 3/6 osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 7.00 alle ore 19,30 con un'ora di pausa per il pranzo?”) per cui è evidente che avendo il teste fatto espresso riferimento nell'incipit della sua deposizione a detto capitolato (“riguardo al capitolato di prova del ricorso di cui ricevo integrale lettura posso precisare che...”) la sua successiva affermazione sull'orario di lavoro normalmente osservato debba intendersi riferita non solo alla propria posizione lavorativa ma anche a quella del suo collega di lavoro.
L'utilizzo dell'avverbio < normalmente > ripetuto dal teste nel prosieguo della deposizione per meglio individuare con maggior sforzo di memoria la durata del turno giornaliero sta dunque a significare l'uniformità del regime orario osservato dai dipendenti e segnatamente da lui stesso e dall' il che giustifica il carattere CP_1
impersonale delle sue dichiarazioni.
Né può ritenersi che la prestazione del lavoratore si svolgesse la maggior parte delle volte fuori dai locali aziendali essendo lo stesso adibito, come evincibile dal contenuto del contratto individuale, alla lavorazione dell'allumini e dunque ad attività richiedente necessariamente l'impiego di strumenti e macchinari presso la sede dell'impresa. A conclusioni diverse non neppure condurre l'esito dell'interrogatorio formale in cui lavoratore si è limitato a dichiarare: “Non è vero quanto indicato al capitolato 2 atteso che ho prestato del lavoro straordinario oltre a delle trasferte di lavoro”.
La preferenza accordata dal tribunale alle testimonianze rese dai testi citati dall' Pt_1
si fonda poi su argomentazioni congrue e ragionevoli e, come tali, pienamente condivise dal Collegio.
Ed invero le testi e non hanno fornito elementi sufficienti per Per_1 Pt_2
valutare in maniera soddisfacente la misura effettiva della loro conoscenza dei fatti, non risultando una descrizione precisa dei tempi modalità e frequenza della loro presenza nei locali aziendali in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa resa dall' CP_1
Mentre, di contro, il teste ha potuto riscontrare direttamente e quotidianamente Tes_1
i fatti su cui ha riferito, essendo collega di lavoro dell'originario ricorrente.
Deve tuttavia rilevarsi che tale teste ha indicato quale orario di inizio della giornata lavorativa le 7,30 e non le 7 sicché è entro questo limite temporale che può ritersi pag. 4/6 provato l'orario indicato in ricorso e dunque dalle 7,30 alle 19,30 e non già dalle 7 alle
19,30.
Con altra doglianza l'appellante contesta le risultanze della ctu contabile lamentando che il perito avrebbe incomprensibilmente ecceduto dagli atti di causa ed anche dal quesito postogli procedendo ad esaminare tutte le voci corrisposte durante l'intero rapporto quali le differenze di retribuzione mensile, le ferie godute, le festività, i permessi goduti, la tredicesima mensilità, le ferie, i permessi non goduti e le varie indennità di malattia. Quanto al compenso per straordinario, l'unico oggetto di domanda, deduce l'erronea quantificazione nell'importo di euro 3054,46 dolendosi della mancata esclusione dal computo dei sabati e delle domeniche nonché delle giornate festive e delle ferie ed ancora dell'assunzione, quale parametro di calcolo, di un orario settimanale (62,50) superiore a quello dedotto dallo stesso interessato corrispondente, in base alle indicazioni dallo stesso fornite sull'orario giornaliero (dalle 7 alle 19,30 con un ora di pausa per il pranzo da lunedì a venerdì) a 57,50.
Eccepisce in ultimo il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il primo giudice poiché, a fronte di domanda avente ad oggetto il sol pagamento del compenso per lavoro straordinario, avrebbe emesso condanna, probabilmente fuorviato dai conteggi elaborati dal consulente, per voci retributive non richieste (ferie, festività, permessi etc…).
Le doglianze sono meritevoli di accoglimento.
Risulta di immediata evidenza sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui è incorso il primo giudice nell'estendere la pronuncia condannatoria ad emolumenti non richiesti in sede di ricorso introduttivo sia l'errore contabile commesso dal ctu nominato in primo grado tenendo conto di un orario settimanale maggiore di quello ricavabile dalle indicazioni fornite dallo stesso lavoratore.
È stato pertanto rinnovato l'incarico peritale a nuovo consulente cui è stato conferito il mandato di quanto spettante all'odierno appellato a solo titolo di compenso per lavoro straordinario detratti i periodi di malattia ed avendo riguardo ad un orario settimanale di
55 corrispondente ad un turno giornaliero dalle 7,30 alle 19,30 con un'ora di pausa per il pranzo da lunedì al venerdì. In aderenza al quesito il perito è giunto alla pag. 5/6 quantificazione di un credito ammontante ad euro 1995,36. Tale conclusione, sorretta da analitici conteggi rimasti esenti da censure specifiche, va condivisa.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza
[...]
va, pertanto, condannato a corrispondere ad la minor somma Parte_1 Controparte_1
di euro 1995,36 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla scadenza al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito della lite appare equo compensare le spese del doppio grado in ragione della metà ponendo a carico dell'odierno appellante la restante quota che si liquida stante l'i ammissione a gratuito patrocinio dell'odierno appellato, in favore dell'Erario quanto al primo grado in euro 1278 e quanto al presente grado in euro 1458.
Le spese di ctu di primo e secondo grado restano a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere ad la minor somma di Parte_1 Controparte_1
euro 1995,36 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla scadenza al soddisfo.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'appellante la restante quota che liquida in favore dell'Erario in complessivi euro
1278 quanto al primo grado ed in euro 1458 quanto al presente grado. Le spese di ctu di entrambi i gradi restano a carico di parte appellante.
Messina 12.11.2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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