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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/10/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 1760 / 2017 del Ruolo Generale dei procedimenti ordinari dell'anno 2017, avente ad oggetto: rimozione di opere edili e distanze
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
NA De PA presso il cui studio elett.te domicilia in Pagani alla P.zza
D'Arezzo 11, come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), rapp.to e difeso dagli avv.ti Salvatore CP_1 C.F._2
e UR IS con cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via G. Cucci
32, come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2017, conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il germano per sentir accertare CP_1
e dichiarare sia l'illegittima apertura di finestre e modifica dei prospetti, così come la realizzazione di pluviali e terrazzini con conseguente ordine di eliminazione e ripristino dello stato quo ante, così come l'irregolare aumento della volumetria della sua consistenza immobiliare sita al primo piano del fabbricato con ordine di ripristino quo ante e risarcimento del danno, oltre alla verifica strutturale del fabbricato a seguito della creazione di un solaio su quello preesistente ed inoltre a sentire regolare il confine con ordine di nuova apposizione di termini, il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore deduceva tutto quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio cui per brevità si rinvia.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava l'assunto attoreo, chiedeva pertanto il rigetto della domanda, il tutto come meglio si evince dalla comparsa di costituzione in giudizio a cui per brevità si rinvia.
Alla prima udienza del 06.07.2017 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma, cpc e, dopo il deposito delle memorie, il Tribunale, con ordinanza del
26.09.2018, ammetteva le prove orali che venivano raccolte alla udienza del
27.03.2019 e del 01.12.2021 per l'interrogatorio formale. Veniva, quindi, nominato un ctu nella persona dell'ing. . Persona_1
Dopo il deposito dell'elaborato la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 13.03.2025, allorquando su richiesta delle Parti costituite e sulle trascritte conclusioni, il Giudice si riservava la decisione assegnando alle Parti termine i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice esibito sia copia dei titoli di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire. Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e
Pagina 2 di quella a contraddire. Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Risulta infatti accertato dai fatti di causa e da tutta la documentazione prodotta in atti, e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che questo Giudice ritiene di far propria in quanto logica ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità e rispondente ai quesiti posti, che i beni oggetti di controversia di proprietà di parte attorea e convenuta risultano, in parte sovrapposte, ovvero una porzione del lato
Nord/Est dell'appartamento convenuto è sovrapposto al locale deposito di proprietà attorea, beni agli stessi pervenuti a seguito di atto di donazione e divisione del 31/12/1991 redatto dal notaio rep. n° 32662 (divisione dei Per_2 beni tra tutti i germani ). Pt_1
Passando al merito della domanda è emerso nel corso dell'istruttoria come la domanda dell'attore vada in parte accolta sia nella richiesta di Parte_1 eliminazione dei tubi di raccolta delle acque meteoriche, sia nella richiesta di eliminazione delle due finestre in primo piano, laddove il ctu ha accertato la preesistenza della finestra al lato Est al momento della divisione della proprietà, e di conseguenza la finestra a Nord dell'appartamento convenuto al primo piano non era presente al momento della divisione delle proprietà e quindi la doglianza di parte attrice è concreta per la finestra a Nord, mentre non lo è per la finestra lato Est.
Anche in ordine alla doglianza relativa alla trasformazione della veranda in terrazza, la domanda attorea va accolta dal momento che il ctu afferma che
“verificando i grafici dello stato di fatto presentati al comune per il titolo edilizio, presente nella relazione tecnica di parte attorea e nella documentazione inviata dal tecnico di parte convenuta, si evince che effettivamente è stata trasformata una veranda in un terrazzo”.
Così come va accolta la doglianza in ordine all'ampliamento della finestra posta a piano terra dal momento che tale situazione di fatto è stata accertata dal ctu, ing.
che nel proprio elaborato senz'altro esauriente, la riferisce con Persona_1 molta precisione: “confrontando le dimensioni attuali con quelle riportate nelle planimetrie catastali emerge che tale finestra sia stata effettivamente ampliata sui lati Nord e Sud. Tale ampliamento, difforme anche alla planimetria catastale attuale dei luoghi, non rispetta quanto pattuito nel titolo notarile” e quindi tale doglianza attorea va accolta.
