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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/08/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 112 di RACL dell'anno 2022, proposta da
Dott. nato a [...] il [...], C.F. Pt_1 Pt_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Baylle n. 3 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Caterina Usala ( ), che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax 070658370, pec:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, e , in persona del NT OP CP_3 pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, C.F. , presso i cui uffici, in via Dante n°23, è pure ex lege P.IVA_1 domiciliato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., si dichiara che l'indirizzo di
1 posta elettronica certificata ed il fax dell'Avvocatura distrettuale di Cagliari sono i seguenti: FAX n. 070 – 40476290 Email_2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, il dott. ha agito in giudizio Persona_1 nei confronti delle Amministrazioni resistenti, esponendo:
- di essere stato dipendente del , assunto in ruolo nel 1984, OP da allora assegnato agli uffici giudiziari militari di Cagliari;
- di essere rimasto coinvolto, nel corso dell'attività lavorativa, in una serie di procedimenti penali e disciplinari culminati in pronunce giudiziarie che avevano acclarato la legittimità del suo operato;
- che “con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (dpr 22 sett.
1988 n. 447), delle relative norme di attuazione (decreto legislativo n. 271/1988) e del regolamento per l'esecuzione del codice di rito suddetto (D.M. 30 settembre 1989, n.
334), il Procuratore Militare della Repubblica di Cagliari, nonostante il chiaro dettato normativo, negò ogni autonomia alla segreteria giudiziaria ingerendosi nelle attività di competenza prettamente amministrativa, in particolare le divergenze riguardarono le modalità di ricezione della notizia di reato. Infatti, secondo 1'art. 1 del Regolamento, i compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria, si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.
Ai sensi dell'art. 109 (disp. attuaz.) (Ricezione della notizia di reato), la segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”;
2 - che “sul finire del 1989, lo scontro tra il Dott. e l'allora Procuratore Pt_1
Militare per la ripartizione delle sfere di competenza summenzionate determinò per il dipendente un lungo calvario giudiziario che di seguito si riassume: - sentenza del
10.7.1991, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Pretore di Cagliari del 28.1.1991, assolse il da una delle Pt_1 imputazioni (capo B), con la formula perché "il fatto non costituisce reato", confermando, invece, il giudizio di colpevolezza per il reato di oltraggio (capo A), riducendo la pena a mesi 4 di reclusione;
- sentenza della Cassazione penale, sez. IV, dell'8.4.1992, con la quale il verdetto della Corte di Appello di Cagliari del 10.7.91 fu annullato senza rinvio, limitatamente al capo B in quanto "il fatto non sussiste", mentre, per quanto concerneva il capo A, dispose l'annullamento della sentenza ed il rinvio alla
Corte di Appello di Roma per un nuovo esame;
- sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 3498 del 23.11.1994 (dep. 28.1.1994), con la quale il ricorrente fu assolto dal reato a lui ascritto perché "non punibile", a norma dell'art. 4 del D.Lgs.lgt. 288 del
14.9.1944 (eccesso, con atti arbitrari, dei limiti delle proprie attribuzioni, da parte dell'allora Procuratore Militare della Repubblica di Cagliari), avvenuto il 20.7.1990 ed il 9.8.1990, per aver offeso il suo onore e prestigio, episodi originati dall'improvvisa redazione, da parte di quest'ultimo nel gennaio/febbraio 1990, di rapporti informativi
(sempre riferiti al Dr. per gli anni 1986, 1988 e 1989 e la cui compilazione Pt_1 sarebbe dovuta avvenire annualmente e nel termine di cui all'art. 63 della L. 23.101960
n. 1196 - entro il mese di gennaio dell'anno successivo), nei quali si affermò l'assoluta inidoneità del cancelliere a svolgere le funzioni direttive (nonostante gli ottimi giudizi formulati sull'operato del funzionario dal dr. che svolse, nel triennio CP_4 precedente, le funzioni di Procuratore, nonché la valutazione di “quasi eccellente" conseguita dal al termine del corso di formazione frequentato nell'anno Pt_1 accademico 1988/89 presso la Scuola Superiore della PA)”;
- che “la redazione di tali rapporti informativi - guarda caso - avvenne dopo che il funzionario (Dr. segnalò, nel gennaio 1990, al Consiglio Superiore della Pt_1
Giustizia Militare la questione sulla ripartizione delle mansioni tra i diversi componenti dell'Ufficio (Cancelliere e Procuratore) e su quanto stesse conseguentemente avvenendo presso la Procura”;
3 - che “l'esasperazione del clima di lavoro e le tensioni createsi tra i responsabili dei due Uffici (cfr. dettagliata descrizione storica dei fatti effettuata nella sentenza della
Corte di Appello di Roma del 28.1.1994 n. 3498), indusse il Giudice del rinvio a riconoscere in favore del Dott. la sussistenza della scriminante dell'art. 4 del Pt_1
DLL 288/1944: le reazioni dell'allora imputato erano da porsi in stretta connessione e dipendenza con l'arbitrarietà degli atti del superiore. Ovviamente, l'innescato procedimento penale non poteva che avere ripercussioni sulla sfera disciplinare. Infatti, con DM in data 9.4.1991 fu disposta ai danni del funzionario la "sospensione cautelare facoltativa dal servizio" [per durata di n. 2 anni], previo conforme parere formulato dal
Procuratore Generale della Corte d'Appello Militare del 13.2.1991. Con DM in data
1.4.1993, fu revocata la sospensione cautelare, nonché, con il successivo D.M.
