(Cessazione della curatela per accettazione dell'eredita').
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredita' e' stata accettata.
Il Curatore ha l'obbligo di conservare e di amministrare l'eredità e tale obbligo va a decadere al momento in cui tale eredità viene accettata dai chiamati (art. 532 c.c.). […]
Leggi di più…[…] La giurisprudenza del tutto prevalente [5], infatti, negava costantemente l'ammissibilità della giacenza pro quota sulla scorta di un'interpretazione letterale sia dell'art. 528 c.c., il quale fa riferimento al singolo “chiamato”, sia dell'art. 532 c.c., il quale prevede la cessazione della curatela nel momento in cui “l'eredità è stata accettata” (senza richiedere – nell'ipotesi di pluralità di chiamati – che essa sia accettata da tutti). […]
Leggi di più…[…] Il legislatore nel capo VIII, titolo I, libro II, del codice civile, rubricato per l'appunto “Dell'eredità giacente”, detta una disciplina che ruota attorno alla figura del curatore, dalla sua nomina (art. 528 c.c.)[6] alla cessazione delle sue funzioni (art. 532 c.c.), nell'ottica dell'esigenza primaria di conservazione e di amministrazione del patrimonio durante il periodo di giacenza, a tutela degli interessi degli eredi e dei creditori del de cuius. L'art. 532 c.c. chiarisce che «il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata». […]
Leggi di più…[…] Quando cessa Ai sensi dell'articolo 532 del codice civile: “Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata“. […]
Leggi di più…[…] accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità». Ai sensi del successivo articolo 532 c.c. «Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata». Dunque, il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l'eredità non venga
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