Anche la richiesta di eliminazione delle opere illegittimamente realizzate con aumento di volumetria al primo piano va accolta tenuto conto che nei patti sottoscritti nell'atto notarile di donazione e divisione del 31/12/1991 nulla viene riportato circa la possibilità o meno di poter ampliare la propria unità abitativa da
Pagina 3 parte del convenuto e che dal confronto tra la planimetria catastale storica e quella catastale attuale, e dalla ispezione visiva durante le operazioni peritali, effettivamente l'appartamento di proprietà convenuta è stato ampliato.
Pertanto, sono cambiati i luoghi che erano stati cristallizzati con il rogito di donazione e divisione, anche se le modifiche apportate, sono state oggetto di progettazione strutturale e deposito al Genio Civile.
Per quanto riguarda la realizzazione di un solaio interpiano sia le dichiarazioni testimoniali rese (Adr: Non so dire in ordine al solaio di cui mi chiedete, teste parte attorea ud. 27.03.2019) che la ctu espletata non è stata in Testimone_1 grado di stabilire l'effettiva realizzazione dello stesso “Il sottoscritto CTU, non ha elementi per poter rispondere a detta lamentela. Si precisa che nel progetto strutturale depositato al genio civile dei solai al piano primo, detto solaio non è compreso. Da un punto di vista visivo, il solaio non presenta segni di cedimento dovuti a sovraccarico” e pertanto su tale punto la domanda rimane sfornita di prova.
Così come pure è rimasta sfornita di prova la richiesta di spostamento dei tubi del gas e dell'acqua posizionati sul solaio comune dal momento che a differenza di quanto stabilito per le pluviali, nell'atto notarile di donazioni e divisioni del
31/12/1991 nulla viene riportato circa la presenza e la rimozione di tali tubature dal lastrico di copertura.
Quanto alla rimozione dell'amianto usato per gli sporti posti sulle finestre e sul solaio, tale domanda va accolta dal momento che il CTU ha testualmente accertato che “l'obbligo di rimozione dell'amianto sussiste solo se il manufatto è friabile, danneggiato o deteriorato e può comportare quindi dei rischi per la salute.
Se l'eternit è in buone condizioni, la rimozione non è necessaria ed è richiesto un programma di controllo periodico e manutenzione, come stabilito dal D.M.S.
06/09/1994. Ad ogni modo il sottoscritto CTU ritiene che, dato la non facile accessibilità della copertura del fabbricato convenuto e quindi l'impossibilità di intervenire tempestivamente in caso di danneggiamento o deterioramento dell'eternit presente, ritiene che la rimozione di tutti i materiali in eternit sia obbligatoria da parte del convenuto”. Lo stesso discorso dicasi, per gli elementi di amianto posizionati al di sopra dei vani finestra.
In ordine alla richiesta di apposizione di nuovi termini lapidei sul confine delle proprietà, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni testimoniali rese e dalle risultanze della ctu, è emersa l'impossibilità a stabilire l'esatto confine e pertanto come correttamente indicato nella consulenza espletata “vanno effettuati lavori di scavo e demolizione della pavimentazione per la esatta individuazione dei confini azione, e ristabilire il termine tra le proprietà. In caso il suddetto termine non venga
Pagina 4 individuato, le parti costituite devono in contraddittorio e a mezzo dei propri tecnici, appostare un nuovo termine lapideo con l'ausilio del libretto delle misure adoperato quando sono state frazionate le particelle confinanti oppure a mezzo di un rilievo topografico. In ogni caso, sempre in virtù del sopracitato articolo del
Codice Civile, tale spesa è in comune tra le parti”.