18.4.1996 (del Direttore Generale), disposta la "restitutio in integrum" e la corresponsione di tutti gli assegni non percepiti (come da conforme parere reso dal
Presidente della Corte Militare di Appello di Roma). Tali determinazioni furono assunte sulla scorta della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 693 del 5.7.1991 (dep. il
23.8.1991), confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 401 del
3.6.1992, divenuta irrevocabile il 19.7.1992, che assolse il funzionario dal reato Pt_1 continuato di omissione e rifiuto di atti d'ufficio perché "i fatti non sussistono"; nonché della sentenza del 10.7.1991, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Cagliari del 28.1.1991, assolse il da una Pt_1 delle imputazioni (capo B), con la formula perché "il fatto non costituisce reato", confermando, invece, il giudizio di reità per l'altro capo di imputazione di oltraggio
(capo A), riducendo la pena a mesi 4 di reclusione;
della sentenza della Cassazione penale, sez. IV, dell'8.4.1992, con la quale la suddetta pronuncia della Corte di Appello di Cagliari del 10.7.91 è stata annullata senza rinvio, limitatamente al capo B in quanto
"il fatto non sussiste", mentre, per quanto concerne il capo A dispose l'annullamento della sentenza ed il rinvio alla Corte di Appello di Roma per un nuovo esame;
e infine della successiva sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3498 del 23.11.1994 (dep.
28.1.1994), con la quale il ricorrente fu mandato assolto dal reato a lui ascritto perché
"non punibile", a norma dell'art. 4 del D.Lgs.lgt. 288 del 14.9.1944 (eccesso, con atti arbitrari, dei limiti delle proprie attribuzioni, da parte dell'allora Procuratore Militare della Repubblica di Cagliari). Il TAR di Cagliari in data 14 gennaio 2003 si pronunciò
4 sui riuniti ricorsi: nn. 898-1414/91 e 924/93, dichiarando improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 898/1991, ma accogliendo il ricorso n.
1414/1991 e, per l'effetto, annullando il provvedimento di censura ivi impugnato.
