Articolo 20 bis della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 20Articolo 22
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20 maggio 2017
Art. 20-bis. (( (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione).)) (( 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualita' per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettivita' e ai principi di cui all' articolo 21 della Costituzione , il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:
a) promuove, coordina e autorizza l'attivita' di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;
b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia;
c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attivita' formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d);
f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalita' per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonche' quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:
a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale puo' stipulare con le scuole;
c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
e) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonche' di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalita' e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati. ))
Entrata in vigore il 20 maggio 2017
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