In merito alla richiesta di quantificazione del risarcimento del danno subito per la diminuzione di godimento e valore della proprietà, ritiene questo giudice che tale domanda vada accolta nei limiti di quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti ovvero nell'importo totale di € 4.000,00 (quattromila) oltre al ripristino dello stato quo ante.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, l'accoglimento parziale delle domande attoree ma non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea in merito alla trasformazione di una veranda in terrazza con affaccio sulla proprietà attorea con ordine per il convenuto
[...]
di ripristinare la vetrata, con le misurazioni e le modalità come previste per CP_1 legge e con la impossibilità di affaccio.
b) Accoglie la domanda attorea in merito alla apertura di una finestra posta sul lato Nord del fabbricato con ordine per il convenuto di trasformare CP_1 tale finestra in una luce, con le misurazioni e le modalità come previste per legge e con la impossibilità di affaccio e solo per ricambio aria.
Pagina 5 c) Accoglie la domanda attorea in merito all'ampliamento di una finestra posta al piano terra sul lato Est del fabbricato con ordine per il convenuto CP_1 di trasformare tale finestra in una luce, con le misurazioni precedenti l'illegittimo ampliamento e le modalità come previste per legge e con la impossibilità di affaccio e solo per ricambio aria.
d) Accoglie la domanda attorea in merito alla eliminazione delle pluviali, con ordine per il convenuto di rimuovere tali deflussi delle acque reflue CP_1
e meteoriche con scarico nella proprietà attorea.
e) Accoglie la domanda attorea in merito alla rimozione degli sporti in amianto con ordine per il convenuto di eliminare gli elementi in amianto CP_1 presenti nella sua proprietà con spese a suo carico.
f) Accoglie la domanda attorea in merito alla regolazione dei confini tra la particella attorea e convenuta, con la verifica del termine di confine con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
g) Rigetta tutte le altre domande in quanto non provate.
h) Condanna parte convenuta, , al risarcimento dei danni in CP_1 favore dell'attore, , determinato in € 4.000,00 (quattromila) Parte_1 all'attualità, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
i) Condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento “indeterminabile” delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
j) Pone definitivamente le spese per consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 21/10/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 6 Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 1760 / 2017 del Ruolo Generale dei procedimenti ordinari dell'anno 2017, avente ad oggetto: rimozione di opere edili e distanze
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
NA De PA presso il cui studio elett.te domicilia in Pagani alla P.zza
D'Arezzo 11, come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), rapp.to e difeso dagli avv.ti Salvatore CP_1 C.F._2
e UR IS con cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via G. Cucci
32, come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2017, conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il germano per sentir accertare CP_1
e dichiarare sia l'illegittima apertura di finestre e modifica dei prospetti, così come la realizzazione di pluviali e terrazzini con conseguente ordine di eliminazione e ripristino dello stato quo ante, così come l'irregolare aumento della volumetria della sua consistenza immobiliare sita al primo piano del fabbricato con ordine di ripristino quo ante e risarcimento del danno, oltre alla verifica strutturale del fabbricato a seguito della creazione di un solaio su quello preesistente ed inoltre a sentire regolare il confine con ordine di nuova apposizione di termini, il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore deduceva tutto quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio cui per brevità si rinvia.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava l'assunto attoreo, chiedeva pertanto il rigetto della domanda, il tutto come meglio si evince dalla comparsa di costituzione in giudizio a cui per brevità si rinvia.