Relativamente al ricorso n. 924/1993, il Giudice amministrativo dichiarò parzialmente cessata la materia del contendere (limitatamente alla richiesta di riapertura del procedimento disciplinare definito con l'irrogazione della censura) ed in parte lo accolse (per la richiesta di riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione dalla qualifica per un mese), seppure - è il caso di aggiungere - il
mai dispose la riapertura del procedimento disciplinare. OP
Occorre, a riguardo, puntualizzare che la sanzione della sospensione dalla qualifica per un mese non ebbe effetto, stante la concomitanza della sospensione cautelare, provvedimento, in realtà, improduttivo di conseguenze stante la disposta restituito in integrum (D.M. 18.4.1996) […]”;
- che “dalla riassunzione in servizio, avvenuta presso gli uffici giudicanti dal
2.4.1993 e fino alla loro soppressione avvenuta nel 2008, il ricorrente svolgeva con regolarità e nel pieno rispetto delle prerogative proprie della funzione i compiti che la normativa rimetteva al capo dell'ufficio ed al capo della cancelleria”;
- che il aveva avviato, con distinti bandi pubblicati nella OP
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 22 luglio 1997, due concorsi finalizzati, l'uno, all'assunzione di due unità nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari, l'altro per l'assunzione di un'unità nel ruolo dei dirigenti amministrativi;
- che per entrambi i concorsi, con determinazioni pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale in data 6 marzo 1998, erano stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
- di aver partecipato al concorso bandito per l'assunzione di due unità nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari;
- che la graduatoria del concorso per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti amministrativi era stata approvata il 4 dicembre 2000, con la proclamazione di 41 candidati idonei, mentre quella del concorso al quale egli aveva partecipato era stata approvata l'11 dicembre 2002;
- di essere risultato idoneo non vincitore della selezione, collocato all'ottavo posto con un punteggio di 9,35;
5 - che il aveva provveduto allo scorrimento della OP graduatoria per prima approvata, arrivando ad assumere tutti i 41 candidati idonei che vi figuravano, anche quelli con punteggio inferiore al suo, in particolare
[...]
, che aveva ottenuto 9,16 punti;
Per_2
- che lo stesso aveva omesso di scorrere la graduatoria approvata nel CP_2
2002;
- che illegittimamente il aveva formato due distinte graduatorie, CP_2 essendo venuta meno la distinzione tra il ruolo dei dirigenti amministrativi e quello dei dirigenti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, con l'istituzione di un ruolo unico interministeriale;
- che il avrebbe dovuto formare non due ma un'unica OP graduatoria dei candidati che avevano partecipato ai due concorsi, provvedendo quindi allo scorrimento della stessa per 41 posizioni, così da assumere anche il ricorrente nei ruoli della dirigenza;
- che “non può che lasciare perplessi la vicenda lavorativa del Dott. che, Pt_1 dapprima impegnato in annose "diatribe" giudiziarie, ha senza dubbio subito un pesante arresto nella propria carriera professionale (egli era vittima di una oggettiva attività persecutoria tale da pregiudicare altre attività utili per il conseguimento di titoli da far valere in fase concorsuale) e poi beffardamente escluso dai successivi passaggi dirigenziali disposti dal , nonostante la grave carenza OP nell'organico. Ben altra tutela avrebbe avuto la condizione del Dott. se Pt_1 attualizzata e attesa la disciplina dell'art. 54 bis dlgs n. 165/2001 sia post che ante novella n. 190/2012 che, nei casi di specie, in presenza di segnalazioni di illeciti degli uffici della PA, protegge il dipendente da effetti negativi diretti e/o indiretti sulla situazione lavorativa e determinati dalla segnalazione. Certamente non si vuole porre in connessione diretta la storia giudiziaria del ricorrente con gli esiti concorsuali, ma deve, altresì, porsi l'accento su circostanze che a cascata hanno condizionato illegittimamente la sua progressione professionale, nonostante l'acclarata idoneità allo svolgimento della funzione dirigenziale.
Infatti, come di seguito si dirà, anche il transito nei ruoli del personale non dirigenziale del e gli incarichi affidati al lavoratore NT successivamente al suddetto passaggio, devono indurre a considerare il diritto del
6 ricorrente ad ottenere l'inquadramento nei ruoli dirigenziali a far data dal 2001
(assunzioni ruolo ex amministrativi), o in subordine dal dicembre 2002 (inserimento graduatoria ruolo ex cancellieri), ovvero al transito avvenuto presso il NT
nel 2008”;
[...]