Alla prima udienza del 06.07.2017 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma, cpc e, dopo il deposito delle memorie, il Tribunale, con ordinanza del
26.09.2018, ammetteva le prove orali che venivano raccolte alla udienza del
27.03.2019 e del 01.12.2021 per l'interrogatorio formale. Veniva, quindi, nominato un ctu nella persona dell'ing. . Persona_1
Dopo il deposito dell'elaborato la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 13.03.2025, allorquando su richiesta delle Parti costituite e sulle trascritte conclusioni, il Giudice si riservava la decisione assegnando alle Parti termine i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice esibito sia copia dei titoli di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire. Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e
Pagina 2 di quella a contraddire. Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Risulta infatti accertato dai fatti di causa e da tutta la documentazione prodotta in atti, e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che questo Giudice ritiene di far propria in quanto logica ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità e rispondente ai quesiti posti, che i beni oggetti di controversia di proprietà di parte attorea e convenuta risultano, in parte sovrapposte, ovvero una porzione del lato
Nord/Est dell'appartamento convenuto è sovrapposto al locale deposito di proprietà attorea, beni agli stessi pervenuti a seguito di atto di donazione e divisione del 31/12/1991 redatto dal notaio rep. n° 32662 (divisione dei Per_2 beni tra tutti i germani ). Pt_1
Passando al merito della domanda è emerso nel corso dell'istruttoria come la domanda dell'attore vada in parte accolta sia nella richiesta di Parte_1 eliminazione dei tubi di raccolta delle acque meteoriche, sia nella richiesta di eliminazione delle due finestre in primo piano, laddove il ctu ha accertato la preesistenza della finestra al lato Est al momento della divisione della proprietà, e di conseguenza la finestra a Nord dell'appartamento convenuto al primo piano non era presente al momento della divisione delle proprietà e quindi la doglianza di parte attrice è concreta per la finestra a Nord, mentre non lo è per la finestra lato Est.
Anche in ordine alla doglianza relativa alla trasformazione della veranda in terrazza, la domanda attorea va accolta dal momento che il ctu afferma che
“verificando i grafici dello stato di fatto presentati al comune per il titolo edilizio, presente nella relazione tecnica di parte attorea e nella documentazione inviata dal tecnico di parte convenuta, si evince che effettivamente è stata trasformata una veranda in un terrazzo”.
Così come va accolta la doglianza in ordine all'ampliamento della finestra posta a piano terra dal momento che tale situazione di fatto è stata accertata dal ctu, ing.
che nel proprio elaborato senz'altro esauriente, la riferisce con Persona_1 molta precisione: “confrontando le dimensioni attuali con quelle riportate nelle planimetrie catastali emerge che tale finestra sia stata effettivamente ampliata sui lati Nord e Sud. Tale ampliamento, difforme anche alla planimetria catastale attuale dei luoghi, non rispetta quanto pattuito nel titolo notarile” e quindi tale doglianza attorea va accolta.
Anche la richiesta di eliminazione delle opere illegittimamente realizzate con aumento di volumetria al primo piano va accolta tenuto conto che nei patti sottoscritti nell'atto notarile di donazione e divisione del 31/12/1991 nulla viene riportato circa la possibilità o meno di poter ampliare la propria unità abitativa da
Pagina 3 parte del convenuto e che dal confronto tra la planimetria catastale storica e quella catastale attuale, e dalla ispezione visiva durante le operazioni peritali, effettivamente l'appartamento di proprietà convenuta è stato ampliato.
Pertanto, sono cambiati i luoghi che erano stati cristallizzati con il rogito di donazione e divisione, anche se le modifiche apportate, sono state oggetto di progettazione strutturale e deposito al Genio Civile.
Per quanto riguarda la realizzazione di un solaio interpiano sia le dichiarazioni testimoniali rese (Adr: Non so dire in ordine al solaio di cui mi chiedete, teste parte attorea ud. 27.03.2019) che la ctu espletata non è stata in Testimone_1 grado di stabilire l'effettiva realizzazione dello stesso “Il sottoscritto CTU, non ha elementi per poter rispondere a detta lamentela. Si precisa che nel progetto strutturale depositato al genio civile dei solai al piano primo, detto solaio non è compreso. Da un punto di vista visivo, il solaio non presenta segni di cedimento dovuti a sovraccarico” e pertanto su tale punto la domanda rimane sfornita di prova.
Così come pure è rimasta sfornita di prova la richiesta di spostamento dei tubi del gas e dell'acqua posizionati sul solaio comune dal momento che a differenza di quanto stabilito per le pluviali, nell'atto notarile di donazioni e divisioni del
31/12/1991 nulla viene riportato circa la presenza e la rimozione di tali tubature dal lastrico di copertura.
Quanto alla rimozione dell'amianto usato per gli sporti posti sulle finestre e sul solaio, tale domanda va accolta dal momento che il CTU ha testualmente accertato che “l'obbligo di rimozione dell'amianto sussiste solo se il manufatto è friabile, danneggiato o deteriorato e può comportare quindi dei rischi per la salute.
Se l'eternit è in buone condizioni, la rimozione non è necessaria ed è richiesto un programma di controllo periodico e manutenzione, come stabilito dal D.M.S.
06/09/1994. Ad ogni modo il sottoscritto CTU ritiene che, dato la non facile accessibilità della copertura del fabbricato convenuto e quindi l'impossibilità di intervenire tempestivamente in caso di danneggiamento o deterioramento dell'eternit presente, ritiene che la rimozione di tutti i materiali in eternit sia obbligatoria da parte del convenuto”. Lo stesso discorso dicasi, per gli elementi di amianto posizionati al di sopra dei vani finestra.
In ordine alla richiesta di apposizione di nuovi termini lapidei sul confine delle proprietà, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni testimoniali rese e dalle risultanze della ctu, è emersa l'impossibilità a stabilire l'esatto confine e pertanto come correttamente indicato nella consulenza espletata “vanno effettuati lavori di scavo e demolizione della pavimentazione per la esatta individuazione dei confini azione, e ristabilire il termine tra le proprietà. In caso il suddetto termine non venga
Pagina 4 individuato, le parti costituite devono in contraddittorio e a mezzo dei propri tecnici, appostare un nuovo termine lapideo con l'ausilio del libretto delle misure adoperato quando sono state frazionate le particelle confinanti oppure a mezzo di un rilievo topografico. In ogni caso, sempre in virtù del sopracitato articolo del
Codice Civile, tale spesa è in comune tra le parti”.
In merito alla richiesta di quantificazione del risarcimento del danno subito per la diminuzione di godimento e valore della proprietà, ritiene questo giudice che tale domanda vada accolta nei limiti di quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti ovvero nell'importo totale di € 4.000,00 (quattromila) oltre al ripristino dello stato quo ante.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, l'accoglimento parziale delle domande attoree ma non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea in merito alla trasformazione di una veranda in terrazza con affaccio sulla proprietà attorea con ordine per il convenuto
[...]
di ripristinare la vetrata, con le misurazioni e le modalità come previste per CP_1 legge e con la impossibilità di affaccio.
b) Accoglie la domanda attorea in merito alla apertura di una finestra posta sul lato Nord del fabbricato con ordine per il convenuto di trasformare CP_1 tale finestra in una luce, con le misurazioni e le modalità come previste per legge e con la impossibilità di affaccio e solo per ricambio aria.
Pagina 5 c) Accoglie la domanda attorea in merito all'ampliamento di una finestra posta al piano terra sul lato Est del fabbricato con ordine per il convenuto CP_1 di trasformare tale finestra in una luce, con le misurazioni precedenti l'illegittimo ampliamento e le modalità come previste per legge e con la impossibilità di affaccio e solo per ricambio aria.
d) Accoglie la domanda attorea in merito alla eliminazione delle pluviali, con ordine per il convenuto di rimuovere tali deflussi delle acque reflue CP_1
e meteoriche con scarico nella proprietà attorea.
e) Accoglie la domanda attorea in merito alla rimozione degli sporti in amianto con ordine per il convenuto di eliminare gli elementi in amianto CP_1 presenti nella sua proprietà con spese a suo carico.
f) Accoglie la domanda attorea in merito alla regolazione dei confini tra la particella attorea e convenuta, con la verifica del termine di confine con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
g) Rigetta tutte le altre domande in quanto non provate.
h) Condanna parte convenuta, , al risarcimento dei danni in CP_1 favore dell'attore, , determinato in € 4.000,00 (quattromila) Parte_1 all'attualità, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
i) Condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento “indeterminabile” delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
j) Pone definitivamente le spese per consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 21/10/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 6 Pagina 7