- di essere transitato nei ruoli del personale non dirigente del NT
, con profilo professionale di direttore di cancelleria, categoria C3, per decreto
[...] del 27 giugno 2008, in attuazione delle previsioni contenute all'art. 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- che, nonostante l'idoneità “allo svolgimento della funzione dirigenziale riconosciuta concorsualmente”, la “pluridecennale esperienza maturata” e le
“significative carenze di organico”, il aveva omesso di NT assumerlo nei ruoli dirigenziali;
- che, nel periodo durante il quale era stato assegnato come direttore di cancelleria (qualifica poi mutata in direttore amministrativo) all'Ufficio del Giudice di
Pace di Cagliari, aveva svolto di fatto mansioni dirigenziali e precisamente: (I)
“rappresentava la Parte Pubblica, in seno alla delegazione trattante, negli incontri con le RSU, coordinava tutto il personale addetto all'Ufficio del Giudice di Pace dando loro direttive mediante ordini di servizio sulle procedure da seguire, sui rapporti tra gli uffici, sull'assegnazione del personale ai diversi uffici”; (II) in seguito ad una segnalazione di irregolarità proveniente dal Presidente della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2010, era stato richiesto, dall'allora titolare dell'incarico di Giudice di Pace
Coordinatore, di redigere una relazione sulla vicenda;
(III) contro la sanzione amministrativa irrogata dall'Amministrazione finanziaria all'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari “per la tardiva presentazione del registro per la vidimazione, disposta dall'art. 68 c. 1 DPR 131/1986 per i quadrimestri 1/2011, 2/2011”, aveva proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria quale “responsabile dell'intero Ufficio di cancelleria”; (IV) si era occupato “in piena autonomia, dell'andamento degli uffici di cancelleria e del relativo personale nella loro interezza, mettendo a frutto il titolo posseduto”.
Sulla base delle prospettazioni in fatto come sopra sinteticamente riportate, il ricorrente ha domandato al Tribunale di “accertare il diritto […] all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di II fascia del con decorrenza dal 1.11.2001, OP
7 ovvero dal 11.12.2002 o dalla diversa data che sarà accertata e del NT
con decorrenza dal 1.07.2008 o dal febbraio 2010, ovvero con le diverse
[...] decorrenze che saranno accertate, conseguentemente disporre che i CP_5 convenuti, ciascuno secondo le diverse decorrenze, provvedano al relativo inquadramento e a corrispondere le differenze retributive e previdenziali secondo il
CCNL e dovute dalla data di inquadramento che sarà accertata nel presente giudizio, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via di mero subordine, accertato lo svolgimento della superiore mansione dirigenziale, condannare il a corrispondere in favore del dott. le differenze NT Pt_1 retributive secondo il CCNL e dovute per lo svolgimento della mansione superiore da febbraio 2010 a agosto 2013, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Il ed il hanno resistito in OP NT giudizio con separate ed articolate difese.
Nella pendenza della causa di merito, al fine di vedere anticipati gli effetti della decisione sulla domanda di inquadramento nel ruolo dirigenziale, il dott. Persona_1 ha proposto ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che il Tribunale ha respinto per carenza del periculum in mora.
Il Tribunale, con sentenza n. 1200 del 1111-2021, ha respinto le domande del ricorrente con vari titoli, emanando il seguente dispositivo:
“- dichiara inammissibile la domanda formulata dal ricorrente nel corso dell'odierna udienza, diretta ad ottenere la propria assunzione nei ruoli dirigenziali
“anche in sovrannumero rispetto agli altri candidati idonei”;
- dichiara il difetto di giurisdizione, per esserne dotato il giudice amministrativo, sulle domande proposte contro il e su quella, rivolta contro il OP
, avente ad oggetto l'assunzione del ricorrente in area NT dirigenziale per effetto dello scorrimento della graduatoria degli idonei formata dal nel 2002; OP
- rigetta ogni altra domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore del e del OP
delle spese processuali, che liquida distintamente per ciascuna NT
Amministrazione in euro 3.811,00 (di cui euro 2.811,00 per compensi della fase di
8 merito e il residuo per compensi della fase cautelare), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.”
Propone appello il ricorrente, cui resistono i convenuti con memoria. CP_5
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'ill.ma Corte adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
1200/2021, per le causali in narrativa, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e produzione, accertare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di
II fascia del con decorrenza dal 1.07.2008 o dal febbraio 2010, NT ovvero con le diverse decorrenze che saranno accertate, conseguentemente disporre che il convenuto provveda al relativo inquadramento e a corrispondere le CP_2 differenze retributive e previdenziali secondo il CCNL e dovute dalla data di inquadramento che sarà accertata nel presente giudizio, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via di mero subordine, accertato lo svolgimento della superiore mansione dirigenziale, condannare il a corrispondere in favore del dott. NT le differenze retributive secondo il CCNL e dovute per lo svolgimento della Pt_1 mansione superiore da febbraio 2010 a agosto 2013, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze del I e II giudizio, in subordine e in caso di rigetto dell'appello, compensare le spese e competenze del primo e secondo giudizio.
Per l'appellato : OP
Voglia l'Acc.ma Corte d'Appello, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese.
Per l'appellato : NT
Voglia l'Acc.ma Corte d'Appello, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si diffonde nelle prime venti pagine nel riportare le tappe delle vicende lavorative e processuali dell'appellante, in modo non direttamente pertinente con la sentenza appellata e, pertanto, generico. I motivi veri e propri iniziano appunto a pag. 20 e l'appello cessa di essere generico e verrà esaminato a partire da tale punto.
Questi ultimi sono sostanzialmente due: il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nei ruoli dirigenziali del ed il regolamento delle NT spese processuali. La parte della decisione di primo grado riguardante il primo punto, che l'appello neppure indica, si ritiene sia la seguente: “7.III. Infine, il dott. Per_1 sostiene di aver acquisito il diritto all'assunzione come dirigente, all'atto del suo
[...] trasferimento nei ruoli del , per effetto di una fattispecie NT complessa che sarebbe costituita dal suo inserimento nell'elenco degli idonei secondo le graduatorie stilate dal all'esito del concorso bandito nel 1997, dal OP possesso di adeguata esperienza professionale e della vacanza di posti in organico.
L'infondatezza della pretesa è argomentabile tenendo conto del fatto che la legge prevede esclusivamente la regola del concorso per l'assunzione nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione (art. 35 d.lgs. n. 165/2001) e che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza – quand'anche dimostrato
(ma, nella specie, si vedrà in seguito, manca anche detta prova) - non può avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione
(d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52).”
L'appello afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la previsione dell'art. 52 T.U., affermando che non si sarebbe tenuto conto delle “peculiarità del caso”. Nello specifico riprende la vicenda già più volte evidenziata dell'essere stati banditi due concorsi nei quali il ricorrente era risultato idoneo e per i quali non si era provveduto allo scorrimento della graduatoria, vicenda per la quale il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione e l'appellante afferma di aver riassunto davanti al giudice amministrativo. Afferma inoltre che al momento del transito alle dipendenze del esistevano tutti i presupposti per l'inserimento quale dirigente: NT
“Pertanto, al momento del transito del nei ruoli del , Pt_1 NT sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero il superamento del concorso (art. 28 d.lgs n. 165/2001), il riconoscimento dei titoli di servizio conseguiti ex
10 artt.
5-6 decreto del 27.06.2008, nonché la cronica e storica vacanza in organico nei ruoli dirigenziali.”
L'appellante, pertanto, pone a fondamento della sua domanda tre diversi fatti, peraltro neppure effettivamente sussistenti, ma omette di indicare quale sarebbe la regola di diritto di applicare, o almeno il riferimento normativo che, difatti, non esiste.
Per maggior completezza il Tribunale, oltre al difetto originario di regola giuridica che renda il diritto esistente (che questa Corte rileva), ha ritenuto di mettere in luce due principi fondamentali ostativi, quali il mancato rispetto dell'accesso tramite pubblico concorso e l'irrilevanza dello svolgimento di mansioni superiori ai fini dell'in quadramento stabilito dall'art. 52 T.U..
Niente altro deve essere aggiunto riguardo a questa parte della motivazione, con la precisazione che l'appellante non ha mai superato il concorso pubblico per la fascia dirigenziale, risultando unicamente idoneo in graduatoria, e che tra i titoli mantenuti non vi è quello di vincitore di concorso pubblico, ma solo l'idoneità conseguita.
Dalla mera vacanza in organico, per concludere, non deriva alcun diritto all'inserimento nei ruoli.
Di seguito nel motivo d'appello si riprende la questione dello svolgimento di mansioni superiori, che si era appena affermato non essere pertinente come riferimento utilizzato dalla sentenza appellata.
Tutta la parte della sentenza dedicata alla verifica delle mansioni in concreto svolte, la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, la declaratoria del profilo professionale ricoperto formalmente dall'appellante, con le sue vicende contrattuali evolutive, non viene specificamente indicata come assoggettata a gravame, né criticata specificamente, salvo per l'unico argomento che utilizza l'appello, ovvero sia un ragionamento in astratto, basato sul quadro normativo e regolamentare disciplinante la ripartizione delle funzioni tra capo dell'Ufficio Giudiziario e Dirigente della
Cancelleria, per concludere che, in applicazione dei principi in materia di separazione tra funzione giudicante e direzione dell'ufficio dal punto di vista amministrativo, quelle che l'appellante aveva svolto, comprese le sottoscrizioni apposte per “presa visione”, non potevano che essere svolgimento in concreto di funzioni dirigenziali, poiché sarebbe stato precluso al Capo dell'Ufficio l'intromettersi nelle stesse.
11 La tesi pecca di eccessivo astrattismo e contrasta con la concretezza dei fatti accertati, visto che, a prescindere dalla corretta interpretazione delle disposizioni riguardanti la ripartizione delle funzioni, in concreto il ha ritenuto che la CP_2 reggenza fosse stata assegnata al Giudice di Pace coordinatore, come emerge chiaramente dalla nota prot. 4738 del 28 agosto 2013 (doc. 14 del fascicolo del ricorrente), con ciò dimostrando di dare piena applicazione alla circolare datata 13 aprile 2007, (doc. 29: “Circolare 13 aprile 2007 - Chiarimenti sulla circolare m_dg.
DOG .3l/10/2006.0039434. U sul d.lgs. 240/2006”), in cui viene chiaramente affermato che, in casi di vacanza e dove non sia possibile affidare la reggenza ad altro dirigente di ruolo, le competenze affidate al dirigente amministrativo dovevano essere svolte dal
Capo dell'Ufficio giudiziario.
La ricostruzione prospettata dall'appellante, perciò, non è conforme all'interpretazione che della normativa dà lo stesso resistente, che considera CP_2 come reggente il capo dell'Ufficio Giudiziario. Vista l'insufficienza dell'elemento formale, in un'amministrazione che abitualmente ricollega la responsabilità proprio agli elementi formali, tra i quali la firma del Capo dell'Ufficio quale titolare del potere espresso e per l'assunzione di responsabilità, e quella dell'appellante per presa visione, bisognerebbe tornare all'aspetto sostanziale, lungamente esaminato dalla sentenza impugnata. Riguardo alla ricostruzione effettuata però, come già anticipato, nessuna censura è stata specificamente formulata, per cui si deve ritenere accertata la conformità delle attribuzioni svolte dall'appellante a quelle proprie della declaratoria del profilo C3 dallo stesso posseduto, come risulta dalla sentenza appellata, che qui si richiama integralmente nella parte, non gravata da censura. La stessa sentenza ha anche valutato come scarsamente rilevanti e limitati di numero gli atti propri delle attribuzioni dirigenziali direttamente adottati dall'appellante, con valutazione che qui si richiama anche ex art. 118 disp.att. c.p.c..
Dal diretto esercizio effettivo delle mansioni dirigenziali, di cui appunto manca la prova, non potrebbe derivare in nessun caso il diritto all'inquadramento nei ruoli dirigenziali, viste le più volte ricordate preclusioni sostanziali, e dalla mancata prova del loro esercizio in concreto deriva il rigetto della domanda subordinata di riconoscimento delle differenze retributive, che viene formulata nel corpo dello stesso motivo di appello.
12 Regime delle spese
Lamenta l'appello che non si sia tenuto conto delle peculiarità della situazione e delle difficoltà prestate dalla controversia, le quali avrebbero dovuto portare alla compensazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato, poiché non esistono validi motivi per derogare al criterio della soccombenza: le singole problematiche esaminate non presentano particolari dubbi interpretativi e non era originariamente presente un'apparenza di fondamento delle domande proposte. La complessità della vicenda è costituita dall'intrecciarsi delle domande proposte, di cui alcune inammissibili, altre fuori dalla giurisdizione ed altre risultate prive di fondamento, complessità dovuta all'iniziativa processuale dell'appellante.
L'appello è, quindi, infondato e la sentenza appellata deve essere confermata. Le ulteriori spese seguono sempre la soccombenza, come da dispositivo, liquidate nei soli confronti del , visto che nei confronti del NT OP
non sono state formulate domande e non vi sono stati profili da esaminare.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, e accessori.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 15-11-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
13